TAR Pescara, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 173
TAR
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art.97 Cost.

    La Corte ha ritenuto che le scelte di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da ampia discrezionalità, sindacabili solo in caso di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza. Inoltre, non è richiesta una specifica e dettagliata spiegazione per ogni singola previsione, bensì per il complesso delle scelte effettuate dall'Ente locale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere sotto il profilo dell’arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, della carenza di istruttoria

    La Corte ha ritenuto che non vi sia disparità di trattamento, in quanto non emerge una coincidenza delle caratteristiche dei terreni della ricorrente con quelli limitrofi, e la ricorrente non ha addotto elementi a comprova della nuova eventuale vocazione ricettiva alberghiera dei propri immobili. Inoltre, è stato confermato che le scelte di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da ampia discrezionalità, sindacabili solo in caso di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza. La Corte ha inoltre rilevato il carattere intrinsecamente agricolo dei terreni della ricorrente e che nessun affidamento poteva essere maturato circa un mutamento della destinazione urbanistica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 173
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 173
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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