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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 29/01/2026, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1041/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DE SI DA, RE
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4353/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Casal Di Principe
elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Casal Di Principe - Sede 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4832/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 21/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230032461583002 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 327/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato:SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto e letto l'appello di Ricorrente_1; Letta la sentenza appellata di cui in epigrafe;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Entrate Riscossione e comune di Casal di Principe
Trattata la controversia come da verbale di udienza;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. l co. 2 D.L.vo 546/1992 e 132 cpc nonchè art. 36 co. 2 D.L.vo 546/1992; rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento Tari 2016
-che il contribuente propone appello avverso i punti e capi della sentenza con i quali sono stati disattesi e/
o non esaminati i motivi introdotti, che ripropone, chiedendo l'accoglimento integrale del ricorso di primo grado;
-che l' Agenzia delle Entrate Riscossione e il Comune resistono chiedendo conferma della decisione impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
In accoglimento di motivo di appelo, rileva questa Corte l'inesistenza giuridica della notifica del presupposto avviso di accertamento (al coobbligato), in quanto del tutto priva di sottoscrizione del soggetto notificante
(Società_2 Srl).
Con l'ordinanza n.5889/2024 la Corte Suprema ha stabilito che in tema di contenzioso tributario, in caso di relata non sottoscritta dall'Ufficiale notificante, la notifica dell'avviso di accertamento impugnato va considerata inesistente. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la mancanza di sottoscrizione dell'ufficiale notificante sulla relata di notifica comportasse l'inesistenza della stessa. L'art. 148 c.p.c. richiede che la relata di notifica sia datata e sottoscritta dall'ufficiale giudiziario, e tale requisito non può essere sostituito dalla presenza del timbro con l'indicazione del nome dell'ufficiale.
La Corte ha orientamenti da tempo univoci sul punto, affermando che la sottoscrizione è un elemento costitutivo essenziale dell'atto di notifica;
in mancanza, quest'ultimo è giuridicamente inesistente.( cfr. anche
Cassazione Civile -ordinanza n. 26788 del 06/10/2025)
Nel caso di specie la relata è priva di sottoscrizione del notificatore, ed indica unicamente "lasciato avviso"
e "compiuta giacenza"; in ragione dell'inesistenza giuridica di notifica di atto di accertamento deve essere annullata la cartella esattoriale su esso fondata.
Sussistono ragioni di giustizia idonee a giustificare la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, correlate all'incertezza interpretativa delle pronunce Giurisprudenziali (anche di merito) in ordine al grado di completezza e specificità che le annotazioni presenti in relata di notifica (degli atti di accertamento e riscossione) devono presentare.
La Corte evidenzia inoltre che:
- le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, annulla l'atto impugnato;
compensa integralmente e reciprocamente tra tutte le parti le spese del doppio grado.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DE SI DA, RE
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4353/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Casal Di Principe
elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Casal Di Principe - Sede 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4832/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 21/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230032461583002 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 327/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato:SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto e letto l'appello di Ricorrente_1; Letta la sentenza appellata di cui in epigrafe;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Entrate Riscossione e comune di Casal di Principe
Trattata la controversia come da verbale di udienza;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. l co. 2 D.L.vo 546/1992 e 132 cpc nonchè art. 36 co. 2 D.L.vo 546/1992; rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento Tari 2016
-che il contribuente propone appello avverso i punti e capi della sentenza con i quali sono stati disattesi e/
o non esaminati i motivi introdotti, che ripropone, chiedendo l'accoglimento integrale del ricorso di primo grado;
-che l' Agenzia delle Entrate Riscossione e il Comune resistono chiedendo conferma della decisione impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
In accoglimento di motivo di appelo, rileva questa Corte l'inesistenza giuridica della notifica del presupposto avviso di accertamento (al coobbligato), in quanto del tutto priva di sottoscrizione del soggetto notificante
(Società_2 Srl).
Con l'ordinanza n.5889/2024 la Corte Suprema ha stabilito che in tema di contenzioso tributario, in caso di relata non sottoscritta dall'Ufficiale notificante, la notifica dell'avviso di accertamento impugnato va considerata inesistente. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la mancanza di sottoscrizione dell'ufficiale notificante sulla relata di notifica comportasse l'inesistenza della stessa. L'art. 148 c.p.c. richiede che la relata di notifica sia datata e sottoscritta dall'ufficiale giudiziario, e tale requisito non può essere sostituito dalla presenza del timbro con l'indicazione del nome dell'ufficiale.
La Corte ha orientamenti da tempo univoci sul punto, affermando che la sottoscrizione è un elemento costitutivo essenziale dell'atto di notifica;
in mancanza, quest'ultimo è giuridicamente inesistente.( cfr. anche
Cassazione Civile -ordinanza n. 26788 del 06/10/2025)
Nel caso di specie la relata è priva di sottoscrizione del notificatore, ed indica unicamente "lasciato avviso"
e "compiuta giacenza"; in ragione dell'inesistenza giuridica di notifica di atto di accertamento deve essere annullata la cartella esattoriale su esso fondata.
Sussistono ragioni di giustizia idonee a giustificare la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, correlate all'incertezza interpretativa delle pronunce Giurisprudenziali (anche di merito) in ordine al grado di completezza e specificità che le annotazioni presenti in relata di notifica (degli atti di accertamento e riscossione) devono presentare.
La Corte evidenzia inoltre che:
- le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, annulla l'atto impugnato;
compensa integralmente e reciprocamente tra tutte le parti le spese del doppio grado.