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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 05/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 767/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 767/2023, avente ad oggetto “opposizione a precetto”,
promossa da
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Crotone in via Cutro n. 43; rappresenta e difesa dagli Avv. ti Alessandro Albano, Laura Lupoli e Corrado Cosentino, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F. , elett.te domiciliato a Crotone in via Controparte_1 C.F._1
XXV Aprile n. 2; rappresentato e difeso dall'Avv. Flaviana Leonardi, giusta procura in atti;
OPPOSTO nonché
(P.IVA: ), in persona E_ P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Crotone in via XXV Aprile n.
43; rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Arrighi, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni
All'udienza del 22.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa concorde rinuncia dei difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., è stata posta in decisione.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato il 24.05.2023 la Parte_1
in persona del relativo l.r.p.t., ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto
[...] notificatole in data 15.05.2023 da in forza di un titolo giudiziale Controparte_1 costituito dalla sentenza n. 1272/2019 emessa dal Tribunale di Crotone il 28.10.2019.
A sostegno dell'opposizione ha in particolare eccepito:
i) il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo per converso la
[...] ad essere diretta ed esclusiva destinataria del E_ capo di condanna all'esecuzione della prestazione (ossia la sostituzione del natante) cui ha diritto il;
CP_1
ii) la nullità dell'atto di precetto per omessa indicazione della data di notifica del titolo esecutivo.
Pertanto, invocando la responsabilità processuale aggravata del precettante, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione all'esecuzione;
2) nel merito e in accoglimento della suddetta opposizione:
- accertare che il sig. non è creditore nei confronti di Controparte_1 Parte_1 della sostituzione del natante di cui al punto 2) del dispositivo dell'allegata sentenza
[...] del medesimo Tribunale di Crotone n. 1272/19 del 28.10.19 (causa R.G. 2119/10), essendo a tal fine del tutto priva di legittimazione passiva, siccome tenuta Parte_1 unicamente a manlevare l'effettivo debitore come stabilito al punto 4 del E_ dispositivo della citata sentenza e per l'effetto, ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c., dichiarare inesistente, nullo o illegittimo il diritto del sig. di procedere ad esecuzione forzata Controparte_1 nei confronti di essa e/o comunque esecutivamente inefficace il Parte_1 suddetto titolo per inidoneità soggettiva nei confronti della predetta opponente e pertanto,
2 conseguentemente inefficace l'opposto atto di precetto notificato il 15.05.23 dal sig. CP_1 ad essa
[...] Parte_1
- accertare che nell'opposto atto di precetto non risulta in alcun punto indicata la data di notifica del titolo esecutivo (sentenza del Tribunale di Crotone n. 1272/19 del 28.10.19 causa R.G.
2119/10) ancorché notificato separatamente dal precetto stesso e per l'effetto, visto il disposto dell'art. 480 co. 2 c.p.c. e ai sensi dell'art. 617 co. 1 c.p.c., dichiarare la nullità del suddetto atto di precetto notificato il 15.05.23 e comunque la sua irregolarità, illegittimità o inefficacia nei confronti di Parte_1
- in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare che il sig. Controparte_1 ha agito nei confronti di con mala fede o colpa grave e/o Parte_1 comunque senza la normale prudenza e per l'effetto, ai sensi dell'art. 96 co. 2 c.p.c., condannare il predetto sig. al risarcimento dei danni che si quantificano nella somma di € 34.233,60 e/o CP_1 comunque nella maggiore o minor somma che il Tribunale riterrà equa;
- il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si sono costituite in giudizio sia Controparte_1 che la Controparte_3
[...
. - Segnatamente, il primo, in qualità di creditore precettante, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare la piena legittimità del titolo, costituito da sentenza n. 1272/19, oramai divenuta irrevocabile;
2) per l'effetto dichiarare la legittimità e la validità dell'atto di precetto regolarmente notificato alle parti;
3) con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore».
2.2. - La seconda, nella qualità di effettiva debitrice chiamata in causa dall'opponente, ha così concluso:
«1) Dichiarare che l'Atto di Precetto notificato in data 15 maggio 2023 è andato perento in quanto, trascorsi i novanta giorni previsti per legge, non vi è stata prosecuzione dell'azione dell'obbligo di fare;
2) accertato e dichiarato che l'opposizione a precetto ex art. 615 - 617 cpc spedita con citazione in giudizio dalla contro verte sulla Parte_1 Controparte_1 validità del precetto, sulla carenza della legittimazione passiva e sulla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc e condotta contraria a correttezza e buona fede ex art. 1175, 1375, 1227 cc, con esclusione di qualsivoglia pretesa nei confronti della chiamata E_
;
[...]
3) per l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della E_
;
[...]
4) per l'effetto, condannare la al pagamento nei confronti della Parte_1 [...] dei compensi legali con distrazione ex art. 93 in favore del E_ sottoscritto procuratore che ne formula richiesta nella misura prevista per scaglione dalla
3 normativa in tema di compensi legali aggiornato alle tabelle del 2022 con riferimento allo scaglione previsto da € 26.000,00 a € 52.000,00;
5) in via gradata ed in ogni caso, accertato e dichiarato che la società Parte_1
è stata condannata a tenere indenne la società da ogni obbligo e/o esborso nei
[...] CP_2 confronti del sig. CP_1
6) per l'effetto, dichiarare ed imputare ad essa società ogni rilevata responsabilità Parte_1 mallevando integralmente la società anche in relazione ad un eventuale E_ riconoscimento del danno/pretesa reclamate;
7) in via gradata: riconoscere l'equipollenza di valore e modello delle imbarcazioni offerte dalla rispetto al natante da sostituire e pertanto disporne a carico della la Parte_1 Parte_1 consegna in favore del sig. presso il cantiere della;
CP_1 E_
8) in via ancora più gradata: determinare il valore dell'imbarcazione da sostituire e prevedere che la liquidi il relativo importo a favore del sig. in via principale ovvero in Parte_1 CP_1 solido alla riconoscendo a quest'ultima il diritto di regresso nei confronti della E_ già obbligata alla manleva come in sentenza;
Parte_1
9) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con distrazione ex art.
93 in favore del sottoscritto procuratore che ne formula richiesta nella misura prevista per scaglione dalla normativa in tema di compensi legali aggiornato alle tabelle del 2022».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
22.01.2025 la causa è stata posta in decisione con rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risulta dirimente l'esame del primo, complesso ed assorbente motivo di opposizione, con cui la società opponente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa l'esistenza di un diritto ad agire esecutivamente del creditore precettante nei soli confronti della diretta ed esclusiva destinataria della pronuncia di condanna di cui alla sentenza n. 1272/2019 emessa dal Tribunale di Crotone il 28.10.2019.
2. - Ebbene, in proposito, occorre osservare quando segue.
3. - Con riguardo al rapporto tra l'opponente Parte_1
e l'opposto l'opposizione – in parte qua rettamente proposta ai
[...] Controparte_1 sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. – merita accoglimento.
Difatti, la pronuncia posta a fondamento dell'esecuzione preannunciata con l'atto di precetto per cui è causa ha definito due autonomi e distinti, per quanto connessi, rapporti processuali:
a) quello relativo alla domanda “principale” spiegata dal , rigettata nei CP_1 confronti della ed accolta nei soli confronti Parte_1 della cfr. capi n. 1 e 2 del dispositivo: E_
4 «1) Accoglie l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva formulata da
[...] con riferimento alla domanda attorea;
2) in parziale accoglimento della Parte_1 domanda attorea, per le ragioni esposte nella parte motiva, condanna E_ alla sostituzione dell'imbarcazione di cui è causa»);
[...]
b) quello relativo alla domanda “trasversale” di manleva, spiegata dalla convenuta nei confronti dell'altra convenuta E_
(cfr. capi n. 4 del dispositivo: «4) Condanna Parte_1
a manlevare da Parte_1 E_ ogni esborso derivante dall'attuazione di cui al punto 2 del presente dispositivo»).
Ne consegue che l'efficacia esecutiva della sentenza di condanna di cui agli artt. 282 e
474 c.p.c. può essere invocata dall'attore principale solo ed esclusivamente nei confronti della quale unica società che risulta E_ direttamente obbligata nei suoi confronti in forza del predetto titolo giudiziale.
Per converso, un'analoga efficacia esecutiva va senz'altro esclusa nei confronti della essendo stata espressamente accolta, con la Parte_1 predetta pronuncia, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da tale convenuta.
La chiara lettera del dispositivo della sentenza impone pertanto, in parte qua,
l'accoglimento dell'opposizione spiegata dalla Parte_1 la cui eccezione di rito deve tuttavia essere riqualificata in termini di difetto di titolarità del diritto del ad agire esecutivamente nei suoi confronti. CP_1
4. - Ciò posto, vero è che l'odierna opponente è stata condannata a manlevare la da ogni esborso derivante E_ dall'esecuzione della prestazione dovuta da quest'ultima all'attore, ma l'esecuzione di un tale diverso capo di condanna, oltre a presupporre l'effettivo adempimento della prestazione principale, può in ogni caso essere invocata solo dalla titolare del relativo diritto di credito, identificabile nella convenuta-attrice in via trasversale, non certo nell'attore principale.
Ebbene, avendo ad oggetto il presente giudizio solo e soltanto l'opposizione proposta dalla avverso l'esecuzione preannunciata Parte_1 dall'attore principale, l'odierna opponente avrebbe potuto limitarsi ad eccepire l'illegittimità del precetto notificatole dal , non vantando lo stesso alcun diritto CP_1 ad agire esecutivamente nei suoi confronti.
Laddove invece la stessa opponente ha inteso estendere il contraddittorio nei confronti di un soggetto diverso dall'autore del precetto opposto, costei avrebbe dovuto avanzare richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo.
Va infatti in questa sede ribadito che, in caso di opposizione a precetto, l'opponente conserva la posizione sostanziale di convenuto, nonostante la formale veste di attore, mentre l'opposto riveste la posizione sostanziale di attore nonostante la formale veste di
5 convenuto: ciò esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti, con la conseguenza che l'opponente può citare unicamente il soggetto che ha ottenuto nei suoi confronti il precetto, non potendo le parti essere altre che il soggetto istante per il precetto e il soggetto nei cui confronti il precetto è diretto, così che l'opponente deve necessariamente chiedere al giudice ai sensi dell'art. 269 c.p.c., con l'atto di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa determinandosi, in mancanza, una decadenza rilevabile d'ufficio e insuscettibile di sanatoria (cfr. Cass., sez. I, 29.10.2015, n. 22113; Cass., sez. I, 19.10.2015, n. 21101).
Ne discende che, nella specie, va dichiarata l'inammissibilità della chiamata in causa della giacché spiegata E_ autonomamente dall'odierna opponente, senza preventiva autorizzazione del Giudice.
*********************
1. - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n.
147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa e con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria, sono liquidate come da dispositivo.
2. - Non ricorrono invece i presupposti di condanna per lite temeraria, giacché appare anzitutto improprio il richiamo fatto dall'opponente all'art. 96 comma 2 c.p.c. (il quale postula l'inizio dell'esecuzione mediante notifica, non già del solo precetto, bensì anche del pignoramento ex art. 491 c.p.c.) e dovendo, in secondo luogo, ribadirsi che “la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an che del quantum debeatur, o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa” (cfr. Cass., sez. II, 15.02.2007 n. 3388; Cass., sez. I, 9.09.2004 n.
18169): nella specie, tali danni non possono identificarsi né nelle spese sostenute dall'opponente in altri e diversi giudizi né in quelle sopportate in seno al rapporto con la terza irritualmente chiamata in causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 767/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. accoglie l'opposizione spiegata da in Parte_1 persona del relativo l.r.p.t., nei confronti di dichiarando Controparte_1
l'inesistenza del diritto dell'opposto ad agire esecutivamente nei confronti della società opponente;
2. dichiara l'inammissibilità della chiamata in causa spiegata da
[...] nei confronti della Parte_1 E_
[...]
6 3. condanna a rifondere alla Controparte_1 Parte_1 in persona del relativo l.r.p.t., le spese di lite, che liquida in € 1.700,00 a
[...] titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del
15%, iva e cpa come per legge;
4. condanna in persona del relativo Parte_1
l.r.p.t., a rifondere alla in persona E_ del relativo l.r.p.t., le spese di lite, che liquida in € 1.700,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, 05.02.2025
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 767/2023, avente ad oggetto “opposizione a precetto”,
promossa da
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Crotone in via Cutro n. 43; rappresenta e difesa dagli Avv. ti Alessandro Albano, Laura Lupoli e Corrado Cosentino, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F. , elett.te domiciliato a Crotone in via Controparte_1 C.F._1
XXV Aprile n. 2; rappresentato e difeso dall'Avv. Flaviana Leonardi, giusta procura in atti;
OPPOSTO nonché
(P.IVA: ), in persona E_ P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Crotone in via XXV Aprile n.
43; rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Arrighi, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni
All'udienza del 22.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa concorde rinuncia dei difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., è stata posta in decisione.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato il 24.05.2023 la Parte_1
in persona del relativo l.r.p.t., ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto
[...] notificatole in data 15.05.2023 da in forza di un titolo giudiziale Controparte_1 costituito dalla sentenza n. 1272/2019 emessa dal Tribunale di Crotone il 28.10.2019.
A sostegno dell'opposizione ha in particolare eccepito:
i) il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo per converso la
[...] ad essere diretta ed esclusiva destinataria del E_ capo di condanna all'esecuzione della prestazione (ossia la sostituzione del natante) cui ha diritto il;
CP_1
ii) la nullità dell'atto di precetto per omessa indicazione della data di notifica del titolo esecutivo.
Pertanto, invocando la responsabilità processuale aggravata del precettante, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione all'esecuzione;
2) nel merito e in accoglimento della suddetta opposizione:
- accertare che il sig. non è creditore nei confronti di Controparte_1 Parte_1 della sostituzione del natante di cui al punto 2) del dispositivo dell'allegata sentenza
[...] del medesimo Tribunale di Crotone n. 1272/19 del 28.10.19 (causa R.G. 2119/10), essendo a tal fine del tutto priva di legittimazione passiva, siccome tenuta Parte_1 unicamente a manlevare l'effettivo debitore come stabilito al punto 4 del E_ dispositivo della citata sentenza e per l'effetto, ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c., dichiarare inesistente, nullo o illegittimo il diritto del sig. di procedere ad esecuzione forzata Controparte_1 nei confronti di essa e/o comunque esecutivamente inefficace il Parte_1 suddetto titolo per inidoneità soggettiva nei confronti della predetta opponente e pertanto,
2 conseguentemente inefficace l'opposto atto di precetto notificato il 15.05.23 dal sig. CP_1 ad essa
[...] Parte_1
- accertare che nell'opposto atto di precetto non risulta in alcun punto indicata la data di notifica del titolo esecutivo (sentenza del Tribunale di Crotone n. 1272/19 del 28.10.19 causa R.G.
2119/10) ancorché notificato separatamente dal precetto stesso e per l'effetto, visto il disposto dell'art. 480 co. 2 c.p.c. e ai sensi dell'art. 617 co. 1 c.p.c., dichiarare la nullità del suddetto atto di precetto notificato il 15.05.23 e comunque la sua irregolarità, illegittimità o inefficacia nei confronti di Parte_1
- in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare che il sig. Controparte_1 ha agito nei confronti di con mala fede o colpa grave e/o Parte_1 comunque senza la normale prudenza e per l'effetto, ai sensi dell'art. 96 co. 2 c.p.c., condannare il predetto sig. al risarcimento dei danni che si quantificano nella somma di € 34.233,60 e/o CP_1 comunque nella maggiore o minor somma che il Tribunale riterrà equa;
- il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si sono costituite in giudizio sia Controparte_1 che la Controparte_3
[...
. - Segnatamente, il primo, in qualità di creditore precettante, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare la piena legittimità del titolo, costituito da sentenza n. 1272/19, oramai divenuta irrevocabile;
2) per l'effetto dichiarare la legittimità e la validità dell'atto di precetto regolarmente notificato alle parti;
3) con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore».
2.2. - La seconda, nella qualità di effettiva debitrice chiamata in causa dall'opponente, ha così concluso:
«1) Dichiarare che l'Atto di Precetto notificato in data 15 maggio 2023 è andato perento in quanto, trascorsi i novanta giorni previsti per legge, non vi è stata prosecuzione dell'azione dell'obbligo di fare;
2) accertato e dichiarato che l'opposizione a precetto ex art. 615 - 617 cpc spedita con citazione in giudizio dalla contro verte sulla Parte_1 Controparte_1 validità del precetto, sulla carenza della legittimazione passiva e sulla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc e condotta contraria a correttezza e buona fede ex art. 1175, 1375, 1227 cc, con esclusione di qualsivoglia pretesa nei confronti della chiamata E_
;
[...]
3) per l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della E_
;
[...]
4) per l'effetto, condannare la al pagamento nei confronti della Parte_1 [...] dei compensi legali con distrazione ex art. 93 in favore del E_ sottoscritto procuratore che ne formula richiesta nella misura prevista per scaglione dalla
3 normativa in tema di compensi legali aggiornato alle tabelle del 2022 con riferimento allo scaglione previsto da € 26.000,00 a € 52.000,00;
5) in via gradata ed in ogni caso, accertato e dichiarato che la società Parte_1
è stata condannata a tenere indenne la società da ogni obbligo e/o esborso nei
[...] CP_2 confronti del sig. CP_1
6) per l'effetto, dichiarare ed imputare ad essa società ogni rilevata responsabilità Parte_1 mallevando integralmente la società anche in relazione ad un eventuale E_ riconoscimento del danno/pretesa reclamate;
7) in via gradata: riconoscere l'equipollenza di valore e modello delle imbarcazioni offerte dalla rispetto al natante da sostituire e pertanto disporne a carico della la Parte_1 Parte_1 consegna in favore del sig. presso il cantiere della;
CP_1 E_
8) in via ancora più gradata: determinare il valore dell'imbarcazione da sostituire e prevedere che la liquidi il relativo importo a favore del sig. in via principale ovvero in Parte_1 CP_1 solido alla riconoscendo a quest'ultima il diritto di regresso nei confronti della E_ già obbligata alla manleva come in sentenza;
Parte_1
9) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con distrazione ex art.
93 in favore del sottoscritto procuratore che ne formula richiesta nella misura prevista per scaglione dalla normativa in tema di compensi legali aggiornato alle tabelle del 2022».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
22.01.2025 la causa è stata posta in decisione con rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risulta dirimente l'esame del primo, complesso ed assorbente motivo di opposizione, con cui la società opponente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa l'esistenza di un diritto ad agire esecutivamente del creditore precettante nei soli confronti della diretta ed esclusiva destinataria della pronuncia di condanna di cui alla sentenza n. 1272/2019 emessa dal Tribunale di Crotone il 28.10.2019.
2. - Ebbene, in proposito, occorre osservare quando segue.
3. - Con riguardo al rapporto tra l'opponente Parte_1
e l'opposto l'opposizione – in parte qua rettamente proposta ai
[...] Controparte_1 sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. – merita accoglimento.
Difatti, la pronuncia posta a fondamento dell'esecuzione preannunciata con l'atto di precetto per cui è causa ha definito due autonomi e distinti, per quanto connessi, rapporti processuali:
a) quello relativo alla domanda “principale” spiegata dal , rigettata nei CP_1 confronti della ed accolta nei soli confronti Parte_1 della cfr. capi n. 1 e 2 del dispositivo: E_
4 «1) Accoglie l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva formulata da
[...] con riferimento alla domanda attorea;
2) in parziale accoglimento della Parte_1 domanda attorea, per le ragioni esposte nella parte motiva, condanna E_ alla sostituzione dell'imbarcazione di cui è causa»);
[...]
b) quello relativo alla domanda “trasversale” di manleva, spiegata dalla convenuta nei confronti dell'altra convenuta E_
(cfr. capi n. 4 del dispositivo: «4) Condanna Parte_1
a manlevare da Parte_1 E_ ogni esborso derivante dall'attuazione di cui al punto 2 del presente dispositivo»).
Ne consegue che l'efficacia esecutiva della sentenza di condanna di cui agli artt. 282 e
474 c.p.c. può essere invocata dall'attore principale solo ed esclusivamente nei confronti della quale unica società che risulta E_ direttamente obbligata nei suoi confronti in forza del predetto titolo giudiziale.
Per converso, un'analoga efficacia esecutiva va senz'altro esclusa nei confronti della essendo stata espressamente accolta, con la Parte_1 predetta pronuncia, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da tale convenuta.
La chiara lettera del dispositivo della sentenza impone pertanto, in parte qua,
l'accoglimento dell'opposizione spiegata dalla Parte_1 la cui eccezione di rito deve tuttavia essere riqualificata in termini di difetto di titolarità del diritto del ad agire esecutivamente nei suoi confronti. CP_1
4. - Ciò posto, vero è che l'odierna opponente è stata condannata a manlevare la da ogni esborso derivante E_ dall'esecuzione della prestazione dovuta da quest'ultima all'attore, ma l'esecuzione di un tale diverso capo di condanna, oltre a presupporre l'effettivo adempimento della prestazione principale, può in ogni caso essere invocata solo dalla titolare del relativo diritto di credito, identificabile nella convenuta-attrice in via trasversale, non certo nell'attore principale.
Ebbene, avendo ad oggetto il presente giudizio solo e soltanto l'opposizione proposta dalla avverso l'esecuzione preannunciata Parte_1 dall'attore principale, l'odierna opponente avrebbe potuto limitarsi ad eccepire l'illegittimità del precetto notificatole dal , non vantando lo stesso alcun diritto CP_1 ad agire esecutivamente nei suoi confronti.
Laddove invece la stessa opponente ha inteso estendere il contraddittorio nei confronti di un soggetto diverso dall'autore del precetto opposto, costei avrebbe dovuto avanzare richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo.
Va infatti in questa sede ribadito che, in caso di opposizione a precetto, l'opponente conserva la posizione sostanziale di convenuto, nonostante la formale veste di attore, mentre l'opposto riveste la posizione sostanziale di attore nonostante la formale veste di
5 convenuto: ciò esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti, con la conseguenza che l'opponente può citare unicamente il soggetto che ha ottenuto nei suoi confronti il precetto, non potendo le parti essere altre che il soggetto istante per il precetto e il soggetto nei cui confronti il precetto è diretto, così che l'opponente deve necessariamente chiedere al giudice ai sensi dell'art. 269 c.p.c., con l'atto di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa determinandosi, in mancanza, una decadenza rilevabile d'ufficio e insuscettibile di sanatoria (cfr. Cass., sez. I, 29.10.2015, n. 22113; Cass., sez. I, 19.10.2015, n. 21101).
Ne discende che, nella specie, va dichiarata l'inammissibilità della chiamata in causa della giacché spiegata E_ autonomamente dall'odierna opponente, senza preventiva autorizzazione del Giudice.
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1. - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n.
147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa e con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria, sono liquidate come da dispositivo.
2. - Non ricorrono invece i presupposti di condanna per lite temeraria, giacché appare anzitutto improprio il richiamo fatto dall'opponente all'art. 96 comma 2 c.p.c. (il quale postula l'inizio dell'esecuzione mediante notifica, non già del solo precetto, bensì anche del pignoramento ex art. 491 c.p.c.) e dovendo, in secondo luogo, ribadirsi che “la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an che del quantum debeatur, o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa” (cfr. Cass., sez. II, 15.02.2007 n. 3388; Cass., sez. I, 9.09.2004 n.
18169): nella specie, tali danni non possono identificarsi né nelle spese sostenute dall'opponente in altri e diversi giudizi né in quelle sopportate in seno al rapporto con la terza irritualmente chiamata in causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 767/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. accoglie l'opposizione spiegata da in Parte_1 persona del relativo l.r.p.t., nei confronti di dichiarando Controparte_1
l'inesistenza del diritto dell'opposto ad agire esecutivamente nei confronti della società opponente;
2. dichiara l'inammissibilità della chiamata in causa spiegata da
[...] nei confronti della Parte_1 E_
[...]
6 3. condanna a rifondere alla Controparte_1 Parte_1 in persona del relativo l.r.p.t., le spese di lite, che liquida in € 1.700,00 a
[...] titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del
15%, iva e cpa come per legge;
4. condanna in persona del relativo Parte_1
l.r.p.t., a rifondere alla in persona E_ del relativo l.r.p.t., le spese di lite, che liquida in € 1.700,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, 05.02.2025
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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