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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. PI RO Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3706 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliata in Parte_1 Palermo, Via Agrigento 51, presso lo studio dell'avv. Reale Giovanna che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1 Palermo, Via Vincenzo Di Marco 29, presso lo studio dell'avv. Mammona Calogero che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 29/07/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nelle conclusioni rassegnate in ricorso nonché nella modifica di cui all'art. 2 e con rinuncia alla clausola relativa all'articolo 6. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso così come modificato con note scritte del 10 e 12 novembre 2025 e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Assegnazione casa coniugale I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. La casa coniugale sita in Palermo, via Terrasanta n. 55, di proprietà della madre del Dott. , con quanto in essa contenuto, Pt_1 resterà assegnata, alla Dr.ssa che vi continuerà ad abitare unitamente ai figli minori, CP_1 mentre il Dr. vivrà a Roma ove attualmente lavora. Le spese relative alle utenze del Pt_1 domicilio coniugale rimarranno a carico esclusivo della Dr.ssa , la quale provvederà CP_1 entro un mese dalla omologa, a curarne la voltura.
2. Affidamento figli minori e tempi di cura I figli minori ed resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 domicilio prevalente, anche ai fini anagrafici, unitamente alla madre, presso l'abitazione di via Terrasanta n. 55. I Sigg.ri eserciteranno congiuntamente la responsabilità sui minori Parte_1 CP_1 provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni, entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché i minori mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per i figli minori, i genitori dovranno confrontarsi, sempre nel reciproco rispetto e concordare le migliori scelte di vita per ed , relative anche alla istruzione e ad eventuali cure sanitarie. Limitatamente alle Per_1 Per_2 decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità sui minori. Quanto ai tempi di permanenza dei minori con il padre, in considerazione che il Dr. Pt_1 attualmente vive a Roma per motivi di lavoro, e i figli minori si trovano attualmente domiciliati con la madre a Treviso, le parti concordano che il Dr. potrà incontrare liberamente i figli ogni Pt_1 qualvolta si recherà a Palermo ove gli stessi dovessero trovarsi, o potrà raggiungerli nel luogo del loro attuale domicilio previa comunicazione alla moglie;
in ogni caso egli potrà tenere con sé i minori il sabato e la domenica allorquando si recherà a Palermo ove gli stessi dovessero trovarsi o nel luogo del loro attuale domicilio. Nel mese di luglio o agosto il potrà trascorrere 7 giorni esclusivi e continuativi con CP_2 entrambi i figli secondo accordi che i coniugi prenderanno entro il 30 giugno di ogni anno in relazione anche al periodo di ferie goduto dal Dr. . Pt_1
Entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicarsi eventuali destinazioni in Italia o all'estero ove condurranno i figli e soggiorneranno con gli stessi.
2 Festività Natalizie Durante le festività Natalizie, e trascorreranno, ad anni alterni e seguendo il criterio Per_1 Per_2 della alternanza e della rotazione annuale il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio con ciascuno dei genitori, per far sì che e possano trascorrere Per_1 Per_2 periodi continuativi, con l'uno o l'altro genitore che avrà facoltà di allontanarsi, dal territorio palermitano, per un breve periodo di vacanza in Italia o all'estero, fermo restando l'obbligo di comunicazione all'altro genitore, del luogo di vacanza prescelta e del luogo di dimora temporanea dei figli.
Festività Pasquali, civili e religiose I minori trascorreranno il giorno di Pasqua e\o il Lunedì dell'Angelo, e tutte le altre festività religiose e civili seguendo il criterio della rotazione e dell'alternanza, con l'uno o l'altro genitore Il giorno del compleanno dei minori ove il Dr. dovesse trovarsi a Palermo, sarà trascorso Pt_1 a pranzo con l'uno e a cena con l'altro genitore. Il giorno del compleanno del genitore verrà trascorso dai figli con il genitore Resta inteso che la regolamentazione sopra riportata potrà essere congiuntamente modificata, in relazione alle esigenze dei minori, tenendo sempre in considerazione la serena crescita e le necessità di ed , Per_1 Per_2 oltre che delle esigenze lavorative e organizzative delle parti. I passaggi da un genitore all'altro si effettueranno alle ore 12.00 e alle ore 18.00
3. Contributo mantenimento figli minori A titolo di contributo al mantenimento di ed , in considerazione delle rispettive attuali Per_1 Per_2 capacità economico-patrimoniali, il Dr. , entro il giorno 25 di ogni mese, verserà alla Pt_1 Dr.ssa la complessiva somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) rivalutabili CP_1 annualmente in virtù degli indici ISTAT;
la prima rivalutazione avverrà decorso un anno dall'emissione della sentenza di omologa.
4. Spese straordinarie Entrambi i genitori contribuiranno, al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il soddisfacimento e per i bisogni dei figli ed nella misura del 60% a carico del Dr. Per_1 Per_2
e del 40% a carico della Dr.ssa secondo le indicazioni del Protocollo in uso Pt_1 CP_1 presso il Tribunale Civile di Palermo che di seguito si riporta:
Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
3 Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica) spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
5. Assegno unico per i figli Le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla Dr.ssa CP_1 nell'interesse dei figli.
6. … omissis…
7. Clausole accessorie - ulteriore regolamentazione dei rapporti tra i coniugi In ordine alla ulteriore regolamentazione dei rapporti economici-patrimoniali tra i coniugi si precisa che: a. Con riferimento alle esposizioni debitorie che, sebbene intestate al Dr. , sono state invero Pt_1 contratte dai coniugi nell'interesse della famiglia, e specificatamente:
4
- debito FCA per auto 346 euro con scadenza novembre 2027;
- debito Compass 392 euro con scadenza agosto 2029;
- debito Findomestic 1 (carta/conto 20137601463603) 134 per ulteriori 8 mesi;
- debito Findomestic 2 (carta/conto 10070970297238) 150 per ulteriori 13 mesi le parti convengono che il pagamento delle relative rate rimarranno interamente a carico del Sig.
. Pt_1
b. Quanto all'autovettura Nissan Micra di proprietà del Dr. , oggi nella disponibilità della Pt_1 Dr.ssa , le parti convengono che entro il giugno 2026 la proprietà della stessa sarà CP_1 trasferita dal marito alla moglie con spese del passaggio di proprietà a carico di quest'ultima.
c. Resta inteso tra le parti che eventuali cartelle esattoriali o richieste di pagamento di tasse e/o imposte intestate a ciascuna di esse, riferibili al periodo di convivenza matrimoniale o successivo, verranno pagate personalmente senza nulla pretendere l'uno dall'altro.
8. Reciproco assenso per rilascio e/o rinnovo passaporti Le parti concedono, sin d'ora, reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti oltre che per quello dei figli minori, e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente.”
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto così come modificato, iscritto in data 29/07/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 04/06/2010 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 19 – P II - Serie A – Anno 2010).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20/11/2025
Il Presidente
PI RO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. PI RO Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3706 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliata in Parte_1 Palermo, Via Agrigento 51, presso lo studio dell'avv. Reale Giovanna che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1 Palermo, Via Vincenzo Di Marco 29, presso lo studio dell'avv. Mammona Calogero che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 29/07/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nelle conclusioni rassegnate in ricorso nonché nella modifica di cui all'art. 2 e con rinuncia alla clausola relativa all'articolo 6. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso così come modificato con note scritte del 10 e 12 novembre 2025 e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Assegnazione casa coniugale I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. La casa coniugale sita in Palermo, via Terrasanta n. 55, di proprietà della madre del Dott. , con quanto in essa contenuto, Pt_1 resterà assegnata, alla Dr.ssa che vi continuerà ad abitare unitamente ai figli minori, CP_1 mentre il Dr. vivrà a Roma ove attualmente lavora. Le spese relative alle utenze del Pt_1 domicilio coniugale rimarranno a carico esclusivo della Dr.ssa , la quale provvederà CP_1 entro un mese dalla omologa, a curarne la voltura.
2. Affidamento figli minori e tempi di cura I figli minori ed resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 domicilio prevalente, anche ai fini anagrafici, unitamente alla madre, presso l'abitazione di via Terrasanta n. 55. I Sigg.ri eserciteranno congiuntamente la responsabilità sui minori Parte_1 CP_1 provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni, entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché i minori mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per i figli minori, i genitori dovranno confrontarsi, sempre nel reciproco rispetto e concordare le migliori scelte di vita per ed , relative anche alla istruzione e ad eventuali cure sanitarie. Limitatamente alle Per_1 Per_2 decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità sui minori. Quanto ai tempi di permanenza dei minori con il padre, in considerazione che il Dr. Pt_1 attualmente vive a Roma per motivi di lavoro, e i figli minori si trovano attualmente domiciliati con la madre a Treviso, le parti concordano che il Dr. potrà incontrare liberamente i figli ogni Pt_1 qualvolta si recherà a Palermo ove gli stessi dovessero trovarsi, o potrà raggiungerli nel luogo del loro attuale domicilio previa comunicazione alla moglie;
in ogni caso egli potrà tenere con sé i minori il sabato e la domenica allorquando si recherà a Palermo ove gli stessi dovessero trovarsi o nel luogo del loro attuale domicilio. Nel mese di luglio o agosto il potrà trascorrere 7 giorni esclusivi e continuativi con CP_2 entrambi i figli secondo accordi che i coniugi prenderanno entro il 30 giugno di ogni anno in relazione anche al periodo di ferie goduto dal Dr. . Pt_1
Entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicarsi eventuali destinazioni in Italia o all'estero ove condurranno i figli e soggiorneranno con gli stessi.
2 Festività Natalizie Durante le festività Natalizie, e trascorreranno, ad anni alterni e seguendo il criterio Per_1 Per_2 della alternanza e della rotazione annuale il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio con ciascuno dei genitori, per far sì che e possano trascorrere Per_1 Per_2 periodi continuativi, con l'uno o l'altro genitore che avrà facoltà di allontanarsi, dal territorio palermitano, per un breve periodo di vacanza in Italia o all'estero, fermo restando l'obbligo di comunicazione all'altro genitore, del luogo di vacanza prescelta e del luogo di dimora temporanea dei figli.
Festività Pasquali, civili e religiose I minori trascorreranno il giorno di Pasqua e\o il Lunedì dell'Angelo, e tutte le altre festività religiose e civili seguendo il criterio della rotazione e dell'alternanza, con l'uno o l'altro genitore Il giorno del compleanno dei minori ove il Dr. dovesse trovarsi a Palermo, sarà trascorso Pt_1 a pranzo con l'uno e a cena con l'altro genitore. Il giorno del compleanno del genitore verrà trascorso dai figli con il genitore Resta inteso che la regolamentazione sopra riportata potrà essere congiuntamente modificata, in relazione alle esigenze dei minori, tenendo sempre in considerazione la serena crescita e le necessità di ed , Per_1 Per_2 oltre che delle esigenze lavorative e organizzative delle parti. I passaggi da un genitore all'altro si effettueranno alle ore 12.00 e alle ore 18.00
3. Contributo mantenimento figli minori A titolo di contributo al mantenimento di ed , in considerazione delle rispettive attuali Per_1 Per_2 capacità economico-patrimoniali, il Dr. , entro il giorno 25 di ogni mese, verserà alla Pt_1 Dr.ssa la complessiva somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) rivalutabili CP_1 annualmente in virtù degli indici ISTAT;
la prima rivalutazione avverrà decorso un anno dall'emissione della sentenza di omologa.
4. Spese straordinarie Entrambi i genitori contribuiranno, al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il soddisfacimento e per i bisogni dei figli ed nella misura del 60% a carico del Dr. Per_1 Per_2
e del 40% a carico della Dr.ssa secondo le indicazioni del Protocollo in uso Pt_1 CP_1 presso il Tribunale Civile di Palermo che di seguito si riporta:
Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
3 Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica) spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
5. Assegno unico per i figli Le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla Dr.ssa CP_1 nell'interesse dei figli.
6. … omissis…
7. Clausole accessorie - ulteriore regolamentazione dei rapporti tra i coniugi In ordine alla ulteriore regolamentazione dei rapporti economici-patrimoniali tra i coniugi si precisa che: a. Con riferimento alle esposizioni debitorie che, sebbene intestate al Dr. , sono state invero Pt_1 contratte dai coniugi nell'interesse della famiglia, e specificatamente:
4
- debito FCA per auto 346 euro con scadenza novembre 2027;
- debito Compass 392 euro con scadenza agosto 2029;
- debito Findomestic 1 (carta/conto 20137601463603) 134 per ulteriori 8 mesi;
- debito Findomestic 2 (carta/conto 10070970297238) 150 per ulteriori 13 mesi le parti convengono che il pagamento delle relative rate rimarranno interamente a carico del Sig.
. Pt_1
b. Quanto all'autovettura Nissan Micra di proprietà del Dr. , oggi nella disponibilità della Pt_1 Dr.ssa , le parti convengono che entro il giugno 2026 la proprietà della stessa sarà CP_1 trasferita dal marito alla moglie con spese del passaggio di proprietà a carico di quest'ultima.
c. Resta inteso tra le parti che eventuali cartelle esattoriali o richieste di pagamento di tasse e/o imposte intestate a ciascuna di esse, riferibili al periodo di convivenza matrimoniale o successivo, verranno pagate personalmente senza nulla pretendere l'uno dall'altro.
8. Reciproco assenso per rilascio e/o rinnovo passaporti Le parti concedono, sin d'ora, reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti oltre che per quello dei figli minori, e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente.”
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto così come modificato, iscritto in data 29/07/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 04/06/2010 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 19 – P II - Serie A – Anno 2010).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20/11/2025
Il Presidente
PI RO
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