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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 04/02/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 04/02/2025 nella causa RG n. 356/2023 promossa da
, , assistita dall'avv. BIANCHETTA ANDREA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
Controparte_1
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Biella, in funzione di GL, lamentando l'illegittimità del licenziamento irrogatole dalla resistente ed il mancato pagamento relativo al mese di marzo 2023, e chiedendo la condanna dell'ex datrice di lavoro al risarcimento del danno e al pagamento di quanto dovuto;
-la resistente, regolarmente citata, è rimasta contumace;
-la causa, istruita documentalmente, con interrogatorio libero della ricorrente e mediante prova testimoniale, è stata discussa oralmente all'odierna udienza.
Considerato che:
-è documentalmente provato che la ricorrente sia stata assunta a tempo determinato dalla resistente con mansioni di barista e inquadramento nel 5° liv. CCNL Pubbl. Esercizi, p.t. 30% (docc. 7, 8);
-è documentalmente provato che, a seguito di proroga, il contratto avrebbe avuto efficacia sino al
31.5.23 (vd. doc. 7);
-risulta provato (vd. doc. 4, doc. 6, interr. libero) che il datore di lavoro, nella persona del socio sia receduto dal contratto di lavoro in data 31.3.23, comunicando alla lavoratrice di non CP_1 presentarsi più a lavoro e di ritenersi “licenziata”;
-risulta altresì provato con sufficiente grado di probabilità che nel mese di marzo 2023 la lavoratrice, impiegata contrattualmente part time, abbia lavorato oltre l'orario pattuito, nella misura indicata in ricorso, per sostituire la collega assente da lavoro per ragioni di salute (cfr. CP_2 interrogatorio libero, deposizione testimone della cui attendibilità non vi è motivo di CP_2 dubitare e doc. 4);
-1.sulla domanda di condanna al risarcimento del danno;
-l'atto di recesso risulta illegittimo, poiché non vi è prova -il cui onere grava sulla resistente- dell'esistenza di una giusta causa legittimante il recesso ante tempus dal contratto di lavoro subordinato a termine;
-dall'illegittimità del recesso, consegue il diritto di parte attrice al risarcimento del danno, che - come pacifico in giurisprudenza – può essere parametrato alle retribuzioni non percepite sino alla scadenza del termine;
-la lavoratrice ha dunque diritto, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento delle mensilità non percepite relative ai mesi di aprile e maggio 2023;
1 -2.sulla domanda di condanna al pagamento della mensilità di marzo 2023 , delle ore di lavoro irregolare, delle competenze di fine rapporto;
-le richieste sono fondate;
-valgono i principi generale sanciti dalla S.C. in punto oneri assertivi/probatori in ipotesi di domanda di adempimento o di risarcimento del danno per inadempimenti contrattuali/di obbligazioni nascenti dalla legge: il creditore ha l'onere di provare il titolo del proprio credito (ed il termine) essendo sufficiente che alleghi l'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore la prova dell'adempimento (vd. ad esempio Cass. ord. 13685/19 “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento);
-nel caso di specie parte ricorrente ha fornito la prova dei crediti azionati (vd. sopra);
-la parte datoriale, sulla quale gravava quindi il relativo onere, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle somme dovute;
-passando ora al quantum, il conteggio delle spettanze allegato al ricorso appare conforme ai dati retributivi indicati nelle buste paga (doc. 8) e dunque esso può essere posto a fondamento della presente decisione laddove individua l'ammontare del credito maturato dalla ricorrente in complessivi € 3.551,44 lordi di cui € 168,25 a titolo di t.f.r.;
- trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
-le spese seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come da dispositivo sulla base del d.m. 55/14, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del ricorso,
-condanna la convenuta a pagare alla ricorrente, per i titoli di cui alla motivazione, l'importo lordo di euro 3.551,44, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-condanna la convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 2.626, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione.
Biella, 04/02/2025. La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 04/02/2025 nella causa RG n. 356/2023 promossa da
, , assistita dall'avv. BIANCHETTA ANDREA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
Controparte_1
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Biella, in funzione di GL, lamentando l'illegittimità del licenziamento irrogatole dalla resistente ed il mancato pagamento relativo al mese di marzo 2023, e chiedendo la condanna dell'ex datrice di lavoro al risarcimento del danno e al pagamento di quanto dovuto;
-la resistente, regolarmente citata, è rimasta contumace;
-la causa, istruita documentalmente, con interrogatorio libero della ricorrente e mediante prova testimoniale, è stata discussa oralmente all'odierna udienza.
Considerato che:
-è documentalmente provato che la ricorrente sia stata assunta a tempo determinato dalla resistente con mansioni di barista e inquadramento nel 5° liv. CCNL Pubbl. Esercizi, p.t. 30% (docc. 7, 8);
-è documentalmente provato che, a seguito di proroga, il contratto avrebbe avuto efficacia sino al
31.5.23 (vd. doc. 7);
-risulta provato (vd. doc. 4, doc. 6, interr. libero) che il datore di lavoro, nella persona del socio sia receduto dal contratto di lavoro in data 31.3.23, comunicando alla lavoratrice di non CP_1 presentarsi più a lavoro e di ritenersi “licenziata”;
-risulta altresì provato con sufficiente grado di probabilità che nel mese di marzo 2023 la lavoratrice, impiegata contrattualmente part time, abbia lavorato oltre l'orario pattuito, nella misura indicata in ricorso, per sostituire la collega assente da lavoro per ragioni di salute (cfr. CP_2 interrogatorio libero, deposizione testimone della cui attendibilità non vi è motivo di CP_2 dubitare e doc. 4);
-1.sulla domanda di condanna al risarcimento del danno;
-l'atto di recesso risulta illegittimo, poiché non vi è prova -il cui onere grava sulla resistente- dell'esistenza di una giusta causa legittimante il recesso ante tempus dal contratto di lavoro subordinato a termine;
-dall'illegittimità del recesso, consegue il diritto di parte attrice al risarcimento del danno, che - come pacifico in giurisprudenza – può essere parametrato alle retribuzioni non percepite sino alla scadenza del termine;
-la lavoratrice ha dunque diritto, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento delle mensilità non percepite relative ai mesi di aprile e maggio 2023;
1 -2.sulla domanda di condanna al pagamento della mensilità di marzo 2023 , delle ore di lavoro irregolare, delle competenze di fine rapporto;
-le richieste sono fondate;
-valgono i principi generale sanciti dalla S.C. in punto oneri assertivi/probatori in ipotesi di domanda di adempimento o di risarcimento del danno per inadempimenti contrattuali/di obbligazioni nascenti dalla legge: il creditore ha l'onere di provare il titolo del proprio credito (ed il termine) essendo sufficiente che alleghi l'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore la prova dell'adempimento (vd. ad esempio Cass. ord. 13685/19 “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento);
-nel caso di specie parte ricorrente ha fornito la prova dei crediti azionati (vd. sopra);
-la parte datoriale, sulla quale gravava quindi il relativo onere, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle somme dovute;
-passando ora al quantum, il conteggio delle spettanze allegato al ricorso appare conforme ai dati retributivi indicati nelle buste paga (doc. 8) e dunque esso può essere posto a fondamento della presente decisione laddove individua l'ammontare del credito maturato dalla ricorrente in complessivi € 3.551,44 lordi di cui € 168,25 a titolo di t.f.r.;
- trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
-le spese seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come da dispositivo sulla base del d.m. 55/14, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del ricorso,
-condanna la convenuta a pagare alla ricorrente, per i titoli di cui alla motivazione, l'importo lordo di euro 3.551,44, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-condanna la convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 2.626, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione.
Biella, 04/02/2025. La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
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