Art. 3.
Il primo comma dell'articolo 50 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e' sostituito dal seguente:
"In caso di malattia, che imponga l'assenza dal servizio, il dipendente deve darne immediato avviso al proprio superiore".
Il primo comma dell'articolo 50 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e' sostituito dal seguente:
"In caso di malattia, che imponga l'assenza dal servizio, il dipendente deve darne immediato avviso al proprio superiore".