CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1467/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI SC MARCO, Presidente
RI ZO, LA
DEL GAUDIO MARCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1636/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via S. Lucia 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 12659/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
3 e pubblicata il 02/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239026034960000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 508/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 12659/2024 resa pubblica in data 2.9.2024, ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 contro l'intimazione di pagamento (per la somma di €. 1.534,72) notificata il 7.11.2023 e fondata su cinque prodromiche cartelle di pagamento riguardanti tasse automobilistiche (2007,2008,2009,2010 e 2011) nonchè su una serie di intimazioni di pagamento rimaste inevase.
Per giungere a tale conclusione, il primo giudice, dopo aver dato atto della regolare notifica delle cartelle, ha rilevato che tra la data di notifica dell'ultima intimazione di pagamento (22.1.2020) e quella dell'atto impugnato (7.11.2023) erano decorsi più di tre anni, il che aveva comportato la prescrizione dei crediti azionati. Secondo il primo giudice, non è possibile prefigurare l'applicabilità dell'art. 68, comma 1, del medesimo D.L., perché il termine previsto per il pagamento da tale intimazione non ricadeva nel periodo considerato (08 marzo 2020 - 31 agosto 2021).
Contro tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate Riscossione propone appello mentre il contribuente e la Regione
Campania (ente impositore) non hanno svolto difese in questa sede.
All'esito dell'udienza odierna il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa la dichiarazione di contumacia delle parti appellate regolarmente evocate in giudizio (cfr. notifica a mezzo pec dell'appello in data 28.2.2025), osserva la Corte che con l'unico motivo di appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione deduce la violazione delle norme sulla sospensione dei termini prescrizionali in virtù della disciplina emergenziale (artt. 68 commi1, 2, 2 bis e 4 bis del DL n. 18/2020 e art. 12 DLGS n.
159/2015), Osserva in particolare che le cinque cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate, che ad esse ha fatto seguito la regolare notifica di ulteriori atti di intimazione in data 10.9.2014, 7.4.2017 e
22.1.2020 e che in base alla disciplina legislativa emergenziale e all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (che richiama dettagliatamente), la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
L'appello è fondato.
Come di recente affermato dalla Suprema Corte, “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 960 del 15/01/2025).
Nel caso in esame, a parte la avvenuta irretrattabilità della pretesa tributaria per effetto della mancata impugnazione delle prodromiche cartelle relative agli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, tutte regolarmente notificate e non impugnate nei termini (particolare, questo, tutt'altro che irrilevante ma sfuggito al primo giudice), l'errore ulteriore della Corte di prima istanza sta nel non aver considerato che lo spostamento in avanti dei termini per la durata della sospensione COVID 2019 è generalizzato, secondo il citato principio di diritto.
In conclusione, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso del contribuente va respinto, con inevitabile addebito di spese del doppio grado alla parte soccombente, con liquidazione come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite.
Nessuna pronuncia va emessa nei confronti della IN Campania, rimasta contumace.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna il contribuente appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 750,00 per il primo grado e 850,00 per il secondo grado. Nulla per le spese alla Regione Campania.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI SC MARCO, Presidente
RI ZO, LA
DEL GAUDIO MARCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1636/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via S. Lucia 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 12659/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
3 e pubblicata il 02/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239026034960000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 508/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 12659/2024 resa pubblica in data 2.9.2024, ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 contro l'intimazione di pagamento (per la somma di €. 1.534,72) notificata il 7.11.2023 e fondata su cinque prodromiche cartelle di pagamento riguardanti tasse automobilistiche (2007,2008,2009,2010 e 2011) nonchè su una serie di intimazioni di pagamento rimaste inevase.
Per giungere a tale conclusione, il primo giudice, dopo aver dato atto della regolare notifica delle cartelle, ha rilevato che tra la data di notifica dell'ultima intimazione di pagamento (22.1.2020) e quella dell'atto impugnato (7.11.2023) erano decorsi più di tre anni, il che aveva comportato la prescrizione dei crediti azionati. Secondo il primo giudice, non è possibile prefigurare l'applicabilità dell'art. 68, comma 1, del medesimo D.L., perché il termine previsto per il pagamento da tale intimazione non ricadeva nel periodo considerato (08 marzo 2020 - 31 agosto 2021).
Contro tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate Riscossione propone appello mentre il contribuente e la Regione
Campania (ente impositore) non hanno svolto difese in questa sede.
All'esito dell'udienza odierna il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa la dichiarazione di contumacia delle parti appellate regolarmente evocate in giudizio (cfr. notifica a mezzo pec dell'appello in data 28.2.2025), osserva la Corte che con l'unico motivo di appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione deduce la violazione delle norme sulla sospensione dei termini prescrizionali in virtù della disciplina emergenziale (artt. 68 commi1, 2, 2 bis e 4 bis del DL n. 18/2020 e art. 12 DLGS n.
159/2015), Osserva in particolare che le cinque cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate, che ad esse ha fatto seguito la regolare notifica di ulteriori atti di intimazione in data 10.9.2014, 7.4.2017 e
22.1.2020 e che in base alla disciplina legislativa emergenziale e all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (che richiama dettagliatamente), la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
L'appello è fondato.
Come di recente affermato dalla Suprema Corte, “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 960 del 15/01/2025).
Nel caso in esame, a parte la avvenuta irretrattabilità della pretesa tributaria per effetto della mancata impugnazione delle prodromiche cartelle relative agli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, tutte regolarmente notificate e non impugnate nei termini (particolare, questo, tutt'altro che irrilevante ma sfuggito al primo giudice), l'errore ulteriore della Corte di prima istanza sta nel non aver considerato che lo spostamento in avanti dei termini per la durata della sospensione COVID 2019 è generalizzato, secondo il citato principio di diritto.
In conclusione, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso del contribuente va respinto, con inevitabile addebito di spese del doppio grado alla parte soccombente, con liquidazione come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite.
Nessuna pronuncia va emessa nei confronti della IN Campania, rimasta contumace.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna il contribuente appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 750,00 per il primo grado e 850,00 per il secondo grado. Nulla per le spese alla Regione Campania.