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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 26/02/2026, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 802/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4272/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capua - Piazza Dei Giudici 81043 Capua CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale 81043 Caserta CE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220011248914501 TARES 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282020002218677501 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282020002218677501 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282020002218677501 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 495/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Caserta, il sig. Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' ADER ed il Comune di Capua al fine di impugnare le seguenti cartelle
1)la cartella di pagamento n. 028.2022.00112489 14/501 di € 1.293,88=, in materia di Tares anno 2013
2)cartella di pagamento n. 028.2020.00221886 77/501 di € 2.137.26= in materia di Tari per gli anni 2012 e
2019 ed IMU per l'anno 2012, entrambe notificate a mezzo posta il 24.06.2025, comprensive di interessi e sanzioni
Il ricorrente eccepisce l' omessa notifica di ogni atto prodromico oltre che l' intervenuta prescrizione quinquennale
Conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite in favore dei difensori antistatari (avv.
Difensore_1 - - dott. Difensore_2)
Si costituisce Il Comune di Capua assumendo che la notifica degli atti prodromici è stata demandata all'
ADER e pertanto sarà suo onere fornire la prova della ritualità delle notifiche.
Si costituisce l' ADER che evidenzia la legittimità e correttezza del proprio operato.
Esibisce e deposita copia degli avvisi di accertamento prodromici da cui si evince che:
L' avviso di accertamento relativo a TARES 2013 è stato notificato agli eredi del sig. Nominativo_1 in data 08.01.2019
Nel mentre l' avviso di accertamento per IMU 2012 in rettifica è stato notificato il 01.08.2017 a mani della sig.ra Nominativo_2 qualificatasi come addetta alla casa.
Tanto premesso, chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite
Con successive note illustrative il contribuente, nel riportarsi alle conclusioni già rassegnate, contesta la nullità delle notifiche esibite dall' Ufficio ed insiste per l' accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti osserva:
L' avviso di accertamento IMU 2012 è stato notificato in data 01.08.2017.
Pur considerandosi la notifica rituale, la successiva intimazione è sopravvenuta solo nel 2025, ben oltre i
5 anni a cui soggiace il termine di prescrizione quinquennale
La notifica è da considerarsi tardiva pur applicandosi la sospensione Covid di 542 giorni.
Il termine di prescrizione quinquennale, infatti, è maturato al 01.11.2022, nel mentre la successiva intimazione è sopravvenuta solo nel 2025.
Pertanto, nel caso di specie, a prescindere da motivi formali dell' atto, la richiesta va annullata poiché, anche ritenendosi valida la notifica, è decorso il termine prescrizionale
Diversa, e non accoglibile, è l' eccezione avanzata per la notifica della cartella TARES 2013
Per quanto riguarda la notifica dell' avviso di accertamento TARES 2013, si osserva che la stessa è stata effettuata in data 08.01.2019 “agli eredi”
Sul punto il contribuente lamenta che colui che ha ricevuto l' atto non si è qualificato e non è convivente.
Inoltre eccepisce che non è stata inviata la successiva raccomandata informativa
Le eccezioni del contribuente non possono trovare accoglimento perché la notifica è stata regolarmente notificata tramite servizio postale e pertanto si applica la disciplina di cui all' art. 26 D.P.R. n. 602/1973
Qualora la notifica sia effettuata ai sensi della richiamata normativa, non vi è la necessità del successivo invio della raccomandata informativa, ritenendo la giurisprudenza della Cassazione, ai fini della validità dell' atto, che è sufficiente che la notifica venga esibita presso la residenza del contribuente, presumendosi la firma di chi ha ricevuto l' atto come persona incaricata alla ricezione dello stesso.
Peraltro il postino non ha nessun potere di riscontrare l' identità della persona, essendo sufficiente che la persona insista presso la residenza dell' intimato.
Ne consegue che i motivi posti a base dell' opposizione non sono accoglibili.
Pertanto, considerandosi rituale la notifica avvenuta in data 08.01.2019, il credito dell' Ente non si è prescritto in ragione della sospensione emergenziale covid di 542 giorni che si aggiungono al termine prescrizionale
In questo caso la prescrizione, con l' aggiunta dei 542 giorni, sarebbe maturata al 03.10.2025;
Invece l' intimazione è stata spedita il 30.05.2025, e quindi è pienamente legittima la richiesta dell' Ufficio
Pertanto è da dichiararsi prescritta la richiesta di cui all' IMU 2012, mentre è da corrispondersi la TARES
2013
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie parzialmente il ricorso nei limiti esplicitati in narrativa e compensa le spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4272/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capua - Piazza Dei Giudici 81043 Capua CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale 81043 Caserta CE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220011248914501 TARES 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282020002218677501 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282020002218677501 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282020002218677501 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 495/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Caserta, il sig. Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' ADER ed il Comune di Capua al fine di impugnare le seguenti cartelle
1)la cartella di pagamento n. 028.2022.00112489 14/501 di € 1.293,88=, in materia di Tares anno 2013
2)cartella di pagamento n. 028.2020.00221886 77/501 di € 2.137.26= in materia di Tari per gli anni 2012 e
2019 ed IMU per l'anno 2012, entrambe notificate a mezzo posta il 24.06.2025, comprensive di interessi e sanzioni
Il ricorrente eccepisce l' omessa notifica di ogni atto prodromico oltre che l' intervenuta prescrizione quinquennale
Conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite in favore dei difensori antistatari (avv.
Difensore_1 - - dott. Difensore_2)
Si costituisce Il Comune di Capua assumendo che la notifica degli atti prodromici è stata demandata all'
ADER e pertanto sarà suo onere fornire la prova della ritualità delle notifiche.
Si costituisce l' ADER che evidenzia la legittimità e correttezza del proprio operato.
Esibisce e deposita copia degli avvisi di accertamento prodromici da cui si evince che:
L' avviso di accertamento relativo a TARES 2013 è stato notificato agli eredi del sig. Nominativo_1 in data 08.01.2019
Nel mentre l' avviso di accertamento per IMU 2012 in rettifica è stato notificato il 01.08.2017 a mani della sig.ra Nominativo_2 qualificatasi come addetta alla casa.
Tanto premesso, chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite
Con successive note illustrative il contribuente, nel riportarsi alle conclusioni già rassegnate, contesta la nullità delle notifiche esibite dall' Ufficio ed insiste per l' accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti osserva:
L' avviso di accertamento IMU 2012 è stato notificato in data 01.08.2017.
Pur considerandosi la notifica rituale, la successiva intimazione è sopravvenuta solo nel 2025, ben oltre i
5 anni a cui soggiace il termine di prescrizione quinquennale
La notifica è da considerarsi tardiva pur applicandosi la sospensione Covid di 542 giorni.
Il termine di prescrizione quinquennale, infatti, è maturato al 01.11.2022, nel mentre la successiva intimazione è sopravvenuta solo nel 2025.
Pertanto, nel caso di specie, a prescindere da motivi formali dell' atto, la richiesta va annullata poiché, anche ritenendosi valida la notifica, è decorso il termine prescrizionale
Diversa, e non accoglibile, è l' eccezione avanzata per la notifica della cartella TARES 2013
Per quanto riguarda la notifica dell' avviso di accertamento TARES 2013, si osserva che la stessa è stata effettuata in data 08.01.2019 “agli eredi”
Sul punto il contribuente lamenta che colui che ha ricevuto l' atto non si è qualificato e non è convivente.
Inoltre eccepisce che non è stata inviata la successiva raccomandata informativa
Le eccezioni del contribuente non possono trovare accoglimento perché la notifica è stata regolarmente notificata tramite servizio postale e pertanto si applica la disciplina di cui all' art. 26 D.P.R. n. 602/1973
Qualora la notifica sia effettuata ai sensi della richiamata normativa, non vi è la necessità del successivo invio della raccomandata informativa, ritenendo la giurisprudenza della Cassazione, ai fini della validità dell' atto, che è sufficiente che la notifica venga esibita presso la residenza del contribuente, presumendosi la firma di chi ha ricevuto l' atto come persona incaricata alla ricezione dello stesso.
Peraltro il postino non ha nessun potere di riscontrare l' identità della persona, essendo sufficiente che la persona insista presso la residenza dell' intimato.
Ne consegue che i motivi posti a base dell' opposizione non sono accoglibili.
Pertanto, considerandosi rituale la notifica avvenuta in data 08.01.2019, il credito dell' Ente non si è prescritto in ragione della sospensione emergenziale covid di 542 giorni che si aggiungono al termine prescrizionale
In questo caso la prescrizione, con l' aggiunta dei 542 giorni, sarebbe maturata al 03.10.2025;
Invece l' intimazione è stata spedita il 30.05.2025, e quindi è pienamente legittima la richiesta dell' Ufficio
Pertanto è da dichiararsi prescritta la richiesta di cui all' IMU 2012, mentre è da corrispondersi la TARES
2013
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie parzialmente il ricorso nei limiti esplicitati in narrativa e compensa le spese.