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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEDELE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 134/2025 depositato il 22/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAF - 19000006 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 466/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore del ricorrente insiste sulla fondatezza dei motivi del ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento, in quanto la pretesa impositiva dell'Ente si fonda su presupposti normativi che non possono essere tipizzati nel caso in esame, trattandosi di veicolo non nuovo e mai stato immatricolato all'estero.
Nella seconda Carta di Circolazione risulta, infatti, radiato per esportazione all'estero ma immatricolato in Italia (la targa infatti è italiana).
Resistente: il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila si riporta agli atti e insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini, Ricorrente_1, a ministero del proprio difensore, impugnava l'avviso di accertamento n. TAF1900006 del 14/11/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale dell'Aquila, per il mancato versamento della c.d.”Ecotassa” dovuta ai sensi dell'art. 1, commi da
1042 a 1046-bis, L. 30/12/2018, n.145, relativamente all'annualità 2019, pari a complessivi € 3.695,29, comprensivi di sanzione, interessi e diritti di notifica.
Il ricorrente eccepiva:
- l'erronea applicazione della L. 30/12/2018, n.145, art. 1, commi da 1042 a 1046-bis, poiché l'autovettura, per la quale si pretenderebbe il versamento dell'imposta, non sarebbe mai stata immatricolata in paesi esteri, ma solo in Italia: si tratterebbe di un'auto usata, con una immatricolazione fatta il 22/6/2017 e successivamente reimmatricolata con una seconda targa il 20/11/2029.
Concludeva, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale dell'Aquila, in persona del Direttore, l.r.p.t. ed a ministero del Funzionario all'uopo delegato, che, richiamando l'interpretazione contenuta nell'Interpello n.
166 del 2021, deduce che rientrerebbero nell'imposta (Ecotassa) anche le autovetture usate, ma di importazione;
deduce, altresì, che l'automobile in questione sarebbe stata radiata (come si evincerebbe dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente), per essere esportata in Germania e nuovamente importata in Italia, dove è stata acquistata dal ricorrente nell'arco temporale previsto dalla normativa.
L'Agenzia resistente, infine, sostiene che soggetto passivo dell'imposta sarebbe il ricorrente e non il rivenditore di Olbia, anche se la normativa prevede che possa essere versata da persone diverse dall'acquirente, ma nello specifico, sarebbe stata versata comunque da un rappresentante con mandato ex art. 1704, C.C.
Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il ricorrente depositava il giorno 27/10/2025 delle memorie, contestando il valore certificativo della documentazione prodotta dall'Ente impositore e deducendo che soggetto passivo dell'Ecotassa dovrebbe essere considerato solo il rivenditore, per il principio dell'”affidamento”; quindi, insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni. All'udienza del 10/11/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è risultato infondato e, quindi, deve essere rigettato.
Il ricorrente ha basato la sua difesa in sostanza su di un'errata valutazione che dall'Agenzia resistente è stata attribuita alla documentazione rilasciata dall'ACI, che, a suo dire, non avrebbe valore certificativo come, invece, lo avrebbe il documento di circolazione dell'autoveicolo per il quale è stato richiesto il pagamento dell'imposta.
E in questa differenza di contenuto tra i due documenti, dovrebbe prevalere, secondo il ricorrente, quanto attestato nel documento di circolazione, poiché quanto risultante dalla visura non sarebbe una certificazione, anche perché esclusa dalla dizione in essa contenuta.
Va osservato che entrambi i documenti non si discostano molto tra loro, poiché in entrambi si legge che il veicolo era stato radiato dal PRA perché doveva essere esportato in Germania e la differenza che può notarsi
è che il secondo documento di circolazione rilasciato, a pag. 3 riporta la seguente frase: ”… MA MAI
IMMATRICOLATO”, che non viene riportata nel documento prodotto dalla resistente e, comunque, rilasciato dall'ACI; tuttavia, va ancora osservato che entrambi indicano la precedente targa (Targa_1) assegnata al medesimo veicolo (così come risulta nel primo documento di circolazione), anche come targa estera –
Germania.
Da ciò non può che discenderne che sia stata esportata in Germania (con la radiazione disposta il 5/7/2019
e poi reimportata in Italia e nuovamente immatricolata con la nuova targa Targa_2
Essendo la targa Targa_1, riportata in entrambi i documenti come targa estera, c'è da ritenere che con tale sigla/numero sia stata immatricolata anche in Germania.
Questa situazione può rientrare sicuramente nella fattispecie prevista dall'art. 1, comma 1043, L. 145/2018
e, quindi, legittimamente l'Agenzia resistente ha imposto il pagamento della c.d. 'Ecotassa” all'acquirente che ha richiesto l'immatricolazione del veicolo: a tal proposito, il ricorrente non ha fornito alcuna prova che possa far ritenere obbligato al pagamento della c.d. “Ecotassa”, conseguente alla nuova immatricolazione, il rivenditore - o chi per lui – poiché tale operazione, di prassi, viene compiuta nell'interesse dell'acquirente.
Va osservato, infine, che la “ratio legis” di tale disposizione normativa era proprio quella di incentivare l'acquisto di autovetture ecologiche e scoraggiare l'acquisto dei veicoli considerati inquinanti, proprio in funzione della quantità eccessiva di particelle di CO2, che motori di vecchia concezione avrebbero potuto emettere: da questo punto di vista l'imposizione del pagamento dell'Ecotassa è stato certamente coerente con tale principio.
Un'automobile con motore non ecologico, infatti, una volta radiata non poteva certamente tornare nuovamente in circolazione senza dover assolvere ad alcun onere.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado dell'Aquila, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1, così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento, delle spese di lite, che liquida in € 1.022,40 (così ridotte del 20 %), oltre al
15 %, per spese forfetarie. Così deciso in L'Aquila, il giorno 10/11/2025 Il Giudice monocratico Dott.
IO DE
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEDELE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 134/2025 depositato il 22/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAF - 19000006 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 466/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore del ricorrente insiste sulla fondatezza dei motivi del ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento, in quanto la pretesa impositiva dell'Ente si fonda su presupposti normativi che non possono essere tipizzati nel caso in esame, trattandosi di veicolo non nuovo e mai stato immatricolato all'estero.
Nella seconda Carta di Circolazione risulta, infatti, radiato per esportazione all'estero ma immatricolato in Italia (la targa infatti è italiana).
Resistente: il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila si riporta agli atti e insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini, Ricorrente_1, a ministero del proprio difensore, impugnava l'avviso di accertamento n. TAF1900006 del 14/11/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale dell'Aquila, per il mancato versamento della c.d.”Ecotassa” dovuta ai sensi dell'art. 1, commi da
1042 a 1046-bis, L. 30/12/2018, n.145, relativamente all'annualità 2019, pari a complessivi € 3.695,29, comprensivi di sanzione, interessi e diritti di notifica.
Il ricorrente eccepiva:
- l'erronea applicazione della L. 30/12/2018, n.145, art. 1, commi da 1042 a 1046-bis, poiché l'autovettura, per la quale si pretenderebbe il versamento dell'imposta, non sarebbe mai stata immatricolata in paesi esteri, ma solo in Italia: si tratterebbe di un'auto usata, con una immatricolazione fatta il 22/6/2017 e successivamente reimmatricolata con una seconda targa il 20/11/2029.
Concludeva, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale dell'Aquila, in persona del Direttore, l.r.p.t. ed a ministero del Funzionario all'uopo delegato, che, richiamando l'interpretazione contenuta nell'Interpello n.
166 del 2021, deduce che rientrerebbero nell'imposta (Ecotassa) anche le autovetture usate, ma di importazione;
deduce, altresì, che l'automobile in questione sarebbe stata radiata (come si evincerebbe dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente), per essere esportata in Germania e nuovamente importata in Italia, dove è stata acquistata dal ricorrente nell'arco temporale previsto dalla normativa.
L'Agenzia resistente, infine, sostiene che soggetto passivo dell'imposta sarebbe il ricorrente e non il rivenditore di Olbia, anche se la normativa prevede che possa essere versata da persone diverse dall'acquirente, ma nello specifico, sarebbe stata versata comunque da un rappresentante con mandato ex art. 1704, C.C.
Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il ricorrente depositava il giorno 27/10/2025 delle memorie, contestando il valore certificativo della documentazione prodotta dall'Ente impositore e deducendo che soggetto passivo dell'Ecotassa dovrebbe essere considerato solo il rivenditore, per il principio dell'”affidamento”; quindi, insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni. All'udienza del 10/11/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è risultato infondato e, quindi, deve essere rigettato.
Il ricorrente ha basato la sua difesa in sostanza su di un'errata valutazione che dall'Agenzia resistente è stata attribuita alla documentazione rilasciata dall'ACI, che, a suo dire, non avrebbe valore certificativo come, invece, lo avrebbe il documento di circolazione dell'autoveicolo per il quale è stato richiesto il pagamento dell'imposta.
E in questa differenza di contenuto tra i due documenti, dovrebbe prevalere, secondo il ricorrente, quanto attestato nel documento di circolazione, poiché quanto risultante dalla visura non sarebbe una certificazione, anche perché esclusa dalla dizione in essa contenuta.
Va osservato che entrambi i documenti non si discostano molto tra loro, poiché in entrambi si legge che il veicolo era stato radiato dal PRA perché doveva essere esportato in Germania e la differenza che può notarsi
è che il secondo documento di circolazione rilasciato, a pag. 3 riporta la seguente frase: ”… MA MAI
IMMATRICOLATO”, che non viene riportata nel documento prodotto dalla resistente e, comunque, rilasciato dall'ACI; tuttavia, va ancora osservato che entrambi indicano la precedente targa (Targa_1) assegnata al medesimo veicolo (così come risulta nel primo documento di circolazione), anche come targa estera –
Germania.
Da ciò non può che discenderne che sia stata esportata in Germania (con la radiazione disposta il 5/7/2019
e poi reimportata in Italia e nuovamente immatricolata con la nuova targa Targa_2
Essendo la targa Targa_1, riportata in entrambi i documenti come targa estera, c'è da ritenere che con tale sigla/numero sia stata immatricolata anche in Germania.
Questa situazione può rientrare sicuramente nella fattispecie prevista dall'art. 1, comma 1043, L. 145/2018
e, quindi, legittimamente l'Agenzia resistente ha imposto il pagamento della c.d. 'Ecotassa” all'acquirente che ha richiesto l'immatricolazione del veicolo: a tal proposito, il ricorrente non ha fornito alcuna prova che possa far ritenere obbligato al pagamento della c.d. “Ecotassa”, conseguente alla nuova immatricolazione, il rivenditore - o chi per lui – poiché tale operazione, di prassi, viene compiuta nell'interesse dell'acquirente.
Va osservato, infine, che la “ratio legis” di tale disposizione normativa era proprio quella di incentivare l'acquisto di autovetture ecologiche e scoraggiare l'acquisto dei veicoli considerati inquinanti, proprio in funzione della quantità eccessiva di particelle di CO2, che motori di vecchia concezione avrebbero potuto emettere: da questo punto di vista l'imposizione del pagamento dell'Ecotassa è stato certamente coerente con tale principio.
Un'automobile con motore non ecologico, infatti, una volta radiata non poteva certamente tornare nuovamente in circolazione senza dover assolvere ad alcun onere.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado dell'Aquila, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1, così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento, delle spese di lite, che liquida in € 1.022,40 (così ridotte del 20 %), oltre al
15 %, per spese forfetarie. Così deciso in L'Aquila, il giorno 10/11/2025 Il Giudice monocratico Dott.
IO DE