CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 869/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con Parte_1 sede legale in Roma, al viale America, n. 351, cod. fisc. e p. iva P.IVA_1
, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, dott. rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce Parte_2 all'atto di appello, dall'avv. Giuseppe Todisco, con il quale elettivamente domicilia in
Napoli, alla via Gramsci, n. 20, presso lo studio “Arpaia Guglielmi”; appellante principale
E
1. , nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla CP_1 via del Sole, n. 1, cod. fisc. , , nato ad [...] C.F._1 CP_2
Citra il 28 marzo 1974, residente in [...], cod. fisc.
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa C.F._2 di costituzione e risposta con appello incidentale, dall'avv. Matteo De Crescenzo, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla via L. Guercio, n. 319;
2. , con sede legale in Roma, alla via Parte_3
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva in persona del Responsabile Atti P.IVA_3
Introduttivi del Giudizio Campania, dott. , rappresentata e difesa, in Parte_4
1 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Michele Fabio Gagliano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via S. Caterina, n. 107/D;
3. “ , con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, Controparte_3 cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_4 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio da Per_1
Bologna del 29 ottobre 2010, rep. n. 115840 – racc. n. 33105, dall'avv. Andrea Fioretti e, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
CE RB, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliata in Roma, alla via
Lungotevere Arnaldo da Brescia, n. 9/10; appellati-appellanti incidentali;
4. “ , con sede legale in Milano, alla via Soperga, n. 9, cod. fisc. Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria della P.IVA_5
, con sede legale in Milano, alla via Soperga, n. 9, cod. fisc. ; CP_5 P.IVA_6 intimata ex art. 332, comma 1, c.p.c.
5. “ , con sede legale in Milano, alla via Soperga, n. 9, cod. fisc. Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria della P.IVA_5
, con sede legale in Milano, alla via Soperga, n. 9, cod. fisc. Controparte_6
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto del P.IVA_7 notaio da Milano del 7 maggio 2024, rep. n. 13115 – racc. n. 10372, Persona_2 dall'avv. Giacinto Di Donato, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Barberini, n. 86; interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1242/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “- in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Salerno, Terza Sezione Civile, n. 1242/2024 del 06.03.2024, pubblicata in pari data, …, non notificata, definitoria del giudizio di primo grado dotato di RG n. 7807/2019, accogliere il presente appello per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e salvezza di ogni altro diritto”; per gli appellati-appellanti incidentali e (come da comparsa di CP_1 CP_2 costituzione e risposta con appello incidentale) – “1) rigettare l'appello proposto da e tutti i motivi di impugnazione Parte_1
2 proposti, in quanto infondati in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in premessa;
2) dichiarare inammissibile l'appello in relazione ad eccezioni e domande non ritualmente riproposte nel presente giudizio;
3) accogliere l'appello incidentale proposto e riformare parzialmente la sentenza n. 1242/2024 resa dal Tribunale di Salerno e per l'effetto: a) annullare e/o dichiarare illegittime le cartelle n cartella n. 10020190007630365001 intestata a e n. 10020190007630365002 intestata a per tutte CP_2 CP_1 le ragioni esposte nel presente atto e b) dichiarare l'insussistenza del diritto di di emettere la cartella di Parte_1 pagamento nei confronti dei garanti per le ragioni ed i motivi esposte in premessa;
d) accertare l'inesistenza della pretesa creditoria nella misura indicata nella sentenza per il motivo di cui al punto 3.2; e) condannare gli appellanti al pagamento delle spese e compensi di causa del doppio grado giudizio, oltre IVA e CNAP e rimborso spese generali di studio (ex art. 2, d.m. 55/14) in favore del difensore antistatario”; per l'appellata-appellante incidentale (come da Parte_3 comparsa di costituzione) – “a) in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità/tardività dell'azione spiegata dai SI.ri , siccome formulata ex art. CP_1
615 c.p.c., anziché ex art. 617 c.p.c., nella parte in cui è finalizzata a far valere vizi propri e/o di notifica delle cartelle impugnate, per i motivi di cui in narrativa;
b) sempre in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...]
sulle domande non attinenti alla configurazione e notifica della Parte_3 cartella esattoriale, con ogni conseguente statuizione sul punto;
c) nel merito: confermare la legittimità delle cartelle di pagamento sì come statuito nella sentenza n. 1242/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Salerno in data 06.03.2024 …; d) sempre nel merito: riformare la sentenza n.1242/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Salerno, Terza
Sezione Civile, n. 1242/2024 del 06.03.2024, pubblicata in pari data … (definitoria del giudizio di primo grado recante RG n. 7807/2019), in parte qua, limitatamente alla statuizione in ordine alla condanna dell' in solido al pagamento delle spese di lite, CP_7 nonché dei compensi del CTU, manlevando e tenendo indenne la medesima
[...]
da ogni somma che dovesse risultare dovuta a parte opponente, ivi Parte_3 incluse le spese di lite. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio, da distarsi in favore del procuratore ex art. 93 cpc.”; per l'appellata-appellante incidentale “ (come da comparsa di risposta) – “- CP_3 con riferimento al motivo di appello A.2, preso atto del pagamento eseguito da CP_3
(doc. 4) dichiarare cessata sul punto la materia del contendere;
- con riferimento al motivo
3 di appello B.1, respingerlo perché infondato, accogliendo invece i motivi di impugnazione
B.2 e B.
3. Con vittoria di spese e compenso del giudizio d'appello”; per l'interveniente “ , quale mandataria della “ Controparte_4 CP_6
(come da comparsa di costituzione e risposta) – “- estromettere la cessionaria
[...] [...]
(prima e per essa perché non titolare del Controparte_6 CP_5 Controparte_4 rapporto di conto corrente n. 401296740 per cui è causa, con compensazione delle spese di lite del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1242/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , quali garanti della “Euromarmi CP_1 CP_2
s.r.l.”, nei confronti dell' della Parte_3 [...]
e dell' , ex art. 615, Controparte_8 Controparte_3 comma 1, c.p.c., con atto di citazione spedito per notifica il 18 luglio 2019, così provvedeva: 1) accoglieva in parte l'opposizione spiegata avverso le cartelle esattoriali n.
10020190007630365001 e n. 10020190007630365002, emesse dall Parte_3 nei confronti di e per il recupero della
[...] CP_2 CP_1 complessiva somma di euro 1.028.819,38, di cui euro 29.971,32 per oneri esattoriali e diritti di notifica ed euro 998.848,06 per l'importo erogato dalla
[...]
, nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia di cui Controparte_8 all'art. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/1996, all' , creditore della Controparte_3
“Euromarmi s.r.l.” e dei suoi garanti in forza dei contratti di affidamento di euro
800.000,00 del 4 luglio 2016, di euro 350.000,00 del 4 luglio 2016, di euro 500.000,00 del 20 dicembre 2016, di euro 165.000,00 del 20 dicembre 2016 e di euro 50.000,00 del
20 dicembre 2016, dichiarando la legittimità dei predetti atti propedeutici all'esercizio dell'azione esecutiva nei limiti della somma di euro 1.010.570,67; 2) compensava tra le parti, nella misura di 9/10, le spese processuali, che liquidava in complessivi euro
64.136,80, oltre accessori, condannando le opposte, in via solidale, alla refusione della restante quota di 1/10 in favore degli opponenti;
3) poneva definitivamente a carico delle opposte le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il Parte_1
con atto di citazione notificato il 31 luglio 2024, formulando i
[...] seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto, senza peraltro fornire alcuna motivazione, che gli potessero contestare, in sede di CP_1 opposizione preventiva all'esecuzione esattoriale, l'esistenza e l'entità del credito
4 derivante dai contratti di affidamento stipulati dalla “Euromarmi s.r.l.” con l' CP_3
, giacché doglianze relative a rapporti giuridici di natura privatistica cui l'istituto
[...] gestore del Fondo di Garanzia istituito dall'art. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/1996 era completamente estraneo, essendo preposto, a seguito della surrogazione nei diritti dell'istituto finanziatore, al soddisfacimento di pretese erariali;
il giudice di prime cure, inoltre, aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale trasversale con la quale l'istituto gestore del Fondo di Garanzia aveva chiesto di ottenere la ripetizione delle somme corrisposte all' nell'ipotesi in cui fosse stato accertato, come di Controparte_3 fatto avvenuto all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, che, almeno in parte, l'istituto finanziatore le aveva indebitamente pretese dalla “Euromarmi s.r.l.”; 2) il Tribunale di
Salerno aveva condannato l'istituto gestore del Fondo di Garanzia, in via solidale con l' e l' , alla refusione delle spese Parte_3 Controparte_3 processuali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, benché avesse accertato che la parziale fondatezza dell'opposizione era riconducibile unicamente all'illegittima applicazione di interessi passivi da parte dell'istituto finanziatore;
il
Tribunale di Salerno aveva anche erroneamente individuato lo scaglione tabellare in base al quale aveva liquidato il compenso difensivo, atteso che l'accoglimento dell'opposizione nei limiti della somma di euro 18.248,71 non rendeva applicabile quello relativo alle controversie di valore compreso tra euro 2.000.000,00 ed euro 4.000.000,00; in ogni caso, anche a voler liquidare il compenso difensivo alla luce del disputatum e non del decisum,
l'indicato scaglione tabellare era comunque inutilizzabile, giacché il valore della controversia era pari ad euro 1.028.819,38, avendo il giudice di primo grado impropriamente addizionato gli importi delle cartelle esattoriali emesse nei confronti di e per il recupero dello stesso credito;
infine, non ricorrevano CP_1 CP_2
i presupposti per maggiorare il compenso difensivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. n.
55/2014, essendo identiche le questioni fattuali e giuridiche dedotte dai due opponenti.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata l'11 novembre 2024, l'
[...]
rimarcava, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione Parte_3 spiegata dagli per inosservanza del termine previsto dall'art. 617, comma 1, c.p.c. CP_1 nonché la carenza della propria legittimazione passiva in ordine alle contestazioni concernenti il credito dell'Ente impositore e la formazione del ruolo esattoriale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Salerno, benché avesse accertato la correttezza del proprio operato, l'aveva condannata, in via solidale con la e l' “ , alla Controparte_8 Controparte_3
5 refusione delle spese processuali e, comunque, aveva impropriamente liquidato il compenso difensivo dovuto agli sulla base dello scaglione tabellare relativo alle CP_1 controversie di valore compreso tra euro 2.000.000,00 ed euro 4.000.000,00 ed applicato l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 12 novembre 2024, gli
, oltre ad eccepire il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in ordine CP_1 all'accertata usurarietà degli interessi passivi connessi ad una delle posizioni creditorie sottese alle opposte cartelle di pagamento e a contestare la fondatezza dei motivi di gravame articolati dal , Parte_1 spiegavano appello incidentale per censurare la predetta decisione nelle parti in cui il
Tribunale di Salerno: 1) in violazione degli artt. 1203 cod. civ., 2, comma 4, D.M. Attività
Produttive 20 giugno 2005, 8 bis decreto legge n. 3/2015, 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998,
17 d.lgs. n. 46/1999 e 474 c.p.c., aveva ritenuto esperibile l'azione espropriativa esattoriale nei confronti non solo dell'impresa inadempiente, ma anche dei fideiussori ed in assenza della precostituzione, da parte dell'istituto gestore del Fondo di Garanzia, di un titolo esecutivo, nonostante la natura privatistica della pretesa restitutoria azionata;
2) in violazione dell'art.
4.4. D.M. Attività Produttive 23 settembre 2005, non aveva esaminato ed accolto l'eccezione di nullità delle fideiussioni concesse dagli opponenti in favore dell'
, per essere l'istituto finanziatore già garantito dall'intervento del Fondo Controparte_3 di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/1996; 3) aveva riconosciuto la legittimità delle cartelle esattoriali in contestazione per la somma di euro 1.010.570,67, senza considerare che, per effetto dell'omologazione del concordato fallimentare proposto dalla
“Euromarmi s.r.l.”, avvenuta con decreto del Tribunale di Salerno del 5 gennaio 2023, il credito azionato dall' per conto del Fondo di Garanzia Parte_3 sarebbe stato soddisfatto nella sola misura del 7,4%, con la conseguenza che gli opponenti, quali garanti, non potevano essere costretti a pagare anche la quota falcidiata in sede concorsuale e, quindi, un debito non più esistente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12 novembre 2024, l' CP_3
: 1) da un lato, contestava la fondatezza dei motivi di appello con i quali il
[...]
aveva lamentato l'omessa Parte_1 pronuncia, da parte del giudice di primo grado, sulla domanda riconvenzionale di condanna dell'istituto finanziatore al pagamento della somma di euro 18.247,71, pari a quella ritenuta inesigibile con le cartelle esattoriali, nonché l'equiparazione della propria posizione processuale a quella delle altre parti convenute ai fini della soccombenza e della
6 refusione delle spese di lite;
2) dall'altro, prestava adesione alle ragioni di impugnazione con le quali l'istituto gestore del Fondo di Garanzia aveva eccepito l'erronea individuazione dello scaglione tabellare applicabile per la liquidazione del compenso difensivo e l'insussistenza dei presupposti per disporne la maggiorazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12 novembre 2024, la CP_4
, quale mandataria della , cessionaria di alcuni dei crediti in
[...] Controparte_6 esame dall' , che, a sua volta, li aveva acquistati dall' , CP_5 Controparte_3 intervenendo nel primo grado del giudizio ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., chiedeva di essere estromessa dal processo, per non essere subentrata nel contratto di conto corrente n. 401269740, su cui era stato regolato l'affidamento bancario che aveva generato l'applicazione di illegittimi interessi passivi nei confronti della “Euromarmi s.r.l.”.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 2 ottobre 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 27/28 ottobre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
Ragioni di priorità logico-giuridica inducono ad esaminare preliminarmente l'appello incidentale spiegato dagli , giacché diretto a contestare in radice il diritto del CP_1
di procedere ad espropriazione Parte_1 forzata, per il tramite dell' , sulla base delle cartelle Parte_3 esattoriali n. 10020190007630365001 e n. 10020190007630365002.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale gli lamentano che il Tribunale CP_1 di Salerno ha ritenuto esperibile l'azione espropriativa esattoriale nei loro confronti, quali fideiussori della “Euromarmi s.r.l.”, e, comunque, in mancanza della precostituzione, da parte del “ , di un titolo esecutivo, Parte_1 occorre premettere che l'art. 2, comma 4, D.M. Attività Produttive 20 giugno 2005, n.
18456, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 209, legge n. 311/2004, prevede che, “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto
7 del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
A norma dell'art. 1204, comma 1, cod. civ., la surrogazione contemplata negli artt. 1201
(per volontà del creditore), 1202 (per volontà del debitore) e 1203, n. 5 (quella prevista da specifiche disposizioni normative), ha effetto anche nei confronti dei terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
L'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 dispone che “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751- bis del codice civile
e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
A sua volta, l'art. 8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 33/2015, applicabile anche nelle ipotesi di finanziamenti concessi prima della sua entrata in vigore, costituendo non una norma di interpretazione autentica, né di carattere innovativo, ma una disposizione meramente ripetitiva e confermativa del previgente regime (cfr., ex ceteris, Cass. 31 maggio 2019, n. 14915; Cass. 25 novembre
2019, n. 30621; Cass. ord. 10 aprile 2024, n. 9657), stabilisce che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
L'art. 17, comma 1, d.lgs. n. 46/1999 prescrive che, “salvo quanto previsto dal comma 2
(ai sensi del quale “può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”), si effettua mediante ruolo la riscossione
8 coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”.
Dalla lettura combinata delle suddette disposizioni normative emerge, in maniera incontrovertibile, che il recupero del credito vantato dal Fondo di Garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/1996 avviene nei confronti dell'impresa inadempiente e dei suoi fideiussori mediante la diretta iscrizione a ruolo e il conseguente procedimento espropriativo esattoriale, senza la necessità della preventiva formazione di un titolo esecutivo, come stabilito, invece, in via generale, dall'art. 21 d.lgs. n. 46/1999 per le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato.
Pertanto, prevedendo gli artt. 2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, 1203, n. 5,
1204, comma 1, cod. civ., 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 e 8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 33/2015) che il Fondo di Garanzia, una volta surrogatosi nel credito maturato dall'istituto finanziatore per la restituzione delle somme erogate alle imprese inadempienti, è, ipso facto, legittimato a procedere ad espropriazione forzata ai sensi dell'art. 17, comma 1, d.lgs. n. 46/1999 anche nei confronti dei fideiussori, risulta priva di qualsiasi rilevanza l'eccezione sollevata dagli in CP_1 ordine all'asserita natura privatistica di quel diritto e alla conseguenziale impossibilità di azionarlo mediante la riscossione esattoriale se non risultante da un titolo esecutivo.
Ed invero, quand'anche, in ipotesi, il credito del Fondo di Garanzia nei confronti dell'impresa inadempiente avesse la stessa connotazione privatistica di quello vantato nei riguardi di quest'ultima dall'istituto finanziatore, gli artt. 2, comma 4, D.M. 20 giugno
2005, n. 18456, e 8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015 costituirebbero proprio le ipotesi normative di deroga previste dall'art. 21 d.lgs. n. 46/1999 (“salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizione di legge”) al principio generale secondo cui le entrate di tale natura “sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva”, consentendone l'immediata riscossione mediante l'instaurazione del procedimento espropriativo esattoriale.
In ogni caso, non può revocarsi in dubbio che il credito del Fondo di Garanzia non ha la stessa genesi privatistica di quello maturato dall'istituto finanziatore a seguito dell'inadempimento dell'obbligazione restitutoria da parte del soggetto beneficiario, essendo ontologicamente preordinato, nell'ottica del raggiungimento di finalità di evidente matrice pubblicistica, a recuperare, attraverso il meccanismo dell'iscrizione a ruolo esattoriale, risorse finanziarie da destinare al sostegno e allo sviluppo dell'attività imprenditoriale e, di riflesso, dell'economia nazionale.
9 Del resto, come sancito dalla Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 16 gennaio
2023, n. 1005; Cass. ord. 10 aprile 2024, n. 9657, cit.; Cass, ord. 12 dicembre 2024, n.
32148), in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti del
[...]
, quale gestore del Fondo di cui all'art. 2 comma 100, lett. Parte_1
a), legge n. 662/1996, comporta la sua surrogazione nella posizione dell'istituto garantito e la nascita di una pretesa di natura privilegiata, non più diretta al soddisfacimento del credito di diritto comune derivante dal primigenio finanziamento, ma volta a riacquisire risorse pubbliche per le piccole e medie imprese e, quindi, idonea a legittimare la riscossione esattoriale prevista dall'art. 17 d.lgs. n. 46/1999 anche nei confronti dei fideiussori, ancorché l'obbligazione restitutoria sia sorta prima dell'entrata in vigore dell'8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015.
Pertanto, proprio in ragione della sua innegabile natura pubblicistica, comune a tutte le altre misure di sostegno allo sviluppo delle attività produttive previste dall'art. 7 d.lgs. n.
123/1998, e, dunque, della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, il credito maturato dallo Stato per effetto dell'escussione, da parte dell'istituto bancario finanziatore, della garanzia prestata ex lege dal Fondo doveva fruire, sulla base di un'interpretazione estensiva, del privilegio riconosciuto dall'art. 9, comma 5, del citato testo normativo (cfr. Cass. ord. 9 marzo 2020, n. 6508) anche prima dell'espressa previsione dell'art. 8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015, essendo finalizzato a recuperare la provvista necessaria per ulteriori e futuri interventi in favore delle piccole e medie imprese (cfr. Cass. 30 gennaio 2019, n. 2664).
Inammissibile per violazione dell'art. 345, c. 1, c.p.c. è il secondo motivo di gravame, con cui gli eccepiscono la nullità della fideiussione prestata in favore dell' CP_1 CP_3 il 20 dicembre 2016 per violazione dell'art.
4.4 D.M. Attività Produttive 23 settembre
2005, non essendo tale doglianza stata proposta con la domanda introduttiva del giudizio.
Ed infatti, nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove e di motivi ulteriori rispetto alle domande e ai motivi articolati nell'atto introduttivo del giudizio, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque,
l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (cfr., ex ceteris,
Cass., Sez. Un. 21 settembre 2021, n. 25478; Cass. ord. 22 marzo 2022, n. 9226; Cass. ord. 31 marzo 2025, n. 8419).
Con l'atto introduttivo del giudizio, gli deducevano, quali motivi di opposizione CP_1 alla preannunciata esecuzione, l'inesistenza del diritto della
[...]
[...]
[...] di promuovere il procedimento espropriativo esattoriale Controparte_9 nei confronti dei garanti delle imprese inadempimenti, l'illegittimità delle cartelle di pagamento n. 10020190007630365001 e n. 10020190007630365002 per duplicazione di quelle recanti n. 10020180025231343001 e n. 10020180025231343002, già precedentemente impugnate, l'erronea quantificazione del credito azionato in ragione dell'indebita applicazione, da parte dell' , della capitalizzazione Controparte_3 trimestrale degli interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto non pattuite o, comunque, indeterminate e di tassi effettivi globali superiori al limite di cui all'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996 nonché la nullità della fideiussione sottoscritta il 20 dicembre
2016 per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990, ma non anche la sua invalidità per violazione dell'art.
4.4 D.M. Attività Produttive 23 settembre 2005, formulando tale eccezione soltanto con la memoria conclusionale e, dunque, in manifesta violazione del divieto della mutatio libelli.
In ogni caso, anche a voler astrattamente prescindere dalla sua inammissibilità, il motivo di gravame in esame è destituito di ogni fondamento.
L'art.
4.4 D.M. Attività Produttive 23 settembre 2005 impone il divieto agli istituti finanziatori di acquisire “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”, ma non anche di ottenere il rilascio di fideiussioni da parte di persone fisiche quale ulteriore forma di tutela dell'estinzione dell'obbligazione restitutoria assunta dall'impresa che ha ottenuto l'accesso al credito.
In sostanza, la “garanzia bancaria” cui si riferisce l'art.
4.4 D.M. 23 settembre 2005 è quella rilasciata da una banca in favore dell'istituto finanziatore e non quella prestata da una persona fisica in favore dell'istituto finanziatore, sicché la fideiussione omnibus concessa dagli , fino alla concorrenza della somma di euro 3.480.000,00, a beneficio CP_1 dell' in data 20 dicembre 2016 non è affetta da alcuna nullità. Controparte_3
Del resto, la proponibilità dell'azione espropriativa esattoriale per il recupero delle perdite liquidate dal Fondo in danno non solo delle imprese inadempienti, ma anche “dei terzi prestatori di garanzie”, a norma dell'art. 8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015, conferma incontrovertibilmente che gli istituti finanziatori, a prescindere dalla garanzia erariale, sono legittimati ad acquisire fideiussioni rilasciate da persone fisiche quali ulteriori mezzi di assicurazione del soddisfacimento del credito erogato.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con il quale gli assumono che, per CP_1 effetto dell'omologazione del concordato fallimentare della “Euromarmi s.r.l.”, sarebbero tenuti a soddisfare il credito portato dalle opposte cartelle esattoriali nella sola misura del
11 7,4%, non potendo essere costretti, quali garanti, a pagare anche la maggiore quota falcidiata in sede concorsuale.
In realtà, l'art. 135 R.D. n. 267/1942 prevede, al comma 1, che il concordato fallimentare omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del procedimento concorsuale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo, ai quali, tuttavia, non si estendono le garanzie prestate da terzi, e, al comma 2, che i creditori conservano la loro azione per l'intero credito nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del fallito e degli obbligati in via di regresso.
Pertanto, costituisce effetto naturale dell'esistenza di una garanzia personale il fatto che il fideiussore sia tenuto al pagamento dell'intero debito garantito anche quando dal debitore principale, sottoposto a concordato fallimentare o a concordato preventivo, il creditore possa pretendere soltanto una percentuale inferiore.
Né tale circostanza può ingenerare dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 135, comma 2, e 184, comma 1, R.D. n. 267/19472 con riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., giacché il fideiussore, da un lato, paga esattamente quanto si era assunto l'obbligo di pagare e, dall'altro, in sede di rivalsa nei confronti del debitore, subisce gli effetti remissori del concordato come qualunque altro creditore (cfr., ex ceteris, Cass. 17 luglio 2003, n.
11200; Cass. 7 gennaio 2009, n. 27; Cass. 6 settembre 2019, n. 22382).
Ne deriva che il ha diritto di Parte_1 procedere ad espropriazione forzata per il soddisfacimento dell'intero credito riconosciuto legittimo dal giudice di primo grado, non potendo gli beneficiare degli effetti CP_1 esdebitativi derivanti dall'omologazione del concordato fallimentare della “Euromarmi
s.r.l.” e, dunque, limitarsi al pagamento della sola quota del 7,4%.
L'appello proposto dal “ è solo Parte_1 parzialmente fondato e, come tale, va accolto per quanto di ragione.
Il primo motivo di gravame è infondato nella parte in cui l'istituto gestore del Fondo di
Garanzia assume che gli non potevano contestare, in sede di opposizione preventiva CP_1 all'esecuzione esattoriale, l'esistenza e l'entità del credito scaturente dai contratti di affidamento stipulati dalla “Euromarmi s.r.l.” con l' . Controparte_3
Ed invero, l'art. 57, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 602/1973, anche prima della sentenza n.
114/2018 della Consulta, con la quale veniva dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva che, nelle controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella esattoriale o all'intimazione di pagamento di cui all'art. 50, erano ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c.,
12 non precludeva in alcun modo al debitore o al garante, ove il credito azionato nei suoi confronti non avesse natura fiscale e non fosse cristallizzato in un titolo esecutivo divenuto irrevocabile, di contestare dinnanzi al giudice ordinario, per qualsiasi motivo e non soltanto per fatti impeditivi, modificativi ed estintivi sopravvenuti alla sua formazione,
l'esistenza del diritto dell'ente impositore di procedere ad espropriazione coattiva per il tramite dell' . Parte_3
D'altronde, nessun'altra disposizione normativa limita la facoltà del debitore o del garante di articolare nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, preannunciata o intrapresa in forza di un titolo esecutivo non irretrattabile, eccezioni dirette ad infirmare l'an o il quantum della pretesa creditoria e, dunque, a paralizzarne la realizzazione.
Ne consegue che, assenza di limiti normativi, gli erano de plano legittimati a CP_1 proporre opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 10020190007630365001 e n.
10020190007630365002 per contrastare il diritto della Controparte_8
di procedere ad esecuzione forzata esattoriale sulla base del
[...] credito derivante dai contratti di finanziamento in cui si era surrogata all' CP_3
ai sensi degli artt. 2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, e 1203 cod. civ., a
[...] seguito dell'escussione, da parte di quest'ultima, della garanzia prevista dall'art. 2, comma
100, lett. a), legge n. 662/1996, sicché il Tribunale di Salerno, non avendo l'ente impositore azionato un titolo esecutivo irrevocabile, ha correttamente esaminato nel merito le eccezioni sollevate dai garanti della “Euromarmi s.r.l.” per dimostrare l'insussistenza o, comunque, l'indebita quantificazione della pretesa restitutoria fatta valere nei loro confronti mediante l' . Parte_3
Né la natura pubblicistica del credito di cui l'istituto gestore del Fondo di Garanzia diviene titolare per effetto della surrogazione nel diritto dell'istituto finanziatore costituisce elemento ostativo alla piena contestazione dell'an exequendum, non potendo consentirsene l'incondizionato ed insindacabile recupero mediante la riscossione esattoriale ove ne difettino i requisiti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità previsti dall'art. 474, comma 1, c.p.c..
Il primo motivo di gravame, invece, è inammissibile per difetto di interesse ad agire, inteso, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., come esigenza di ottenere un risultato utile, concreto, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Cass. 28 novembre 2008, n. 28405; Cass. ord. 28 giugno 2010, n. 15355; Cass. ord. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2057), nella parte in cui il lamenta che il Tribunale di Parte_1
13 Salerno ha omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la ripetizione delle somme corrisposte all' “ qualora fosse stato accertato, Controparte_3 come di fatto avvenuto, che l'istituto finanziatore le aveva, in parte, indebitamente pretese dalla “Euromarmi s.r.l.”, per non aver subito dal vizio nel quale è incorso il giudice adito alcun pregiudizio rimuovibile in sede di appello.
Ed infatti, come risulta per tabulas, l' , anche in mancanza Controparte_3 dell'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata nei propri confronti, ha versato al , in data 13 marzo 2024, e, Parte_1 quindi, ben prima della proposizione dell'appello, avvenuta con atto di citazione notificato il 31 luglio 2024, la somma di euro 19.684,61, pari all'importo, incrementato dagli interessi, che il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittimamente preteso dagli CP_1 con le cartelle esattoriali n. 10020190007630365001 e n. 10020190007630365002, con l'evidente conseguenza che l'istituto gestore del Fondo di Garanzia, avendo già ottenuto quanto richiesto, non poteva trarre alcun vantaggio dall'interposto gravame.
Del resto, in tema di impugnazioni, costituisce ius receptum il principio secondo cui l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, che si identifica nel pregiudizio che la parte subisce a causa della decisione e deve essere apprezzata in relazione all'utilità concreta che può derivare al soggetto proponente il gravame dal suo eventuale accoglimento (cfr., ex plurimis, Cass. 7 maggio
2009, n. 10486; Cass. 12 aprile 2013, n. 8934; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395).
Il secondo motivo di gravame è infondato nella parte in cui il
[...]
lamenta di essere stato condannato alla refusione delle Parte_1 spese processuali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, in via solidale con l' e l' , nonostante il Tribunale Parte_3 Controparte_3 di Salerno avesse accertato che la parziale fondatezza dell'opposizione spiegata dagli era riconducibile unicamente all'illegittima applicazione di interessi passivi da CP_1 parte dell'istituto finanziatore.
Al riguardo, è opportuno preliminarmente osservare che, in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma, ai sensi dell'art. 97, c. 1, cod. civ., anche nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute o dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (cfr., ex plurimis, Cass.
29 luglio 2015, n. 16056; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27476; Cass. 8 gennaio 2025, n. 369).
14 Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che l' , Parte_3 la e l' , quali Controparte_8 Controparte_3 parti convenute dagli , erano accomunate dallo stesso interesse ad ottenere una CP_1 pronuncia di rigetto dell'opposizione alla preannunciata esecuzione esattoriale, avendo svolto attività difensive parimenti dirette, seppur sulla base di argomentazioni differenti,
a confutare la fondatezza delle doglianze sollevate dai fideiussori della “Euromarmi s.r.l.”
e a dimostrare la legittimità dell'azione di recupero del credito controverso, sicché il
Tribunale di Salerno, avendo accolto la domanda nei limiti della somma di euro 18.248,71 sulla base del disposto accertamento peritale ed avendo ritenuto di compensare le spese di lite nella misura di 9/10, a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le ha correttamente condannate, in via solidale, alla refusione della restante quota di 1/10 e, per l'intero, dei costi della consulenza tecnica d'ufficio.
Il secondo motivo di gravame, di contro, è fondato nella parte in cui il “
[...]
censura l'applicazione, da parte del giudice di Parte_1 prime cure, ai fini della liquidazione delle spese di lite, dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 2.000.000,00 ed euro 4.000.000,00.
In effetti, il Tribunale di Salerno, nell'accogliere per la sola somma di euro 18.248,71
l'opposizione spiegata dai fideiussori della “Euromarmi s.r.l.” avverso le cartelle esattoriali n. 10020190007630365001 e n. 10020190007630365002, con le quali era stato intimato loro il soddisfacimento di un credito di euro 1.028.819,38, comprensivo dei costi della riscossione, avrebbe dovuto liquidare le spese processuali con riguardo al decisum e non al disputatum (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 11 settembre 2007, n. 19014, Cass.
30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 7 novembre 2018, n. 28417) e, dunque, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, ferma restando la possibilità di disporne la parziale compensazione, come in concreto verificatosi.
Parimenti fondato è il motivo di gravame in esame laddove il
[...]
eccepisce l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. Parte_1
4, comma 2, D.M. n. 55/2014 per incrementare il compenso difensivo dovuto alla parte vittoriosa, giacché l'assoluta identità delle posizioni soggettive di e CP_1 CP_2
non ha comportato alcuna differenziazione nell'ambito dell'unitaria attività
[...] professionale svolta nel loro interesse, né, tanto meno, la trattazione di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, sicché il Tribunale di Salerno non avrebbe dovuto disporne la maggiorazione nella misura del 30%.
15 Ne deriva che, in parziale accoglimento del secondo motivo di gravame spiegato dal
, le spese del primo grado del Parte_1 giudizio devono essere rideterminate, sulla base del richiamato scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 ed in applicazione dei parametri medi, in complessivi euro 5.077,00 per compenso difensivo, di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 2 dell'allegata tabella, con la conseguente condanna dell'istituto gestore del Fondo di
Garanzia, in via solidale con l' e l' , Parte_3 Controparte_3 alla refusione, in favore dei garanti della “Euromarmi s.r.l.”, della quota di 1/10, corrispondente ad euro 507,70, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, nonché al pagamento dei costi della consulenza tecnica d'ufficio, posti dal Tribunale di Salerno integralmente a carico delle parti soccombenti.
Fondati, al riguardo, sono anche gli appelli incidentali interposti dall'
[...]
e dall' , dovendo essere disattesa la pregiudiziale Parte_3 Controparte_3 eccezione sollevata dagli in ordine alla loro inammissibilità. CP_1
Ed invero, ai sensi dell'art. 334, comma 1, c.p.c., le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno prestato acquiescenza alla sentenza.
Il , con l'atto di appello notificato Parte_1 il 31 luglio 2024, ha impugnato la sentenza di primo grado nei confronti non solo degli
, ma anche dell' , integrando il contraddittorio nei riguardi CP_1 Controparte_3 dell' , quale litisconsorte necessaria nel giudizio di Parte_3 opposizione all'esecuzione (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 6 novembre 2023, n. 30777; Cass. ord. 12 febbraio 2024, n. 3870), sicché i gravami incidentali preordinati a censurare la regolamentazione delle spese processuali sono stati spiegati dalle parti espressamente legittimate dall'art. 334, comma 1, c.p.c..
In ogni caso, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza e, dunque, sia quando rivesta la forma dell'impugnazione rivolta contro l'impugnante principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte
16 investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dall'impugnante principale, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi la configurazione delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 27 novembre 2007, n. 24627; Cass. 16 novembre 2015, n. 23396; Cass. ord. 12 marzo 2018, n. 5876; Cass. ord. 11 novembre
2020, n. 25285; Cass., Sez. Un., 28 marzo 2024, n. 8486).
Ed infatti, la ratio essendi dell'art. 334, comma 1, c.p.c. è quella di consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, ove la stessa possa determinare la modifica della composizione degli interessi delineata dalla pronuncia impugnata, con la conseguenza che sussiste il diritto ad impugnare tutte le volte che l'eventuale accoglimento del gravame principale darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave, atteso che, laddove non fosse consentito di recuperare l'ormai consumato potere di reazione processuale, ciascuna parte sarebbe tenuta a cautelarsi, spiegando un'autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con la conseguente proliferazione dei giudizi che la citata disposizione normativa è proprio protesa ad evitare.
Avendo il contestato, con il Parte_1 secondo motivo di appello, il capo della sentenza di primo grado con il quale il Tribunale di Salerno lo aveva condannato, in via solidale con l' Parte_3
e l' , alla refusione, in favore degli , della quota di 1/10 delle spese Controparte_3 CP_1 di lite, compensate nella misura di 9/10, e al pagamento, per l'intero, di quelle della consulenza tecnica d'ufficio, l'eventuale accoglimento di tale ragione di impugnazione avrebbe determinato, nei confronti delle altre parti soccombenti, una modifica deteriore della decisione censurata sotto il profilo dell'incidenza e della distribuzione degli oneri processuali nonché dell'esercizio del diritto di regresso tra i coobbligati, sicché i gravami incidentali di cui trattasi risultano incontestabilmente ammissibili, rispondendo ad un interesse scaturente dalla proposizione di quello principale.
Ciò posto, è infondato il motivo di appello incidentale con il quale l' Parte_3
lamenta di essere stata condannata alla refusione delle spese processuali in
[...] via solidale con il e l' Parte_1 CP_3
, per non essere legittimata passiva rispetto alle contestazioni formulate dagli
[...] CP_1 in merito all'esistenza e all'entità al credito sotteso alle cartelle esattoriali n.
10020190007630365001 e n. 10020190007630365002.
17 In realtà, nella controversia in cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o incardinata, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né, di per sé sola considerata, di una loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia ascrivibile al creditore interessato, restando ferme, peraltro, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti previsti all'art. 92, comma 2, c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto al solo fatto che l'opposizione sia stata accolta per motivi riferibili all'ente creditore (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 6 febbraio 2017, n. 3105; Cass. 13 giugno 2018, n.
15390; Cass. ord. 9 luglio 2020, n. 14502).
L'agente della riscossione, pur rimanendo del tutto estraneo al processo di formazione del ruolo e ai relativi vizi, deve comunque rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso sulla base del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, dal momento che la controversia trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto compiuto proprio dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto giuridico avente ad oggetto il servizio di riscossione.
Lo stesso agente della riscossione, inoltre, proprio perché possiede una generale legittimazione passiva nelle controversie relative al recupero delle somme di cui è istituzionalmente incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche in ordine alle spese processuali.
Ne deriva che l'eventuale pronuncia di condanna solidale alla refusione delle spese processuali dell'ente creditore e dell'agente della riscossione è pienamente legittima, costituendo una conseguenza della legittimazione passiva di quest'ultimo, mentre la doglianza relativa all'irregolare formazione del ruolo può essere fatta valere dall'agente della riscossione nei rapporti interni con l'ente creditore mediante l'esercizio di un'azione di manleva (cfr. Cass. 7 novembre 2017, n. 26342).
A tali conclusioni si perviene considerando che, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999, qualora la lite non riguardi la validità degli atti posti in essere dal concessionario, l'avere il contribuente individuato nel concessionario il legittimato passivo contro cui dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, gravando sullo stesso agente di riscossione l'onere di evocare in giudizio l'ente impositore, se non vuole
18 rispondere dell'esito della lite (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 25 luglio 2007, n. 16412;
Cass. 15 giugno 2011, n. 13082; Cass. ord. 15 luglio 2020, n. 14991).
Fondati, di contro, sono i motivi di appello incidentale con i quali l' Parte_3
e l' denunciano l'errore in cui è incorso il Tribunale di
[...] Controparte_3
Salerno nell'applicare, ai fini della liquidazione delle spese processuali, lo scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 2.000.000,00 ed euro
4.000.000,00 e nell'incrementare il compenso difensivo.
In effetti, come evidenziato in merito al motivo di gravame articolato dal
[...]
, l'accoglimento dell'opposizione proposta dagli Parte_1
nei limiti della somma di euro 18.248,71 e la perfetta identità della loro posizione CP_1 difensiva avrebbero dovuto indurre il giudice di primo grado, da un lato, a quantificare il compenso professionale sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 e, dall'altro, a non disporne l'aumento consentito dall'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza di prime cure, anche l' Parte_3
e l' devono essere condannate, in via solidale tra loro e con
[...] Controparte_3 il , alla refusione, in favore degli Parte_1
, della minore somma di euro 507,70, pari alla quota di 1/10 del compenso difensivo CP_1 del precedente grado del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, nonché al pagamento, per l'intero, dei costi della consulenza tecnica d'ufficio.
Infine, deve essere rilevata l'inammissibilità della costituzione in sede di appello dell'
, quale mandataria della “ , per carenza di Controparte_4 Controparte_6 interesse ad agire, non potendo tale società spiegare intervento volontario nel giudizio in nome e per conto della mandante al solo fine di chiederne contestualmente l'estromissione in ragione della sua estraneità alla materia del contendere.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese del secondo grado del giudizio, occorre distinguere tra i diversi rapporti processuali intercorsi tra le parti.
L'accoglimento dell'appello proposto dal “ Parte_1
limitatamente al secondo motivo e il rigetto di quello incidentale
[...] spiegato nei suoi confronti dagli , configurando un'ipotesi di soccombenza CP_1 reciproca, legittimano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione, tra tali parti, delle spese del secondo grado del giudizio.
L'inammissibilità del primo motivo dell'appello principale e l'infondatezza del secondo nelle parti in cui il ha lamentato, Parte_1
19 da un lato, l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale di Salerno, sulla domanda riconvenzionale trasversale proposta nei confronti dell' , avendo Controparte_3 ricevuto le somme richieste prima della proposizione del gravame, e, dall'altro, la propria condanna alla refusione delle spese del precedente grado del giudizio, per essere il parziale accoglimento dell'opposizione spiegata dagli imputabile soltanto all'istituto CP_1 finanziatore, inducono, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., a porre a carico dell'istituto gestore del Fondo di Garanzia quelle del secondo grado, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla controparte, in complessivi euro 3.500,00 per compenso, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Sempre in applicazione del principio della soccombenza, alla refusione delle suddette spese processuali devono essere condannati, in via solidale con
[...]
, anche gli , per aver infondatamente eccepito Parte_1 CP_1
l'inammissibilità dell'appello incidentale spiegato dall' . Controparte_3
L'infondatezza del motivo di appello incidentale con il quale l' Parte_3
ha contestato di essere stata condannata alla refusione delle spese processuali
[...] per difetto di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni relative all'esistenza e all'entità al credito azionato esonera la Corte dal regolare le spese di lite nei rapporti con il e l' , non Parte_1 Controparte_3 avendo le controparti svolto attività difensiva in merito a tale censura.
L'infondatezza dell'eccezione sollevata dagli in ordine all'inammissibilità CP_1 dell'appello incidentale spiegato dell determina, in Parte_3 ossequio al principio della soccombenza, la loro condanna alla refusione delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla controparte, in euro 2.500,00 per compenso, di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Irripetibili restano le spese sostenute dall' , quale mandataria della Controparte_4
, per l'intervento nel secondo grado del giudizio, per non avere tale Controparte_6
20 società formulato alcuna domanda nei confronti delle controparti, essendosi limitata a chiedere l'estromissione dal processo della mandante.
Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione incidentale spiegata dagli CP_1 integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte di tali appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per la proposizione del gravame, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
Deve, in ultimo, demandarsi alla Cancelleria l'espletamento delle verifiche di competenza in ordine al versamento, da parte dell' e dell' Parte_3
, quali appellanti incidentali, del contributo unificato, ove dovuto. Controparte_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal avverso la sentenza n. Parte_1
1242/2024 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 31 luglio 2024 nonché sulle impugnazioni incidentali spiegate dall' , Parte_3 da e nonché dall' con le rispettive CP_1 CP_2 Controparte_3 comparse di costituzione e risposta, così provvede:
1. accoglie gli appelli proposti dal Parte_1
e dall' per quanto di ragione nonché
[...] Parte_3
l'appello spiegato dall' e, per l'effetto, in parziale riforma della Controparte_3 sentenza impugnata: a) ridetermina le spese del primo grado del giudizio in complessivi euro 5.077,00 per compenso difensivo, di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro
1.701,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 2 dell'allegata tabella;
b) condanna il , l' Parte_1 [...]
e l' , in via solidale, alla refusione, in Parte_3 Controparte_3 favore di e , della quota di 1/10, pari ad euro 507,70, delle CP_1 CP_2 spese per come innanzi rideterminate, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, con attribuzione a beneficio del loro procuratore distrattario, avv. Matteo De
Crescenzo, ex art. 93, comma 1, c.p.c.;
2. rigetta l'appello incidentale spiegato da e;
CP_1 CP_2
3. compensa integralmente le spese del secondo grado del giudizio tra il
[...]
, e;
Parte_1 CP_1 CP_2
21 4. condanna il , Parte_1 CP_1
e , in via solidale, alla refusione, in favore dell' , delle CP_2 Controparte_3 spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
5. condanna e , in via solidale, alla refusione, in favore CP_1 CP_2 dell' , delle spese del secondo grado del giudizio, Parte_3 che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 per compenso, di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con attribuzione a beneficio del suo procuratore distrattario, avv. Michele Fabio Gagliano, ex art. 93, comma 1, c.p.c.;
6. dichiara irripetibili le spese sostenute dall' , quale mandataria Controparte_4 della , per l'intervento nel secondo grado del giudizio;
Controparte_6
7. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di e;
CP_1 CP_2
8. manda alla Cancelleria per le verifiche di competenza in ordine al versamento, da parte dell' e dell' , quali Parte_3 Controparte_3 appellanti incidentali, del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
22
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 869/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con Parte_1 sede legale in Roma, al viale America, n. 351, cod. fisc. e p. iva P.IVA_1
, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, dott. rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce Parte_2 all'atto di appello, dall'avv. Giuseppe Todisco, con il quale elettivamente domicilia in
Napoli, alla via Gramsci, n. 20, presso lo studio “Arpaia Guglielmi”; appellante principale
E
1. , nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla CP_1 via del Sole, n. 1, cod. fisc. , , nato ad [...] C.F._1 CP_2
Citra il 28 marzo 1974, residente in [...], cod. fisc.
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa C.F._2 di costituzione e risposta con appello incidentale, dall'avv. Matteo De Crescenzo, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla via L. Guercio, n. 319;
2. , con sede legale in Roma, alla via Parte_3
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva in persona del Responsabile Atti P.IVA_3
Introduttivi del Giudizio Campania, dott. , rappresentata e difesa, in Parte_4
1 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Michele Fabio Gagliano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via S. Caterina, n. 107/D;
3. “ , con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, Controparte_3 cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_4 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio da Per_1
Bologna del 29 ottobre 2010, rep. n. 115840 – racc. n. 33105, dall'avv. Andrea Fioretti e, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
CE RB, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliata in Roma, alla via
Lungotevere Arnaldo da Brescia, n. 9/10; appellati-appellanti incidentali;
4. “ , con sede legale in Milano, alla via Soperga, n. 9, cod. fisc. Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria della P.IVA_5
, con sede legale in Milano, alla via Soperga, n. 9, cod. fisc. ; CP_5 P.IVA_6 intimata ex art. 332, comma 1, c.p.c.
5. “ , con sede legale in Milano, alla via Soperga, n. 9, cod. fisc. Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria della P.IVA_5
, con sede legale in Milano, alla via Soperga, n. 9, cod. fisc. Controparte_6
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto del P.IVA_7 notaio da Milano del 7 maggio 2024, rep. n. 13115 – racc. n. 10372, Persona_2 dall'avv. Giacinto Di Donato, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Barberini, n. 86; interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1242/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “- in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Salerno, Terza Sezione Civile, n. 1242/2024 del 06.03.2024, pubblicata in pari data, …, non notificata, definitoria del giudizio di primo grado dotato di RG n. 7807/2019, accogliere il presente appello per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e salvezza di ogni altro diritto”; per gli appellati-appellanti incidentali e (come da comparsa di CP_1 CP_2 costituzione e risposta con appello incidentale) – “1) rigettare l'appello proposto da e tutti i motivi di impugnazione Parte_1
2 proposti, in quanto infondati in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in premessa;
2) dichiarare inammissibile l'appello in relazione ad eccezioni e domande non ritualmente riproposte nel presente giudizio;
3) accogliere l'appello incidentale proposto e riformare parzialmente la sentenza n. 1242/2024 resa dal Tribunale di Salerno e per l'effetto: a) annullare e/o dichiarare illegittime le cartelle n cartella n. 10020190007630365001 intestata a e n. 10020190007630365002 intestata a per tutte CP_2 CP_1 le ragioni esposte nel presente atto e b) dichiarare l'insussistenza del diritto di di emettere la cartella di Parte_1 pagamento nei confronti dei garanti per le ragioni ed i motivi esposte in premessa;
d) accertare l'inesistenza della pretesa creditoria nella misura indicata nella sentenza per il motivo di cui al punto 3.2; e) condannare gli appellanti al pagamento delle spese e compensi di causa del doppio grado giudizio, oltre IVA e CNAP e rimborso spese generali di studio (ex art. 2, d.m. 55/14) in favore del difensore antistatario”; per l'appellata-appellante incidentale (come da Parte_3 comparsa di costituzione) – “a) in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità/tardività dell'azione spiegata dai SI.ri , siccome formulata ex art. CP_1
615 c.p.c., anziché ex art. 617 c.p.c., nella parte in cui è finalizzata a far valere vizi propri e/o di notifica delle cartelle impugnate, per i motivi di cui in narrativa;
b) sempre in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...]
sulle domande non attinenti alla configurazione e notifica della Parte_3 cartella esattoriale, con ogni conseguente statuizione sul punto;
c) nel merito: confermare la legittimità delle cartelle di pagamento sì come statuito nella sentenza n. 1242/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Salerno in data 06.03.2024 …; d) sempre nel merito: riformare la sentenza n.1242/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Salerno, Terza
Sezione Civile, n. 1242/2024 del 06.03.2024, pubblicata in pari data … (definitoria del giudizio di primo grado recante RG n. 7807/2019), in parte qua, limitatamente alla statuizione in ordine alla condanna dell' in solido al pagamento delle spese di lite, CP_7 nonché dei compensi del CTU, manlevando e tenendo indenne la medesima
[...]
da ogni somma che dovesse risultare dovuta a parte opponente, ivi Parte_3 incluse le spese di lite. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio, da distarsi in favore del procuratore ex art. 93 cpc.”; per l'appellata-appellante incidentale “ (come da comparsa di risposta) – “- CP_3 con riferimento al motivo di appello A.2, preso atto del pagamento eseguito da CP_3
(doc. 4) dichiarare cessata sul punto la materia del contendere;
- con riferimento al motivo
3 di appello B.1, respingerlo perché infondato, accogliendo invece i motivi di impugnazione
B.2 e B.
3. Con vittoria di spese e compenso del giudizio d'appello”; per l'interveniente “ , quale mandataria della “ Controparte_4 CP_6
(come da comparsa di costituzione e risposta) – “- estromettere la cessionaria
[...] [...]
(prima e per essa perché non titolare del Controparte_6 CP_5 Controparte_4 rapporto di conto corrente n. 401296740 per cui è causa, con compensazione delle spese di lite del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1242/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , quali garanti della “Euromarmi CP_1 CP_2
s.r.l.”, nei confronti dell' della Parte_3 [...]
e dell' , ex art. 615, Controparte_8 Controparte_3 comma 1, c.p.c., con atto di citazione spedito per notifica il 18 luglio 2019, così provvedeva: 1) accoglieva in parte l'opposizione spiegata avverso le cartelle esattoriali n.
10020190007630365001 e n. 10020190007630365002, emesse dall Parte_3 nei confronti di e per il recupero della
[...] CP_2 CP_1 complessiva somma di euro 1.028.819,38, di cui euro 29.971,32 per oneri esattoriali e diritti di notifica ed euro 998.848,06 per l'importo erogato dalla
[...]
, nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia di cui Controparte_8 all'art. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/1996, all' , creditore della Controparte_3
“Euromarmi s.r.l.” e dei suoi garanti in forza dei contratti di affidamento di euro
800.000,00 del 4 luglio 2016, di euro 350.000,00 del 4 luglio 2016, di euro 500.000,00 del 20 dicembre 2016, di euro 165.000,00 del 20 dicembre 2016 e di euro 50.000,00 del
20 dicembre 2016, dichiarando la legittimità dei predetti atti propedeutici all'esercizio dell'azione esecutiva nei limiti della somma di euro 1.010.570,67; 2) compensava tra le parti, nella misura di 9/10, le spese processuali, che liquidava in complessivi euro
64.136,80, oltre accessori, condannando le opposte, in via solidale, alla refusione della restante quota di 1/10 in favore degli opponenti;
3) poneva definitivamente a carico delle opposte le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il Parte_1
con atto di citazione notificato il 31 luglio 2024, formulando i
[...] seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto, senza peraltro fornire alcuna motivazione, che gli potessero contestare, in sede di CP_1 opposizione preventiva all'esecuzione esattoriale, l'esistenza e l'entità del credito
4 derivante dai contratti di affidamento stipulati dalla “Euromarmi s.r.l.” con l' CP_3
, giacché doglianze relative a rapporti giuridici di natura privatistica cui l'istituto
[...] gestore del Fondo di Garanzia istituito dall'art. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/1996 era completamente estraneo, essendo preposto, a seguito della surrogazione nei diritti dell'istituto finanziatore, al soddisfacimento di pretese erariali;
il giudice di prime cure, inoltre, aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale trasversale con la quale l'istituto gestore del Fondo di Garanzia aveva chiesto di ottenere la ripetizione delle somme corrisposte all' nell'ipotesi in cui fosse stato accertato, come di Controparte_3 fatto avvenuto all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, che, almeno in parte, l'istituto finanziatore le aveva indebitamente pretese dalla “Euromarmi s.r.l.”; 2) il Tribunale di
Salerno aveva condannato l'istituto gestore del Fondo di Garanzia, in via solidale con l' e l' , alla refusione delle spese Parte_3 Controparte_3 processuali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, benché avesse accertato che la parziale fondatezza dell'opposizione era riconducibile unicamente all'illegittima applicazione di interessi passivi da parte dell'istituto finanziatore;
il
Tribunale di Salerno aveva anche erroneamente individuato lo scaglione tabellare in base al quale aveva liquidato il compenso difensivo, atteso che l'accoglimento dell'opposizione nei limiti della somma di euro 18.248,71 non rendeva applicabile quello relativo alle controversie di valore compreso tra euro 2.000.000,00 ed euro 4.000.000,00; in ogni caso, anche a voler liquidare il compenso difensivo alla luce del disputatum e non del decisum,
l'indicato scaglione tabellare era comunque inutilizzabile, giacché il valore della controversia era pari ad euro 1.028.819,38, avendo il giudice di primo grado impropriamente addizionato gli importi delle cartelle esattoriali emesse nei confronti di e per il recupero dello stesso credito;
infine, non ricorrevano CP_1 CP_2
i presupposti per maggiorare il compenso difensivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. n.
55/2014, essendo identiche le questioni fattuali e giuridiche dedotte dai due opponenti.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata l'11 novembre 2024, l'
[...]
rimarcava, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione Parte_3 spiegata dagli per inosservanza del termine previsto dall'art. 617, comma 1, c.p.c. CP_1 nonché la carenza della propria legittimazione passiva in ordine alle contestazioni concernenti il credito dell'Ente impositore e la formazione del ruolo esattoriale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Salerno, benché avesse accertato la correttezza del proprio operato, l'aveva condannata, in via solidale con la e l' “ , alla Controparte_8 Controparte_3
5 refusione delle spese processuali e, comunque, aveva impropriamente liquidato il compenso difensivo dovuto agli sulla base dello scaglione tabellare relativo alle CP_1 controversie di valore compreso tra euro 2.000.000,00 ed euro 4.000.000,00 ed applicato l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 12 novembre 2024, gli
, oltre ad eccepire il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in ordine CP_1 all'accertata usurarietà degli interessi passivi connessi ad una delle posizioni creditorie sottese alle opposte cartelle di pagamento e a contestare la fondatezza dei motivi di gravame articolati dal , Parte_1 spiegavano appello incidentale per censurare la predetta decisione nelle parti in cui il
Tribunale di Salerno: 1) in violazione degli artt. 1203 cod. civ., 2, comma 4, D.M. Attività
Produttive 20 giugno 2005, 8 bis decreto legge n. 3/2015, 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998,
17 d.lgs. n. 46/1999 e 474 c.p.c., aveva ritenuto esperibile l'azione espropriativa esattoriale nei confronti non solo dell'impresa inadempiente, ma anche dei fideiussori ed in assenza della precostituzione, da parte dell'istituto gestore del Fondo di Garanzia, di un titolo esecutivo, nonostante la natura privatistica della pretesa restitutoria azionata;
2) in violazione dell'art.
4.4. D.M. Attività Produttive 23 settembre 2005, non aveva esaminato ed accolto l'eccezione di nullità delle fideiussioni concesse dagli opponenti in favore dell'
, per essere l'istituto finanziatore già garantito dall'intervento del Fondo Controparte_3 di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/1996; 3) aveva riconosciuto la legittimità delle cartelle esattoriali in contestazione per la somma di euro 1.010.570,67, senza considerare che, per effetto dell'omologazione del concordato fallimentare proposto dalla
“Euromarmi s.r.l.”, avvenuta con decreto del Tribunale di Salerno del 5 gennaio 2023, il credito azionato dall' per conto del Fondo di Garanzia Parte_3 sarebbe stato soddisfatto nella sola misura del 7,4%, con la conseguenza che gli opponenti, quali garanti, non potevano essere costretti a pagare anche la quota falcidiata in sede concorsuale e, quindi, un debito non più esistente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12 novembre 2024, l' CP_3
: 1) da un lato, contestava la fondatezza dei motivi di appello con i quali il
[...]
aveva lamentato l'omessa Parte_1 pronuncia, da parte del giudice di primo grado, sulla domanda riconvenzionale di condanna dell'istituto finanziatore al pagamento della somma di euro 18.247,71, pari a quella ritenuta inesigibile con le cartelle esattoriali, nonché l'equiparazione della propria posizione processuale a quella delle altre parti convenute ai fini della soccombenza e della
6 refusione delle spese di lite;
2) dall'altro, prestava adesione alle ragioni di impugnazione con le quali l'istituto gestore del Fondo di Garanzia aveva eccepito l'erronea individuazione dello scaglione tabellare applicabile per la liquidazione del compenso difensivo e l'insussistenza dei presupposti per disporne la maggiorazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12 novembre 2024, la CP_4
, quale mandataria della , cessionaria di alcuni dei crediti in
[...] Controparte_6 esame dall' , che, a sua volta, li aveva acquistati dall' , CP_5 Controparte_3 intervenendo nel primo grado del giudizio ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., chiedeva di essere estromessa dal processo, per non essere subentrata nel contratto di conto corrente n. 401269740, su cui era stato regolato l'affidamento bancario che aveva generato l'applicazione di illegittimi interessi passivi nei confronti della “Euromarmi s.r.l.”.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 2 ottobre 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 27/28 ottobre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
Ragioni di priorità logico-giuridica inducono ad esaminare preliminarmente l'appello incidentale spiegato dagli , giacché diretto a contestare in radice il diritto del CP_1
di procedere ad espropriazione Parte_1 forzata, per il tramite dell' , sulla base delle cartelle Parte_3 esattoriali n. 10020190007630365001 e n. 10020190007630365002.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale gli lamentano che il Tribunale CP_1 di Salerno ha ritenuto esperibile l'azione espropriativa esattoriale nei loro confronti, quali fideiussori della “Euromarmi s.r.l.”, e, comunque, in mancanza della precostituzione, da parte del “ , di un titolo esecutivo, Parte_1 occorre premettere che l'art. 2, comma 4, D.M. Attività Produttive 20 giugno 2005, n.
18456, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 209, legge n. 311/2004, prevede che, “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto
7 del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
A norma dell'art. 1204, comma 1, cod. civ., la surrogazione contemplata negli artt. 1201
(per volontà del creditore), 1202 (per volontà del debitore) e 1203, n. 5 (quella prevista da specifiche disposizioni normative), ha effetto anche nei confronti dei terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
L'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 dispone che “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751- bis del codice civile
e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
A sua volta, l'art. 8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 33/2015, applicabile anche nelle ipotesi di finanziamenti concessi prima della sua entrata in vigore, costituendo non una norma di interpretazione autentica, né di carattere innovativo, ma una disposizione meramente ripetitiva e confermativa del previgente regime (cfr., ex ceteris, Cass. 31 maggio 2019, n. 14915; Cass. 25 novembre
2019, n. 30621; Cass. ord. 10 aprile 2024, n. 9657), stabilisce che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
L'art. 17, comma 1, d.lgs. n. 46/1999 prescrive che, “salvo quanto previsto dal comma 2
(ai sensi del quale “può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”), si effettua mediante ruolo la riscossione
8 coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”.
Dalla lettura combinata delle suddette disposizioni normative emerge, in maniera incontrovertibile, che il recupero del credito vantato dal Fondo di Garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/1996 avviene nei confronti dell'impresa inadempiente e dei suoi fideiussori mediante la diretta iscrizione a ruolo e il conseguente procedimento espropriativo esattoriale, senza la necessità della preventiva formazione di un titolo esecutivo, come stabilito, invece, in via generale, dall'art. 21 d.lgs. n. 46/1999 per le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato.
Pertanto, prevedendo gli artt. 2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, 1203, n. 5,
1204, comma 1, cod. civ., 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 e 8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 33/2015) che il Fondo di Garanzia, una volta surrogatosi nel credito maturato dall'istituto finanziatore per la restituzione delle somme erogate alle imprese inadempienti, è, ipso facto, legittimato a procedere ad espropriazione forzata ai sensi dell'art. 17, comma 1, d.lgs. n. 46/1999 anche nei confronti dei fideiussori, risulta priva di qualsiasi rilevanza l'eccezione sollevata dagli in CP_1 ordine all'asserita natura privatistica di quel diritto e alla conseguenziale impossibilità di azionarlo mediante la riscossione esattoriale se non risultante da un titolo esecutivo.
Ed invero, quand'anche, in ipotesi, il credito del Fondo di Garanzia nei confronti dell'impresa inadempiente avesse la stessa connotazione privatistica di quello vantato nei riguardi di quest'ultima dall'istituto finanziatore, gli artt. 2, comma 4, D.M. 20 giugno
2005, n. 18456, e 8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015 costituirebbero proprio le ipotesi normative di deroga previste dall'art. 21 d.lgs. n. 46/1999 (“salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizione di legge”) al principio generale secondo cui le entrate di tale natura “sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva”, consentendone l'immediata riscossione mediante l'instaurazione del procedimento espropriativo esattoriale.
In ogni caso, non può revocarsi in dubbio che il credito del Fondo di Garanzia non ha la stessa genesi privatistica di quello maturato dall'istituto finanziatore a seguito dell'inadempimento dell'obbligazione restitutoria da parte del soggetto beneficiario, essendo ontologicamente preordinato, nell'ottica del raggiungimento di finalità di evidente matrice pubblicistica, a recuperare, attraverso il meccanismo dell'iscrizione a ruolo esattoriale, risorse finanziarie da destinare al sostegno e allo sviluppo dell'attività imprenditoriale e, di riflesso, dell'economia nazionale.
9 Del resto, come sancito dalla Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 16 gennaio
2023, n. 1005; Cass. ord. 10 aprile 2024, n. 9657, cit.; Cass, ord. 12 dicembre 2024, n.
32148), in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti del
[...]
, quale gestore del Fondo di cui all'art. 2 comma 100, lett. Parte_1
a), legge n. 662/1996, comporta la sua surrogazione nella posizione dell'istituto garantito e la nascita di una pretesa di natura privilegiata, non più diretta al soddisfacimento del credito di diritto comune derivante dal primigenio finanziamento, ma volta a riacquisire risorse pubbliche per le piccole e medie imprese e, quindi, idonea a legittimare la riscossione esattoriale prevista dall'art. 17 d.lgs. n. 46/1999 anche nei confronti dei fideiussori, ancorché l'obbligazione restitutoria sia sorta prima dell'entrata in vigore dell'8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015.
Pertanto, proprio in ragione della sua innegabile natura pubblicistica, comune a tutte le altre misure di sostegno allo sviluppo delle attività produttive previste dall'art. 7 d.lgs. n.
123/1998, e, dunque, della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, il credito maturato dallo Stato per effetto dell'escussione, da parte dell'istituto bancario finanziatore, della garanzia prestata ex lege dal Fondo doveva fruire, sulla base di un'interpretazione estensiva, del privilegio riconosciuto dall'art. 9, comma 5, del citato testo normativo (cfr. Cass. ord. 9 marzo 2020, n. 6508) anche prima dell'espressa previsione dell'art. 8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015, essendo finalizzato a recuperare la provvista necessaria per ulteriori e futuri interventi in favore delle piccole e medie imprese (cfr. Cass. 30 gennaio 2019, n. 2664).
Inammissibile per violazione dell'art. 345, c. 1, c.p.c. è il secondo motivo di gravame, con cui gli eccepiscono la nullità della fideiussione prestata in favore dell' CP_1 CP_3 il 20 dicembre 2016 per violazione dell'art.
4.4 D.M. Attività Produttive 23 settembre
2005, non essendo tale doglianza stata proposta con la domanda introduttiva del giudizio.
Ed infatti, nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove e di motivi ulteriori rispetto alle domande e ai motivi articolati nell'atto introduttivo del giudizio, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque,
l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (cfr., ex ceteris,
Cass., Sez. Un. 21 settembre 2021, n. 25478; Cass. ord. 22 marzo 2022, n. 9226; Cass. ord. 31 marzo 2025, n. 8419).
Con l'atto introduttivo del giudizio, gli deducevano, quali motivi di opposizione CP_1 alla preannunciata esecuzione, l'inesistenza del diritto della
[...]
[...]
[...] di promuovere il procedimento espropriativo esattoriale Controparte_9 nei confronti dei garanti delle imprese inadempimenti, l'illegittimità delle cartelle di pagamento n. 10020190007630365001 e n. 10020190007630365002 per duplicazione di quelle recanti n. 10020180025231343001 e n. 10020180025231343002, già precedentemente impugnate, l'erronea quantificazione del credito azionato in ragione dell'indebita applicazione, da parte dell' , della capitalizzazione Controparte_3 trimestrale degli interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto non pattuite o, comunque, indeterminate e di tassi effettivi globali superiori al limite di cui all'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996 nonché la nullità della fideiussione sottoscritta il 20 dicembre
2016 per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990, ma non anche la sua invalidità per violazione dell'art.
4.4 D.M. Attività Produttive 23 settembre 2005, formulando tale eccezione soltanto con la memoria conclusionale e, dunque, in manifesta violazione del divieto della mutatio libelli.
In ogni caso, anche a voler astrattamente prescindere dalla sua inammissibilità, il motivo di gravame in esame è destituito di ogni fondamento.
L'art.
4.4 D.M. Attività Produttive 23 settembre 2005 impone il divieto agli istituti finanziatori di acquisire “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”, ma non anche di ottenere il rilascio di fideiussioni da parte di persone fisiche quale ulteriore forma di tutela dell'estinzione dell'obbligazione restitutoria assunta dall'impresa che ha ottenuto l'accesso al credito.
In sostanza, la “garanzia bancaria” cui si riferisce l'art.
4.4 D.M. 23 settembre 2005 è quella rilasciata da una banca in favore dell'istituto finanziatore e non quella prestata da una persona fisica in favore dell'istituto finanziatore, sicché la fideiussione omnibus concessa dagli , fino alla concorrenza della somma di euro 3.480.000,00, a beneficio CP_1 dell' in data 20 dicembre 2016 non è affetta da alcuna nullità. Controparte_3
Del resto, la proponibilità dell'azione espropriativa esattoriale per il recupero delle perdite liquidate dal Fondo in danno non solo delle imprese inadempienti, ma anche “dei terzi prestatori di garanzie”, a norma dell'art. 8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015, conferma incontrovertibilmente che gli istituti finanziatori, a prescindere dalla garanzia erariale, sono legittimati ad acquisire fideiussioni rilasciate da persone fisiche quali ulteriori mezzi di assicurazione del soddisfacimento del credito erogato.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con il quale gli assumono che, per CP_1 effetto dell'omologazione del concordato fallimentare della “Euromarmi s.r.l.”, sarebbero tenuti a soddisfare il credito portato dalle opposte cartelle esattoriali nella sola misura del
11 7,4%, non potendo essere costretti, quali garanti, a pagare anche la maggiore quota falcidiata in sede concorsuale.
In realtà, l'art. 135 R.D. n. 267/1942 prevede, al comma 1, che il concordato fallimentare omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del procedimento concorsuale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo, ai quali, tuttavia, non si estendono le garanzie prestate da terzi, e, al comma 2, che i creditori conservano la loro azione per l'intero credito nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del fallito e degli obbligati in via di regresso.
Pertanto, costituisce effetto naturale dell'esistenza di una garanzia personale il fatto che il fideiussore sia tenuto al pagamento dell'intero debito garantito anche quando dal debitore principale, sottoposto a concordato fallimentare o a concordato preventivo, il creditore possa pretendere soltanto una percentuale inferiore.
Né tale circostanza può ingenerare dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 135, comma 2, e 184, comma 1, R.D. n. 267/19472 con riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., giacché il fideiussore, da un lato, paga esattamente quanto si era assunto l'obbligo di pagare e, dall'altro, in sede di rivalsa nei confronti del debitore, subisce gli effetti remissori del concordato come qualunque altro creditore (cfr., ex ceteris, Cass. 17 luglio 2003, n.
11200; Cass. 7 gennaio 2009, n. 27; Cass. 6 settembre 2019, n. 22382).
Ne deriva che il ha diritto di Parte_1 procedere ad espropriazione forzata per il soddisfacimento dell'intero credito riconosciuto legittimo dal giudice di primo grado, non potendo gli beneficiare degli effetti CP_1 esdebitativi derivanti dall'omologazione del concordato fallimentare della “Euromarmi
s.r.l.” e, dunque, limitarsi al pagamento della sola quota del 7,4%.
L'appello proposto dal “ è solo Parte_1 parzialmente fondato e, come tale, va accolto per quanto di ragione.
Il primo motivo di gravame è infondato nella parte in cui l'istituto gestore del Fondo di
Garanzia assume che gli non potevano contestare, in sede di opposizione preventiva CP_1 all'esecuzione esattoriale, l'esistenza e l'entità del credito scaturente dai contratti di affidamento stipulati dalla “Euromarmi s.r.l.” con l' . Controparte_3
Ed invero, l'art. 57, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 602/1973, anche prima della sentenza n.
114/2018 della Consulta, con la quale veniva dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva che, nelle controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella esattoriale o all'intimazione di pagamento di cui all'art. 50, erano ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c.,
12 non precludeva in alcun modo al debitore o al garante, ove il credito azionato nei suoi confronti non avesse natura fiscale e non fosse cristallizzato in un titolo esecutivo divenuto irrevocabile, di contestare dinnanzi al giudice ordinario, per qualsiasi motivo e non soltanto per fatti impeditivi, modificativi ed estintivi sopravvenuti alla sua formazione,
l'esistenza del diritto dell'ente impositore di procedere ad espropriazione coattiva per il tramite dell' . Parte_3
D'altronde, nessun'altra disposizione normativa limita la facoltà del debitore o del garante di articolare nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, preannunciata o intrapresa in forza di un titolo esecutivo non irretrattabile, eccezioni dirette ad infirmare l'an o il quantum della pretesa creditoria e, dunque, a paralizzarne la realizzazione.
Ne consegue che, assenza di limiti normativi, gli erano de plano legittimati a CP_1 proporre opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 10020190007630365001 e n.
10020190007630365002 per contrastare il diritto della Controparte_8
di procedere ad esecuzione forzata esattoriale sulla base del
[...] credito derivante dai contratti di finanziamento in cui si era surrogata all' CP_3
ai sensi degli artt. 2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, e 1203 cod. civ., a
[...] seguito dell'escussione, da parte di quest'ultima, della garanzia prevista dall'art. 2, comma
100, lett. a), legge n. 662/1996, sicché il Tribunale di Salerno, non avendo l'ente impositore azionato un titolo esecutivo irrevocabile, ha correttamente esaminato nel merito le eccezioni sollevate dai garanti della “Euromarmi s.r.l.” per dimostrare l'insussistenza o, comunque, l'indebita quantificazione della pretesa restitutoria fatta valere nei loro confronti mediante l' . Parte_3
Né la natura pubblicistica del credito di cui l'istituto gestore del Fondo di Garanzia diviene titolare per effetto della surrogazione nel diritto dell'istituto finanziatore costituisce elemento ostativo alla piena contestazione dell'an exequendum, non potendo consentirsene l'incondizionato ed insindacabile recupero mediante la riscossione esattoriale ove ne difettino i requisiti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità previsti dall'art. 474, comma 1, c.p.c..
Il primo motivo di gravame, invece, è inammissibile per difetto di interesse ad agire, inteso, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., come esigenza di ottenere un risultato utile, concreto, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Cass. 28 novembre 2008, n. 28405; Cass. ord. 28 giugno 2010, n. 15355; Cass. ord. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2057), nella parte in cui il lamenta che il Tribunale di Parte_1
13 Salerno ha omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la ripetizione delle somme corrisposte all' “ qualora fosse stato accertato, Controparte_3 come di fatto avvenuto, che l'istituto finanziatore le aveva, in parte, indebitamente pretese dalla “Euromarmi s.r.l.”, per non aver subito dal vizio nel quale è incorso il giudice adito alcun pregiudizio rimuovibile in sede di appello.
Ed infatti, come risulta per tabulas, l' , anche in mancanza Controparte_3 dell'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata nei propri confronti, ha versato al , in data 13 marzo 2024, e, Parte_1 quindi, ben prima della proposizione dell'appello, avvenuta con atto di citazione notificato il 31 luglio 2024, la somma di euro 19.684,61, pari all'importo, incrementato dagli interessi, che il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittimamente preteso dagli CP_1 con le cartelle esattoriali n. 10020190007630365001 e n. 10020190007630365002, con l'evidente conseguenza che l'istituto gestore del Fondo di Garanzia, avendo già ottenuto quanto richiesto, non poteva trarre alcun vantaggio dall'interposto gravame.
Del resto, in tema di impugnazioni, costituisce ius receptum il principio secondo cui l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, che si identifica nel pregiudizio che la parte subisce a causa della decisione e deve essere apprezzata in relazione all'utilità concreta che può derivare al soggetto proponente il gravame dal suo eventuale accoglimento (cfr., ex plurimis, Cass. 7 maggio
2009, n. 10486; Cass. 12 aprile 2013, n. 8934; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395).
Il secondo motivo di gravame è infondato nella parte in cui il
[...]
lamenta di essere stato condannato alla refusione delle Parte_1 spese processuali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, in via solidale con l' e l' , nonostante il Tribunale Parte_3 Controparte_3 di Salerno avesse accertato che la parziale fondatezza dell'opposizione spiegata dagli era riconducibile unicamente all'illegittima applicazione di interessi passivi da CP_1 parte dell'istituto finanziatore.
Al riguardo, è opportuno preliminarmente osservare che, in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma, ai sensi dell'art. 97, c. 1, cod. civ., anche nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute o dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (cfr., ex plurimis, Cass.
29 luglio 2015, n. 16056; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27476; Cass. 8 gennaio 2025, n. 369).
14 Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che l' , Parte_3 la e l' , quali Controparte_8 Controparte_3 parti convenute dagli , erano accomunate dallo stesso interesse ad ottenere una CP_1 pronuncia di rigetto dell'opposizione alla preannunciata esecuzione esattoriale, avendo svolto attività difensive parimenti dirette, seppur sulla base di argomentazioni differenti,
a confutare la fondatezza delle doglianze sollevate dai fideiussori della “Euromarmi s.r.l.”
e a dimostrare la legittimità dell'azione di recupero del credito controverso, sicché il
Tribunale di Salerno, avendo accolto la domanda nei limiti della somma di euro 18.248,71 sulla base del disposto accertamento peritale ed avendo ritenuto di compensare le spese di lite nella misura di 9/10, a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le ha correttamente condannate, in via solidale, alla refusione della restante quota di 1/10 e, per l'intero, dei costi della consulenza tecnica d'ufficio.
Il secondo motivo di gravame, di contro, è fondato nella parte in cui il “
[...]
censura l'applicazione, da parte del giudice di Parte_1 prime cure, ai fini della liquidazione delle spese di lite, dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 2.000.000,00 ed euro 4.000.000,00.
In effetti, il Tribunale di Salerno, nell'accogliere per la sola somma di euro 18.248,71
l'opposizione spiegata dai fideiussori della “Euromarmi s.r.l.” avverso le cartelle esattoriali n. 10020190007630365001 e n. 10020190007630365002, con le quali era stato intimato loro il soddisfacimento di un credito di euro 1.028.819,38, comprensivo dei costi della riscossione, avrebbe dovuto liquidare le spese processuali con riguardo al decisum e non al disputatum (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 11 settembre 2007, n. 19014, Cass.
30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 7 novembre 2018, n. 28417) e, dunque, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, ferma restando la possibilità di disporne la parziale compensazione, come in concreto verificatosi.
Parimenti fondato è il motivo di gravame in esame laddove il
[...]
eccepisce l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. Parte_1
4, comma 2, D.M. n. 55/2014 per incrementare il compenso difensivo dovuto alla parte vittoriosa, giacché l'assoluta identità delle posizioni soggettive di e CP_1 CP_2
non ha comportato alcuna differenziazione nell'ambito dell'unitaria attività
[...] professionale svolta nel loro interesse, né, tanto meno, la trattazione di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, sicché il Tribunale di Salerno non avrebbe dovuto disporne la maggiorazione nella misura del 30%.
15 Ne deriva che, in parziale accoglimento del secondo motivo di gravame spiegato dal
, le spese del primo grado del Parte_1 giudizio devono essere rideterminate, sulla base del richiamato scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 ed in applicazione dei parametri medi, in complessivi euro 5.077,00 per compenso difensivo, di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 2 dell'allegata tabella, con la conseguente condanna dell'istituto gestore del Fondo di
Garanzia, in via solidale con l' e l' , Parte_3 Controparte_3 alla refusione, in favore dei garanti della “Euromarmi s.r.l.”, della quota di 1/10, corrispondente ad euro 507,70, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, nonché al pagamento dei costi della consulenza tecnica d'ufficio, posti dal Tribunale di Salerno integralmente a carico delle parti soccombenti.
Fondati, al riguardo, sono anche gli appelli incidentali interposti dall'
[...]
e dall' , dovendo essere disattesa la pregiudiziale Parte_3 Controparte_3 eccezione sollevata dagli in ordine alla loro inammissibilità. CP_1
Ed invero, ai sensi dell'art. 334, comma 1, c.p.c., le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno prestato acquiescenza alla sentenza.
Il , con l'atto di appello notificato Parte_1 il 31 luglio 2024, ha impugnato la sentenza di primo grado nei confronti non solo degli
, ma anche dell' , integrando il contraddittorio nei riguardi CP_1 Controparte_3 dell' , quale litisconsorte necessaria nel giudizio di Parte_3 opposizione all'esecuzione (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 6 novembre 2023, n. 30777; Cass. ord. 12 febbraio 2024, n. 3870), sicché i gravami incidentali preordinati a censurare la regolamentazione delle spese processuali sono stati spiegati dalle parti espressamente legittimate dall'art. 334, comma 1, c.p.c..
In ogni caso, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza e, dunque, sia quando rivesta la forma dell'impugnazione rivolta contro l'impugnante principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte
16 investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dall'impugnante principale, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi la configurazione delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 27 novembre 2007, n. 24627; Cass. 16 novembre 2015, n. 23396; Cass. ord. 12 marzo 2018, n. 5876; Cass. ord. 11 novembre
2020, n. 25285; Cass., Sez. Un., 28 marzo 2024, n. 8486).
Ed infatti, la ratio essendi dell'art. 334, comma 1, c.p.c. è quella di consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, ove la stessa possa determinare la modifica della composizione degli interessi delineata dalla pronuncia impugnata, con la conseguenza che sussiste il diritto ad impugnare tutte le volte che l'eventuale accoglimento del gravame principale darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave, atteso che, laddove non fosse consentito di recuperare l'ormai consumato potere di reazione processuale, ciascuna parte sarebbe tenuta a cautelarsi, spiegando un'autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con la conseguente proliferazione dei giudizi che la citata disposizione normativa è proprio protesa ad evitare.
Avendo il contestato, con il Parte_1 secondo motivo di appello, il capo della sentenza di primo grado con il quale il Tribunale di Salerno lo aveva condannato, in via solidale con l' Parte_3
e l' , alla refusione, in favore degli , della quota di 1/10 delle spese Controparte_3 CP_1 di lite, compensate nella misura di 9/10, e al pagamento, per l'intero, di quelle della consulenza tecnica d'ufficio, l'eventuale accoglimento di tale ragione di impugnazione avrebbe determinato, nei confronti delle altre parti soccombenti, una modifica deteriore della decisione censurata sotto il profilo dell'incidenza e della distribuzione degli oneri processuali nonché dell'esercizio del diritto di regresso tra i coobbligati, sicché i gravami incidentali di cui trattasi risultano incontestabilmente ammissibili, rispondendo ad un interesse scaturente dalla proposizione di quello principale.
Ciò posto, è infondato il motivo di appello incidentale con il quale l' Parte_3
lamenta di essere stata condannata alla refusione delle spese processuali in
[...] via solidale con il e l' Parte_1 CP_3
, per non essere legittimata passiva rispetto alle contestazioni formulate dagli
[...] CP_1 in merito all'esistenza e all'entità al credito sotteso alle cartelle esattoriali n.
10020190007630365001 e n. 10020190007630365002.
17 In realtà, nella controversia in cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o incardinata, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né, di per sé sola considerata, di una loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia ascrivibile al creditore interessato, restando ferme, peraltro, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti previsti all'art. 92, comma 2, c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto al solo fatto che l'opposizione sia stata accolta per motivi riferibili all'ente creditore (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 6 febbraio 2017, n. 3105; Cass. 13 giugno 2018, n.
15390; Cass. ord. 9 luglio 2020, n. 14502).
L'agente della riscossione, pur rimanendo del tutto estraneo al processo di formazione del ruolo e ai relativi vizi, deve comunque rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso sulla base del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, dal momento che la controversia trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto compiuto proprio dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto giuridico avente ad oggetto il servizio di riscossione.
Lo stesso agente della riscossione, inoltre, proprio perché possiede una generale legittimazione passiva nelle controversie relative al recupero delle somme di cui è istituzionalmente incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche in ordine alle spese processuali.
Ne deriva che l'eventuale pronuncia di condanna solidale alla refusione delle spese processuali dell'ente creditore e dell'agente della riscossione è pienamente legittima, costituendo una conseguenza della legittimazione passiva di quest'ultimo, mentre la doglianza relativa all'irregolare formazione del ruolo può essere fatta valere dall'agente della riscossione nei rapporti interni con l'ente creditore mediante l'esercizio di un'azione di manleva (cfr. Cass. 7 novembre 2017, n. 26342).
A tali conclusioni si perviene considerando che, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999, qualora la lite non riguardi la validità degli atti posti in essere dal concessionario, l'avere il contribuente individuato nel concessionario il legittimato passivo contro cui dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, gravando sullo stesso agente di riscossione l'onere di evocare in giudizio l'ente impositore, se non vuole
18 rispondere dell'esito della lite (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 25 luglio 2007, n. 16412;
Cass. 15 giugno 2011, n. 13082; Cass. ord. 15 luglio 2020, n. 14991).
Fondati, di contro, sono i motivi di appello incidentale con i quali l' Parte_3
e l' denunciano l'errore in cui è incorso il Tribunale di
[...] Controparte_3
Salerno nell'applicare, ai fini della liquidazione delle spese processuali, lo scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 2.000.000,00 ed euro
4.000.000,00 e nell'incrementare il compenso difensivo.
In effetti, come evidenziato in merito al motivo di gravame articolato dal
[...]
, l'accoglimento dell'opposizione proposta dagli Parte_1
nei limiti della somma di euro 18.248,71 e la perfetta identità della loro posizione CP_1 difensiva avrebbero dovuto indurre il giudice di primo grado, da un lato, a quantificare il compenso professionale sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 e, dall'altro, a non disporne l'aumento consentito dall'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza di prime cure, anche l' Parte_3
e l' devono essere condannate, in via solidale tra loro e con
[...] Controparte_3 il , alla refusione, in favore degli Parte_1
, della minore somma di euro 507,70, pari alla quota di 1/10 del compenso difensivo CP_1 del precedente grado del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, nonché al pagamento, per l'intero, dei costi della consulenza tecnica d'ufficio.
Infine, deve essere rilevata l'inammissibilità della costituzione in sede di appello dell'
, quale mandataria della “ , per carenza di Controparte_4 Controparte_6 interesse ad agire, non potendo tale società spiegare intervento volontario nel giudizio in nome e per conto della mandante al solo fine di chiederne contestualmente l'estromissione in ragione della sua estraneità alla materia del contendere.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese del secondo grado del giudizio, occorre distinguere tra i diversi rapporti processuali intercorsi tra le parti.
L'accoglimento dell'appello proposto dal “ Parte_1
limitatamente al secondo motivo e il rigetto di quello incidentale
[...] spiegato nei suoi confronti dagli , configurando un'ipotesi di soccombenza CP_1 reciproca, legittimano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione, tra tali parti, delle spese del secondo grado del giudizio.
L'inammissibilità del primo motivo dell'appello principale e l'infondatezza del secondo nelle parti in cui il ha lamentato, Parte_1
19 da un lato, l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale di Salerno, sulla domanda riconvenzionale trasversale proposta nei confronti dell' , avendo Controparte_3 ricevuto le somme richieste prima della proposizione del gravame, e, dall'altro, la propria condanna alla refusione delle spese del precedente grado del giudizio, per essere il parziale accoglimento dell'opposizione spiegata dagli imputabile soltanto all'istituto CP_1 finanziatore, inducono, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., a porre a carico dell'istituto gestore del Fondo di Garanzia quelle del secondo grado, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla controparte, in complessivi euro 3.500,00 per compenso, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Sempre in applicazione del principio della soccombenza, alla refusione delle suddette spese processuali devono essere condannati, in via solidale con
[...]
, anche gli , per aver infondatamente eccepito Parte_1 CP_1
l'inammissibilità dell'appello incidentale spiegato dall' . Controparte_3
L'infondatezza del motivo di appello incidentale con il quale l' Parte_3
ha contestato di essere stata condannata alla refusione delle spese processuali
[...] per difetto di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni relative all'esistenza e all'entità al credito azionato esonera la Corte dal regolare le spese di lite nei rapporti con il e l' , non Parte_1 Controparte_3 avendo le controparti svolto attività difensiva in merito a tale censura.
L'infondatezza dell'eccezione sollevata dagli in ordine all'inammissibilità CP_1 dell'appello incidentale spiegato dell determina, in Parte_3 ossequio al principio della soccombenza, la loro condanna alla refusione delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla controparte, in euro 2.500,00 per compenso, di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Irripetibili restano le spese sostenute dall' , quale mandataria della Controparte_4
, per l'intervento nel secondo grado del giudizio, per non avere tale Controparte_6
20 società formulato alcuna domanda nei confronti delle controparti, essendosi limitata a chiedere l'estromissione dal processo della mandante.
Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione incidentale spiegata dagli CP_1 integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte di tali appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per la proposizione del gravame, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
Deve, in ultimo, demandarsi alla Cancelleria l'espletamento delle verifiche di competenza in ordine al versamento, da parte dell' e dell' Parte_3
, quali appellanti incidentali, del contributo unificato, ove dovuto. Controparte_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal avverso la sentenza n. Parte_1
1242/2024 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 31 luglio 2024 nonché sulle impugnazioni incidentali spiegate dall' , Parte_3 da e nonché dall' con le rispettive CP_1 CP_2 Controparte_3 comparse di costituzione e risposta, così provvede:
1. accoglie gli appelli proposti dal Parte_1
e dall' per quanto di ragione nonché
[...] Parte_3
l'appello spiegato dall' e, per l'effetto, in parziale riforma della Controparte_3 sentenza impugnata: a) ridetermina le spese del primo grado del giudizio in complessivi euro 5.077,00 per compenso difensivo, di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro
1.701,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 2 dell'allegata tabella;
b) condanna il , l' Parte_1 [...]
e l' , in via solidale, alla refusione, in Parte_3 Controparte_3 favore di e , della quota di 1/10, pari ad euro 507,70, delle CP_1 CP_2 spese per come innanzi rideterminate, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, con attribuzione a beneficio del loro procuratore distrattario, avv. Matteo De
Crescenzo, ex art. 93, comma 1, c.p.c.;
2. rigetta l'appello incidentale spiegato da e;
CP_1 CP_2
3. compensa integralmente le spese del secondo grado del giudizio tra il
[...]
, e;
Parte_1 CP_1 CP_2
21 4. condanna il , Parte_1 CP_1
e , in via solidale, alla refusione, in favore dell' , delle CP_2 Controparte_3 spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
5. condanna e , in via solidale, alla refusione, in favore CP_1 CP_2 dell' , delle spese del secondo grado del giudizio, Parte_3 che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 per compenso, di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con attribuzione a beneficio del suo procuratore distrattario, avv. Michele Fabio Gagliano, ex art. 93, comma 1, c.p.c.;
6. dichiara irripetibili le spese sostenute dall' , quale mandataria Controparte_4 della , per l'intervento nel secondo grado del giudizio;
Controparte_6
7. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di e;
CP_1 CP_2
8. manda alla Cancelleria per le verifiche di competenza in ordine al versamento, da parte dell' e dell' , quali Parte_3 Controparte_3 appellanti incidentali, del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
22