Art. 12.
All' articolo 7 della legge 6 agosto 1967, n. 699 , e' aggiunto il seguente comma:
"I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi dimissionari conseguono il diritto all'assegno vitalizio, qualora abbiano raggiunto una eta' non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di 5 anni e contino almeno 20 anni di contribuzione al Fondo trattamento quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto, oppure a qualunque eta' qualora abbiano effettuato almeno 25 anni di contribuzione al Fondo predetto".
All' articolo 7 della legge 6 agosto 1967, n. 699 , e' aggiunto il seguente comma:
"I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi dimissionari conseguono il diritto all'assegno vitalizio, qualora abbiano raggiunto una eta' non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di 5 anni e contino almeno 20 anni di contribuzione al Fondo trattamento quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto, oppure a qualunque eta' qualora abbiano effettuato almeno 25 anni di contribuzione al Fondo predetto".