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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/12/2025, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 145/2024 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
, elett.te dom.to presso gli Avv. CARISTENA ELISABETTA E CARISTENA Parte_1 GIUSEPPE che la rapp.tano e difendono come da mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t.dom.to per la carica elettivamente domiciliato a Napoli (NA) presso CP_1 l'Avvocatura I.N.P.S rapp.tp e difeso dall'Avv. Stefano Azzano RESISTENTE OGGETTO: indennità di disoccupazione NASPI lavoratore marittimo CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/01/2024 parte ricorrente, lavoratore marittimo, allegava di aver lavorato dal 19 novembre 2022 e al 17 aprile 2023 alle dipendenze di , con sede in Controparte_2 CP_2CP conveniva in giudizio l' resistente al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento, in suo favore, dell'indennità di disoccupazione NASPI come richiesto con domanda amministrativa del 02/05/2023, rigettata, presentata a seguito di sbarco avvenuto il 17.04.2023 dalla nave MSC Orchestra della Società MSC Malta Seafarers Company Limited, con sede a La Valletta (Malta). Con vittoria di spese. CP_ L' regolarmente citato, si costituiva tempestivamente in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando che il ricorrente prestava la propria attività lavorativa a bordo della MSC Orchestra che, da verifiche effettuate, risultava essere una nave battente bandiera extra – comunitaria, nello specifico PANAMENSE, e dunque iscritta nei registri portuali di uno stato non appartenente all'Unione Europea. Pertanto non era applicabile il regolamento comunitario. Né sussistevano i requisiti per la disoccupazione rimpatriati per mancanza dei 12 mesi di contribuzione di cui 7 all'estero. All'odierna udienza, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c il Tribunale decideva con la presente sentenza.
Il ricorrente è un lavoratore marittimo residente in Italia, che ha lavorato per la Msc crociere con sede in stato CP_2 membro dell'Unione Europea, retribuito da che ha versato i contributi all'Inps (anche) per il periodo in cui CP_2 il lavoratore ha lavorato sulla nave Orchestra, come si evince dall'estratto contributivo. Il 27/04/2023 presentava la dichiarazione di immediata disponibilità e veniva iscritto negli elenchi del centro per l'impiego di Sorrento ex D.lgs. 150/15. Per quanto riguarda la contribuzione, risulta valida la contribuzione estera versata da ai sensi dell'art. 3 CP_2 Reg. CE n. 883/2004 (cfr. artt. 3 e cap. VI) e del Reg. CE n. 987/2009 (art. 54): “I requisiti per il diritto, nonché i criteri di calcolo, sono quelli previsti in materia di prestazioni di disoccupazione dalla legislazione dello Stato di residenza” Ex art 2 il regolamento CE si applica al ricorrente in virtù della cittadinanza in uno Stato membro. In particolare, poi per la disoccupazione, l'art. 65 Reg Ce al punto 2 prevede che “La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, e continua a risiedere in tale Stato membro, o ritorna in tale Stato, si
1 mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.” Le parti richiamano l'art. 65 del regolamento, atteso che esso prevede i casi in cui il lavoratore ha avuto la sua ultima residenza In data 12/06/2020 la Direzione Centrale INPS – Ammortizzatori Sociali in persona del dott. chiariva alla Persona_1 FIT-CISL (che la aveva interpellata con pec del 22/5/2020) che: "In applicazione della normativa comunitaria (art. 65 Regolamento n. 883/2004), nel solo caso di lavoratori marittimi che prestano la propria opera per un datore di lavoro comunitario [ nel caso di specie, n.d.s.] o su nave battente bandiera di un Paese UE, può essere concessa - in CP_2 presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa italiana - l'indennità di disoccupazione NASpI. Osserva il Tribunale che i casi citati nelle sentenze allegate dal ricorrente, di accoglimento, riguardano sia casi in cui la nave sulla quale erano imbarcati i lavoratori era battente bandiera comunitaria di Stati membri, sia casi in cui era battente bandiera panamense (come nel caso della nave Orchestra, Fantasia e della nave Lirica); altresì vi sono stati CP_ CP_ accoglimenti della Naspi da parte dei comitati provinciali e dall' stesso in fattispecie identiche, oltre che numerose sentenze di merito di vari Tribunali. Invero ciò che rileva è il datore di lavoro comunitario, che ha versato i contributi. Trova applicazione, quindi, la regolamentazione comunitaria di cui all'art. 65 del Regolamento CE n. 883/2004, come modificato dal Regolamento UE n. 465/2012, che al comma 2 prevede che “ La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma. (….). Il comma 5 dello stesso articolo prevede che Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza”. CP_ Inoltre, sulla base della normativa comunitaria di riferimento e della circolare del 2015 n. 105, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione a coloro che nel corso della loro ultima attività lavorativa risiedevano in uno Stato membro diverso da quello competente, spetta all'Istituzione dello Stato di residenza ed è a carico di detto Stato. Inoltre, i requisiti per il riconoscimento del diritto nonché i criteri di calcolo sono quelli previsti in materia di prestazione di disoccupazione dalla legislazione dello Stato di residenza. L'istante ha dichiarato di trovarsi in stato di disoccupazione involontaria dal 17/4/2023; di avere presentato domanda di Naspi il 2/5/2023; di possedere più n. 13 settimane di contribuzione utili nei 4 anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione e n. 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della cessazione involontaria del CP_ rapporto di lavoro, e ciò è documentalmente provato. Pertanto, la domanda va accolta e va condannato CP_ all'erogazione del trattamento Naspi richiesta il 02/05/2023, prot. .5101.02/05/2023.0143623, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1CP_ ricorso del 08/01/2024 nei confronti dell in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: CP
- accoglie la domanda giudiziale e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'indennità NASpI con decorrenza di legge e, per l'effetto,
- condanna l resistente a corrispondere al ricorrente oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. CP_3 nella misura e con la decorrenza di legge, oltre accessori secondo legge;
CP_
- condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.500,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
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Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 145/2024 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
, elett.te dom.to presso gli Avv. CARISTENA ELISABETTA E CARISTENA Parte_1 GIUSEPPE che la rapp.tano e difendono come da mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t.dom.to per la carica elettivamente domiciliato a Napoli (NA) presso CP_1 l'Avvocatura I.N.P.S rapp.tp e difeso dall'Avv. Stefano Azzano RESISTENTE OGGETTO: indennità di disoccupazione NASPI lavoratore marittimo CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/01/2024 parte ricorrente, lavoratore marittimo, allegava di aver lavorato dal 19 novembre 2022 e al 17 aprile 2023 alle dipendenze di , con sede in Controparte_2 CP_2CP conveniva in giudizio l' resistente al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento, in suo favore, dell'indennità di disoccupazione NASPI come richiesto con domanda amministrativa del 02/05/2023, rigettata, presentata a seguito di sbarco avvenuto il 17.04.2023 dalla nave MSC Orchestra della Società MSC Malta Seafarers Company Limited, con sede a La Valletta (Malta). Con vittoria di spese. CP_ L' regolarmente citato, si costituiva tempestivamente in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando che il ricorrente prestava la propria attività lavorativa a bordo della MSC Orchestra che, da verifiche effettuate, risultava essere una nave battente bandiera extra – comunitaria, nello specifico PANAMENSE, e dunque iscritta nei registri portuali di uno stato non appartenente all'Unione Europea. Pertanto non era applicabile il regolamento comunitario. Né sussistevano i requisiti per la disoccupazione rimpatriati per mancanza dei 12 mesi di contribuzione di cui 7 all'estero. All'odierna udienza, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c il Tribunale decideva con la presente sentenza.
Il ricorrente è un lavoratore marittimo residente in Italia, che ha lavorato per la Msc crociere con sede in stato CP_2 membro dell'Unione Europea, retribuito da che ha versato i contributi all'Inps (anche) per il periodo in cui CP_2 il lavoratore ha lavorato sulla nave Orchestra, come si evince dall'estratto contributivo. Il 27/04/2023 presentava la dichiarazione di immediata disponibilità e veniva iscritto negli elenchi del centro per l'impiego di Sorrento ex D.lgs. 150/15. Per quanto riguarda la contribuzione, risulta valida la contribuzione estera versata da ai sensi dell'art. 3 CP_2 Reg. CE n. 883/2004 (cfr. artt. 3 e cap. VI) e del Reg. CE n. 987/2009 (art. 54): “I requisiti per il diritto, nonché i criteri di calcolo, sono quelli previsti in materia di prestazioni di disoccupazione dalla legislazione dello Stato di residenza” Ex art 2 il regolamento CE si applica al ricorrente in virtù della cittadinanza in uno Stato membro. In particolare, poi per la disoccupazione, l'art. 65 Reg Ce al punto 2 prevede che “La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, e continua a risiedere in tale Stato membro, o ritorna in tale Stato, si
1 mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.” Le parti richiamano l'art. 65 del regolamento, atteso che esso prevede i casi in cui il lavoratore ha avuto la sua ultima residenza In data 12/06/2020 la Direzione Centrale INPS – Ammortizzatori Sociali in persona del dott. chiariva alla Persona_1 FIT-CISL (che la aveva interpellata con pec del 22/5/2020) che: "In applicazione della normativa comunitaria (art. 65 Regolamento n. 883/2004), nel solo caso di lavoratori marittimi che prestano la propria opera per un datore di lavoro comunitario [ nel caso di specie, n.d.s.] o su nave battente bandiera di un Paese UE, può essere concessa - in CP_2 presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa italiana - l'indennità di disoccupazione NASpI. Osserva il Tribunale che i casi citati nelle sentenze allegate dal ricorrente, di accoglimento, riguardano sia casi in cui la nave sulla quale erano imbarcati i lavoratori era battente bandiera comunitaria di Stati membri, sia casi in cui era battente bandiera panamense (come nel caso della nave Orchestra, Fantasia e della nave Lirica); altresì vi sono stati CP_ CP_ accoglimenti della Naspi da parte dei comitati provinciali e dall' stesso in fattispecie identiche, oltre che numerose sentenze di merito di vari Tribunali. Invero ciò che rileva è il datore di lavoro comunitario, che ha versato i contributi. Trova applicazione, quindi, la regolamentazione comunitaria di cui all'art. 65 del Regolamento CE n. 883/2004, come modificato dal Regolamento UE n. 465/2012, che al comma 2 prevede che “ La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma. (….). Il comma 5 dello stesso articolo prevede che Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza”. CP_ Inoltre, sulla base della normativa comunitaria di riferimento e della circolare del 2015 n. 105, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione a coloro che nel corso della loro ultima attività lavorativa risiedevano in uno Stato membro diverso da quello competente, spetta all'Istituzione dello Stato di residenza ed è a carico di detto Stato. Inoltre, i requisiti per il riconoscimento del diritto nonché i criteri di calcolo sono quelli previsti in materia di prestazione di disoccupazione dalla legislazione dello Stato di residenza. L'istante ha dichiarato di trovarsi in stato di disoccupazione involontaria dal 17/4/2023; di avere presentato domanda di Naspi il 2/5/2023; di possedere più n. 13 settimane di contribuzione utili nei 4 anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione e n. 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della cessazione involontaria del CP_ rapporto di lavoro, e ciò è documentalmente provato. Pertanto, la domanda va accolta e va condannato CP_ all'erogazione del trattamento Naspi richiesta il 02/05/2023, prot. .5101.02/05/2023.0143623, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1CP_ ricorso del 08/01/2024 nei confronti dell in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: CP
- accoglie la domanda giudiziale e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'indennità NASpI con decorrenza di legge e, per l'effetto,
- condanna l resistente a corrispondere al ricorrente oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. CP_3 nella misura e con la decorrenza di legge, oltre accessori secondo legge;
CP_
- condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.500,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
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