Legge 13 aprile 1999, n. 108

Commentari5

  • 1i chiarimenti dell'INPS per i datori di lavoro privati
    Virginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 16 agosto 2024

  • 2Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    Sommario: 1. Premessa: l'evoluzione della CMS. 2. Metodologia di calcolo delle CMS: elementi di iniquità. 3. L'orientamento della giurisprudenza negli ultimi anni: verso la nullità della CMS. 4. La legge n. 2/09: dietro la nullità il raddoppio della CMS. 5. La CMS entrano nel calcolo del TEG: le nuove Istruzione della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi ai fini della legge sull'usura. 5. Sintesi e conclusioni. 1. PREMESSA. L'evoluzione delle CMS La Commissione di Massimo Scoperto viene ormai applicata, dalla generalità delle banche, ai rapporti di conto per le esposizioni, anche momentanee, a debito. In presenza o meno di un fido, l'utilizzo di disponibilità a debito viene …

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  • 3USURA: è necessario attenersi ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni della Banca d’Italia
    Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 12 dicembre 2017

  • 4Contenzioso previdenziale ed assistenziale – perche’ omettere l’ abbinamento cartolare e telematico dei giudizi accertativi da quelli quantificatori integra…
    Francaviglia Rosa · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2005

    Sulla fenomenologia illecita della inesecuzione? delle sentenze che favorisce la proliferazione dei giudizi quantificatori laddove la pronunzia inottemperata sia dichiarativa per il contenzioso di invalidit? civile ovvero sia dichiarativa o dichiarativa e di condanna generica per il contenzioso previdenziale, si innesta quella altrettanto grave e foriera di danni pubblici dell? omesso abbinamento sul cartaceo ed in via telematica dei giudizi presupposti e di esecuzione. Dovrebbe essere scontato ed elementare il principio gestionale di buona amministrazione e di organizzazione del lavoro per cui di fronte alla pratica X intestata a Y contenente una sentenza della tipologia di cui sopra ( …

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  • 5Consiglio di Stato, 2189/2003
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 27 maggio 2003

Giurisprudenza119

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  • 1Trib. Trento, sentenza 21/10/2025, n. 754
    Provvedimento: N. R.G. 2874/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n° 2874/2024 R.G. promossa da: con sede di Parte_1 Campoformido (UD), Frazione Balsadella, via della Tomba Antica n° 10, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti Marialorenza de Finis, Enrico Cortelletti e Manuel Zanella PARTE APPELLANTE C O N T R O , con sede in , Piazza Municipio n° Controparte_1 CP_1 12, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale …
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    • tassatività sanzioni amministrative·
    • opposizione a ordinanza-ingiunzione·
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    • art. 5 D.Lgs. n. 170/2001·
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  • 2Trib. Latina, sentenza 03/03/2025, n. 431
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Latina SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 202/2018 del R.G.A.C., assunta in decisione nell'udienza cartolare del 5 dicembre 2024 con termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente TRA e rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Parte_1 Parte_2 SCHETTINO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Latina C.so della Repubblica n. 224; PARTE ATTRICE-OPPONENTE E - rappresentata e difesa dall'Avv. Giovan Battista Controparte_1 SANTANGELO e dall'avv. Giuseppina SERRA elettivamente domiciliata presso …
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    • mediazione obbligatoria·
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  • 3Trib. Palermo, sentenza 01/08/2025, n. 3324
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO V sezione civile Il Giudice nella persona del Giudice Claudia Spiga, ha pronunciato la presente SENTENZA nel procedimento rg n. 15542/2021 degli affari civili tra rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Alessi Parte_1 - attore - e per essa la mandataria in Controparte_1 CP_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata dall'Avv. Nunzio Sinagra - convenuta – oggetto: <> CONCLUSIONI Come da verbale di trattazione scritta del verbale trattazione scritta del 14.2.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 4168/21 con il Parte_1 quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € …
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    • art. 1264 c.c.·
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  • 4Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6635
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3753 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare dell'11 novembre 2025 e vertente tra TRA codice fiscale , Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 codice fiscale codice fiscale , e CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 codice …
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    • art. 120 TUB·
    • art. 117 TUB

  • 5Trib. Campobasso, sentenza 12/08/2025, n. 731
    Provvedimento: N. R.G. 807/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Unica CIVILE Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al numero 807 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo-finanziamento tra nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2 29.07.1981, rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Marco Vitale presso il cui studio professionale, in Campobasso C.so V. Emanuele II n. 63, …
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    • art. 1264 c.c.·
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    • art. 117 TUB
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Versioni del testo

  • Art. 1. Sperimentazione di nuove forme
    di vendita dei giornali 1. All' undicesimo comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , come sostituito dall' articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    "dbis) per la sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali quotidiani e periodici da effettuare in predeterminati esercizi commerciali secondo i criteri e con le modalita' che seguono:
    1) la sperimentazione ha la finalita' di acquisire elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato della stampa quotidiana e periodica dalla messa in vendita dei giornali in esercizi diversi dalle rivendite fisse autorizzate;
    2) la sperimentazione ha la durata di diciotto mesi e viene effettuata in tutto il territorio nazionale;
    3) la sperimentazione viene effettuata dalle rivendite di generi di monopolio, dalle rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500, dai bar, dalle strutture di vendita come definite dall' articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700 e dagli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120. Gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita possono svolgere, ugualmente a titolo di sperimentazione, attivita' di vendita delle riviste di identica specializzazione;
    4) la vendita dei prodotti editoriali puo' anche essere limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici; nell'ambito della tipologia prescelta deve essere assicurata parita' di trattamento alle testate; l'obbligo della parita' di trattamento non si applica alle pubblicazioni pornografiche che sono comunque escluse dalla sperimentazione;
    5) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non puo' subire variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;
    6) le condizioni economiche e le modalita' commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita; le testate poste in vendita a titolo di sperimentazione non possono essere comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall'editore e alle stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi;
    7) gli esercizi che partecipano alla sperimentazione devono prevedere un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta; gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita in un unico spazio;
    8) i comuni devono escludere dalla sperimentazione gli esercizi che non rispettano le disposizioni che disciplinano la sperimentazione".
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi che intendono partecipare alla sperimentazione di cui alla lettera dbis) dell'undicesino comma dell' articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , introdotta dal comma 1 del presente articolo, devono darne comunicazione al comune territorialmente competente e, per conoscenza, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella comunicazione deve essere indicata quale tipologia di vendita, tra quelle di cui al numero 4) della citata lettera dbis), si intende sperimentare. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il comune puo' escludere dalla sperimentazione il singolo esercizio qualora individui violazioni dei criteri per l'insediamento delle attivita' commerciali adottati sul territorio. I comuni sono tenuti a trasmettere alle regioni gli elenchi degli esercizi che partecipano alla sperimentazione.
    3. I punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fatto salvo quanto in essa stabilito, sono soggetti alla disciplina generale prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 .
    4. La commissione paritetica Governoeditori di cui all' articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , integrata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e dei distributori, nonche' dal rappresentante della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , procedera' almeno trimestralmente ad un esame periodico dell'andamento della sperimentazione. La commissione sara' altresi' integrata, a seconda degli ambiti territoriali esaminati, dai rappresentanti delle regioni interessate e delle associazioni e sindacati territoriali di categoria. La commissione formula anche indicazioni e pareri sulla congruita', rispetto alla finalita' della sperimentazione, della dislocazione sul territorio degli esercizi complementari e sulla loro sovrapposizione rispetto alla rete dedicata. Pareri ed indicazioni possono essere richiesti dalle stesse regioni sulla base degli elenchi ad esse trasmessi dai comuni ai sensi del comma 2 del presente articolo. Nel caso in cui la commissione non sia in grado di esprimere il parere, sulle questioni in esame decide comunque il presidente della commissione paritetica. Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all'art. 1:
    - Il testo dell' art. 14 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
    "Art. 14 (Autorizzazioni per la vendita). - Al fine di incrementare la diffusione e di realizzare l'economica gestione della distribuzione, le regioni devono uniformarsi, nell'esercizio delle funzioni delegate di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 52, per la parte relativa alla rivendita di giornali e di riviste, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , ai criteri di cui al successivo comma.
    Le regioni, nella elaborazione di indirizzi per i comuni in tema di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita, si attengono alle seguenti prescrizioni:
    a) deve essere prevista la consultazione delle associazioni piu' rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, e delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, nonche' delle altre categorie che ne facciano richiesta;
    b) per i centri urbani, deve essere previsto il rilascio delle autorizzazioni in ragione della densita' della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, della entita' delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, nonche' delle condizioni di accesso;
    c) per le zone turistiche, puo' essere previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale;
    d) per i punti di vendita nelle zone rurali, insulari e montane si deve tener conto in modo particolare delle condizioni di accesso;
    e) per la vendita automatica si deve tenere conto delle esigenze derivanti dalla esistenza di altri punti di vendita in relazione alle precedenti lettere b), c) e d).
    L'esercizio delle rivendite fisse di cui al comma precedente puo' essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini fino al terzo grado.
    E' consentita la collaborazione di terzi, ma e' vietato l'affidamento in gestione a terzi. L'affidamento in gestione e' consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'eta' pensionabile.
    Le autorizzazioni sono concesse con priorita' ai terzi cui e' stata affidata la rivendita.
    Le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di giornali quotidiani e periodici sono rilasciate dai comuni in conformita' ai piani comunali predisposti sulla base dei criteri fissati dalle regioni.
    L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici puo' essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a persone fisiche e a persone giuridiche. Alle persone fisiche non puo' essere rilasciata piu' di una autorizzazione.
    L'autorizzazione al commercio rilasciata per gli esercizi della grande distribuzione, per le librerie e per le rivendite di tabacchi, comprende, qualora richiesta, anche l'autorizzazione alla rivendita di giornali quotidiani e periodici, quando gli stessi esercizi sono programmati a tal fine nei piani comunali di cui al presente articolo.
    I piani comunali di localizzazione dei punti fissi di vendita, o la loro riformulazione in base al presente articolo, devono essere adottati entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
    In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un comune, di una frazione di comune ovvero di una circoscrizione comunale non esistano punti di rivendita, il sindaco e' tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti fra quelli di cui al settimo comma del presente articolo. E' parimenti dovuta l'autorizzazione qualora nelle aree urbane non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso piu' breve, di 400 metri.
    In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non e' adempiuto tale obbligo, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.
    Non e' necessaria alcuna autorizzazione:
    a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunita' religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle societa' editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
    b) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
    c) per la consegna, porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti, nel qual caso, quando non si avvalgono di personale che sia alle proprie dipendenze, le prestazioni relative si considerano in ogni caso inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell' art. 49, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 . Sui compensi corrisposti per tali prestazioni deve essere operata, a titolo di imposta, la ritenuta di cui all' art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , con l'aliquota minima della tabella della aliquota IRPEF, qualora si tratti di compensi determinati in relazione ad un numero di ore giornaliere di attivita' non superiore a tre;
    d) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
    dbis) per la sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali quotidiani e periodici da effettuare in predeterminati esercizi commerciali secondo i criteri e con le modalita' che seguono:
    1) la sperimentazione ha la finalita' di acquisire elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato della stampa quotidiana e periodica dalla messa in vendita dei giornali in esercizi diversi dalle rivendite fisse autorizzate;
    2) la sperimentazione ha la durata di diciotto mesi e viene effettuata in tutto il territorio nazionale;
    3) la sperimentazione viene effettuata dalle rivendite di generi di monopolio, dalle rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500, dai bar, dalle strutture di vendita come definite dall' articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati, 700 e dagli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120. Gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita possono svolgere, ugualmente a titolo di sperimentazione, attivita' di vendita delle riviste di identica specializzazione;
    4) la vendita dei prodotti editoriali puo' anche essere limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici; nell'ambito della tipologia prescelta deve essere assicurata parita' di trattamento alle testate; l'obbligo della parita' di trattamento non si applica alle pubblicazioni pornografiche che sono comunque escluse dalla sperimentazione;
    5) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non puo' subire variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;
    6) le condizioni economiche e le modalita' commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita; le testate poste in vendita a titolo di sperimentazione non possono essere comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall'editore e alle stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi;
    7) gli esercizi che partecipano alla sperimentazione devono prevedere un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta; gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita in un unico spazio;
    8) i comuni devono escludere dalla sperimentazione gli esercizi che non rispettano le disposizioni che disciplinano la sperimentazione.
    I soggetti autorizzati alla vendita di giornali quotidiani e periodici dal presente articolo sono tenuti ad assicurare parita' di trattamento alle diverse testate".
    - Si riporta il testo dell' art. 4, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ):
    "Art. 4 (Definizioni e ambito di applicazione del decreto ). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono:
    a)-d) (omissis);
    e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti".
    - Il testo dell' art. 29 della legge n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 , recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) e' il seguente:
    "Art. 29 (Commissione paritetica). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita presso la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica una commissione paritetica Governo- editori di quotidiani e periodici per la formulazione di proposte relative al miglioramento dei servizi di distribuzione della stampa, all'ampliamento della rete di vendita, all'accesso alle informazioni, all'utilizzazione del satellite, alla definizione di un sistema di salvaguardia della stampa nel campo dell'acquisizione di pubblicita' nei confronti di altri mezzi di comunicazione.
    2. La commissione sara' integrata dai rappresentanti delle altre categorie di volta in volta interessate ai temi in discussione e potra' servirsi della collaborazione di esperti.
    3. Entro sei mesi dalla sua istituzione la commissione presentera' le proprie conclusioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, che le trasmettera' con proprie osservazioni e proposte al Parlamento".
    - Il testo dell' art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali) e' il seguente:
    "Art. 8 (Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Statoregioni.
    2. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
    3. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
    4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
  • Art. 2. Valutazione e criteri 1. Entro nove mesi dall'avvio della sperimentazione, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le rappresentanze delle categorie interessate, riferisce alle competenti commissioni parlamentari sull'andamento della sperimentazione, anche al fine di proporre al Governo eventuali iniziative legislative ed amministrative di modifica della sperimentazione.
    2. Entro trenta giorni dal termine della fase di sperimentazione, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri riferisce alle competenti commissioni parlamentari sui risultati accertati congiuntamente dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . Il Dipartimento puo' avvalersi della collaborazione di una struttura professionalmente esercente l'attivita' di ricerche di mercato nel settore del commercio individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la commissione paritetica Governoeditori di cui all' articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , integrata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e dei distributori.
    3. La valutazione sulla fase di sperimentazione deve essere basata sui seguenti criteri: parametri quantitativi, incremento complessivo delle vendite dei prodotti editoriali e per settori di intervento e qualitativi, analisi dei flussi di vendita e variazioni della composizione dell'offerta. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il loro parere sull'efficacia della fase di sperimentazione entro quindici giorni dalla relazione di cui al comma 2.
    Nota all'art. 2:
    - Per il testo dell' art 8 del D.Lgs. n. 281/1997 e dell' art. 29 della legge n. 67/1987 si veda nelle note all'art. 1.
  • Art. 3. Delega al Governo 1. Sulla base del parere di cui all'articolo 2, comma 3, il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , nonche' la commissione paritetica Governoeditori di cui all' articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , integrata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e dei distributori, e' delegato ad emanare un decreto legislativo diretto a riordinare in maniera organica il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
    a) definizione della disciplina cui le regioni devono uniformarsi per la parte relativa alla vendita dei giornali e delle riviste, tenuto conto dell'esercizio delle funzioni delegate di cui all' articolo 52, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;
    b) definizione dei criteri cui devono attenersi le regioni nell'elaborazione di indirizzi per i comuni in tema di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita;
    c) definizione di un nuovo sistema di vendita dei prodotti editoriali su tutto il territorio nazionale, articolato in punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi quali quelli di cui alla lettera d), mediante il rilascio di autorizzazioni, anche a carattere stagionale, in ragione della densita' della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entita' delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonche' dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi;
    d) previsione che i soggetti di cui al numero 3) della lettera dbis) dell'undicesimo comma dell'articolo l4 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , introdotta dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, presentando al comune territorialmente competente una dichiarazione di ottemperanza alle previsioni di cui alla medesima lettera dbis), numeri 4), 5), 6) e 7), e di cui al comma 2 del citato articolo 1, siano autorizzati a vendere anche quotidiani e/o periodici; previsione che tale disciplina si applichi agli esercizi a prevalente specializzazione di vendita limitatamente alle riviste di identica specializzazione;
    e) previsione che i piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita, o la loro riformulazione, debbano essere adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e che in assenza di tali piani, qualora nel territorio non esistano punti vendita esclusivi o aggiuntivi, il sindaco possa rilasciare l'autorizzazione alla vendita anche ad esercizi diversi;
    f) individuazione dei casi in cui non e' necessaria alcuna autorizzazione, tenuto conto anche di quanto previsto dall' articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , come sostituito dall' articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 ;
    g) previsione che tutti i soggetti autorizzati alla vendita assicurino parita' di trattamento alle testate; per i circuiti alternativi alle edicole la parita' di trattamento deve essere assicurata nell'ambito della tipologia prescelta.
    2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per la formulazione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza di detto parere.
    Note all'art. 3:
    - Per il testo dell' art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997 e dell' art. 29 della legge n. 67/1987 , si veda nelle note all'art 1.
    - Il testo dell' art. 52, primo comma, lettera a), del D.P.R. n. 616/1997 (Attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ) e' il seguente:
    "Art. 52 (Attivita' commerciali). - Ferme restando le funzioni gia' di competenza delle regioni e dei comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, e' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative:
    a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande".