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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 19/02/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 19.02.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
135/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. C. Fasoli
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Esposito (C.F.: ) C.F._2
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.03.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver premesso di essere imprenditrice agricola affetta da “protrusioni multiple del rachide lombare, con discoartrosi polidistrettuale di grado medio grave, risentimenti radicolari e deficit funzionale della colonna ai gradi estremi”, patologie su preesistenti postumi lavorativi del 7%, asseritamente contratte nello svolgimento della sua attività lavorativa ed a causa della connessa esposizione abituale, continua e ripetitiva ai rischi delle vibrazioni trasmesse all'intera a colonna dal sedile di guida dei trattori (W.B.V.) e della movimentazione manuale di carichi (M.M.C.), nonché di aver presentato all apposita domanda di indennizzo, rigettata dall'ente CP_1
assicurativo, ha domandato accertarsi la natura professionale della patologia denunciata, con percentuale di menomazione dell'integrità psico-fisica superiore al
7% già esistente, nonché il diritto all'erogazione delle corrispondenti provvidenze economiche richieste, con conseguente condanna dell' resistente al relativo CP_1
pagamento. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare l'eziologia professionale delle patologie dedotte in ricorso, nonché il relativo grado percentuale invalidante, da sommarsi a quello già riconosciuto in favore della ricorrente, ciò che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
Pag. 2 di 12 In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale. La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la
Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n.
1919/1990; Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n.
3207/2019; Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Orbene, venendo al caso di specie, la patologia oggetto di causa – “protrusioni multiple del rachide lombare, con discoartrosi polidistrettuale di grado medio grave,
Pag. 3 di 12 risentimenti radicolari e deficit funzionale della colonna ai gradi estremi” – nonmè tabellata, di talché, non potendo operare le presunzioni di legge, come dalla su richiamata giurisprudenza, occorre che il lavoratore fornisca idonea ed adeguata prova del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'affezione, sì da dimostrare, dunque, l'origine professionale della medesima.
A tal riguardo, si premette che, per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p., norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti
(ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011; Cass. n. 6105/2015; Cass. n.
27952/2018; Cass. n. 11488/2023).
Tanto premesso, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologia lamentata e l'attività lavorativa.
In particolare, il primo teste di parte ricorrente, SI.ra , ha confermato Testimone_1
la circostanza che la ricorrente ha abitualmente e sistematicamente guidato il trattore per eseguire la preparazione del terreno, la semina, la concimazione, i trattamenti antiparassitari, la raccolta e trasporto dei prodotti, per varie ore al giorno e, al bisogno, anche per l'intera giornata, nonché che la medesima ha eseguito sistematicamente anche il sollevamento, trasporto, carico, scarico di sacchi di
Pag. 4 di 12 concime, sacchi e casse di prodotti, attrezzi agricoli pesanti, sul punto riferendo che
“… Tanto so, in quanto di solito lei ed io ci aiutiamo nei lavori della campagna, essendo entrambe coltivatrici. Questo da una decina di anni, anzi, anche di più… Lo so in quanto, ad esempio, mentre lei è sul trattore, io raccolgo l'uva… quando c'è la raccolta delle olive, con l'abbacchiatore, io sto tutto il tempo con lei, per tutto il periodo della raccolta delle olive, ad aiutarla. A seconda delle attività, ci aiutiamo lavorando entrambe un mese da lei ed un mese da me, oppure un giorno da lei e
l'altro e da me e così via… Si fa tutto a mano. Il concime viene portato con il carretto, ma sul carretto il sacco viene messo sollevandolo a mano”. Anche il secondo teste di parte ricorrente, SI.ra , ha integralmente Testimone_2
confermato le predette circostanza, precisando in merito che “… Tanto so, in quanto noi ci scambiamo i lavori, avendo entrambe la campagna. Posso dire che ci aiutiamo da una trentina di anni, in quanto pur vivendo a Pollutri da sposate, ci conoscevamo già prima, essendo entrambe originarie di non stavo con lei tutti i giorni, Per_1
ma spesso sì… il nostro aiuto reciproco copre tutto l'anno, pur variando e attività da svolgere in campagna… 'ho vista effettuare sollevamenti, di volta in volta, di ciò che serviva. Soprattutto in autunno ed in primavera, sia per la concimazione che in occasione della raccolta di uva ed olive”.
Non vi è motivo di dubitare della attendibilità e credibilità dei testi escussi, attesa la loro diretta conoscenza dei fatti di causa, in quanto lavoratrici/imprenditrici agricole esercenti la medesima attività della ricorrente e impegnate spesse volte durante tutto l'anno ad aiutarla nelle attività di coltivazione, nonché la linearità, precisione e concordanza delle dichiarazioni rese, che non sono apparse tra loro contradditorie.
Quindi, le risultanze delle prove orali hanno comprovato lo svolgimento di specifiche mansioni – tutte inerenti l'attività prestata in agricoltura – implicanti movimentazioni del corpo e posture compatibile con la patologia denunciata, con particolare riguardo
Pag. 5 di 12 alle vibrazioni usualmente e comunemente trasmesse all'intera a colonna vertebrale dal sedile di guida dei trattori (W.B.V.) ed alla movimentazione e sollevamento manuale di carichi (M.M.C.).
Le considerazioni svolte hanno poi trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa.
In particolare, nella relazione peritale conclusiva del nominato CTU, per quanto qui interessa, si legge quanto segue: “… La colonna vertebrale deve garantire le funzioni di Sostegno (staticità, solidità meccanica), Plasticità (movimento) e protezione del midollo spinale, pertanto tutte le condizioni che compromettono l'integrità della colonna (protrusioni discali, ernie discali, radicolopatie ecc.) portano nel tempo ad un quadro di compromissione funzionale nei distretti interessati dalle patologie. In sede di visita peritale la ricorrente ha lamentato lombalgia cronica con saltuaria irradiazione del dolore agli arti inferiori. È comunemente noto che nelle attività che richiedono l'assunzione di posture incongrue, il sollevamento e la movimentazione dei carichi, è associato un elevato rischio di rachipatia. La reiterazione nel tempo di questa condizione, spiega l'ampia diffusione del low back pain, correlata alla patologia dei dischi intervertebrali, osservata in talune categorie di lavoratori come gli addetti all'agricoltura che movimentano carichi e guidano di mezzi meccanici. A parere dello scrivente, l'attività svolta dalla per la sua natura, Parte_1
entità e durata, è compatibile con un ruolo di concausa nel determinismo delle protrusioni discali lombari per il lavoro svolto come imprenditrice agricola, conducendo anche mezzi meccanici che espongono a vibrazioni, per cui è soddisfatto il criterio di efficacia qualitativa e quantitativa necessario al riconoscimento del nesso causale. Pertanto, tenuto conto della occupazione lavorativa da quanto si evince dalla documentazione in atti e quanto rilevato dall' esame clinico obiettivo
Pag. 6 di 12 attuale, vi sono elementi sufficienti, per individuare con elevata probabilità una correlazione, quantomeno con-causale, tra l'attività di imprenditrice agricola a conduzione personale svolta e la rachipatia del tratto lombare. Orbene, il danno biologico, rapportato con criterio analogico alle tabelle valutative di legge in materia di malattia professionale (D.L. 38/2000 che prevedono fino a un 12% in caso di “ernia discale lombare con disturbi trofico-sensitivo persistenti”), è del 4%
(quattro per cento), tenuto conto dell'obiettività clinica riscontrata e della documentazione in atti (RMN del 26.02.2024)…”. Quindi, il nominato CTU, dopo attento e scrupoloso esame della documentazione agli atti di causa, indagine anamnetica fisiologico-personale e lavorativa ed esame obiettivo della periziata, con valutazioni esenti da contraddizioni alle quali si deve, pertanto, prestare adesione, ha ritenuto sussistere un nesso causale – o quantomeno concausale – secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia, tra l'attività lavorativa svolta negli anni dalla ricorrente e le patologie riscontrate, nonostante la loro multifattorialità e la natura degenerativa nel tempo, con ciò allineandosi con quanto emerso dalle altre emergenze probatorie. Inoltre, il CTU, con altrettanto scrupolo professionale ed adeguata e specifica motivazione, ha fornito riscontro alle osservazioni di parte resistente, confermando gli esiti delle valutazioni iniziali e relazionando in merito che
“… la documentazione sanitaria in atti, rileva la presenza di protrusioni discali
(RMN) e radicolopatia S1 di modesta entità (EMG), e la semeiotica clinica ha rilevato una ridotta funzionalità della colonna nel tratto interessato, con movimenti di attribuzione del tronco complessivamente ridotti ai gradi terminali. La protrusione discale indica una condizione caratterizzata da compromissione funzionale, alterazioni strutturali dei tessuti e presenza di segni e sintomi specifici. Trattasi, nel complesso, di un quadro clinico e disfunzionale che il D. Lgs. 38/2000 e le tabelle allegate al successivo D.M. 12 luglio 2000 riportano al codice 213, con valutazione
Pag. 7 di 12 fino al 12 % (“ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”); nella fattispecie, in considerazione del deficit funzionale riscontrato, il riconoscimento in via analogica di danno biologico è stimato nella misura del 4 %
(quattro percento). Tanto premesso, in risposta alle osservazioni per la tecno- CP_1
patogenicità dell'attività lavorativa espletata, è da rilevare che, pur essendo le artropatie della colonna vertebrale considerate patologie a genesi multifattoriale, su base morfologica-costituzionale-degenerativa, una maggiore esposizione, alla quale
è soggetta la categoria dei lavoratori agricoli con un continuum di mal- posizionamento della colonna vertebrale e esposizione a sobbalzi, vibrazioni e microtraumi dovuti alla conduzione di trattori e utilizzo di vari utensili agricoli, generi un notevole impegno della colonna vertebrale, con l'insorgenza e la gravità della patologia lombare più frequente e grave, rispetto alla popolazione generale.
Questo breve, sintetico richiamo dei vari aspetti che hanno connotato l'attività prestata dalla ricorrente, rende conto come nel caso specifico, il lavoro di imprenditrice agricola a conduzione diretta, espletato per oltre 30 anni, possa aver avuto un ruolo se non causale diretto, perlomeno concausale, nel determinismo della patologia lamentata. Nel caso di specie, non può negarsi che la suddetta attività, tenuto conto anche dell'età 54 anni non avanzata della ricorrente, abbia quantomeno potuto accelerare il danno discale con la successiva protrusione e che pertanto possa essere connotata quantomeno come concausa. Pertanto è possibile affermare che,
l'esposizione della ricorrente, durante l'attività lavorativa ai fattori di rischio quali sollevamento pesi, vibrazioni e posture incongrue (quelli che si ritengono idonei al determinismo di una patologia discale alla colonna vertebrale), a parere dello scrivente, hanno avuto una azione sinergica, costituendo concausa idonea alla patologia diagnosticata. Orbene l'attività svolta per la sua natura, entità e durata, è compatibile con un ruolo nel determinismo della rachipatia, per cui risultano
Pag. 8 di 12 soddisfatti: • il criterio di efficacia qualitativa e quantitativa necessario al riconoscimento del nesso causale, la ricorrente da oltre trenta anni ha lavorato in agricoltura;
• il criterio cronologico-temporale necessario al riconoscimento del nesso causale, la ricorrente ha esibito negli anni documentazione sanitaria (RMN,
EMG), attestante la suddetta affezione…”.
In ragione di tanto, ha concluso come segue: “… la ricorrente, già riconosciuta per postumi invalidanti da M.P., quantificati nella misura del 7% (Pratica di infortunio o malattia professionale n° 519350208 del 09/06/2022), il danno biologico complessivamente valutato è 11% (undici per cento)… Da quanto sopradetto, tenuto conto della occupazione lavorativa, del dato clinico anamnestico, degli accertamenti strumentali (RMN, EMG), vi sono elementi sufficienti, per porre con elevata probabilità, la rachipatia del tratto lombare, in nesso eziologico quantomeno concausale con l'attività svolta dalla ricorrente. Dunque, il danno biologico, rapportato con criterio analogico alle tabelle valutative di legge in materia di malattia professionale (D.L. 38/2000 che prevedono fino a un 12% in caso di “ernia discale lombare con disturbi trofico-sensitivo persistenti”), tenuto conto delle attuali modeste conseguenze trofico-sensitive, è valutato con una percentuale del 4%
(quattro per cento); poiché, tuttavia, la ricorrente, già riconosciuta per postumi invalidanti da M.P., quantificati nella misura del 7% (Pratica di infortunio o malattia professionale n° 519350208 del 09/06/2022), il danno biologico complessivamente valutato è dell'11% (undici per cento)”.
Conclusivamente, può dirsi accertata la natura professionale della patologia di cui al ricorrente è affetta, nonché che la medesima ha determinato un danno biologico valutato nel grado percentuale del 4%, che, sommato alla percentuale di
Pag. 9 di 12 menomazione già riconosciuta per postumi lavorativi pari al 7%, determina un complessivo grado percentuale di menomazione pari al 11%.
Alla luce di tutte le considerazioni innanzi volte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi l'origine professionale della patologia di cui parte ricorrente è affetta e che la stessa ha determinato un grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 11%, nonché il diritto di parte ricorrente alla liquidazione delle provvidenze economiche di legge corrispondenti al predetto grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, così come accertato;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a liquidare, in favore di parte ricorrente, le provvidenze economiche di legge corrispondenti al predetto grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, così come accertato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Pag. 10 di 12 Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente ed interamente a carico di parte resistente soccombente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'origine professionale della patologia di cui parte ricorrente è affetta e che la stessa ha determinato un grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 11%, nonché il diritto di parte ricorrente alla liquidazione delle provvidenze economiche di legge corrispondenti al predetto grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, così come accertato
- condanna parte resistente a liquidare, in favore di parte ricorrente, le provvidenze economiche di legge corrispondenti al predetto grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, così come accertato;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.650,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Pag. 11 di 12 - pone definitivamente ed integralmente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 19.02.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 19.02.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
135/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. C. Fasoli
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Esposito (C.F.: ) C.F._2
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.03.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver premesso di essere imprenditrice agricola affetta da “protrusioni multiple del rachide lombare, con discoartrosi polidistrettuale di grado medio grave, risentimenti radicolari e deficit funzionale della colonna ai gradi estremi”, patologie su preesistenti postumi lavorativi del 7%, asseritamente contratte nello svolgimento della sua attività lavorativa ed a causa della connessa esposizione abituale, continua e ripetitiva ai rischi delle vibrazioni trasmesse all'intera a colonna dal sedile di guida dei trattori (W.B.V.) e della movimentazione manuale di carichi (M.M.C.), nonché di aver presentato all apposita domanda di indennizzo, rigettata dall'ente CP_1
assicurativo, ha domandato accertarsi la natura professionale della patologia denunciata, con percentuale di menomazione dell'integrità psico-fisica superiore al
7% già esistente, nonché il diritto all'erogazione delle corrispondenti provvidenze economiche richieste, con conseguente condanna dell' resistente al relativo CP_1
pagamento. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare l'eziologia professionale delle patologie dedotte in ricorso, nonché il relativo grado percentuale invalidante, da sommarsi a quello già riconosciuto in favore della ricorrente, ciò che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
Pag. 2 di 12 In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale. La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la
Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n.
1919/1990; Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n.
3207/2019; Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Orbene, venendo al caso di specie, la patologia oggetto di causa – “protrusioni multiple del rachide lombare, con discoartrosi polidistrettuale di grado medio grave,
Pag. 3 di 12 risentimenti radicolari e deficit funzionale della colonna ai gradi estremi” – nonmè tabellata, di talché, non potendo operare le presunzioni di legge, come dalla su richiamata giurisprudenza, occorre che il lavoratore fornisca idonea ed adeguata prova del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'affezione, sì da dimostrare, dunque, l'origine professionale della medesima.
A tal riguardo, si premette che, per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p., norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti
(ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011; Cass. n. 6105/2015; Cass. n.
27952/2018; Cass. n. 11488/2023).
Tanto premesso, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologia lamentata e l'attività lavorativa.
In particolare, il primo teste di parte ricorrente, SI.ra , ha confermato Testimone_1
la circostanza che la ricorrente ha abitualmente e sistematicamente guidato il trattore per eseguire la preparazione del terreno, la semina, la concimazione, i trattamenti antiparassitari, la raccolta e trasporto dei prodotti, per varie ore al giorno e, al bisogno, anche per l'intera giornata, nonché che la medesima ha eseguito sistematicamente anche il sollevamento, trasporto, carico, scarico di sacchi di
Pag. 4 di 12 concime, sacchi e casse di prodotti, attrezzi agricoli pesanti, sul punto riferendo che
“… Tanto so, in quanto di solito lei ed io ci aiutiamo nei lavori della campagna, essendo entrambe coltivatrici. Questo da una decina di anni, anzi, anche di più… Lo so in quanto, ad esempio, mentre lei è sul trattore, io raccolgo l'uva… quando c'è la raccolta delle olive, con l'abbacchiatore, io sto tutto il tempo con lei, per tutto il periodo della raccolta delle olive, ad aiutarla. A seconda delle attività, ci aiutiamo lavorando entrambe un mese da lei ed un mese da me, oppure un giorno da lei e
l'altro e da me e così via… Si fa tutto a mano. Il concime viene portato con il carretto, ma sul carretto il sacco viene messo sollevandolo a mano”. Anche il secondo teste di parte ricorrente, SI.ra , ha integralmente Testimone_2
confermato le predette circostanza, precisando in merito che “… Tanto so, in quanto noi ci scambiamo i lavori, avendo entrambe la campagna. Posso dire che ci aiutiamo da una trentina di anni, in quanto pur vivendo a Pollutri da sposate, ci conoscevamo già prima, essendo entrambe originarie di non stavo con lei tutti i giorni, Per_1
ma spesso sì… il nostro aiuto reciproco copre tutto l'anno, pur variando e attività da svolgere in campagna… 'ho vista effettuare sollevamenti, di volta in volta, di ciò che serviva. Soprattutto in autunno ed in primavera, sia per la concimazione che in occasione della raccolta di uva ed olive”.
Non vi è motivo di dubitare della attendibilità e credibilità dei testi escussi, attesa la loro diretta conoscenza dei fatti di causa, in quanto lavoratrici/imprenditrici agricole esercenti la medesima attività della ricorrente e impegnate spesse volte durante tutto l'anno ad aiutarla nelle attività di coltivazione, nonché la linearità, precisione e concordanza delle dichiarazioni rese, che non sono apparse tra loro contradditorie.
Quindi, le risultanze delle prove orali hanno comprovato lo svolgimento di specifiche mansioni – tutte inerenti l'attività prestata in agricoltura – implicanti movimentazioni del corpo e posture compatibile con la patologia denunciata, con particolare riguardo
Pag. 5 di 12 alle vibrazioni usualmente e comunemente trasmesse all'intera a colonna vertebrale dal sedile di guida dei trattori (W.B.V.) ed alla movimentazione e sollevamento manuale di carichi (M.M.C.).
Le considerazioni svolte hanno poi trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa.
In particolare, nella relazione peritale conclusiva del nominato CTU, per quanto qui interessa, si legge quanto segue: “… La colonna vertebrale deve garantire le funzioni di Sostegno (staticità, solidità meccanica), Plasticità (movimento) e protezione del midollo spinale, pertanto tutte le condizioni che compromettono l'integrità della colonna (protrusioni discali, ernie discali, radicolopatie ecc.) portano nel tempo ad un quadro di compromissione funzionale nei distretti interessati dalle patologie. In sede di visita peritale la ricorrente ha lamentato lombalgia cronica con saltuaria irradiazione del dolore agli arti inferiori. È comunemente noto che nelle attività che richiedono l'assunzione di posture incongrue, il sollevamento e la movimentazione dei carichi, è associato un elevato rischio di rachipatia. La reiterazione nel tempo di questa condizione, spiega l'ampia diffusione del low back pain, correlata alla patologia dei dischi intervertebrali, osservata in talune categorie di lavoratori come gli addetti all'agricoltura che movimentano carichi e guidano di mezzi meccanici. A parere dello scrivente, l'attività svolta dalla per la sua natura, Parte_1
entità e durata, è compatibile con un ruolo di concausa nel determinismo delle protrusioni discali lombari per il lavoro svolto come imprenditrice agricola, conducendo anche mezzi meccanici che espongono a vibrazioni, per cui è soddisfatto il criterio di efficacia qualitativa e quantitativa necessario al riconoscimento del nesso causale. Pertanto, tenuto conto della occupazione lavorativa da quanto si evince dalla documentazione in atti e quanto rilevato dall' esame clinico obiettivo
Pag. 6 di 12 attuale, vi sono elementi sufficienti, per individuare con elevata probabilità una correlazione, quantomeno con-causale, tra l'attività di imprenditrice agricola a conduzione personale svolta e la rachipatia del tratto lombare. Orbene, il danno biologico, rapportato con criterio analogico alle tabelle valutative di legge in materia di malattia professionale (D.L. 38/2000 che prevedono fino a un 12% in caso di “ernia discale lombare con disturbi trofico-sensitivo persistenti”), è del 4%
(quattro per cento), tenuto conto dell'obiettività clinica riscontrata e della documentazione in atti (RMN del 26.02.2024)…”. Quindi, il nominato CTU, dopo attento e scrupoloso esame della documentazione agli atti di causa, indagine anamnetica fisiologico-personale e lavorativa ed esame obiettivo della periziata, con valutazioni esenti da contraddizioni alle quali si deve, pertanto, prestare adesione, ha ritenuto sussistere un nesso causale – o quantomeno concausale – secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia, tra l'attività lavorativa svolta negli anni dalla ricorrente e le patologie riscontrate, nonostante la loro multifattorialità e la natura degenerativa nel tempo, con ciò allineandosi con quanto emerso dalle altre emergenze probatorie. Inoltre, il CTU, con altrettanto scrupolo professionale ed adeguata e specifica motivazione, ha fornito riscontro alle osservazioni di parte resistente, confermando gli esiti delle valutazioni iniziali e relazionando in merito che
“… la documentazione sanitaria in atti, rileva la presenza di protrusioni discali
(RMN) e radicolopatia S1 di modesta entità (EMG), e la semeiotica clinica ha rilevato una ridotta funzionalità della colonna nel tratto interessato, con movimenti di attribuzione del tronco complessivamente ridotti ai gradi terminali. La protrusione discale indica una condizione caratterizzata da compromissione funzionale, alterazioni strutturali dei tessuti e presenza di segni e sintomi specifici. Trattasi, nel complesso, di un quadro clinico e disfunzionale che il D. Lgs. 38/2000 e le tabelle allegate al successivo D.M. 12 luglio 2000 riportano al codice 213, con valutazione
Pag. 7 di 12 fino al 12 % (“ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”); nella fattispecie, in considerazione del deficit funzionale riscontrato, il riconoscimento in via analogica di danno biologico è stimato nella misura del 4 %
(quattro percento). Tanto premesso, in risposta alle osservazioni per la tecno- CP_1
patogenicità dell'attività lavorativa espletata, è da rilevare che, pur essendo le artropatie della colonna vertebrale considerate patologie a genesi multifattoriale, su base morfologica-costituzionale-degenerativa, una maggiore esposizione, alla quale
è soggetta la categoria dei lavoratori agricoli con un continuum di mal- posizionamento della colonna vertebrale e esposizione a sobbalzi, vibrazioni e microtraumi dovuti alla conduzione di trattori e utilizzo di vari utensili agricoli, generi un notevole impegno della colonna vertebrale, con l'insorgenza e la gravità della patologia lombare più frequente e grave, rispetto alla popolazione generale.
Questo breve, sintetico richiamo dei vari aspetti che hanno connotato l'attività prestata dalla ricorrente, rende conto come nel caso specifico, il lavoro di imprenditrice agricola a conduzione diretta, espletato per oltre 30 anni, possa aver avuto un ruolo se non causale diretto, perlomeno concausale, nel determinismo della patologia lamentata. Nel caso di specie, non può negarsi che la suddetta attività, tenuto conto anche dell'età 54 anni non avanzata della ricorrente, abbia quantomeno potuto accelerare il danno discale con la successiva protrusione e che pertanto possa essere connotata quantomeno come concausa. Pertanto è possibile affermare che,
l'esposizione della ricorrente, durante l'attività lavorativa ai fattori di rischio quali sollevamento pesi, vibrazioni e posture incongrue (quelli che si ritengono idonei al determinismo di una patologia discale alla colonna vertebrale), a parere dello scrivente, hanno avuto una azione sinergica, costituendo concausa idonea alla patologia diagnosticata. Orbene l'attività svolta per la sua natura, entità e durata, è compatibile con un ruolo nel determinismo della rachipatia, per cui risultano
Pag. 8 di 12 soddisfatti: • il criterio di efficacia qualitativa e quantitativa necessario al riconoscimento del nesso causale, la ricorrente da oltre trenta anni ha lavorato in agricoltura;
• il criterio cronologico-temporale necessario al riconoscimento del nesso causale, la ricorrente ha esibito negli anni documentazione sanitaria (RMN,
EMG), attestante la suddetta affezione…”.
In ragione di tanto, ha concluso come segue: “… la ricorrente, già riconosciuta per postumi invalidanti da M.P., quantificati nella misura del 7% (Pratica di infortunio o malattia professionale n° 519350208 del 09/06/2022), il danno biologico complessivamente valutato è 11% (undici per cento)… Da quanto sopradetto, tenuto conto della occupazione lavorativa, del dato clinico anamnestico, degli accertamenti strumentali (RMN, EMG), vi sono elementi sufficienti, per porre con elevata probabilità, la rachipatia del tratto lombare, in nesso eziologico quantomeno concausale con l'attività svolta dalla ricorrente. Dunque, il danno biologico, rapportato con criterio analogico alle tabelle valutative di legge in materia di malattia professionale (D.L. 38/2000 che prevedono fino a un 12% in caso di “ernia discale lombare con disturbi trofico-sensitivo persistenti”), tenuto conto delle attuali modeste conseguenze trofico-sensitive, è valutato con una percentuale del 4%
(quattro per cento); poiché, tuttavia, la ricorrente, già riconosciuta per postumi invalidanti da M.P., quantificati nella misura del 7% (Pratica di infortunio o malattia professionale n° 519350208 del 09/06/2022), il danno biologico complessivamente valutato è dell'11% (undici per cento)”.
Conclusivamente, può dirsi accertata la natura professionale della patologia di cui al ricorrente è affetta, nonché che la medesima ha determinato un danno biologico valutato nel grado percentuale del 4%, che, sommato alla percentuale di
Pag. 9 di 12 menomazione già riconosciuta per postumi lavorativi pari al 7%, determina un complessivo grado percentuale di menomazione pari al 11%.
Alla luce di tutte le considerazioni innanzi volte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi l'origine professionale della patologia di cui parte ricorrente è affetta e che la stessa ha determinato un grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 11%, nonché il diritto di parte ricorrente alla liquidazione delle provvidenze economiche di legge corrispondenti al predetto grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, così come accertato;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a liquidare, in favore di parte ricorrente, le provvidenze economiche di legge corrispondenti al predetto grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, così come accertato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Pag. 10 di 12 Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente ed interamente a carico di parte resistente soccombente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'origine professionale della patologia di cui parte ricorrente è affetta e che la stessa ha determinato un grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 11%, nonché il diritto di parte ricorrente alla liquidazione delle provvidenze economiche di legge corrispondenti al predetto grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, così come accertato
- condanna parte resistente a liquidare, in favore di parte ricorrente, le provvidenze economiche di legge corrispondenti al predetto grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, così come accertato;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.650,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Pag. 11 di 12 - pone definitivamente ed integralmente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 19.02.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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