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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/10/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB TO
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23/10/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1171 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. GIACOMO MILANA, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo emesso nel procedimento n. RG 5474/2022.
2. Oggetto del monitorio opposto è un credito contributivo di euro 21.553,49, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, azionato dalla in CP_1 relazione agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.
3. Sostiene il ricorrente di non essere soggetto ad iscrizione obbligatoria alla
[...] per detti periodi in quanto, pur essendo stato iscritto all'Albo dei geometri dal 13.2.2006 al CP_1
5.11.2018, dal 8.8.2016 aveva cessato di svolgere attività professionale di geometra, contestualmente provvedendo alla chiusura della propria partita iva precedentemente utilizzata a tal fine. Ha documentato e chiesto di dimostrare di aver svolto, nei periodi oggetto di causa, attività incompatibili con quella di geometra, e chiesto la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
4. La Cassa geometri, ritualmente citata, non si è costituita.
5. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi e discussa all'udienza odierna.
6. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
7. Il decreto ingiuntivo è stato emesso a fronte della produzione da parte della
[...] dell'estratto contributivo, dello Statuto e del regolamento di contribuzione della , e CP_1 Pt_2 dell'attestazione di debito.
8. Da tali documenti risulta che il regime applicabile al rapporto può ricostruirsi come segue. L'art. 5 dello Statuto , per quanto qui interessa, dispone : “5.1. Sono obbligatoriamente iscritti Pt_2 alla i geometri e geometri laureati iscritti all'albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di CP_1 continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria […]
5.5. L'iscritto decade dalla sua qualità per il venir meno dell'appartenenza all'albo professionale dei geometri”. All'art. 1 del regolamento sulla contribuzione della è inoltre stabilito che Pt_2 ogni iscritto alla è tenuto al versamento del contributo soggettivo obbligatorio parametrato in CP_1 percentuale rispetto al reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, prevedendo espressamente che il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto anche per i redditi prodotti nell'anno di cancellazione dalla e che per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005 inferiori CP_1 all'anno solare la contribuzione minima di cui al secondo comma è rapportata al mese. Il contributo obbligatorio dovuto non può comunque essere inferiore ad un minimo indicato dalla medesima norma, con la precisazione che “nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione. Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta”. Il successivo art. 2 stabilisce che gli iscritti alla sono annualmente tenuti a versare a titolo di contributo integrativo un importo CP_1 corrispondente ad una determinata percentuale sul volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, in ogni caso non inferiore ad un importo minimo predeterminato.
9. Il ricorrente ha documentato la propria cancellazione dall'Albo de geometri in data
5.11.2018 (all. 3). Nulla è quindi dovuto per l'anno 2019 per le ultime due mensilità del 2018, a fronte della conseguente automatica cancellazione dalla a norma del citato art. 5 co. 1 del regolamento. CP_1
10. Quanto ai periodi precedenti, la parte ricorrente ha allegato e documentato di aver svolto attività di lavoro dipendente con mansioni del tutto avulse dalla professione di geometra fin dal
8.8.2016, contestualmente chiudendo la propria partita IVA (all. 2). Dall'estratto contributivo, dai contratti e dalle buste paga in atti, come confermato dall'istruttoria orale, è emerso che il ricorrente abbia lavorato dal 25.7.2016 al 24.2.2018 presso la con mansioni di addetto alla Controparte_2 contabilità aziendale;
dal 7.5.2018 al 31.12.2018 presso la dal 14.1.2019 ad oggi Controparte_3 presso la cfr. docc. 4, 5, 6, 7, 8 e verbale del 11.6.2025). Controparte_4
11. Dall'estratto contributivo in atti risulta che le suddette attività sono state svolte in regime di full time, dovendosi quindi escludere che il ricorrente abbia, negli stessi periodi, potuto esercitare altra attività. 12. Tale prova è ampiamente sufficiente a vincere la presunzione di esercizio dell'attività conseguente alla perdurante iscrizione nell'albo dei geometri per il periodo successivo al 8.8.2016.
13. Tale considerazione è sufficiente a giustificare la revoca del decreto ingiuntivo, in accoglimento della domanda.
14. Né può procedersi all'accertamento della spettanza delle somme relative al periodo precedente al 8.8.2016 e l'esame delle connesse questioni di merito (ivi inclusa l'eventuale prescrizione delle somme, rilevabile d'ufficio nella materia de quo), mancando la relativa domanda a fronte della non costituzione di parte opposta, attore sostanziale. L'oggetto del presente giudizio verte quindi esclusivamente sulla validità del decreto ingiuntivo opposto.
15. Ne consegue, in totale accoglimento del ricorso, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022, esclusa la fase istruttoria/trattazione non avendo la parte espletato attività defensionale in tale fase anche a fronte della contumacia di controparte.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1171 /2023 r.g.:
- Revoca il decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Tivoli nel procedimento n. RG
5474/2022,
- Condanna la parte opposta a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in euro
3.727,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 23/10/2025
Il Giudice
IB TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB TO
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23/10/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1171 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. GIACOMO MILANA, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo emesso nel procedimento n. RG 5474/2022.
2. Oggetto del monitorio opposto è un credito contributivo di euro 21.553,49, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, azionato dalla in CP_1 relazione agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.
3. Sostiene il ricorrente di non essere soggetto ad iscrizione obbligatoria alla
[...] per detti periodi in quanto, pur essendo stato iscritto all'Albo dei geometri dal 13.2.2006 al CP_1
5.11.2018, dal 8.8.2016 aveva cessato di svolgere attività professionale di geometra, contestualmente provvedendo alla chiusura della propria partita iva precedentemente utilizzata a tal fine. Ha documentato e chiesto di dimostrare di aver svolto, nei periodi oggetto di causa, attività incompatibili con quella di geometra, e chiesto la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
4. La Cassa geometri, ritualmente citata, non si è costituita.
5. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi e discussa all'udienza odierna.
6. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
7. Il decreto ingiuntivo è stato emesso a fronte della produzione da parte della
[...] dell'estratto contributivo, dello Statuto e del regolamento di contribuzione della , e CP_1 Pt_2 dell'attestazione di debito.
8. Da tali documenti risulta che il regime applicabile al rapporto può ricostruirsi come segue. L'art. 5 dello Statuto , per quanto qui interessa, dispone : “5.1. Sono obbligatoriamente iscritti Pt_2 alla i geometri e geometri laureati iscritti all'albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di CP_1 continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria […]
5.5. L'iscritto decade dalla sua qualità per il venir meno dell'appartenenza all'albo professionale dei geometri”. All'art. 1 del regolamento sulla contribuzione della è inoltre stabilito che Pt_2 ogni iscritto alla è tenuto al versamento del contributo soggettivo obbligatorio parametrato in CP_1 percentuale rispetto al reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, prevedendo espressamente che il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto anche per i redditi prodotti nell'anno di cancellazione dalla e che per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005 inferiori CP_1 all'anno solare la contribuzione minima di cui al secondo comma è rapportata al mese. Il contributo obbligatorio dovuto non può comunque essere inferiore ad un minimo indicato dalla medesima norma, con la precisazione che “nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione. Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta”. Il successivo art. 2 stabilisce che gli iscritti alla sono annualmente tenuti a versare a titolo di contributo integrativo un importo CP_1 corrispondente ad una determinata percentuale sul volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, in ogni caso non inferiore ad un importo minimo predeterminato.
9. Il ricorrente ha documentato la propria cancellazione dall'Albo de geometri in data
5.11.2018 (all. 3). Nulla è quindi dovuto per l'anno 2019 per le ultime due mensilità del 2018, a fronte della conseguente automatica cancellazione dalla a norma del citato art. 5 co. 1 del regolamento. CP_1
10. Quanto ai periodi precedenti, la parte ricorrente ha allegato e documentato di aver svolto attività di lavoro dipendente con mansioni del tutto avulse dalla professione di geometra fin dal
8.8.2016, contestualmente chiudendo la propria partita IVA (all. 2). Dall'estratto contributivo, dai contratti e dalle buste paga in atti, come confermato dall'istruttoria orale, è emerso che il ricorrente abbia lavorato dal 25.7.2016 al 24.2.2018 presso la con mansioni di addetto alla Controparte_2 contabilità aziendale;
dal 7.5.2018 al 31.12.2018 presso la dal 14.1.2019 ad oggi Controparte_3 presso la cfr. docc. 4, 5, 6, 7, 8 e verbale del 11.6.2025). Controparte_4
11. Dall'estratto contributivo in atti risulta che le suddette attività sono state svolte in regime di full time, dovendosi quindi escludere che il ricorrente abbia, negli stessi periodi, potuto esercitare altra attività. 12. Tale prova è ampiamente sufficiente a vincere la presunzione di esercizio dell'attività conseguente alla perdurante iscrizione nell'albo dei geometri per il periodo successivo al 8.8.2016.
13. Tale considerazione è sufficiente a giustificare la revoca del decreto ingiuntivo, in accoglimento della domanda.
14. Né può procedersi all'accertamento della spettanza delle somme relative al periodo precedente al 8.8.2016 e l'esame delle connesse questioni di merito (ivi inclusa l'eventuale prescrizione delle somme, rilevabile d'ufficio nella materia de quo), mancando la relativa domanda a fronte della non costituzione di parte opposta, attore sostanziale. L'oggetto del presente giudizio verte quindi esclusivamente sulla validità del decreto ingiuntivo opposto.
15. Ne consegue, in totale accoglimento del ricorso, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022, esclusa la fase istruttoria/trattazione non avendo la parte espletato attività defensionale in tale fase anche a fronte della contumacia di controparte.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1171 /2023 r.g.:
- Revoca il decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Tivoli nel procedimento n. RG
5474/2022,
- Condanna la parte opposta a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in euro
3.727,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 23/10/2025
Il Giudice
IB TO