Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00062/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00042/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2025, proposto dalla prof.ssa ME UC, rappresentata e difesa dagli avvocati Quirino Mescia e Andrea Cuccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, n. 182/2024, depositata in data 10.06.2024 nel giudizio avente numero di R.G. 1347/2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. RG IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza n. 166/2025 questo Tribunale ha accolto il ricorso promosso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe, e, per l’effetto, ha:
- ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe nei sensi di cui in motivazione, provvedendo al pagamento delle somme ivi riconosciute e non ancora corrisposte, nella misura di € 2.500,00 oltre interessi o rivalutazione ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- disposto che l’Amministrazione adempia all’obbligo così determinato, eseguendo il corrispondente pagamento nel termine ultimativo di 40 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore;
- nomina quale commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ”, competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento, provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di ulteriori 40 giorni, decorrente dalla scadenza del termine qui concesso all’Amministrazione;
- condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidandole in € 800,00 oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore degli antescritti procuratori antistatari;
Dato atto che, più recentemente:
- con istanza depositata in data 26.8.2025 parte ricorrente ha rappresentato che “ la sentenza non è stata ancora eseguita ed il Commissario nominato non ha né preso contatti con gli scriventi al fine di fornire aggiornamento sulla sua attività né ovviamente adempiuto al suo dovere di far dare esecuzione alla sentenza ”;
- con la medesima istanza parte ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di:
a) adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario, anche mediante sostituzione del Commissario ad acta nominato, al fine di assicurare l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Campobasso n. 182/2024;
b) condannare l’Amministrazione convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente fase di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari;
- con successiva istanza depositata in data 20.1.2026 parte ricorrente ha rappresentato che “ in data 17.9.2025 è stata data esecuzione alla sentenza con riferimento alla parte dovuta alla ricorrente quale bonus docente come da documentazione che si allega e quindi in data successiva all’avvio della presente fase ”: ha, pertanto, chiesto al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere con condanna dell’Amministrazione convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente fase di giudizio con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
Considerato, dunque, che la suddetta dichiarazione, attestante il pagamento delle somme ancora dovute al ricorrente, rende effettivamente doverosa la conclusione della sopraggiunta cessazione della materia del contendere tra le parti ai sensi dell’art. 34, comma 5, del cod. proc. amm., essendo emerso che vi è stata completa ottemperanza del decisum in epigrafe.
Le ulteriori spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del relativo contendere tra le parti.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle ulteriori spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 350,00 oltre accessori di legge, spese tutte da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR IB, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
RG IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RG IO | OR IB |
IL SEGRETARIO