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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/10/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1000/2018
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro RC NO IO all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
1000/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. DISTASI MARCELLO, avv. BORRACCINO ANTONIO;
Parte_1 ricorrente
E
, avv. SCARPELLINI CAMILLI Controparte_1
ANDREA; resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 12.02.2018, il ricorrente esponeva:
• di lavorare alle dipendenze della presso il P.O. di Barletta, con CP_2 qualifica e mansioni di “collaboratore professionale sanitario esperto: infermiere”, inquadrato nel livello DS6 del CCNL Comparto Sanità;
• di aver presentato, in data 20.05.2002, istanza di riconoscimento e liquidazione dell'equo indennizzo per patologie dipendenti da causa di servizio, che gli venivano riconosciute dalle competenti commissioni mediche con verbali del 27.01.2003;
• di aver inoltrato, in data 21.11.2016, istanza per la liquidazione del c.d. scatto di stipendio, ai sensi dell'art. 47 del CCNL Comparto Sanità del
20.09.2001, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda di equo indennizzo;
1 • di aver ottenuto l'accoglimento della suddetta istanza da parte della CP_2
con deliberazione n. 283 del 24.02.2017, che riconosceva lo scatto
[...] stipendiale ma in misura inferiore a quanto spettante.
In particolare, il ricorrente lamentava che la nell'individuare la base CP_2 della retribuzione su cui calcolare lo scatto stipendiale richiesto, non avesse tenuto conto dell'importo dell'indennità integrativa speciale e di quello relativo alla fascia di anzianità, entrambi richiamati all'art. 47 del CCNL di riferimento, così determinando una liquidazione inferiore a quella spettante.
Tanto esposto chiedeva, previa disapplicazione della deliberazione n. 283 del
24.02.2017, di condannare la al pagamento in proprio favore della CP_2 somma indicata in ricorso, quale differenza tra l'importo corrisposto dall'ente resistente e quanto effettivamente spettante, oltre alle quote maturate dal
2017 e a quelle a maturarsi successivamente.
Ritualmente costituitasi in giudizio, l' contestava in via principale CP_2
l'infondatezza dell'avversa domanda, stante la corretta determinazione della somma dovuta a titolo di incremento stipendiale;
in subordine, eccepiva l'intervenuta prescrizione di quanto dovuto per gli interessi maturati, concludendo per il rigetto del ricorso.
Rilevata l'impossibilità di una definizione bonaria della lite, acquisita la documentazione, giunta per la prima volta a questo giudice in decisione, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è parzialmente fondato.
3) Occorre premettere che l'oggetto della domanda attorea risiede nell'esatta individuazione della base della retribuzione da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'incremento stipendiale previsto, dal CCNL di riferimento, per il personale riconosciuto invalido per causa di servizio.
3.1) Pertanto, ai fini della decisione del presente giudizio, è necessario operare una ricognizione delle disposizioni del CCNL del Comparto Sanità, relative alla fattispecie in esame, vigenti al momento in cui il ricorrente ha presentato istanza per lo scatto stipendiale e come modificate dagli accordi successivi.
Anzitutto, l'art. 47 del CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001, integrativo del
CCNL del 07.04.1999 e vigente al momento della presentazione della domanda
2 per l'equo indennizzo, a proposito di modalità di applicazione dei benefici economici previsti da discipline speciali, così dispone:
“
1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell'1,25% del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa domanda, a seconda che
l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità.
2. Nulla è innovato per quanto riguarda tutta la materia relativa all'accertamento dell'infermità per causa di servizio, al rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e all'equo indennizzo che rimangono regolate dalle seguenti leggi e loro successive modificazioni, che vengono automaticamente recepite nella disciplina pattizia: DPR 3 maggio 1957, n. 686; legge 27 luglio 1962, n. 1116 e successivo DPR del 5 luglio 1965; art. 50 DPR
761/1979; DPR 20 aprile 1994, n. 349; DPR 834/1981 (Tabelle); art. 22
,commi da 27 a 31, legge 23.12.1994, n. 724; art. 1, commi da 119 a 122 della legge 23.12.1996, n. 662. Con riferimento alla misura dell'equo indennizzo, le parti concordano, inoltre, quanto segue: a. Per la determinazione dell'equo indennizzo si considera il trattamento economico iniziale di cui all'art. 30, comma 1, lett. a), del CCNL del 7 aprile 1999, della categoria e posizione economica di appartenenza maggiorata dell'80%; b. La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica, iscritte alla prima categoria della tabella A allegata al DPR 23 dicembre 1978, n. 915, è pari a 2,5 volte l'importo dello stipendio determinato a norma del punto a); c.
Per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico corrispondente alla posizione di appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda;
d. restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima categoria.
L'azienda ha diritto di dedurre dall'importo dell'equo indennizzo e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite allo stesso titolo dal
3 dipendente per effetto di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi
o premi siano stati corrisposti dall'azienda stessa. Nel caso che per effetto di tali assicurazioni l'indennizzo venga liquidato al dipendente sotto la forma di rendita vitalizia, il relativo recupero avverrà capitalizzando la rendita stessa in relazione all'età dell'interessato. Sono disapplicati l'art.49 del DPR 761/1979 e
l'art. 63 del DPR 270/1987.
3. Per quanto riguarda la disciplina della 13.ma mensilità si continua a fare riferimento al D.Lgs. C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 263 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La misura dell'indennità integrativa speciale è stabilita dalla tabella allegato
2.
5. In materia di congedo per cure degli invalidi si rinvia alle seguenti leggi: legge 30 marzo 1971, n. 118; DPR 29 dicembre 1973, n. 1032; D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; D. Lgs.
23 novembre 1988, n. 509; D.L. 25 novembre 1989, n. 382 convertito in legge
25 gennaio 1990, n. 8; legge 24 dicembre 1993, n. 537.
6. Nei confronti del personale del comparto continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n. 336/1970 e successive modificazioni
e integrazioni;
in particolare, il previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% della nozione di retribuzione di cui all'art.37, comma 2, lett. b) per ogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio”.
In altre parole, secondo la citata norma, al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio con provvedimento formale, è riconosciuto un incremento percentuale rispettivamente nella misura del 2,50% e dell'1,25% del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda per il suo riconoscimento, a seconda che detta invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione (indicate dalla Tabella A del
DPR n. 834/1981) o alle ultime due.
Lo stesso accordo integrativo al CCNL del 1999, a proposito della nozione di retribuzione, all'art. 37, co. 2, così statuiva: “
2. Sono definite le seguenti
4 nozioni di retribuzione: a) retribuzione mensile che è costituita dal valore economico tabellare mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria
(A, B, C, D) nonché per i livelli economici Bs e Ds che attualmente sono riportati nella tabella B, colonna C, prospetto n. 2, allegata al CCNL relativo al
II biennio economico 2000-2001; b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a) e dalle fasce economiche di cui all'art. 30, co. 1, del CCNL 7 aprile 1999 nonché dall'indennità integrativa speciale di cui alla tabella allegato 2 al presente contratto (…).”
Dunque, per l'accordo integrativo del 2001, l'importo riconosciuto a titolo di indennità integrativa speciale, per infermità dipendente da causa di servizio, costituisce autonoma voce della retribuzione base e non rientra nel valore tabellare mensile di cui all'art. 37, co. 2, lett. a).
Dal 2003, invece, in forza del nuovo CCNL Comparto Sanità 2002-2005 (parte economica biennio 2002-2003), l'importo dell'indennità integrativa speciale cessa di essere un'autonoma voce della retribuzione e viene conglobato nello stipendio tabellare.
Ciò si ricava dall'art. 24 CCNL 2002-2005, a norma del quale: “
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall'art. 33 comma 1 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002
(finanziaria 2003) pari allo 0,5% del monte salari 2001.
2. Ai sensi del comma 1, il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie come definiti dall'art. 2 del CCNL II
Biennio economico del 20 settembre 2001, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A allegata al presente contratto, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS), di cui alla tabella 2 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, cessa di essere
5 corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata sullo stipendio tabellare.
4. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione dei commi 1 , 2 e 3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata tabella B, ove è anche indicato l'importo del trattamento economico iniziale complessivo delle varie categorie, ai sensi dell'art. 32, comma 1 lett. a) del CCNL 7 aprile
1999.
5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6 del presente CCNL.
6. Gli importi delle fasce retributive di cui alla tabella E, prospetto 1 del CCNL
20 settembre 2001, II biennio economico, sono rideterminati nei valori indicati nelle allegate tabelle C e D alle scadenze ivi previste e calcolati sul valore del trattamento economico iniziale di cui al comma 4.
7. Con l'entrata in vigore del presente contratto, nelle categorie A, B, C è istituita una ulteriore fascia retributiva denominata A5, B5 e Bs5, C5. Nella categoria D è individuata una ulteriore fascia D6 e Ds6”.
3.2) Esaminando le norme sopracitate, dunque, si ricava che le modalità di calcolo dell'incremento stipendiale di cui all'art. 47 del CCNL sono differenti a seconda del periodo di riferimento.
Fino al 2002, infatti, l'incremento stipendiale derivante dal riconoscimento dell'infermità per causa di servizio si ottiene prendendo come base di calcolo il livello tabellare minimo della retribuzione in godimento alla data di presentazione della relativa domanda. Da tale valore resta esclusa l'indennità integrativa speciale, costituente autonoma voce della retribuzione.
Dal 2003 in poi, in forza dell'integrazione al CCNL del 2002-2005, l'indennità integrativa speciale viene conglobata sullo stipendio tabellare. Di conseguenza, la base retributiva su cui calcolare l'incremento ex art. 47 comprende automaticamente l'importo della suddetta indennità.
3.3) Nel caso di specie, il ricorrente presentava domanda per il riconoscimento e la liquidazione dell'equo indennizzo, derivante da infermità per causa di
6 servizio (che gli veniva riconosciuta), in data 20.05.2002 e, quindi, sotto la vigenza del CCNL del 2001.
In data 21/11/2016, poi, inoltrava istanza per l'ottenimento del c.d. scatto stipendiale, spettante nella misura dell'1,25%, ai sensi dell'art. 47 del CCNL.
Tuttavia, sosteneva che detto incremento stipendiale, riconosciuto con la contestata deliberazione n. 283 del 2017 da parte della fosse stato CP_2 calcolato su una base retributiva errata in quanto non comprendente l'importo dell'indennità integrativa speciale e della fascia d'anzianità.
Di contro, secondo l'assunto difensivo dell'azienda resistente, l'incremento stipendiale veniva correttamente calcolato sul valore tabellare della retribuzione, non comprendente l'indennità integrativa speciale, che nel 2002 costituiva autonoma e distinta voce retributiva (ai sensi dell'art. 37, co. 2, lett.
b).
A sostegno di tale tesi, la parte resistente citava la circolare n. 53 del CP_3
12.08.2004, secondo la quale il beneficio economico di cui all'art. 47 del CCNL di riferimento deve essere calcolato, per le domande presentate entro il
31.12.2002, sul trattamento tabellare “con esclusione dell'indennità integrativa speciale”.
3.4.) Orbene, la questione in esame deve essere decisa alla luce delle disposizioni della contrattazione collettiva vigente per ciascuno dei periodi per i quali al ricorrente veniva riconosciuto lo scatto d'anzianità.
Di conseguenza, l'incremento stipendiale dell'1,25% è stato correttamente calcolato dalla per il periodo dal 01.06.2002 fino al 31.12.2002, CP_2 tenendo conto unicamente del valore tabellare della retribuzione, così come espressamente afferma l'art. 47 del CCNL del 2001.
La domanda di parte ricorrente, volta a riconsiderare la base di calcolo per l'applicazione dell'incremento stipendiale dell'1,25%, risulta, invece, fondata per il periodo successivo al 01.01.2003, data a partire dalla quale l'indennità integrativa speciale è stata conglobata nel valore della retribuzione tabellare.
Dunque, per il periodo dal 2003 al 2016, il beneficio di cui all'art. 47 del CCNL di riferimento deve essere calcolato assumendo quale importo-base il valore tabellare della retribuzione, comprendente anche l'indennità integrativa
7 speciale.
Tale criterio vale anche per il beneficio eventualmente dovuto a partire dal
2017 in poi, rebus sic stantibus.
4) Per quanto riguarda il quantum della pretesa creditoria, si ritiene sostanzialmente corretto il conteggio di parte ricorrente in ordine alla somma dovuta dall'azienda resistente a titolo di scatto stipendiale, pari ad € 273,06 per ogni anno di servizio, per il periodo a partire dal 01.01.2003 e fino al 2016.
L'importo dovuto allo stesso titolo per il 2002, invece, è stato correttamente calcolato dall'azienda resistente in misura pari ad € 98,04.
A tal proposito non risulta maturata alcuna prescrizione quinquennale alla luce dell'atto interruttivo consistito in una nota di messa in mora del 21.04.2017
(cfr. all. 1 ricorso).
5) Dunque, parte resistente deve corrispondere in favore del ricorrente la complessiva somma di € 1.592,58 per il periodo dal 2002 al 2016, oltre interessi come per legge. Tale somma si ottiene sottraendo quanto riconosciuto e corrisposto dall' resistente con deliberazione n. 283/2017 (pari ad € CP_1
2.328,36) dall'importo effettivamente spettante a titolo di scatto di anzianità per il periodo richiesto (pari ad € 3.920,94).
7) Le spese - liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, in relazione allo scaglione di riferimento, fase istruttoria esclusa, con riduzione ai minimi alla luce della effettiva attività svolta – seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, pronunciandosi definitivamente sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni istanza contraria, così provvede:
a. accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il beneficio di cui all'art. 47 del CCNL nella misura indicata in motivazione;
b. condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 1.592,58 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi come per legge;
8 c. condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente che liquida nella misura di € 1.030,00 a titolo di onorari, oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese al 15%), con distrazione nei confronti dei procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Trani, 04/10/2025 Il Giudice del Lavoro
RC NO IO
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro RC NO IO all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
1000/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. DISTASI MARCELLO, avv. BORRACCINO ANTONIO;
Parte_1 ricorrente
E
, avv. SCARPELLINI CAMILLI Controparte_1
ANDREA; resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 12.02.2018, il ricorrente esponeva:
• di lavorare alle dipendenze della presso il P.O. di Barletta, con CP_2 qualifica e mansioni di “collaboratore professionale sanitario esperto: infermiere”, inquadrato nel livello DS6 del CCNL Comparto Sanità;
• di aver presentato, in data 20.05.2002, istanza di riconoscimento e liquidazione dell'equo indennizzo per patologie dipendenti da causa di servizio, che gli venivano riconosciute dalle competenti commissioni mediche con verbali del 27.01.2003;
• di aver inoltrato, in data 21.11.2016, istanza per la liquidazione del c.d. scatto di stipendio, ai sensi dell'art. 47 del CCNL Comparto Sanità del
20.09.2001, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda di equo indennizzo;
1 • di aver ottenuto l'accoglimento della suddetta istanza da parte della CP_2
con deliberazione n. 283 del 24.02.2017, che riconosceva lo scatto
[...] stipendiale ma in misura inferiore a quanto spettante.
In particolare, il ricorrente lamentava che la nell'individuare la base CP_2 della retribuzione su cui calcolare lo scatto stipendiale richiesto, non avesse tenuto conto dell'importo dell'indennità integrativa speciale e di quello relativo alla fascia di anzianità, entrambi richiamati all'art. 47 del CCNL di riferimento, così determinando una liquidazione inferiore a quella spettante.
Tanto esposto chiedeva, previa disapplicazione della deliberazione n. 283 del
24.02.2017, di condannare la al pagamento in proprio favore della CP_2 somma indicata in ricorso, quale differenza tra l'importo corrisposto dall'ente resistente e quanto effettivamente spettante, oltre alle quote maturate dal
2017 e a quelle a maturarsi successivamente.
Ritualmente costituitasi in giudizio, l' contestava in via principale CP_2
l'infondatezza dell'avversa domanda, stante la corretta determinazione della somma dovuta a titolo di incremento stipendiale;
in subordine, eccepiva l'intervenuta prescrizione di quanto dovuto per gli interessi maturati, concludendo per il rigetto del ricorso.
Rilevata l'impossibilità di una definizione bonaria della lite, acquisita la documentazione, giunta per la prima volta a questo giudice in decisione, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è parzialmente fondato.
3) Occorre premettere che l'oggetto della domanda attorea risiede nell'esatta individuazione della base della retribuzione da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'incremento stipendiale previsto, dal CCNL di riferimento, per il personale riconosciuto invalido per causa di servizio.
3.1) Pertanto, ai fini della decisione del presente giudizio, è necessario operare una ricognizione delle disposizioni del CCNL del Comparto Sanità, relative alla fattispecie in esame, vigenti al momento in cui il ricorrente ha presentato istanza per lo scatto stipendiale e come modificate dagli accordi successivi.
Anzitutto, l'art. 47 del CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001, integrativo del
CCNL del 07.04.1999 e vigente al momento della presentazione della domanda
2 per l'equo indennizzo, a proposito di modalità di applicazione dei benefici economici previsti da discipline speciali, così dispone:
“
1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell'1,25% del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa domanda, a seconda che
l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità.
2. Nulla è innovato per quanto riguarda tutta la materia relativa all'accertamento dell'infermità per causa di servizio, al rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e all'equo indennizzo che rimangono regolate dalle seguenti leggi e loro successive modificazioni, che vengono automaticamente recepite nella disciplina pattizia: DPR 3 maggio 1957, n. 686; legge 27 luglio 1962, n. 1116 e successivo DPR del 5 luglio 1965; art. 50 DPR
761/1979; DPR 20 aprile 1994, n. 349; DPR 834/1981 (Tabelle); art. 22
,commi da 27 a 31, legge 23.12.1994, n. 724; art. 1, commi da 119 a 122 della legge 23.12.1996, n. 662. Con riferimento alla misura dell'equo indennizzo, le parti concordano, inoltre, quanto segue: a. Per la determinazione dell'equo indennizzo si considera il trattamento economico iniziale di cui all'art. 30, comma 1, lett. a), del CCNL del 7 aprile 1999, della categoria e posizione economica di appartenenza maggiorata dell'80%; b. La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica, iscritte alla prima categoria della tabella A allegata al DPR 23 dicembre 1978, n. 915, è pari a 2,5 volte l'importo dello stipendio determinato a norma del punto a); c.
Per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico corrispondente alla posizione di appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda;
d. restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima categoria.
L'azienda ha diritto di dedurre dall'importo dell'equo indennizzo e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite allo stesso titolo dal
3 dipendente per effetto di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi
o premi siano stati corrisposti dall'azienda stessa. Nel caso che per effetto di tali assicurazioni l'indennizzo venga liquidato al dipendente sotto la forma di rendita vitalizia, il relativo recupero avverrà capitalizzando la rendita stessa in relazione all'età dell'interessato. Sono disapplicati l'art.49 del DPR 761/1979 e
l'art. 63 del DPR 270/1987.
3. Per quanto riguarda la disciplina della 13.ma mensilità si continua a fare riferimento al D.Lgs. C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 263 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La misura dell'indennità integrativa speciale è stabilita dalla tabella allegato
2.
5. In materia di congedo per cure degli invalidi si rinvia alle seguenti leggi: legge 30 marzo 1971, n. 118; DPR 29 dicembre 1973, n. 1032; D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; D. Lgs.
23 novembre 1988, n. 509; D.L. 25 novembre 1989, n. 382 convertito in legge
25 gennaio 1990, n. 8; legge 24 dicembre 1993, n. 537.
6. Nei confronti del personale del comparto continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n. 336/1970 e successive modificazioni
e integrazioni;
in particolare, il previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% della nozione di retribuzione di cui all'art.37, comma 2, lett. b) per ogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio”.
In altre parole, secondo la citata norma, al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio con provvedimento formale, è riconosciuto un incremento percentuale rispettivamente nella misura del 2,50% e dell'1,25% del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda per il suo riconoscimento, a seconda che detta invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione (indicate dalla Tabella A del
DPR n. 834/1981) o alle ultime due.
Lo stesso accordo integrativo al CCNL del 1999, a proposito della nozione di retribuzione, all'art. 37, co. 2, così statuiva: “
2. Sono definite le seguenti
4 nozioni di retribuzione: a) retribuzione mensile che è costituita dal valore economico tabellare mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria
(A, B, C, D) nonché per i livelli economici Bs e Ds che attualmente sono riportati nella tabella B, colonna C, prospetto n. 2, allegata al CCNL relativo al
II biennio economico 2000-2001; b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a) e dalle fasce economiche di cui all'art. 30, co. 1, del CCNL 7 aprile 1999 nonché dall'indennità integrativa speciale di cui alla tabella allegato 2 al presente contratto (…).”
Dunque, per l'accordo integrativo del 2001, l'importo riconosciuto a titolo di indennità integrativa speciale, per infermità dipendente da causa di servizio, costituisce autonoma voce della retribuzione base e non rientra nel valore tabellare mensile di cui all'art. 37, co. 2, lett. a).
Dal 2003, invece, in forza del nuovo CCNL Comparto Sanità 2002-2005 (parte economica biennio 2002-2003), l'importo dell'indennità integrativa speciale cessa di essere un'autonoma voce della retribuzione e viene conglobato nello stipendio tabellare.
Ciò si ricava dall'art. 24 CCNL 2002-2005, a norma del quale: “
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall'art. 33 comma 1 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002
(finanziaria 2003) pari allo 0,5% del monte salari 2001.
2. Ai sensi del comma 1, il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie come definiti dall'art. 2 del CCNL II
Biennio economico del 20 settembre 2001, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A allegata al presente contratto, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS), di cui alla tabella 2 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, cessa di essere
5 corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata sullo stipendio tabellare.
4. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione dei commi 1 , 2 e 3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata tabella B, ove è anche indicato l'importo del trattamento economico iniziale complessivo delle varie categorie, ai sensi dell'art. 32, comma 1 lett. a) del CCNL 7 aprile
1999.
5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6 del presente CCNL.
6. Gli importi delle fasce retributive di cui alla tabella E, prospetto 1 del CCNL
20 settembre 2001, II biennio economico, sono rideterminati nei valori indicati nelle allegate tabelle C e D alle scadenze ivi previste e calcolati sul valore del trattamento economico iniziale di cui al comma 4.
7. Con l'entrata in vigore del presente contratto, nelle categorie A, B, C è istituita una ulteriore fascia retributiva denominata A5, B5 e Bs5, C5. Nella categoria D è individuata una ulteriore fascia D6 e Ds6”.
3.2) Esaminando le norme sopracitate, dunque, si ricava che le modalità di calcolo dell'incremento stipendiale di cui all'art. 47 del CCNL sono differenti a seconda del periodo di riferimento.
Fino al 2002, infatti, l'incremento stipendiale derivante dal riconoscimento dell'infermità per causa di servizio si ottiene prendendo come base di calcolo il livello tabellare minimo della retribuzione in godimento alla data di presentazione della relativa domanda. Da tale valore resta esclusa l'indennità integrativa speciale, costituente autonoma voce della retribuzione.
Dal 2003 in poi, in forza dell'integrazione al CCNL del 2002-2005, l'indennità integrativa speciale viene conglobata sullo stipendio tabellare. Di conseguenza, la base retributiva su cui calcolare l'incremento ex art. 47 comprende automaticamente l'importo della suddetta indennità.
3.3) Nel caso di specie, il ricorrente presentava domanda per il riconoscimento e la liquidazione dell'equo indennizzo, derivante da infermità per causa di
6 servizio (che gli veniva riconosciuta), in data 20.05.2002 e, quindi, sotto la vigenza del CCNL del 2001.
In data 21/11/2016, poi, inoltrava istanza per l'ottenimento del c.d. scatto stipendiale, spettante nella misura dell'1,25%, ai sensi dell'art. 47 del CCNL.
Tuttavia, sosteneva che detto incremento stipendiale, riconosciuto con la contestata deliberazione n. 283 del 2017 da parte della fosse stato CP_2 calcolato su una base retributiva errata in quanto non comprendente l'importo dell'indennità integrativa speciale e della fascia d'anzianità.
Di contro, secondo l'assunto difensivo dell'azienda resistente, l'incremento stipendiale veniva correttamente calcolato sul valore tabellare della retribuzione, non comprendente l'indennità integrativa speciale, che nel 2002 costituiva autonoma e distinta voce retributiva (ai sensi dell'art. 37, co. 2, lett.
b).
A sostegno di tale tesi, la parte resistente citava la circolare n. 53 del CP_3
12.08.2004, secondo la quale il beneficio economico di cui all'art. 47 del CCNL di riferimento deve essere calcolato, per le domande presentate entro il
31.12.2002, sul trattamento tabellare “con esclusione dell'indennità integrativa speciale”.
3.4.) Orbene, la questione in esame deve essere decisa alla luce delle disposizioni della contrattazione collettiva vigente per ciascuno dei periodi per i quali al ricorrente veniva riconosciuto lo scatto d'anzianità.
Di conseguenza, l'incremento stipendiale dell'1,25% è stato correttamente calcolato dalla per il periodo dal 01.06.2002 fino al 31.12.2002, CP_2 tenendo conto unicamente del valore tabellare della retribuzione, così come espressamente afferma l'art. 47 del CCNL del 2001.
La domanda di parte ricorrente, volta a riconsiderare la base di calcolo per l'applicazione dell'incremento stipendiale dell'1,25%, risulta, invece, fondata per il periodo successivo al 01.01.2003, data a partire dalla quale l'indennità integrativa speciale è stata conglobata nel valore della retribuzione tabellare.
Dunque, per il periodo dal 2003 al 2016, il beneficio di cui all'art. 47 del CCNL di riferimento deve essere calcolato assumendo quale importo-base il valore tabellare della retribuzione, comprendente anche l'indennità integrativa
7 speciale.
Tale criterio vale anche per il beneficio eventualmente dovuto a partire dal
2017 in poi, rebus sic stantibus.
4) Per quanto riguarda il quantum della pretesa creditoria, si ritiene sostanzialmente corretto il conteggio di parte ricorrente in ordine alla somma dovuta dall'azienda resistente a titolo di scatto stipendiale, pari ad € 273,06 per ogni anno di servizio, per il periodo a partire dal 01.01.2003 e fino al 2016.
L'importo dovuto allo stesso titolo per il 2002, invece, è stato correttamente calcolato dall'azienda resistente in misura pari ad € 98,04.
A tal proposito non risulta maturata alcuna prescrizione quinquennale alla luce dell'atto interruttivo consistito in una nota di messa in mora del 21.04.2017
(cfr. all. 1 ricorso).
5) Dunque, parte resistente deve corrispondere in favore del ricorrente la complessiva somma di € 1.592,58 per il periodo dal 2002 al 2016, oltre interessi come per legge. Tale somma si ottiene sottraendo quanto riconosciuto e corrisposto dall' resistente con deliberazione n. 283/2017 (pari ad € CP_1
2.328,36) dall'importo effettivamente spettante a titolo di scatto di anzianità per il periodo richiesto (pari ad € 3.920,94).
7) Le spese - liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, in relazione allo scaglione di riferimento, fase istruttoria esclusa, con riduzione ai minimi alla luce della effettiva attività svolta – seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, pronunciandosi definitivamente sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni istanza contraria, così provvede:
a. accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il beneficio di cui all'art. 47 del CCNL nella misura indicata in motivazione;
b. condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 1.592,58 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi come per legge;
8 c. condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente che liquida nella misura di € 1.030,00 a titolo di onorari, oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese al 15%), con distrazione nei confronti dei procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Trani, 04/10/2025 Il Giudice del Lavoro
RC NO IO
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