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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 191/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ISCERI LUCIA, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 628/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente1 - P.IVA1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 993 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1856/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti: le parti si riportano ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 ha presentato ricorso avverso l'atto di accertamento n. 993 del 27/01/2025, emessa dalla Resistente1, relativo a Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche anno 2020 per la complessiva somma di € 719,00 comprensiva di interessi e sanzioni, notificato il 04.02.2025.
Si eccepisce che la ricorrente non è il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria richiesta, tenuto al pagamento della tassa richiesta.
La Resistente1 si è costituita in giudizio e ha ribadito che il tributo dovesse esser pagato dalla Ricorrente_1 respingeno le censure della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 39 d.lgs 507/93, applicabile ratione temporis, regola il contenuto di tale tassa.
Il successivo art. 39, intitolato soggetti attivi e passivi, recita testualmente:” La
tassa e' dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza,dall'occupante di fatto,
anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio”. Dal contenuto della predetta norma emerge chiaramente che il soggetto tenuto al pagamento della tassa, debba essere prioritariamente individuato nella figura del titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione rilasciata dall'ente locale e, solo in assenza di quest'ultimo, in via graduata e residuale, nel soggetto che di fatto occupa e utilizza materialmente il suolo pubblico.
Il Comune di Massafra (TA) ha erogato tale concessione a Ex Società3, odierna Società_3..
Con la sentenza del 7 maggio 2020, n. 8628, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che in tema di tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (SA), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto.
La Corte di Giustizia UE ha poi confermato che AP e SA non potessero gravare su soggetti diversi dai titolari del rapporto concessorio con la Pubblica Amministrazione per l'occupazione e/
o che materialmente occupano il (sotto/sopra) suolo pubblico con cavi, condutture, pali, impianti etc. (cfr.
Cause riunite C-55/11, C-57/11 e C-58/1). La Corte ha escluso che il legislatore nazionale potesse gravare il fruitore della rete che non l'ha installata e quindi, che non occupa il suolo.
Resistente1 nel costituirsi in giudizio ha rappresentato che chiede la Tosap all'utilizzatore di fatto - e non al titolare delle infrastrutture e delle licenze - in forza del contratto di wholesale, che determinerebbe uno spostamento di delegittimazione;
per dimostrare tale presupposto allega una richiesta che invia al gestore per conoscere i soggetti titolari delle utenze. Allega agli atti un'email ove sono indicate le utenze attive.
Nella missiva inviata da Resistente1 a Ricorrente_1 si legge: “fornire in via ufficiale il numero complessivo di UTENZE collegate per mezzo delle infrastrutture Società_3 ai servizi di fonia/internet, rilevate al 31/12 delle annualità dal 2016 al 2021.
Qualora la vs. Spett.le società utilizzi infrastrutture differenti da quelle di Società_3, è pregata di comunicare la medesima rilevanza richiesta per ogni soggetto”.
Quindi è pacifico che le linee appartengano a Società_3, cui appartengono infrastrutture;
ed è dunque chiaro chi sia l'utilizzatore del sottosuolo, gravato del tributo, appunto la Società_3
Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e condanna lResistente1 al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 300.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ISCERI LUCIA, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 628/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente1 - P.IVA1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 993 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1856/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti: le parti si riportano ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 ha presentato ricorso avverso l'atto di accertamento n. 993 del 27/01/2025, emessa dalla Resistente1, relativo a Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche anno 2020 per la complessiva somma di € 719,00 comprensiva di interessi e sanzioni, notificato il 04.02.2025.
Si eccepisce che la ricorrente non è il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria richiesta, tenuto al pagamento della tassa richiesta.
La Resistente1 si è costituita in giudizio e ha ribadito che il tributo dovesse esser pagato dalla Ricorrente_1 respingeno le censure della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 39 d.lgs 507/93, applicabile ratione temporis, regola il contenuto di tale tassa.
Il successivo art. 39, intitolato soggetti attivi e passivi, recita testualmente:” La
tassa e' dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza,dall'occupante di fatto,
anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio”. Dal contenuto della predetta norma emerge chiaramente che il soggetto tenuto al pagamento della tassa, debba essere prioritariamente individuato nella figura del titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione rilasciata dall'ente locale e, solo in assenza di quest'ultimo, in via graduata e residuale, nel soggetto che di fatto occupa e utilizza materialmente il suolo pubblico.
Il Comune di Massafra (TA) ha erogato tale concessione a Ex Società3, odierna Società_3..
Con la sentenza del 7 maggio 2020, n. 8628, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che in tema di tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (SA), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto.
La Corte di Giustizia UE ha poi confermato che AP e SA non potessero gravare su soggetti diversi dai titolari del rapporto concessorio con la Pubblica Amministrazione per l'occupazione e/
o che materialmente occupano il (sotto/sopra) suolo pubblico con cavi, condutture, pali, impianti etc. (cfr.
Cause riunite C-55/11, C-57/11 e C-58/1). La Corte ha escluso che il legislatore nazionale potesse gravare il fruitore della rete che non l'ha installata e quindi, che non occupa il suolo.
Resistente1 nel costituirsi in giudizio ha rappresentato che chiede la Tosap all'utilizzatore di fatto - e non al titolare delle infrastrutture e delle licenze - in forza del contratto di wholesale, che determinerebbe uno spostamento di delegittimazione;
per dimostrare tale presupposto allega una richiesta che invia al gestore per conoscere i soggetti titolari delle utenze. Allega agli atti un'email ove sono indicate le utenze attive.
Nella missiva inviata da Resistente1 a Ricorrente_1 si legge: “fornire in via ufficiale il numero complessivo di UTENZE collegate per mezzo delle infrastrutture Società_3 ai servizi di fonia/internet, rilevate al 31/12 delle annualità dal 2016 al 2021.
Qualora la vs. Spett.le società utilizzi infrastrutture differenti da quelle di Società_3, è pregata di comunicare la medesima rilevanza richiesta per ogni soggetto”.
Quindi è pacifico che le linee appartengano a Società_3, cui appartengono infrastrutture;
ed è dunque chiaro chi sia l'utilizzatore del sottosuolo, gravato del tributo, appunto la Società_3
Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e condanna lResistente1 al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 300.