Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 1152
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Contestazione dell'esistenza e dell'entità del credito

    Il giudice di primo grado ha esaminato le eccezioni sollevate dai garanti, ritenendo che l'ente gestore del fondo di garanzia, pur surrogandosi nel credito dell'istituto finanziatore, non potesse recuperare somme prive dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. La Corte d'Appello ha confermato la legittimità dell'opposizione, ma ha ritenuto che il credito vantato dal Fondo di Garanzia abbia natura pubblicistica e sia recuperabile tramite procedura esattoriale anche nei confronti dei fideiussori.

  • Inammissibile
    Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale

    La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile questo motivo di appello per difetto di interesse ad agire, dato che l'istituto finanziatore aveva già versato la somma contestata prima della proposizione dell'appello.

  • Accolto
    Condanna in solido alle spese processuali e del CTU

    La Corte d'Appello ha ritenuto fondata questa parte del motivo, rideterminando le spese del primo grado. Ha confermato la solidarietà nella condanna alle spese tra le parti convenute, in quanto accomunate da un interesse comune a contrastare la pretesa avversaria.

  • Accolto
    Erronea liquidazione del compenso difensivo e maggiorazione

    La Corte d'Appello ha accolto questo motivo, ritenendo che le spese dovessero essere liquidate sulla base del decisum e non del disputatum, e che non sussistessero i presupposti per la maggiorazione del compenso difensivo, rideterminando le spese del primo grado.

  • Inammissibile
    Nullità della fideiussione per violazione normativa

    La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile questo motivo di appello in quanto proposto per la prima volta in sede di impugnazione, violando il divieto di mutatio libelli. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo nel merito, poiché la fideiussione prestata da persone fisiche non è equiparabile a una garanzia bancaria vietata dalla normativa.

  • Rigettato
    Inesistenza del credito a seguito di concordato fallimentare

    La Corte d'Appello ha rigettato questo motivo, richiamando l'art. 135, comma 2 del R.D. n. 267/1942, secondo cui i creditori conservano la loro azione per l'intero credito nei confronti dei coobbligati e fideiussori, anche se il debitore principale è sottoposto a concordato fallimentare.

  • Rigettato
    Legittimazione passiva dell'agente della riscossione

    La Corte d'Appello ha ritenuto infondato questo motivo, affermando che l'agente della riscossione, pur estraneo alla formazione del ruolo, risponde delle spese processuali in base al principio di causalità e di soccombenza, avendo posto in essere l'atto da cui origina la controversia (notifica della cartella esattoriale).

  • Inammissibile
    Carenza di interesse ad agire

    La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile la costituzione in appello dell'interveniente per carenza di interesse ad agire, non potendo spiegare intervento volontario al solo fine di chiedere l'estromissione della mandante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 1152
    Giurisdizione : Corte d'Appello Salerno
    Numero : 1152
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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