TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8401 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34686/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 34686/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 10 febbraio 2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., come in atti Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Bernardo Procopio;
OPPONENTE
CONTRO
in persona dell'amministratore giudiziario nominato, Controparte_1 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Alessio Bozzetto come da procura in atti;
OPPOSTA
Cui è riunita la causa recante r.g. n. 34827/2023, pendente tra le stesse parti
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo relativo a contratto avente ad oggetto l'attività di raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento ex art. 110 co. 6 lett.
a) del tulps (c.d. AWP). CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 10 febbraio 2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9203/2023 del 16/05/2023 immediatamente esecutivo, notificato il 27.06.2023 emesso dal Tribunale di Roma all'esito del procedimento recante il n. R.G. 21940/2023, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 112.574,24 oltre ad interessi fino al soddisfo ed alle spese della procedura, dovuti con riferimento a contratto avente ad oggetto l'attività di raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento ex art. 110 co. 6 lett. a) del (c.d. CP_2
AWP). Il decreto veniva emesso con clausola di provvisoria esecutività.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della opposizione e la conferma CP_1 del decreto ingiuntivo.
Alla presente causa veniva riunita altra causa successivamente iscritta, recante r.g.
34827/2023 avente ad oggetto altra opposizione proposta con atto di citazione avente il medesimo contenuto avverso il medesimo decreto ingiuntivo.
L'istruttoria si esauriva nella produzione documentale;
all'esito, all'udienza del 10 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, u.c., c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte depositate dalle parti.
*****
L'opposizione deve essere rigettata.
La presente controversia trae origine dal contratto stipulato tra le parti in data 6 ottobre
2016, con cui la in qualità di concessionaria di stato Parte_2 dell' del servizio di attivazione e conduzione della Parte_3 rete per la gestione telematica del gioco lecito, attribuiva alla l'attività di Parte_1 raccolta e gestione del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento collegati alla rete telematica previsti e disciplinati dal co. 6 lett. a) art. 110 del TULPS (cfr. doc. n. 4 ter in atti); con tale contratto il gestore si obbligava, in particolare, Parte_1 ad esercitare l'attività di raccolta delle giocate mediante gli apparecchi ex art. 110, comma
6, lett. A, del T.U.L.P.S. (cd. “AWP”) -da intendersi quali attività strumentali all'offerta di gioco- e consistenti nella:
- Messa a disposizione degli apparecchi, curandone il trasferimento presso gli Esercenti, il mantenimento in efficienza degli stessi e in generale tutte le attività necessarie per consentire agli apparecchi di raccogliere le somme residue presso gli Esercenti;
- Messa a disposizione delle somme residue, curando la raccolta delle somme residue,
l'individuazione e la contrattualizzazione degli Esercenti.
Costituisce circostanza pacifica ed incontestata che la si rendeva Parte_1 inadempiente nei confronti della concessionaria per l'omesso pagamento della somma di €.
112.574,24, dovuta a titolo di PREU, -Prelievo unico Erariale, che il concessionario CP_1
è tenuto a versare all'Erario- e canone di concessione a fronte dell'attività di raccolta del gioco di cui al contratto sottoscritto, nonché a titolo di canone di servizio, dovuto dal
Gestore al Concessionario per ogni apparecchio collegato alla rete.
Con l'atto di citazione in opposizione, patte opponente ha del tutto genericamente contestato la debenza delle somme, allegando a tal fine circostanze del tutto inconferenti.
Tale deve infatti considerarsi il fatto che gli inadempimenti sarebbero maturati nel periodo in cui la aveva altro amministratore, questione che non vale ad Parte_1 escludere la piena titolarità passiva della opponente in ordine al rapporto contrattuale dedotto in giudizio;
neppure sono rilevanti le vicende giudiziarie relative alla società opposta, pacificamente creditrice delle somme ingiunte relative a importi dovuti sino al
2020 e considerato che la stessa prosegue ad oggi la propria attività Controparte_1 concessoria, senza alcuna soluzione di continuità, in forza di espressa proroga dell'Amministrazione di Stato, figurando tra i concessionari italiani dell'
[...] del servizio pubblico di raccolta del cd. “Gioco Lecito” (cfr. doc. Parte_3
n. 9 fasc. parte opposta) ed essendo stati gli Amministratori giudiziari in carica, nominati con provvedimento del Gip del Tribunale di Roma del 18.12.2017 autorizzati ad ogni attività necessaria per la prosecuzione dell'azienda, con conservazione dell'efficacia delle concessioni in essere ex art. 41 – comma 1 quinquies del D.lgs. 159/2011. (cfr. Visura ed estratto di nomina degli Amministratori ivi contenuta, doc. n. 1 fasc. parte opposta).
Gli avvenuti pagamenti parziali nelle more effettuati con riferimento al piano di rientro concordato tra le parti in data 24 giugno 2021 (cfr. doc. n. 6 in atti) sono stati inoltre computati dalla opposta, che rispetto all'iniziale credito di € 160.234,32 ha richiesto il decreto ingiuntivo per la minor somma di € 112. 574,24.
In difetto di ulteriori e diverse contestazioni, deve ritenersi comprovata la sussistenza del credito vantato dalla opposta ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo emesso.
Le spese di giudizio sono liquidate come in dispositivo, seguendo il criterio generale dettato dall'art. 91 c.p.c. ed in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato, con applicazione dei valori medi e del valore minimo per la sola fase istruttoria, limitata alla produzione documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunziando tra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 9203/2023 del
16/05/2023 immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Roma in R.G.
21940/2023;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_1 Controparte_1
, liquidate in € 11.268,00 per compensi, oltre accessori di legge.
[...]
Così deciso in Roma, 4 giugno 2025.
IL GIUDICE
W. SI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 34686/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 10 febbraio 2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., come in atti Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Bernardo Procopio;
OPPONENTE
CONTRO
in persona dell'amministratore giudiziario nominato, Controparte_1 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Alessio Bozzetto come da procura in atti;
OPPOSTA
Cui è riunita la causa recante r.g. n. 34827/2023, pendente tra le stesse parti
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo relativo a contratto avente ad oggetto l'attività di raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento ex art. 110 co. 6 lett.
a) del tulps (c.d. AWP). CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 10 febbraio 2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9203/2023 del 16/05/2023 immediatamente esecutivo, notificato il 27.06.2023 emesso dal Tribunale di Roma all'esito del procedimento recante il n. R.G. 21940/2023, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 112.574,24 oltre ad interessi fino al soddisfo ed alle spese della procedura, dovuti con riferimento a contratto avente ad oggetto l'attività di raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento ex art. 110 co. 6 lett. a) del (c.d. CP_2
AWP). Il decreto veniva emesso con clausola di provvisoria esecutività.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della opposizione e la conferma CP_1 del decreto ingiuntivo.
Alla presente causa veniva riunita altra causa successivamente iscritta, recante r.g.
34827/2023 avente ad oggetto altra opposizione proposta con atto di citazione avente il medesimo contenuto avverso il medesimo decreto ingiuntivo.
L'istruttoria si esauriva nella produzione documentale;
all'esito, all'udienza del 10 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, u.c., c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte depositate dalle parti.
*****
L'opposizione deve essere rigettata.
La presente controversia trae origine dal contratto stipulato tra le parti in data 6 ottobre
2016, con cui la in qualità di concessionaria di stato Parte_2 dell' del servizio di attivazione e conduzione della Parte_3 rete per la gestione telematica del gioco lecito, attribuiva alla l'attività di Parte_1 raccolta e gestione del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento collegati alla rete telematica previsti e disciplinati dal co. 6 lett. a) art. 110 del TULPS (cfr. doc. n. 4 ter in atti); con tale contratto il gestore si obbligava, in particolare, Parte_1 ad esercitare l'attività di raccolta delle giocate mediante gli apparecchi ex art. 110, comma
6, lett. A, del T.U.L.P.S. (cd. “AWP”) -da intendersi quali attività strumentali all'offerta di gioco- e consistenti nella:
- Messa a disposizione degli apparecchi, curandone il trasferimento presso gli Esercenti, il mantenimento in efficienza degli stessi e in generale tutte le attività necessarie per consentire agli apparecchi di raccogliere le somme residue presso gli Esercenti;
- Messa a disposizione delle somme residue, curando la raccolta delle somme residue,
l'individuazione e la contrattualizzazione degli Esercenti.
Costituisce circostanza pacifica ed incontestata che la si rendeva Parte_1 inadempiente nei confronti della concessionaria per l'omesso pagamento della somma di €.
112.574,24, dovuta a titolo di PREU, -Prelievo unico Erariale, che il concessionario CP_1
è tenuto a versare all'Erario- e canone di concessione a fronte dell'attività di raccolta del gioco di cui al contratto sottoscritto, nonché a titolo di canone di servizio, dovuto dal
Gestore al Concessionario per ogni apparecchio collegato alla rete.
Con l'atto di citazione in opposizione, patte opponente ha del tutto genericamente contestato la debenza delle somme, allegando a tal fine circostanze del tutto inconferenti.
Tale deve infatti considerarsi il fatto che gli inadempimenti sarebbero maturati nel periodo in cui la aveva altro amministratore, questione che non vale ad Parte_1 escludere la piena titolarità passiva della opponente in ordine al rapporto contrattuale dedotto in giudizio;
neppure sono rilevanti le vicende giudiziarie relative alla società opposta, pacificamente creditrice delle somme ingiunte relative a importi dovuti sino al
2020 e considerato che la stessa prosegue ad oggi la propria attività Controparte_1 concessoria, senza alcuna soluzione di continuità, in forza di espressa proroga dell'Amministrazione di Stato, figurando tra i concessionari italiani dell'
[...] del servizio pubblico di raccolta del cd. “Gioco Lecito” (cfr. doc. Parte_3
n. 9 fasc. parte opposta) ed essendo stati gli Amministratori giudiziari in carica, nominati con provvedimento del Gip del Tribunale di Roma del 18.12.2017 autorizzati ad ogni attività necessaria per la prosecuzione dell'azienda, con conservazione dell'efficacia delle concessioni in essere ex art. 41 – comma 1 quinquies del D.lgs. 159/2011. (cfr. Visura ed estratto di nomina degli Amministratori ivi contenuta, doc. n. 1 fasc. parte opposta).
Gli avvenuti pagamenti parziali nelle more effettuati con riferimento al piano di rientro concordato tra le parti in data 24 giugno 2021 (cfr. doc. n. 6 in atti) sono stati inoltre computati dalla opposta, che rispetto all'iniziale credito di € 160.234,32 ha richiesto il decreto ingiuntivo per la minor somma di € 112. 574,24.
In difetto di ulteriori e diverse contestazioni, deve ritenersi comprovata la sussistenza del credito vantato dalla opposta ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo emesso.
Le spese di giudizio sono liquidate come in dispositivo, seguendo il criterio generale dettato dall'art. 91 c.p.c. ed in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato, con applicazione dei valori medi e del valore minimo per la sola fase istruttoria, limitata alla produzione documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunziando tra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 9203/2023 del
16/05/2023 immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Roma in R.G.
21940/2023;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_1 Controparte_1
, liquidate in € 11.268,00 per compensi, oltre accessori di legge.
[...]
Così deciso in Roma, 4 giugno 2025.
IL GIUDICE
W. SI