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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 4431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4431 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5561/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 7 maggio 2025 da elettivamente domiciliato in Milano, Viale Premuda, 14, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Laura Bianchi, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti TA CC e Alberto Ghidoni per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: trattamento economico per congedo straordinario i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire il trattamento economico per il congedo straordinario per il periodo 12 aprile 2024 – 6 giugno 2024, per complessivi euro 3.361,18, o il diverso importo ritenuto di giustizia,
2) condannare , in persona del Presidente pro tempore, al pagamento, in CP_1 favore del ricorrente del predetto importo o al diverso importo ritenuto di giustizia
3) con aggravio di rivalutazione monetaria e interessi legali, da determinarsi, dalla data di proposizione della domanda giudiziale, nella misura del saggio di interesse previsto per il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 1284, 4° comma, c.c.);
1 4) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2 D.M. n. 55/2014, oltre CPA ed IVA come per legge.
PER IL CONVENUTO : CP_1 dichiarare cessata la materia del contendere per l'intervenuto riconoscimento, nelle more del giudizio, del diritto e per il pagamento della prestazione per cui è causa, rigettata ogni altra domanda. Con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 7 maggio 2025,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per Pt_1 sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto da con contratto di CP_2 lavoro subordinato, a tempo indeterminato, per lo svolgimento di mansioni di
“carpentiere in ferro”, con inquadramento nel 2° liv. CCNL Metalmeccanici Industria. Con domanda protocollata al numero .4904.12/04/2024.0082059, CP_1 [...] aveva chiesto un periodo di congedo straordinario per assistere un Pt_1 familiare con disabilità grave, ex art. 42, co. 5, D. Lgs. 151/2001, per il periodo dal 12 aprile 2024 al 15 ottobre 2024, per complessivi 187 giorni (doc. 2 fasc. ric.).
con comunicazione del 6 giugno 2024 aveva accolto la domanda, CP_1 riconoscendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di n. 187 giorni di congedo straordinario, relativamente alle condizioni di handicap in situazione di gravità del figlio, . Persona_1
A seguito dell'accoglimento della domanda, aveva sollecitato il Parte_1 proprio datore di lavoro alla corresponsione del relativo trattamento economico. Non ricevendo alcun accredito, aveva reiterato le richieste nel Parte_1 successivo mese di settembre 2024. aveva informato il dipendente CP_2 dell'intervenuto risoluzione del rapporto di lavoro, con decorrenza dal 6 giugno 2024, consegnandogli le buste paga relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2024. Dall'analisi delle buste paga, si evinceva che aveva qualificato CP_2
l'assenza di quale “permesso non retribuito” (doc. 4 fasc. ric.). Parte_1 aveva poi chiesto all il pagamento diretto del trattamento di Parte_1 CP_1 congedo straordinario in data 2 gennaio 2024, 13 gennaio 2025 e 21 gennaio 2025 (doc. 9 fasc. ric.). Il 21 gennaio 2025, aveva riscontrato negativamente la CP_1 richiesta. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. L' , costituitasi, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, CP_1
L' , infatti, nell'esercizio della sua potestà di autotutela, aveva disposto in data CP_1
28 agosto 2025 la liquidazione della prestazione richiesta comprensiva di interessi
2 di legge ( cfr. doc. 1 fasc. conv.) nell'importo netto di €. 3.028,53 (lordo €. 3.855,04 oltre interessi), trattenendo le imposte di legge.
All'udienza del 21 ottobre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata cessata la materia del contendere. Come è noto, la cessazione della materia del contendere è istituto di matrice giurisprudenziale, costituente il riflesso processuale del venir meno della ragione sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, così da rendere superflua una decisione sulla domanda originariamente proposta. Essa può essere dichiarata dal giudice, ricorrendone i presupposti, pur in difetto di una istanza o di un accordo delle parti. Il contrasto sulle spese di lite, in caso di cessazione della materia del contendere, deve risolversi con il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando a tal fine l'intera vicenda processuale (fra le ultime pronunzie in argomento: Cass., sez. VI, 17 gennaio 2020, n. 1005; sul principio di causalità: Cass. civ., sez. III, sent., n. 7625/2010).
2. Le parti hanno constatato in udienza l'inutilità di una pronuncia giurisdizionale a proposito di una somma già erogata dall' convenuto, pur CP_1 all'esito di una sua concreta attivazione posteriore al deposito del ricorso.
3. Le spese seguono la virtuale soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, compensate nella misura del 50% per il positivo comportamento processuale dell'istituto convenuto vengono liquidate in € 500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la parte virtualmente soccombente alla rifusione delle spese CP_1 processuali a vantaggio del Difensore antistatario di Avv. Parte_1
TA CC, liquidate in complessivi € 500,00 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 21 ottobre 2025.
3 Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 7 maggio 2025 da elettivamente domiciliato in Milano, Viale Premuda, 14, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Laura Bianchi, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti TA CC e Alberto Ghidoni per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: trattamento economico per congedo straordinario i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire il trattamento economico per il congedo straordinario per il periodo 12 aprile 2024 – 6 giugno 2024, per complessivi euro 3.361,18, o il diverso importo ritenuto di giustizia,
2) condannare , in persona del Presidente pro tempore, al pagamento, in CP_1 favore del ricorrente del predetto importo o al diverso importo ritenuto di giustizia
3) con aggravio di rivalutazione monetaria e interessi legali, da determinarsi, dalla data di proposizione della domanda giudiziale, nella misura del saggio di interesse previsto per il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 1284, 4° comma, c.c.);
1 4) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2 D.M. n. 55/2014, oltre CPA ed IVA come per legge.
PER IL CONVENUTO : CP_1 dichiarare cessata la materia del contendere per l'intervenuto riconoscimento, nelle more del giudizio, del diritto e per il pagamento della prestazione per cui è causa, rigettata ogni altra domanda. Con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 7 maggio 2025,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per Pt_1 sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto da con contratto di CP_2 lavoro subordinato, a tempo indeterminato, per lo svolgimento di mansioni di
“carpentiere in ferro”, con inquadramento nel 2° liv. CCNL Metalmeccanici Industria. Con domanda protocollata al numero .4904.12/04/2024.0082059, CP_1 [...] aveva chiesto un periodo di congedo straordinario per assistere un Pt_1 familiare con disabilità grave, ex art. 42, co. 5, D. Lgs. 151/2001, per il periodo dal 12 aprile 2024 al 15 ottobre 2024, per complessivi 187 giorni (doc. 2 fasc. ric.).
con comunicazione del 6 giugno 2024 aveva accolto la domanda, CP_1 riconoscendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di n. 187 giorni di congedo straordinario, relativamente alle condizioni di handicap in situazione di gravità del figlio, . Persona_1
A seguito dell'accoglimento della domanda, aveva sollecitato il Parte_1 proprio datore di lavoro alla corresponsione del relativo trattamento economico. Non ricevendo alcun accredito, aveva reiterato le richieste nel Parte_1 successivo mese di settembre 2024. aveva informato il dipendente CP_2 dell'intervenuto risoluzione del rapporto di lavoro, con decorrenza dal 6 giugno 2024, consegnandogli le buste paga relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2024. Dall'analisi delle buste paga, si evinceva che aveva qualificato CP_2
l'assenza di quale “permesso non retribuito” (doc. 4 fasc. ric.). Parte_1 aveva poi chiesto all il pagamento diretto del trattamento di Parte_1 CP_1 congedo straordinario in data 2 gennaio 2024, 13 gennaio 2025 e 21 gennaio 2025 (doc. 9 fasc. ric.). Il 21 gennaio 2025, aveva riscontrato negativamente la CP_1 richiesta. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. L' , costituitasi, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, CP_1
L' , infatti, nell'esercizio della sua potestà di autotutela, aveva disposto in data CP_1
28 agosto 2025 la liquidazione della prestazione richiesta comprensiva di interessi
2 di legge ( cfr. doc. 1 fasc. conv.) nell'importo netto di €. 3.028,53 (lordo €. 3.855,04 oltre interessi), trattenendo le imposte di legge.
All'udienza del 21 ottobre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata cessata la materia del contendere. Come è noto, la cessazione della materia del contendere è istituto di matrice giurisprudenziale, costituente il riflesso processuale del venir meno della ragione sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, così da rendere superflua una decisione sulla domanda originariamente proposta. Essa può essere dichiarata dal giudice, ricorrendone i presupposti, pur in difetto di una istanza o di un accordo delle parti. Il contrasto sulle spese di lite, in caso di cessazione della materia del contendere, deve risolversi con il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando a tal fine l'intera vicenda processuale (fra le ultime pronunzie in argomento: Cass., sez. VI, 17 gennaio 2020, n. 1005; sul principio di causalità: Cass. civ., sez. III, sent., n. 7625/2010).
2. Le parti hanno constatato in udienza l'inutilità di una pronuncia giurisdizionale a proposito di una somma già erogata dall' convenuto, pur CP_1 all'esito di una sua concreta attivazione posteriore al deposito del ricorso.
3. Le spese seguono la virtuale soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, compensate nella misura del 50% per il positivo comportamento processuale dell'istituto convenuto vengono liquidate in € 500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la parte virtualmente soccombente alla rifusione delle spese CP_1 processuali a vantaggio del Difensore antistatario di Avv. Parte_1
TA CC, liquidate in complessivi € 500,00 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 21 ottobre 2025.
3 Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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