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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/08/2025, n. 11547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11547 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24404/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa MI CE, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 24404/2020 del R.G.A.C. vertente tra
, elettivamente domiciliato in Roma, via Bachelet n. 12 (Sede Parte_1
Nazionale ADUSBEF), presso l'avv. Daniele Imbò dal quale è rappresentato e difeso, per procura su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte attrice -
e
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
pagina 1 di 17 elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Adriana n.15, presso lo studio dell'avv. Federico Vecchio che la rappresenta e difende per procura su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte convenuta –
OGGETTO: opposizione ex art. 3 R.D. 639/1910 avverso ingiunzione di pagamento prot. 21885 del 12/02/2020 per l'importo di € 30.810,88.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti costituite hanno precisato, come da verbale, riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in pieno accoglimento di
codesta opposizione ex art. 615, comma primo del cod. proc. civ.:
- in via preliminare e cautelare, sospendere inaudita altera parte ovvero, in
via gradata, fissando udienza di comparizione ad hoc, l'efficacia esecutiva del
titolo opposto, attesa la fondatezza delle eccezioni e deduzioni sollevate con il
presente atto, inibendo alla convenuta di dare inizio all' esecuzione;
- in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare improcedibile
l'ingiunzione di pagamento notificata all'attore opponente, poiché difetta
radicalmente di titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 del cod.
pagina 2 di 17 proc. civ., unica disciplina applicabile al caso di specie, revocando
l'ingiunzione opposta;
- nel merito ed in pieno accoglimento della medesima opposizione, accertare e
dichiarare che Controparte_2
Iscritta al Registro delle
[...]
Imprese di Roma n. iscr. P. IVA e C. F. in persona del suo P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, non ha diritto di procedere alla minacciata
esecuzione forzata nei confronti dell'attore opponente, per intervenuta
prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2946 cod. civ., del presunto
diritto di credito posto a fondamento dell'ingiunzione di pagamento ivi
impugnata e contestata, quindi revocando l'ingiunzione opposta;
accertare e dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione della pretesa
creditoria di Controparte_1
Iscritta al Registro delle
[...] Controparte_2
Imprese di Roma n. iscr. P. IVA e C. F. in persona del suo P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, revocando l'ingiunzione opposta;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'illegittimità/infondatezza/erroneità
della avversa pretesa creditoria di
[...]
Iscritta al Controparte_3
pagina 3 di 17 Registro delle Imprese di Roma n. iscr. P. IVA e C. F. in P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, revocando l'ingiunzione
opposta;
in via subordinata, - accertare e dichiarare il danno subito dal sig. Pt_1
, alla luce di quanto lamentato con le comunicazioni del 8 e 27 agosto
[...]
2002, quantificandolo in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., e
condannare Controparte_2
Iscritta al Registro delle
[...]
Imprese di Roma n. iscr. P. IVA e C. F. in persona del suo P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, alle restituzione di tale importo revocando
l'ingiunzione opposta;
- accertare e dichiarare il danno subito dal sig. Pt_1
, alla luce di quanto lamentato con le comunicazioni del 8 e 27 agosto
[...]
2002, quantificandolo in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., e
compensare tale importo con l'eventuale credito che nella denegata ipotesi,
sarà riconosciuto in favore di parte opposta;
- accertare e dichiarare, in ogni
caso, che Controparte_2
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma n.
[...]
iscr. P. IVA e C. F. in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, non ha diritto di procedere alla minacciata esecuzione forzata
pagina 4 di 17 nei confronti della società opponente per l'intera somma richiesta, anche alla
luce dell'eccepita compensazione del presunto credito dell'opposta con il
correlativo credito del sig. , derivante dai danni dal medesimo subiti a Pt_1
causa dell'inadempimento, anche solo parziale, (o mancato corretto
adempimento) dell'obbligazione contrattuale assunta da parte opposta, da
quantificarsi in via equitativa dall'Ill.mo Tribunale adito, ovvero alla luce
della rideterminazione del credito nella misura che verrà rideterminata
equitativamente dall'On.le Giudice adito secondo Giustizia, tenuto conto del
concorso colposo del creditore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 cod.
civ., revocando il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso, - condannare,
infine, Controparte_2
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. iscr.
[...]
P. IVA e C. F. in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, alla rifusione delle spese di giudizio e competenze professionali.”.
: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed CP_2
eccezione disattesa: In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione
dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento impugnata dal Sig.
, per le ragioni indicate in narrativa. Nel merito: 1) rigettare Parte_1
l'opposizione proposta dal Sig. , in quanto infondata in fatto e Parte_1
pagina 5 di 17 in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
2) in ogni caso accertare e
dichiarare che il Sig. è tenuto al pagamento in favore Parte_1
dell' Parte_2
dell'importo di € 30.810,88 oltre interessi dalla domanda
[...]
ovvero del maggiore o minore importo che verrà accertato in corso di causa e,
per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento in favore Parte_1
dell' Parte_3
del predetto importo. Con vittoria di spese, competenze ed
[...]
onorari del giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 09/05/2020, la parte attrice indicata in epigrafe ha convenuto Controparte_1
previa sospensione della sua
[...]
efficacia esecutiva, per l'accertamento negativo del debito relativo alla pretesa da quest'ultima esercitata con l'ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. N.
639/1910 del 12/02/2020 – prot. 21885-, notificata in data 14/03/2020, per €
30.810,88 emessa con riferimento ai benefici erogati nell'anno 2000, in applicazione della l. n. 608/1996, deducendo: - la mancanza di valido titolo esecutivo per poter procedere ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
pagina 6 di 17 non essendo il contratto di finanziamento redatto nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico;
- la prescrizione decennale del preteso credito ex art. 2946 c.c., in mancanza di atti interruttivi, a far data dalla comunicazione della revoca (02/08/2005) o dall'ultima rata prevista nel piano di ammortamento (31/12/2006); - l'inadempimento del creditore in relazione alla mancata consegna della documentazione relativa al contratto, al mancato espletamento dell'attività di tutoraggio ed alla mancata erogazione delle somme stabilite in contratto ed , in particolare dell'acconto di lire 10.000.000,
in relazione ai quali ha chiesto l'accertamento, in via equitativa, dei danni subiti che ha opposto in compensazione.
2. Costituitasi tempestivamente INVITALIA-
[...]
, ha Controparte_1
puntualmente contestato la domanda attorea chiedendone il rigetto per infondatezza, deducendo: -il puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 24/11/2000 mediante la erogazione della somma di € 23.224,78 in conto investimenti;
-
l'inadempimento dell'attore consistente nella cessazione infranquinquennio dell'attività a motivo della quale è stata disposta la revoca delle agevolazioni deliberata in data 28/07/2005; - il mancato decorso del termine prescrizionale;
pagina 7 di 17 - la regolarità formale e sostanziale dell'ingiunzione e la sua adeguata motivazione;
- la mancanza di prova del danno grave ed irreparabile ai fini della sospensione.
3. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, inaudita altera
parte, dell'ingiunzione opposta con decreto del 21/09/2020 ed assegnati i richiesti termini ex art. 183 co 6 c.p.c., all'esito dei quali le posizioni delle parti sono rimaste pressoché invariate, la causa, documentalmente istruita, dopo diversi rinvii per trattative di bonario componimento, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio -
arg. ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014), e, ritenuta, infatti:
- palesemente infondata la deduzione formulata da parte attrice in relazione alla mancanza di valido titolo esecutivo per poter procedere, , ad CP_2
esecuzione forzata ai sensi dell'art. 474 c.p.c. non essendo il contratto di finanziamento redatto nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, avuto riguardo alla peculiare procedura di recupero del credito pagina 8 di 17 derivante da agevolazioni concesse ex d. lgs. n. 185/2000 come disciplinata dal d. lgs. n. 46/1999, il quale all'art. 17, comma 3-ter, prevede che la riscossione coattiva del credito è preceduta dall'intimazione ex art. 2 del R.D.
n. 639/1910,
- palesemente infondata l'eccezione di inadempimento di formulata da CP_2
parte attrice in relazione alla mancata consegna della documentazione ed alla mancata erogazione delle somme contrattualmente stabilite, avuto riguardo alla rinuncia alle stesse da parte dell'opponente in sede di monitoraggio ed alla comunicazione di cessazione dell'attività del 27/08/2002 (cfr. doc. 8, fascicolo
), CP_2
in diritto, giova innanzitutto evidenziare che:
a) Controparte_4
impresa-, subentrata ex art. 460 della legge n. 296/2006 (Legge
[...]
finanziaria 2007) a (costituita con d.lgs. n. 1/1999), è Controparte_5
società a capitale interamente pubblico ed ha lo scopo “attraverso l'erogazione
di servizi e l'acquisizione di partecipazioni, di promuovere attività produttive,
attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova
imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione , sviluppare sistemi
locali d'impresa …” (art. 1, comma 2, d. lgs. n. 1/1999) nel cui ambito pagina 9 di 17 rientrano gli “incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego”
disciplinati dal d.lgs. n. 185/2000 , in precedenza regolati dalla l. 608/1996,
b) in tale contesto normativo si inserisce il contratto di finanziamento del
24/11/2000, Prot. 063118, avente ad oggetto la concessione delle agevolazioni ex l. 608/1996, art. 9 septies, e successive integrazioni, per la realizzazione di un'attività di: “Punto vendita materiale elettrico e illuminazione”,
c) la procedura di recupero del credito azionato, conseguente alla risoluzione o revoca di agevolazioni concesse ex d. lgs. n. 185/2000, è disciplinata dal d.
lgs. n. 46/1999, il quale all'art. 17, comma 3-ter, prevede che la riscossione coattiva del credito è preceduta dall'intimazione ex art. 2 del R.D. n.
639/1910,
d) la natura complessa dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 RD 639/1910,
quale atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione con efficacia accertativa della pretesa erariale e la funzione di atto di invito al pagamento, diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale ed a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale implica che il thema decidendum del giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale non si esaurisce nella verifica della validità formale del provvedimento impugnato e della sussistenza delle pagina 10 di 17 condizioni di ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento nel merito della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A,
e) il giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, pertanto, ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma si estende necessariamente anche al rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso,
l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito (cfr. sent. n. 29653 del
12.12.2017).
5. Nel caso di specie, si rileva in fatto che l'ingiunzione di pagamento opposta risulta esente da vizi formali e sostanziali in quanto conforme nel suo contenuto a quanto richiesto dall'art. 2, co. 1, RD N. 639/1910 avuto riguardo alla causale (procollo n. 063118) ed al dettaglio delle somme pretese, elementi senz'altro idonei a portare a conoscenza del destinatario la pretesa creditoria azionata ed a consentirgli, come nel caso di specie, di predisporre un'adeguata difesa.
Nel merito, l'obbligazione di restituzione risulta provata da che ha CP_2
offerto in comunicazione il contratto di finanziamento del 24/11/2000 dal pagina 11 di 17 quale trae origine la pretesa creditoria (cfr. doc. 1, fascicolo ), CP_2
debitamente sottoscritto dall'opponente e da , cui Controparte_5 CP_2
[...] CP_3 Controparte_2 [...]
, come detto, è subentrata ex art. 460 della legge n. 296/2006 (Legge CP_1
finanziaria 2007).
Dall'art. 2 del contratto rubricato “Ammontare delle agevolazioni” risulta che
“Le agevolazioni concesse al beneficiario ai sensi della L. 608/1996 del
28/11/96 con il provvedimento di ammissione sopra citato ammontano a: £
47.189.918 per le spese di investimento, di cui £ 28.313.951 a Fondo Perduto
e £ 18.875.967 sotto forma di mutuo agevolato, da restituirsi i cinque rate
annuali posticipate al tasso agevolato determinato in misura pari al 1,98%; - £
10.000.000 a Fondo Perduto per le spese di gestione del primo anno;
- oltre a
servizi di assistenza tecnica nella fase di realizzazione degli investimenti e di
avvio della gestione dell'iniziativa per un importo sino ad un massimo di £
6.000.000 al netto dell'IVA comprensivo di tutte le spese”.
Gli obblighi del beneficiario sono stabiliti nell'Allegato 1 , articolo II che, per quel che qui interessa, al co. 2 stabilisce: “Il Beneficiario si obbliga a svolgere,
per un periodo di almeno cinque anni, a decorrere dalla data del
Provvedimento di ammissione l'attività agevolata” e al co. 6 “Il Beneficiario
pagina 12 di 17 si obbliga a restituire il prestito agevolato secondo le modalità e i tempi
stabiliti dal presente atto”.
L'art. V, avente ad oggetto le “Modalità di restituzione del prestito agevolato”
stabilisce che “Il Beneficiario si obbliga a restituire a il Controparte_5
prestito agevolato dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono
state erogate le somme. La restituzione avverrà mediante corresponsione di 5
(cinque) rate annuali costanti e posticipate comprensive di capitale ed
interessi da versare entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno”.
L'art. VI, dedicato alla “Clausola risolutiva” stabilisce che “Al verificarsi della
mancata corresponsione degli interessi o del mancato versamento anche di
una sola rata del prestito agevolato, diffida mediante Controparte_5
raccomandata A/R il Beneficiario ad adempiere all'obbligo di pagamento
entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della medesima.
Decorso inutilmente tale termine senza che si sia provveduto al pagamento,
si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi e Controparte_5
per gli effetti di cui all' art. 1456 c.c. procedendo al recupero coattivo di
quanto ancora dovuto dal Beneficiario in virtù del prestito agevolato, per rate
scadute, interessi e capitale residuo.
pagina 13 di 17 Rimane ferma la possibilità per di revocare tutte le altre Controparte_5
agevolazioni concesse con il provvedimento di ammissione”.
L' art. XI dedicato alla “Revoca delle agevolazioni” stabilisce, infine, che
“ avrà il diritto di revocare le agevolazioni concesse, Controparte_5
anche ai sensi del regolamento approvato con D.M. 08.11.96, n. 591, nei
seguenti casi, la cui elencazione ha carattere puramente esemplificativo:
…(omissis)…2) Il Beneficiario cessi l'attività …”.
L'avvenuta erogazione delle somme su indicate è pacifica e non forma oggetto di contestazione e, comunque, è dimostrata da mediante copia dei CP_2
bonifici (doc. 4-6, fascicolo ). CP_2
Parimenti non contestata dall'opponente e, comunque, dimostrata da CP_2
risulta, giusta comunicazione del 27/08/2002 a firma dello stesso opponente
(doc. 8, fascicolo ) la cessazione dell'attività in data 26/08/2002, e, CP_2
dunque, infraquinquennio, a motivo della quale è stata disposta, con delibera del 28/07/2005 (doc. 11, fascicolo ), la revoca delle agevolazioni. CP_2
Trattandosi di somme percepite tramite finanziamento per l'evidente scopo di tutelare le posizioni soggettive di coloro che vengono in contatto con gli Enti
Pubblici, il credito presenta i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (cfr.
Cass. n. 8162/2002) ed essendo scaduti i termini previsti per il pagamento delle pagina 14 di 17 rate annuali, il relativo credito restitutorio è divenuto liquido ed esigibile al momento della revoca, ossia il 28/07/2005 (cfr. doc. 11, fascicolo ). CP_2
Ciò posto, si osserva che l'opponente ha dedotto l'estinzione del credito, in mancanza di atti interruttivi, per decorso del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. a far data dalla comunicazione di revoca del 02/08/2005.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione offerta in comunicazione dalle parti risulta, come detto,
che la deliberazione della revoca è intervenuta in data 28/07/2005 (cfr. doc. 11,
fascicolo ) ed è stata comunicata all'opponente in data 02/08/2005 (cfr. CP_2
doc. 6, fascicolo opponente).
Da tale momento decorre, dunque, ex art. 2935 c.c. il termine di prescrizione di dieci anni relativo all'obbligo di restituzione.
L'ingiunzione di pagamento opposta, prot. n. 21885, emessa il 12/02/2020 e notificata il 14/03/2020, - non avendo offerto la prova della notifica CP_2
della diffida e messa in mora Prot. n. 27034/AMAG del 09/07/2010 ad essa precedente (cfr. doc. 12, fascicolo ), la cui ricezione è stata contestata CP_2
dall'opponente - rappresenta, pertanto, il primo atto successivo alla revoca, in ogni caso, intervenuta oltre il termine decennale di prescrizione scaduto il
02/08/2015, a tal proposito osservandosi che “L'atto di costituzione in mora è
pagina 15 di 17 un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta,
ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art.
2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza
del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c.,
si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario,
da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o
domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria
attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in
concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo
idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del
relativo contenuto” (cfr. S.C. , III, sent. n. 27412 del 08/10/2021).
In conseguenza, la pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta va dichiarata estinta per intervenuta prescrizione.
6. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, ogni altro motivo assorbito, la pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta va dichiarata estinta per intervenuta prescrizione..
7. Le spese seguono la soccombenza, onde sono liquidate in favore dell'opponente e poste a carico di , in applicazione del D.M. n. CP_2
pagina 16 di 17 55/2014 e del D.M. n. 147/2022 ratione temporis applicabili (scaglione da €
26.001,00 a € 52.000,00), tenuto conto del parziale rigetto delle deduzioni attoree, in complessivi € 5.045,00, di cui € 545,00 per spese vive (CU e bollo),
€ 1000,00 per fase studio, € 1.000,00 per fase introduttiva, € 1.000,00 per fase istruttoria/trattazione, € 1500,00 per fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) dichiara estinto per intervenuta prescrizione decennale il credito azionato da con l'ingiunzione di pagamento prot. n. 21885 emessa il Controparte_2
12/02/2020;
-) condanna al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite CP_2
liquidate, come in parte motiva, in complessivi € 5.045,00, oltre spese generali,
iva e cpa.
Roma, 31/07/2025
Il giudice
MI CE
pagina 17 di 17
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa MI CE, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 24404/2020 del R.G.A.C. vertente tra
, elettivamente domiciliato in Roma, via Bachelet n. 12 (Sede Parte_1
Nazionale ADUSBEF), presso l'avv. Daniele Imbò dal quale è rappresentato e difeso, per procura su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte attrice -
e
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
pagina 1 di 17 elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Adriana n.15, presso lo studio dell'avv. Federico Vecchio che la rappresenta e difende per procura su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte convenuta –
OGGETTO: opposizione ex art. 3 R.D. 639/1910 avverso ingiunzione di pagamento prot. 21885 del 12/02/2020 per l'importo di € 30.810,88.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti costituite hanno precisato, come da verbale, riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in pieno accoglimento di
codesta opposizione ex art. 615, comma primo del cod. proc. civ.:
- in via preliminare e cautelare, sospendere inaudita altera parte ovvero, in
via gradata, fissando udienza di comparizione ad hoc, l'efficacia esecutiva del
titolo opposto, attesa la fondatezza delle eccezioni e deduzioni sollevate con il
presente atto, inibendo alla convenuta di dare inizio all' esecuzione;
- in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare improcedibile
l'ingiunzione di pagamento notificata all'attore opponente, poiché difetta
radicalmente di titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 del cod.
pagina 2 di 17 proc. civ., unica disciplina applicabile al caso di specie, revocando
l'ingiunzione opposta;
- nel merito ed in pieno accoglimento della medesima opposizione, accertare e
dichiarare che Controparte_2
Iscritta al Registro delle
[...]
Imprese di Roma n. iscr. P. IVA e C. F. in persona del suo P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, non ha diritto di procedere alla minacciata
esecuzione forzata nei confronti dell'attore opponente, per intervenuta
prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2946 cod. civ., del presunto
diritto di credito posto a fondamento dell'ingiunzione di pagamento ivi
impugnata e contestata, quindi revocando l'ingiunzione opposta;
accertare e dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione della pretesa
creditoria di Controparte_1
Iscritta al Registro delle
[...] Controparte_2
Imprese di Roma n. iscr. P. IVA e C. F. in persona del suo P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, revocando l'ingiunzione opposta;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'illegittimità/infondatezza/erroneità
della avversa pretesa creditoria di
[...]
Iscritta al Controparte_3
pagina 3 di 17 Registro delle Imprese di Roma n. iscr. P. IVA e C. F. in P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, revocando l'ingiunzione
opposta;
in via subordinata, - accertare e dichiarare il danno subito dal sig. Pt_1
, alla luce di quanto lamentato con le comunicazioni del 8 e 27 agosto
[...]
2002, quantificandolo in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., e
condannare Controparte_2
Iscritta al Registro delle
[...]
Imprese di Roma n. iscr. P. IVA e C. F. in persona del suo P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, alle restituzione di tale importo revocando
l'ingiunzione opposta;
- accertare e dichiarare il danno subito dal sig. Pt_1
, alla luce di quanto lamentato con le comunicazioni del 8 e 27 agosto
[...]
2002, quantificandolo in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., e
compensare tale importo con l'eventuale credito che nella denegata ipotesi,
sarà riconosciuto in favore di parte opposta;
- accertare e dichiarare, in ogni
caso, che Controparte_2
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma n.
[...]
iscr. P. IVA e C. F. in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, non ha diritto di procedere alla minacciata esecuzione forzata
pagina 4 di 17 nei confronti della società opponente per l'intera somma richiesta, anche alla
luce dell'eccepita compensazione del presunto credito dell'opposta con il
correlativo credito del sig. , derivante dai danni dal medesimo subiti a Pt_1
causa dell'inadempimento, anche solo parziale, (o mancato corretto
adempimento) dell'obbligazione contrattuale assunta da parte opposta, da
quantificarsi in via equitativa dall'Ill.mo Tribunale adito, ovvero alla luce
della rideterminazione del credito nella misura che verrà rideterminata
equitativamente dall'On.le Giudice adito secondo Giustizia, tenuto conto del
concorso colposo del creditore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 cod.
civ., revocando il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso, - condannare,
infine, Controparte_2
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. iscr.
[...]
P. IVA e C. F. in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, alla rifusione delle spese di giudizio e competenze professionali.”.
: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed CP_2
eccezione disattesa: In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione
dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento impugnata dal Sig.
, per le ragioni indicate in narrativa. Nel merito: 1) rigettare Parte_1
l'opposizione proposta dal Sig. , in quanto infondata in fatto e Parte_1
pagina 5 di 17 in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
2) in ogni caso accertare e
dichiarare che il Sig. è tenuto al pagamento in favore Parte_1
dell' Parte_2
dell'importo di € 30.810,88 oltre interessi dalla domanda
[...]
ovvero del maggiore o minore importo che verrà accertato in corso di causa e,
per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento in favore Parte_1
dell' Parte_3
del predetto importo. Con vittoria di spese, competenze ed
[...]
onorari del giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 09/05/2020, la parte attrice indicata in epigrafe ha convenuto Controparte_1
previa sospensione della sua
[...]
efficacia esecutiva, per l'accertamento negativo del debito relativo alla pretesa da quest'ultima esercitata con l'ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. N.
639/1910 del 12/02/2020 – prot. 21885-, notificata in data 14/03/2020, per €
30.810,88 emessa con riferimento ai benefici erogati nell'anno 2000, in applicazione della l. n. 608/1996, deducendo: - la mancanza di valido titolo esecutivo per poter procedere ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
pagina 6 di 17 non essendo il contratto di finanziamento redatto nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico;
- la prescrizione decennale del preteso credito ex art. 2946 c.c., in mancanza di atti interruttivi, a far data dalla comunicazione della revoca (02/08/2005) o dall'ultima rata prevista nel piano di ammortamento (31/12/2006); - l'inadempimento del creditore in relazione alla mancata consegna della documentazione relativa al contratto, al mancato espletamento dell'attività di tutoraggio ed alla mancata erogazione delle somme stabilite in contratto ed , in particolare dell'acconto di lire 10.000.000,
in relazione ai quali ha chiesto l'accertamento, in via equitativa, dei danni subiti che ha opposto in compensazione.
2. Costituitasi tempestivamente INVITALIA-
[...]
, ha Controparte_1
puntualmente contestato la domanda attorea chiedendone il rigetto per infondatezza, deducendo: -il puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 24/11/2000 mediante la erogazione della somma di € 23.224,78 in conto investimenti;
-
l'inadempimento dell'attore consistente nella cessazione infranquinquennio dell'attività a motivo della quale è stata disposta la revoca delle agevolazioni deliberata in data 28/07/2005; - il mancato decorso del termine prescrizionale;
pagina 7 di 17 - la regolarità formale e sostanziale dell'ingiunzione e la sua adeguata motivazione;
- la mancanza di prova del danno grave ed irreparabile ai fini della sospensione.
3. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, inaudita altera
parte, dell'ingiunzione opposta con decreto del 21/09/2020 ed assegnati i richiesti termini ex art. 183 co 6 c.p.c., all'esito dei quali le posizioni delle parti sono rimaste pressoché invariate, la causa, documentalmente istruita, dopo diversi rinvii per trattative di bonario componimento, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio -
arg. ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014), e, ritenuta, infatti:
- palesemente infondata la deduzione formulata da parte attrice in relazione alla mancanza di valido titolo esecutivo per poter procedere, , ad CP_2
esecuzione forzata ai sensi dell'art. 474 c.p.c. non essendo il contratto di finanziamento redatto nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, avuto riguardo alla peculiare procedura di recupero del credito pagina 8 di 17 derivante da agevolazioni concesse ex d. lgs. n. 185/2000 come disciplinata dal d. lgs. n. 46/1999, il quale all'art. 17, comma 3-ter, prevede che la riscossione coattiva del credito è preceduta dall'intimazione ex art. 2 del R.D.
n. 639/1910,
- palesemente infondata l'eccezione di inadempimento di formulata da CP_2
parte attrice in relazione alla mancata consegna della documentazione ed alla mancata erogazione delle somme contrattualmente stabilite, avuto riguardo alla rinuncia alle stesse da parte dell'opponente in sede di monitoraggio ed alla comunicazione di cessazione dell'attività del 27/08/2002 (cfr. doc. 8, fascicolo
), CP_2
in diritto, giova innanzitutto evidenziare che:
a) Controparte_4
impresa-, subentrata ex art. 460 della legge n. 296/2006 (Legge
[...]
finanziaria 2007) a (costituita con d.lgs. n. 1/1999), è Controparte_5
società a capitale interamente pubblico ed ha lo scopo “attraverso l'erogazione
di servizi e l'acquisizione di partecipazioni, di promuovere attività produttive,
attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova
imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione , sviluppare sistemi
locali d'impresa …” (art. 1, comma 2, d. lgs. n. 1/1999) nel cui ambito pagina 9 di 17 rientrano gli “incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego”
disciplinati dal d.lgs. n. 185/2000 , in precedenza regolati dalla l. 608/1996,
b) in tale contesto normativo si inserisce il contratto di finanziamento del
24/11/2000, Prot. 063118, avente ad oggetto la concessione delle agevolazioni ex l. 608/1996, art. 9 septies, e successive integrazioni, per la realizzazione di un'attività di: “Punto vendita materiale elettrico e illuminazione”,
c) la procedura di recupero del credito azionato, conseguente alla risoluzione o revoca di agevolazioni concesse ex d. lgs. n. 185/2000, è disciplinata dal d.
lgs. n. 46/1999, il quale all'art. 17, comma 3-ter, prevede che la riscossione coattiva del credito è preceduta dall'intimazione ex art. 2 del R.D. n.
639/1910,
d) la natura complessa dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 RD 639/1910,
quale atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione con efficacia accertativa della pretesa erariale e la funzione di atto di invito al pagamento, diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale ed a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale implica che il thema decidendum del giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale non si esaurisce nella verifica della validità formale del provvedimento impugnato e della sussistenza delle pagina 10 di 17 condizioni di ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento nel merito della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A,
e) il giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, pertanto, ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma si estende necessariamente anche al rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso,
l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito (cfr. sent. n. 29653 del
12.12.2017).
5. Nel caso di specie, si rileva in fatto che l'ingiunzione di pagamento opposta risulta esente da vizi formali e sostanziali in quanto conforme nel suo contenuto a quanto richiesto dall'art. 2, co. 1, RD N. 639/1910 avuto riguardo alla causale (procollo n. 063118) ed al dettaglio delle somme pretese, elementi senz'altro idonei a portare a conoscenza del destinatario la pretesa creditoria azionata ed a consentirgli, come nel caso di specie, di predisporre un'adeguata difesa.
Nel merito, l'obbligazione di restituzione risulta provata da che ha CP_2
offerto in comunicazione il contratto di finanziamento del 24/11/2000 dal pagina 11 di 17 quale trae origine la pretesa creditoria (cfr. doc. 1, fascicolo ), CP_2
debitamente sottoscritto dall'opponente e da , cui Controparte_5 CP_2
[...] CP_3 Controparte_2 [...]
, come detto, è subentrata ex art. 460 della legge n. 296/2006 (Legge CP_1
finanziaria 2007).
Dall'art. 2 del contratto rubricato “Ammontare delle agevolazioni” risulta che
“Le agevolazioni concesse al beneficiario ai sensi della L. 608/1996 del
28/11/96 con il provvedimento di ammissione sopra citato ammontano a: £
47.189.918 per le spese di investimento, di cui £ 28.313.951 a Fondo Perduto
e £ 18.875.967 sotto forma di mutuo agevolato, da restituirsi i cinque rate
annuali posticipate al tasso agevolato determinato in misura pari al 1,98%; - £
10.000.000 a Fondo Perduto per le spese di gestione del primo anno;
- oltre a
servizi di assistenza tecnica nella fase di realizzazione degli investimenti e di
avvio della gestione dell'iniziativa per un importo sino ad un massimo di £
6.000.000 al netto dell'IVA comprensivo di tutte le spese”.
Gli obblighi del beneficiario sono stabiliti nell'Allegato 1 , articolo II che, per quel che qui interessa, al co. 2 stabilisce: “Il Beneficiario si obbliga a svolgere,
per un periodo di almeno cinque anni, a decorrere dalla data del
Provvedimento di ammissione l'attività agevolata” e al co. 6 “Il Beneficiario
pagina 12 di 17 si obbliga a restituire il prestito agevolato secondo le modalità e i tempi
stabiliti dal presente atto”.
L'art. V, avente ad oggetto le “Modalità di restituzione del prestito agevolato”
stabilisce che “Il Beneficiario si obbliga a restituire a il Controparte_5
prestito agevolato dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono
state erogate le somme. La restituzione avverrà mediante corresponsione di 5
(cinque) rate annuali costanti e posticipate comprensive di capitale ed
interessi da versare entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno”.
L'art. VI, dedicato alla “Clausola risolutiva” stabilisce che “Al verificarsi della
mancata corresponsione degli interessi o del mancato versamento anche di
una sola rata del prestito agevolato, diffida mediante Controparte_5
raccomandata A/R il Beneficiario ad adempiere all'obbligo di pagamento
entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della medesima.
Decorso inutilmente tale termine senza che si sia provveduto al pagamento,
si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi e Controparte_5
per gli effetti di cui all' art. 1456 c.c. procedendo al recupero coattivo di
quanto ancora dovuto dal Beneficiario in virtù del prestito agevolato, per rate
scadute, interessi e capitale residuo.
pagina 13 di 17 Rimane ferma la possibilità per di revocare tutte le altre Controparte_5
agevolazioni concesse con il provvedimento di ammissione”.
L' art. XI dedicato alla “Revoca delle agevolazioni” stabilisce, infine, che
“ avrà il diritto di revocare le agevolazioni concesse, Controparte_5
anche ai sensi del regolamento approvato con D.M. 08.11.96, n. 591, nei
seguenti casi, la cui elencazione ha carattere puramente esemplificativo:
…(omissis)…2) Il Beneficiario cessi l'attività …”.
L'avvenuta erogazione delle somme su indicate è pacifica e non forma oggetto di contestazione e, comunque, è dimostrata da mediante copia dei CP_2
bonifici (doc. 4-6, fascicolo ). CP_2
Parimenti non contestata dall'opponente e, comunque, dimostrata da CP_2
risulta, giusta comunicazione del 27/08/2002 a firma dello stesso opponente
(doc. 8, fascicolo ) la cessazione dell'attività in data 26/08/2002, e, CP_2
dunque, infraquinquennio, a motivo della quale è stata disposta, con delibera del 28/07/2005 (doc. 11, fascicolo ), la revoca delle agevolazioni. CP_2
Trattandosi di somme percepite tramite finanziamento per l'evidente scopo di tutelare le posizioni soggettive di coloro che vengono in contatto con gli Enti
Pubblici, il credito presenta i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (cfr.
Cass. n. 8162/2002) ed essendo scaduti i termini previsti per il pagamento delle pagina 14 di 17 rate annuali, il relativo credito restitutorio è divenuto liquido ed esigibile al momento della revoca, ossia il 28/07/2005 (cfr. doc. 11, fascicolo ). CP_2
Ciò posto, si osserva che l'opponente ha dedotto l'estinzione del credito, in mancanza di atti interruttivi, per decorso del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. a far data dalla comunicazione di revoca del 02/08/2005.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione offerta in comunicazione dalle parti risulta, come detto,
che la deliberazione della revoca è intervenuta in data 28/07/2005 (cfr. doc. 11,
fascicolo ) ed è stata comunicata all'opponente in data 02/08/2005 (cfr. CP_2
doc. 6, fascicolo opponente).
Da tale momento decorre, dunque, ex art. 2935 c.c. il termine di prescrizione di dieci anni relativo all'obbligo di restituzione.
L'ingiunzione di pagamento opposta, prot. n. 21885, emessa il 12/02/2020 e notificata il 14/03/2020, - non avendo offerto la prova della notifica CP_2
della diffida e messa in mora Prot. n. 27034/AMAG del 09/07/2010 ad essa precedente (cfr. doc. 12, fascicolo ), la cui ricezione è stata contestata CP_2
dall'opponente - rappresenta, pertanto, il primo atto successivo alla revoca, in ogni caso, intervenuta oltre il termine decennale di prescrizione scaduto il
02/08/2015, a tal proposito osservandosi che “L'atto di costituzione in mora è
pagina 15 di 17 un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta,
ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art.
2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza
del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c.,
si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario,
da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o
domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria
attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in
concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo
idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del
relativo contenuto” (cfr. S.C. , III, sent. n. 27412 del 08/10/2021).
In conseguenza, la pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta va dichiarata estinta per intervenuta prescrizione.
6. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, ogni altro motivo assorbito, la pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta va dichiarata estinta per intervenuta prescrizione..
7. Le spese seguono la soccombenza, onde sono liquidate in favore dell'opponente e poste a carico di , in applicazione del D.M. n. CP_2
pagina 16 di 17 55/2014 e del D.M. n. 147/2022 ratione temporis applicabili (scaglione da €
26.001,00 a € 52.000,00), tenuto conto del parziale rigetto delle deduzioni attoree, in complessivi € 5.045,00, di cui € 545,00 per spese vive (CU e bollo),
€ 1000,00 per fase studio, € 1.000,00 per fase introduttiva, € 1.000,00 per fase istruttoria/trattazione, € 1500,00 per fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) dichiara estinto per intervenuta prescrizione decennale il credito azionato da con l'ingiunzione di pagamento prot. n. 21885 emessa il Controparte_2
12/02/2020;
-) condanna al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite CP_2
liquidate, come in parte motiva, in complessivi € 5.045,00, oltre spese generali,
iva e cpa.
Roma, 31/07/2025
Il giudice
MI CE
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