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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 01/10/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 445/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 445/2025 promossa da:
(CF ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], fraz. Arischia, piazza Castel dell'Ovo N. 24
E
(CF , nato a [...] l'[...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], fraz. Arischia, piazza Castel dell'Ovo N. 24
entrambi elettivamente domiciliati a L'Aquila, Via Campo di Pile snc c/o uffici , CP_1 presso lo studio dell'Avv. Tania Pietropaoli, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso.
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 25.03.2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio a L'Aquila il 06.07.2002 e che in costanza di matrimonio è nata una figlia, nata a [...] il [...] Persona_1 (minorenne), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 28.04.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e le condizioni proposte appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il suo primario interesse.
5. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis.4, IV comma, c.p.c., si osserva che il minore non è stato ascoltato in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse degli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio a
L'Aquila il 06.07.2002 (trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (Atto. N.
2 parte 2 serie A volume 9 - anno 2002 - Comune di L'AQUILA (AQ) - Ufficio 9) e che in costanza di matrimonio è nata una figlia, nata a [...] il [...] Persona_1
(minorenne), alle condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di L'Aquila di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) assegna la casa coniugale, sita in Arischia Piazza Dell'Ovo n. 24 al SI. Parte_2
il quale, resterà a vivere con la famiglia al Progetto Case Coppito 3 sito in
[...]
L'Aquila Via Eugenio Montale 14 fraz. Coppito fino a quando la casa di sua proprietà, sita ad Arischia gli verrà riconsegnata e comunque non oltre settembre 2025;
2) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Persona_1 genitori con stabile collocazione presso la madre nell'abitazione sita in L'Aquila Progetto
Case Coppito 3 Via Eugenio Montale n. 14;
3) dispone che entrambi i genitori provvederanno alla cura, all'istruzione ed all'educazione della minore, concordando le scelte di indirizzo e di maggiore interesse;
4) stabilisce che il diritto/dovere del padre di vedere ed avere con sé la minore, tenuto conto delle esigenze lavorative delle parti e comunque del concreto interesse e esigenze di PE
venga regolato, salvo diverso accordo, come di seguito: (i) due pomeriggi infrasettimanali, individuati nei giorni di martedì e di giovedì, dall'uscita da scuola alle ore 21, oltre a due fine settimana alternati al mese dal sabato alle ore 10 alla domenica alle ore 21; (ii) durante le festività natalizie, alternando annualmente i giorni 24 e 25 dicembre,
31 dicembre/1 gennaio, 5/6 gennaio;
(iii) per 3 giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza annuale quanto al giorno di Pasqua ovvero di Pasquetta;
(iv) per 15 giorni, anche non consecutivi, durante l'estate da concordarsi entro il 31.05 di ciascun anno al fine di consentire la reciproca organizzazione delle ferie e con obbligo di comunicazione del luogo e dei recapiti di destinazione;
5) stabilisce che anche in deroga alla ordinaria turnazione, ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con la figlia il giorno del proprio compleanno così come, PE rispettivamente, la festa della Mamma e la festa del papà; il compleanno di verrà trascorso, ove possibile, insieme ovvero, in caso di disaccordo, a pranzo con l'uno e a cena con l'altro genitore sempre secondo un criterio di alternanza annuale;
6) il SI. verserà alla SI.ra a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento della figlia la somma di € 300,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dall'omologa della separazione e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
oltre il 50% delle spese extra assegno, documentate e preventivamente concordate;
7) dispone che il SI. verserà, a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 della SI.ra la somma di € 200,00, somma che sarà versata Parte_1 anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla pronuncia di omologazione che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
8) stabilisce che la sig.ra continuerà a percepire sia l'assegno unico pari a circa € Pt_1 PE 230,00 mensili, sia l'indennità di frequenza che l'Inps elargisce in favore della figlia pari ad € 343,00 (con esclusione dei periodi estivi e comunque fino alla maggiore età di PE
. Al termine dell'erogazione dell'indennità di frequenza fra i coniugi interverrà PE nuovo accordo per far fronte alle esigenze di
9) il c.c. bancario intestato alla SI.ra aperto presso l'Istituto Bancario Parte_1
BNL resterà nella sola disponibilità della stessa e nulla potrà essere rivendicato dal SI.
; Parte_2
10) il c.c. bancario intestato al SI. resterà nella sola disponibilità Parte_2 dello stesso e nulla potrà essere rivendicato dalla SI.ra ; Parte_1
11) che il libretto postale intestato al resterà nella sola disponibilità Parte_2 dello stesso e nulla potrà essere rivendicato dalla SI.ra ; Parte_1
12)l'autovettura Peugeot 206, targata CM229FX, intestata alla SI.ra Parte_1 rimane assegnata alla medesima ed a lei faranno carico tutte le spese, imposte, tasse e oneri di qualsivoglia natura e genere per il suo mantenimento;
mentre resterà nella disponibilità del SI. l'autovettura Seat Leon targata EA785KZ, a lui intestata, Parte_2 che si farà carico di tutte le spese inerenti l'autovettura.
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila il 31 luglio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 445/2025 promossa da:
(CF ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], fraz. Arischia, piazza Castel dell'Ovo N. 24
E
(CF , nato a [...] l'[...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], fraz. Arischia, piazza Castel dell'Ovo N. 24
entrambi elettivamente domiciliati a L'Aquila, Via Campo di Pile snc c/o uffici , CP_1 presso lo studio dell'Avv. Tania Pietropaoli, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso.
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 25.03.2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio a L'Aquila il 06.07.2002 e che in costanza di matrimonio è nata una figlia, nata a [...] il [...] Persona_1 (minorenne), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 28.04.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e le condizioni proposte appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il suo primario interesse.
5. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis.4, IV comma, c.p.c., si osserva che il minore non è stato ascoltato in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse degli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio a
L'Aquila il 06.07.2002 (trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (Atto. N.
2 parte 2 serie A volume 9 - anno 2002 - Comune di L'AQUILA (AQ) - Ufficio 9) e che in costanza di matrimonio è nata una figlia, nata a [...] il [...] Persona_1
(minorenne), alle condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di L'Aquila di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) assegna la casa coniugale, sita in Arischia Piazza Dell'Ovo n. 24 al SI. Parte_2
il quale, resterà a vivere con la famiglia al Progetto Case Coppito 3 sito in
[...]
L'Aquila Via Eugenio Montale 14 fraz. Coppito fino a quando la casa di sua proprietà, sita ad Arischia gli verrà riconsegnata e comunque non oltre settembre 2025;
2) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Persona_1 genitori con stabile collocazione presso la madre nell'abitazione sita in L'Aquila Progetto
Case Coppito 3 Via Eugenio Montale n. 14;
3) dispone che entrambi i genitori provvederanno alla cura, all'istruzione ed all'educazione della minore, concordando le scelte di indirizzo e di maggiore interesse;
4) stabilisce che il diritto/dovere del padre di vedere ed avere con sé la minore, tenuto conto delle esigenze lavorative delle parti e comunque del concreto interesse e esigenze di PE
venga regolato, salvo diverso accordo, come di seguito: (i) due pomeriggi infrasettimanali, individuati nei giorni di martedì e di giovedì, dall'uscita da scuola alle ore 21, oltre a due fine settimana alternati al mese dal sabato alle ore 10 alla domenica alle ore 21; (ii) durante le festività natalizie, alternando annualmente i giorni 24 e 25 dicembre,
31 dicembre/1 gennaio, 5/6 gennaio;
(iii) per 3 giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza annuale quanto al giorno di Pasqua ovvero di Pasquetta;
(iv) per 15 giorni, anche non consecutivi, durante l'estate da concordarsi entro il 31.05 di ciascun anno al fine di consentire la reciproca organizzazione delle ferie e con obbligo di comunicazione del luogo e dei recapiti di destinazione;
5) stabilisce che anche in deroga alla ordinaria turnazione, ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con la figlia il giorno del proprio compleanno così come, PE rispettivamente, la festa della Mamma e la festa del papà; il compleanno di verrà trascorso, ove possibile, insieme ovvero, in caso di disaccordo, a pranzo con l'uno e a cena con l'altro genitore sempre secondo un criterio di alternanza annuale;
6) il SI. verserà alla SI.ra a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento della figlia la somma di € 300,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dall'omologa della separazione e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
oltre il 50% delle spese extra assegno, documentate e preventivamente concordate;
7) dispone che il SI. verserà, a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 della SI.ra la somma di € 200,00, somma che sarà versata Parte_1 anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla pronuncia di omologazione che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
8) stabilisce che la sig.ra continuerà a percepire sia l'assegno unico pari a circa € Pt_1 PE 230,00 mensili, sia l'indennità di frequenza che l'Inps elargisce in favore della figlia pari ad € 343,00 (con esclusione dei periodi estivi e comunque fino alla maggiore età di PE
. Al termine dell'erogazione dell'indennità di frequenza fra i coniugi interverrà PE nuovo accordo per far fronte alle esigenze di
9) il c.c. bancario intestato alla SI.ra aperto presso l'Istituto Bancario Parte_1
BNL resterà nella sola disponibilità della stessa e nulla potrà essere rivendicato dal SI.
; Parte_2
10) il c.c. bancario intestato al SI. resterà nella sola disponibilità Parte_2 dello stesso e nulla potrà essere rivendicato dalla SI.ra ; Parte_1
11) che il libretto postale intestato al resterà nella sola disponibilità Parte_2 dello stesso e nulla potrà essere rivendicato dalla SI.ra ; Parte_1
12)l'autovettura Peugeot 206, targata CM229FX, intestata alla SI.ra Parte_1 rimane assegnata alla medesima ed a lei faranno carico tutte le spese, imposte, tasse e oneri di qualsivoglia natura e genere per il suo mantenimento;
mentre resterà nella disponibilità del SI. l'autovettura Seat Leon targata EA785KZ, a lui intestata, Parte_2 che si farà carico di tutte le spese inerenti l'autovettura.
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila il 31 luglio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli