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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/10/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
CONTENZ. N. _______________ N. ___________ Sent.
CRONOL. N. _______________
REPERT. N. _______________
COMUNICAZ.N. _______________
DEP. MINUTA _______________
REPUBBLICA ITALIANA
P.M. ________________________
Esente da bollo L.488/99
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PARMA ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di opposizione ex art. 170 DPR n. 1261/2025 promossa da:
Dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Malafarina del Foro di Milano ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, sito in Milano, via Fontana n. 18
- Ricorrente- CONTRO
Controparte_1
- Convenuto contumace –
Causa Civile iscritta al n. 1261/2025 del Ruolo Generale e rimessa alla decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate all'udienza del 10.09.2025:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Parma, riformare l'impugnato decreto di liquidazione dei compensi del custode emesso dal GIP del Tribunale di Parma, Dott. Luca Agostini, in data
19.03.2025 nell'ambito del proc. pen. N. 3051/2015 RGNR e n. 2400/17 RG GIP e per l'effetto: in via principale
1. Annullare o comunque dichiarare illegittimo l'impugnato provvedimento nella parte in cui revoca il precedente provvedimento di liquidazione emesso in favore del Dott.
in data 23.2.2022 per l'importo di € 14.936,60; Parte_1
2. liquidare ai sensi del DPR 177/2015 i compensi spettanti al Dott. Parte_1 per l'attività di Amministratore Giudiziario dei beni in sequestro nel processo penale sopra indicato per il periodo dal 16.01.2022 al 15.01.2025, nella misura minima di €
151.609,12, nella misura media di € 178,146,47 e massima di € 204.683,81 o nel minore
o maggiore importo che riterrà di giustizia;
pagina 1 di 8 in via subordinata
3. in via subordinata rispetto alla domanda n.2, determinare il compenso totale spettante al Dott. per l'attività di Amministratore Giudiziario dei beni in Parte_1 sequestro nel processo penale sopra indicato in € 257.774 (€ 2.929,25 x 88 mesi = €
257.774), e detratti gli acconti già percepiti per € 137.089,64, liquidare allo stesso
l'ulteriore compenso di € 120.684,36 (€ 257.774 – 137.089,64 = € 120.684,36); in via ulteriormente subordinata
4. nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande n. 2 e 3 sopra riportate, accertare e dichiarare il diritto del Dott. a percepire l'importo di € Parte_1
87.877,73 a titolo di maggiorazione al 100% del compenso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR 177/2015 e per l'effetto, determinato il compenso finale a lui spettante nella misura complessiva di € 175.755,46, detratti gli acconti già percepiti pari ad €
137.089,64, liquidare in favore del Dott. l'ulteriore compenso di € Parte_1
38.665,82, o il maggiore o minore importo che riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese di giudizio.”.
Per parte convenuta : Controparte_1 Nessuno è comparso.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto. CP_1
Con ricorso in data 25.04.2025 il dr. -nominato in data 14.09.2017 amministratore Parte_1 giudiziario dei beni sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321 ss. c.p.p. e 240
c.p. nell'ambito del procedimento n. 3051/2015 R.G.N.R - n. 2400/2017 RG GIP incardinato presso il
Tribunale di Parma- proponeva opposizione avverso al provvedimento in data 19.03.2025 con cui il
GIP rigettava la richiesta di liquidazione finale del compenso avanzata dal ricorrente in data
04.02.2025, con riferimento all'attività da questi svolta nel periodo dal 16.01.2022 al 15.01.2025, contestualmente revocando il proprio provvedimento di liquidazione del 23.02.2022, limitatamente all'importo di € 14.936,60.
A tal proposito, il ricorrente esponeva in particolare quanto segue:
• che con provvedimento del GIP presso il Tribunale di Parma in data 14.09.2017 lo stesso veniva nominato amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321 ss. c.p.p. e 240 c.p. nell'ambito del procedimento n. 3051/2015 R.G.N.R -
pagina 2 di 8 n. 2400/2017 RG GIP, per la gestione di numerosi beni sequestrati nel procedimento penale che vedeva imputata ed altri numerosi soggetti;
Persona_1
• che l'attività gestoria si protraeva sino al 15.01.2025 e si dimostrava di particolare complessità, tenuto conto della tipologia e della mole dei beni sequestrati (comprensiva di numerosi immobili, aziende, partecipazioni societarie e beni mobili dislocati in svariate regioni d'Italia), nonché della pluralità ed eterogeneità delle attività gestorie richieste;
• che nel corso della propria attività, l'amministratore riceveva svariati acconti sul compenso spettante per l'attività svolta, computati secondo i parametri di cui al D.P.R. n. 177/2015 (e liquidati dal GIP di Parma con decreti in data 05.10.2018, 14.04.2021 e 23.02.2022), per l'importo complessivo di € 137.094,64;
• che, tuttavia, con provvedimento del 11.07.2023 il GIP rigettava l'ulteriore richiesta di acconto sui compensi avanzata dall'amministratore, evidenziando che “il d.P.R. n. 117 del 2015 non prevede un parametro temporale e che, pertanto, il compenso individuato deve essere commisurato alla durata massima del procedimento di prevenzione (ovvero al termine massimo entro cui può essere emanato il decreto di confisca), stabilito dall'articolo 24, comma
2°, del D.Lgs. n. 159/2011 in trenta mesi (un anno e sei mesi prorogabili sino ad un anno), nella versione applicabile ratione temporis, ai sensi dell'articolo 36, comma 3°, della L 17 ottobre 2017, n. 161”. Ritenendo comunque doveroso remunerare l'attività svolta dall'amministratore giudiziario successivamente allo spirare di tale periodo, il GIP concludeva che a tal fine potesse farsi applicazione esclusivamente delle maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a) D.P.R. n. 177/2015, che prevede la possibilità di aumentare il compenso previsto sino al limite del 50% in ragione della particolare complessità della gestione, reputando che tale maggiorazione fosse da determinarsi nella misura del 5% annuo. Avendo tuttavia il GIP già riconosciuto in precedenza (con i citati provvedimenti di liquidazione degli acconti del 14.04.2021 e del 23.02.2022) due incrementi del 25% e non ritenendo sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo citato (che sancisce la possibilità di aumentare il compenso spettante sino al 100% a fronte di amministrazioni estremamente complesse ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati, ovvero di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi), il GIP concludeva quindi per il rigetto della richiesta di liquidazione di ulteriori compensi avanzata dal ricorrente;
• che al termine del proprio mandato, con nota in data 22.01.2025, il ricorrente formulava al GIP richiesta di liquidazione finale dei compensi per l'attività gestoria svolta dal periodo dal pagina 3 di 8 16.01.2022 al 15.01.2022, che tuttavia veniva ad essere rigettata con l'impugnato decreto del
19.03.2025, con cui il GIP, in revisione del computo effettuato nel proprio precedente provvedimento del 23.02.2022, quantificava l'importo complessivo del compenso finale dovuto in € 122.158,04 e contestualmente revocava il citato decreto di liquidazione del
23.02.2022, limitatamente all'importo anticipato eccedente tale somma, pari ad € 14.936,60;
Ciò posto, il ricorrente procedeva quindi all'impugnazione del citato decreto, sostenendo: a)
l'illegittimità dell'intervenuta revoca del precedente decreto di liquidazione del 23.02.2022, trattandosi di provvedimento avente natura giurisdizionale e non amministrativa e, come tale, non revocabile in autotutela dal giudice;
b) l'erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice ha ritenuto che il compenso dell'amministratore giudiziario per la gestione svolta nel periodo successivo ai primi 30 mesi del sequestro possa essere quantificato e limitato solo sulla base delle maggiorazioni previste dall'art. 4 D.P.R. n. 117/2015, sostenendo, al contrario, il ricorrente l'applicabilità dei parametri di cui al citato D.P.R. a tutta la durata dell'amministrazione; c) l'erroneità dell'impugnato decreto anche nella parte in cui il giudice ha concluso per l'inapplicabilità delle maggiorazioni previste dall'art. 4, co. 2, D.P.R. cit., ritenute al contrario applicabili dal ricorrente in considerazione della particolare complessità e della durata dell'amministrazione in oggetto.
All'udienza di comparizione del 10.09.2025, il ricorrente procedeva quindi alla discussione orale della causa e alla precisazione delle conclusioni, così come sopra riportate;
la causa veniva quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
Il , controparte processuale, non si costituiva in giudizio e veniva quindi Controparte_1 dichiarato contumace, mentre il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Parma interveniva in giudizio con atto in dato 29.05.2025.
Motivi della decisione
Il ricorso risulta fondato per quanto di ragione.
In primo luogo, risultano corrette le argomentazioni di parte ricorrente, laddove sostiene l'illegittimità dell'intervenuta revoca del precedente provvedimento di liquidazione del 23.02.2022. Sul punto, infatti,
l'orientamento maggioritario della Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire che il decreto di liquidazione emesso dal giudice ha natura giurisdizionale e non amministrativa, di tal che esso non può essere annullato d'ufficio in autotutela dallo stesso giudice che lo ha emesso, ma può essere contestato pagina 4 di 8 solo attraverso la specifica procedura di opposizione prevista dalla legge (cfr. ex plurimis Cass. civ. n.
12800/2025; Cass. civ. n. 20640/2017; Cass. civ. n. 13892/2012).
Ciò posto, la richiesta del ricorrente merita pertanto di essere accolta, dovendo riconoscersi quindi l'illegittimità ed erroneità dell'impugnato provvedimento nella parte in cui ha disposto la revoca del decreto di liquidazione del 23.02.2022 limitatamente all'importo di € 14.396,60.
Per quanto attiene, invece, alla richiesta di liquidazione del compenso avanzata dal ricorrente con riferimento all'ulteriore attività gestoria da egli svolta per il periodo dal 16.01.2022 al 15.01.2025, si ritiene al contrario pienamente condivisibile l'opzione ermeneutica adottata dal giudice della liquidazione, laddove evidenzia che in assenza di un parametro temporale definito il compenso individuato ai sensi del D.P.R. n. 117/2025 deve essere commisurato alla durata massima del procedimento di prevenzione (ovvero al termine massimo entro cui può essere emanato il decreto di confisca), stabilito dall'articolo 24, comma 2°, del D.lgs. n. 159/2011 in trenta mesi (un anno e sei mesi prorogabili sino ad un anno).
Siffatta interpretazione, pienamente conforme alla ratio della norma, appare peraltro in linea con la stessa intenzione del legislatore, il quale, nella relazione ministeriale, giustifica la mancata previsione di un preciso parametro temporale (rilevata anche con parere del Consiglio di Stato) specificando che
“la prescelta modalità di commisurazione del compenso, commisurata sull'intera durata della procedura, soddisfa specifiche esigenze di semplificazione dell'attività di liquidazione riservata all'autorità giudiziaria, fermo il potere di riconoscere acconti (ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n.
159/2011)” ed evidenziando peraltro che “il presente regolamento è chiamato ad occuparsi esclusivamente dei criteri per la determinazione del compenso dovuto sino alla confisca di primo grado (il cui procedimento può durare non più di trenta mesi, a norma dell'art. 24, comma 2, del
Codice antimafia)”.
Da quanto sopra, emerge pertanto che il chiaro intento del legislatore è stato proprio quello di creare una normativa applicabile ad un'attività professionale che non potrebbe durare più di 30 mesi, tenendo conto del testo del D.P.R. n. 159/2011 applicabile ratione temporis.
Del tutto infondata appare poi l'obiezione mossa al riguardo dal ricorrente, secondo cui detto limite dei
30 mesi osterebbe ad una corretta remunerazione dell'attività gestoria svolta dall'amministratore oltre tale periodo (che fuor di ogni dubbio merita certamente di essere comunque remunerata), posto che è lo pagina 5 di 8 stesso D.P.R. n. 177/2015 a fornire lo strumento all'uopo adeguato, attraverso le maggiorazioni previste dall'art. 4 D.P.R. cit., tenuto conto che, come correttamente evidenziato anche dal giudice della liquidazione, il grado di complessità del procedimento non può logicamente che risultare correlato anche alla durata dello stesso.
Ciò posto, ne consegue che una volta prescelta quale parametro di riferimento per la liquidazione la normativa di cui al D.P.R. n. 177/2015 -come correttamente richiesto dal ricorrente- l'importo del compenso non potrà che essere commisurato sulla base della relativa disciplina, applicando, per il periodo di attività gestoria successiva ai 30 mesi, esclusivamente le maggiorazioni di cui all'art. 4
D.P.R. cit. In altri termini, non pare corretta la soluzione ermeneutica proposta dal ricorrente che, per un verso, ritiene applicabile la normativa de qua in tema di liquidazione del compenso e, però, per altro verso, non ritiene applicabile la maggiorazione prevista dalla medesima normativa: ubi commoda, ibi incommoda. A nulla rilevando, la eventuale possibilità di cumulare la liquidazione voluta dal ricorrente anche per il tempo superiore al limite di legge con le maggiorazioni ivi previste. Tale soluzione comporterebbe un esborso evidentemente sproporzionato per l'Erario. Se si invoca la liquidazione ai sensi delle norme in questione, la si può ottenere con l'applicazione dell'intera disciplina, anche quella in tema di maggiorazioni che, come già osservato, ben possono essere fondate anche sulla durata dell'incarico, quale indice di complessità e difficoltà. Vi è perfetta compatibilità tra la durata superiore al termine di legge e il riconoscimento delle maggiorazioni. Solamente se vi fossero ostacoli logici o testuali a tale soluzione, solo allora, verosimilmente, si potrebbero aprire le porte all'interpretazione propugnata dal ricorrente. Ma tali ostacoli non si rinvengono nella normativa di riferimento.
Quanto sopra premesso e considerato -e ritenute dunque condivisibili le argomentazioni addotte in tal senso dal giudice della liquidazione- deve ciò nonostante rilevarsi che l'importo complessivo di €
122.153,04 liquidato con decreto del 19.03.2025 non appare tuttavia congruo, in quanto eccessivamente ridotto rispetto al complesso dell'attività gestoria svolta dall'amministratore giudiziario, tenuto conto dell'ingente valore dei beni sequestrati, della tipologia e della mole dei beni gestiti (comprensiva di numerosi immobili, aziende, partecipazioni societarie e beni mobili dislocati in svariate regioni d'Italia), nonché dei risultati particolarmente positivi conseguiti, riferendosi in particolare all'incremento del fatturato di pari al 16,91% tra il 2017 e il 2018 -per Parte_2 poco meno di 300.000 euro-, del risultato di esercizio registrato nello stesso periodo da Parte_3
e del mantenimento della redditività del ramo d'azienda “I sofisti” (così come attestato, del resto, dallo stesso giudice della liquidazione con decreto del 19.03.2025); fattori, quelli di specie, che comprovano pagina 6 di 8 tutti la bontà dell'attività gestoria svolta dall'amministratore e che si ritiene giustifichino appieno l'applicazione di una ulteriore maggiorazione del compenso ai sensi dell'art. 4, co. 2, D.P.R. cit., nella misura complessiva del 100%, da applicarsi sul compenso base di € 70.302,19 (così come correttamente determinato dal giudice sulla base dei parametri ex D.P.R. 177/2015), pervenendo così alla liquidazione di un compenso pari in totale ad € 140.604,38.
Le spese seguono la soccombenza e, poste a carico del convenuto , vanno Controparte_1 liquidate in complessivi € 2.906,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva ed € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre spese generali 15%, I.V.A. e CPA come per legge, se dovute.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso ed in riforma del decreto di liquidazione emesso in data 19.03.2025 dal GIP presso il Tribunale di Parma nell'ambito del p.p. n. 2400/2017 RG GIP - 3051/2015 RGNR, liquida al dott. , a titolo di compenso finale per l'attività gestoria svolta quale amministratore Parte_1 giudiziario dei beni sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321 ss. c.p.p. e 240
c.p. nell'ambito del procedimento penale testé indicato (periodo che va dal 14.09.2017 al 15.01.2025), la complessiva somma di € 140.604,38, oltre I.V.A. e altri oneri, se dovuti, detratti gli acconti già percepiti ed eventuali ulteriori ritenute come per legge;
dispone che la predetta somma sia posta a carico delle risorse disponibili nell'intera procedura, sino alla concorrenza del valore dei frutti derivanti dalla gestione dei beni immobili e dalla gestione delle aziende concesse in godimento (€ 65.312,50) o dagli utili netti derivante dalla gestione diretta delle aziende (€ 33.015,65), salvo, in quest'ultimo caso, che il prelievo non pregiudichi la sopravvivenza dell'attività imprenditoriale che li ha generati;
pone a carico del convenuto le spese difensive del ricorrente relative al Controparte_1 presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre oneri ed accessori vari.
visto l'art. 42, co. 6, D.lgs. n. 159/2011 dispone che il presente decreto sia comunicato al beneficiario mediante avviso di deposito in cancelleria e, in via telematica, all'Agenzia Nazionale dei Beni confiscati.
Parma, 10 ottobre 2025 pagina 7 di 8 IL PRESIDENTE
Dr. Paolo Corder
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