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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/07/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15, co. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 e 281-terdecies c.p.c. nel procedimento iscritto al R.G. n. 4680/2024 vertente
TRA
Avv. rappresentato e difeso da se Parte_1 medesimo ex art. 86 cpc;
Opponente
E
in persona del Ministro p.t. Controparte_1
(contumace);
Opposto
OGGETTO: Opposizione avverso decreto di rigetto istanza gratuito patrocinio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l'avv.
[...]
proponeva opposizione avverso i decreti di Parte_1 rigetto dell'istanza di gratuito patrocinio del 16.11.2024 e del 25.11.2024 resi nel procedimento R.G.L. n. 324/2023 con cui il giudice di prive cure rigettava la richiesta di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sulla base della seguente motivazione “considerato che la documentazione allegata a sostegno dell'istanza presentata è eccessivamente generica, risultando in atti soltanto un provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con oggetto: Lavoro in nero senza che possa evincersi un sicuro riferimento al procedimento”.
Il non si costituiva in giudizio Controparte_1 rimanendo contumace.
Istruita documentalmente la causa, il ricorrente - con note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – insisteva nell'accoglimento del ricorso ed all'esito il procedimento veniva definito con sentenza.
Il ricorso dev'essere accolto.
L'istanza on line di ammissione al gratuito patrocinio protocollata dal COA di Cosenza in data 23.11.2022 (e versata in atti) testualmente riporta: “il sig. Persona_1 lavorava alle dipendenze della Controparte_2 dall'11.09.2021 fino al 10.03.2022 senza ricevere la giusta retribuzione per cui rivendica il giusto compenso allo stesso spettante”.
Il combinato disposto della motivazione contenuta nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (in cui testualmente è riportata la seguente motivazione “lavoro in nero”), rende sufficientemente sicuro il riferimento dei documenti suindicati al giudizio instaurato innanzi al giudice di prime cure.
La documentazione reddituale ed il certificato storico di famiglia del sig. (depositati in atti) Persona_1 confermano la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del sig. sicché Pt_2 dev'essere liquidato il compenso nei confronti dell'avv.
per l'attività difensiva svolta nel giudizio Parte_1
R.G.L. n. 324/2023.
Venendo al quantum liquidabile, in considerazione dell'entità dell'interesse dedotto nel processo e dell'attività espletata, dev'essere applicato lo scaglione tariffario relativo alle cause di lavoro di valore compreso fra € €
5.200,00 ed € 26.000,00.
Sulla base dell'impegno professionale profuso nella controversia, in relazione all'incidenza degli atti assunti ed alla posizione processuale dell'assistito, i compensi devono essere riconosciuti al minimo tabellare (per come rimodulati con il D.M. 147/2022) e devono essere riconosciuti per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e quella decisionale.
Il compenso così determinato dev'essere ridotto del 50% per come disposto dall'art. 130 del d.P.R. n. 115/2002.
Per ciò che concerne le spese di lite della presente opposizione, si ritiene conforme a giustizia la loro compensazione integrale in considerazione del rilievo che assume la posizione processuale assunta dal CP_1 resistente.
PQM
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, liquida in favore la complessiva somma pari ad € Parte_1
1.347,50, di cui € 300,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 300,00 per la fase istruttoria ed €
447,50 per la fase decisoria oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge a carico dell'erario.
Compensa le spese del presente giudizio.
Si comunichi al beneficiario, alle parti ed al PM.
Cosenza, 22/07/2025
Il giudice Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino