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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2024, n. 10933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10933 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE SI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
ricorso deciso ex art. 23 co. 8 d. Igs. 137/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del tribunale di Lodi del 6 aprile 2022 procedendo alla riduzione della pena e confermando nel resto la condanna dell'imputato alla pena di giustizia per ricettazione e furto aggravato di biciclette. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'imputato formulando un unico motivo con cui lamenta la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione che ha omesso qualsivoglia argomentazione in ordine al denegato beneficio delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con memorie inviate per PEC tanto il sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino quanto il difensore dell'imputato, Avvocato Mariagrazia Perniceni del Foro di Milano hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso non può trovare accoglimento per carenza di interesse dell'imputato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 10933 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 13/12/2023 Infatti, sebbene la sentenza impugnata non si sia pronunciata sul punto specifico della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la assoluta genericità della domanda, per come formulata in atto di appello, risulta preclusiva. Nell'impugnazione di merito il difensore aveva in effetti menzionato il tema, limitandosi peraltro a chiedere l'applicazione del beneficio, senza addurre tuttavia alcun profilo di meritevolezza e limitandosi ad osservare che il giudice di primo grado su analoga richiesta formulata al momento di rassegnare le conclusioni non si fosse pronunciato. Su tali premesse circostanziali, la Corte osserva, seguendo un risalente orientamento, che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Cass. Pen., 2, 9.6.2017 n. 36.111, PG in proc. P) e che, per altro verso, deve ritenersi inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 6.10.2015 n. 47.722, Arcone;
Cass. Pen., 2, 16.12.2014 n. 10.173, Bianchetii). E, come sopra accennato, la manifesta infondatezza del motivo d'appello deriva dalla circostanza che non viene indicata alcuna ragione a giustificazione della richiesta. 5. Alla luce di tali considerazioni va dichiarata l'inammissibilità del ricorso a cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 dicembre 2023 Il Consigliere retore Il Presid nte
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
ricorso deciso ex art. 23 co. 8 d. Igs. 137/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del tribunale di Lodi del 6 aprile 2022 procedendo alla riduzione della pena e confermando nel resto la condanna dell'imputato alla pena di giustizia per ricettazione e furto aggravato di biciclette. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'imputato formulando un unico motivo con cui lamenta la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione che ha omesso qualsivoglia argomentazione in ordine al denegato beneficio delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con memorie inviate per PEC tanto il sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino quanto il difensore dell'imputato, Avvocato Mariagrazia Perniceni del Foro di Milano hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso non può trovare accoglimento per carenza di interesse dell'imputato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 10933 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 13/12/2023 Infatti, sebbene la sentenza impugnata non si sia pronunciata sul punto specifico della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la assoluta genericità della domanda, per come formulata in atto di appello, risulta preclusiva. Nell'impugnazione di merito il difensore aveva in effetti menzionato il tema, limitandosi peraltro a chiedere l'applicazione del beneficio, senza addurre tuttavia alcun profilo di meritevolezza e limitandosi ad osservare che il giudice di primo grado su analoga richiesta formulata al momento di rassegnare le conclusioni non si fosse pronunciato. Su tali premesse circostanziali, la Corte osserva, seguendo un risalente orientamento, che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Cass. Pen., 2, 9.6.2017 n. 36.111, PG in proc. P) e che, per altro verso, deve ritenersi inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 6.10.2015 n. 47.722, Arcone;
Cass. Pen., 2, 16.12.2014 n. 10.173, Bianchetii). E, come sopra accennato, la manifesta infondatezza del motivo d'appello deriva dalla circostanza che non viene indicata alcuna ragione a giustificazione della richiesta. 5. Alla luce di tali considerazioni va dichiarata l'inammissibilità del ricorso a cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 dicembre 2023 Il Consigliere retore Il Presid nte