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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 05/11/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AO NA Presidente
Dott.ssa RI ER Giudice rel.
Dott.ssa Carla Maglioni Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa i iscritta al n. 2549/2025 V.G. promossa da nata a [...] il [...], residente in [...]
XX Settembre 20 e nato il [...] ad [...] residente in [...]Parte_2
San Salvatore via Malatesta 12 rappresentati e difesi dall' Avv. Sara Fè (Cod. Fisc
[...]
) del Foro di Siena ed elettivamente domiciliati presso e nel Suo studio, C.F._1 in Piancastagnaio, Viale Gramsci 277 come da mandato in calce al ricorso RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: omologa separazione CONCLUSIONI PER I RICORRENTI
“ Voglia il Tribunale omologare la separazione personale tra i ricorrenti alle seguenti condizioni
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) I figli minorenni vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso con dimora prevalente presso la madre che continuerà ad abitare nella casa familiare posta in Abbadia San Salvatore via XX Settembre 20 di proprietà e che pertanto viene assegnata alla Signora Il Sig. si trasferirà in altro Pt_1 Pt_2 appartamento dove abiterà con i figli nei periodi di sua spettanza.
3) i coniugi concordano un ampio diritto di visita del padre tenendo presenti i loro rispettivi orari di lavoro, le esigenze dei minori secondo le seguenti modalità:
i figli trascorreranno con il padre un pomeriggio alla settimana il martedì (dall'uscita di scuola o se non è in orario scolastico dalla mattina) con pernottamento, ed il fine settimana dal venerdì alle 17,00 al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola una settimana, quella successiva trascorrerà col padre due pomeriggi alla settimana il martedì ed il giovedì (dall'uscita di scuola o se non è in orario scolastico dalla mattina) con pernottamento fino a quando il padre li riaccompagnerà a scuola il giorno successivo ed il fine settimana con la madre.
I minori trascorreranno le festività in modo alternato con l'uno o l'altro genitore e così la Pasqua con l'uno e la Pasquetta, il 1 maggio ed il 25 aprile dal giorno precedente alle 17 fino al mattino successivo quando saranno accompagnati a scuola Le vacanze natalizie il figlio rimarrà ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre alle ore 17,00 con l'uno e dal 30 al 07 gennaio con l'altro genitore.
Durante il periodo estivo i figli trascorreranno 15 giorni consecutivi con l'uno e l'altro genitore previo preavviso di almeno trenta giorni.
Le modalità di visita saranno sempre esercitate nel rispetto delle esigenze del bambino e comunque fatti salvi diversi accordi tra i genitori ed in particolare entrambi i ricorrenti si impegnano a rispettare le esigente ed i tempi dei minori nell'affrontare la separazione anche rispetto ai pernottamenti nella casa paterna.
Nell'ambito della cura e gestione dei minori i genitori si impegnano a collaborare ed a sostituirsi nell'ottica di dimostrare ai figli la maggiore presenza Limitatamente alle questioni che attengono alla organizzazione della vita familiare quotidiana, i coniugi eserciteranno la potestà genitoriale separatamente in ragione della permanenza del figlio presso ciascuno di essi;
resta inteso che ciascun genitore ha l'obbligo di informare l'altro di ogni questione di rilevante importanza che riguardi la crescita, l'educazione, il percorso scolastico e la vita di relazione del figlio.
4) Il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno venti di ogni mese quale Pt_2 Pt_1 contributo al mantenimento dei figli la complessiva somma di € 700,00 (settecento Euro) mensili (350,00 ciascuno) da aggiornarsi ed adeguarsi di anno in anno secondo le variazioni ISTAT dell'Indice dei Prezzi al Consumo. A far data dal 1 gennaio 2027, a condizione che si sia esaurito il finanziamento che con il presente atto la Sig.ra Pt_1 si accolla n. 205017363 del 14. 03.19 acceso presso la Compass Gruppo Mediobanca, ed anche a condizione che il Sig. continui a frequentare i figli regolarmente il Pt_2 contributo al mantenimento verrà ridotto in euro 500,00 mensili
5) Le spese straordinarie verranno sopportate dai coniugi nella misura del 50% ciascuno. Al fine di ridurre il più possibile le occasioni di conflitto, le parti sottoscrivono allegandolo alla presente il Protocollo del Tribunale di Siena in merito alla qualificazione ed individuazione delle spese straordinarie che si impegnano a rispettare. Si impegnano fin da ora a pagare a metà le tasse universitarie nonchè le spese inerenti i trasporti ed il canone di locazione per un alloggio. Dette spese dovranno essere restituite al genitore che le ha anticipate, previa presentazione di ricevute entro il 15 di ogni mese
L'assegno unico previsto per i figli verrà percepito interamente dalla madre genitore collocatario.
6) I coniugi entrambi economicamente indipendenti tra loro, in ragione dell'apporto economico familiare nonché in virtù dell'accollo dei finanziamenti sotto descritto hanno deciso di dividere la comunione sui beni immobili acquistati in costanza di matrimonio e di procedere ai seguenti trasferimenti immobiliari.
a) la casa coniugale sita in Abbadia San Salvatore via XX Settembre 20 (SI), censita al N.C.E.U. del Comune di Abbadia San Salvatore al Foglio 33 part.lla 100 sub 11 cat. A/4 classe 2, consistenza 8 vani, rendita catastale euro 433,82 che sarebbe comunque rimasta nella disponibilità della moglie che vi abita con i figli viene con il presente atto ad ogni effetto trasferita dal Sig. alla Sig.ra che accetta, Parte_2 Parte_1 per la quota di ½ di proprietà di cui il medesimo è titolare.
b) Il locale ad uso magazzino sito in Comune di Abbadia San Salvatore via Italia n. 2 con annessa corte in proprietà esclusiva e pertinenza dell'abitazione familiare di cui sopra censito al Catasto Fabbricati al Foglio 33 particella 160 sub 1 e particella 147 graffate categoria C/2 di classe 6 rendita castastale euro 44,42 viene con il presente atto trasferito dalla Sig.ra al Sig. che accetta, per la quota Parte_1 Parte_2 di ½ di proprietà di cui la medesima è titolare.
Il Sig. si obbliga con il presente patto di prelazione volontaria a dare la Pt_2 preferenza alla Sig.ra in caso di vendita futura dell'immobile sopra Parte_1 descritto ed oggi al medesimo assegnato. A tal fine il Sig. comunicherà alla Sig. Pt_2 ra con lettera raccomandata o via pec le condizioni di vendita a terzi e la Sig.ra Pt_1 entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dovrà con il medesimo Pt_1 mezzo dichiarare se intende esercitare tale diritto di prelazione.
In ugual modo la Sig.ra si obbliga con il presente patto di prelazione volontaria Pt_1
a dare la preferenza alla Sig. in caso di vendita futura dell'immobile Parte_2 sopra descritto ed oggi alla medesima assegnata. A tal fine la Sig.ra omunicherà Pt_1 al Sig. con lettera raccomandata o via pec le condizioni di vendita a terzi e lo Pt_2 stesso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà con il Pt_2 medesimo mezzo dichiarare se intende esercitare tale diritto di prelazione.
Le parti danno atto che su ciascun immobile risultano iscritte due ipoteche volontarie a favore dell' a garanzia del mutuo concesso con il Controparte_1 contratto di mutuo con surrogazione di ipoteca Rep 100685/41020 del 18.04.2019 nonché quella di secondo grado iscritta a favore del medesimo istituto di credito con mutuo fondiario stipulato in pari data rep n. 100686/41021 intercorso con entrambi i coniugi;
in ragione degli accordi economici intercorsi tra i coniugi con la presente separazione la Sig.ra provvederà all'integrale accollo del mutuo che sarà Parte_1 quindi da lei pagato per quanto riguarda le rate a scadere a far data dalla sottoscrizione del presente atto, ferma restando la sussistenza delle suddette garanzie ipotecarie.
Non solo la Sig.ra si accollerà anche il prestito finanziario n. 205017363 Parte_1 del 14. 03.19 acceso presso la Compass Gruppo Mediobanca
Per effetto di dette cessione la Sig.ra diverrà proprietaria esclusiva della casa Pt_1 familiare ed il Sig. del magazzino e della annessa corte I beni sopra Parte_2 descritti sono trasferiti nello stato di fatto in cui attualmente si trovano, con ogni accessorio, impianto, uso, pertinenza, con le servitù attive e passive eventualmente esistenti, con piena cessione di azioni, ragioni e diritti, liberi da iscrizioni e trascrizioni passive, da oneri e vincoli di qualunque natura, con la promessa della più ampia rilevazione per ogni caso di evizione o molestia da qualunque motivo derivante.
Le parti concordemente hanno stabilito che nessun compenso venga corrisposto per il trasferimento dei sopra indicati beni e pertanto reciprocamente dichiarano di non avere nulla a pretendere a tale titolo.
Le parti dichiarano che gli immobili sopra indicati sono urbanisticamente conformi.
7) I coniugi si impegnano reciprocamente a provvedere entro 90 giorni dalla omologa della presente separazione alla stipula di un atto notarile per una migliore formalizzazione di tutti i trasferimenti immobiliari indicati al punto 6 che precede, da intendersi comunque già effettivi, chiedendo di usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art 19 della Legge 74/1987 ovvero con esenzione totale dall'imposto di registro, di bollo e di ogni altra tassa. A tal fine si impegnano a prestare il proprio assenso e firma sia per la stipula di tale atto sia per ogni formalità e voltura relativa.
Le spese dell'atto notarile ed accessorie saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
I coniugi danno atto di aver diviso precedentemente il denaro comune e di essere economicamente indipendenti e di provvedere pertanto autonomamente ciascuno al proprio sostentamento.
8) In merito ai beni mobili registrati l'automobile pegeout 3008 tg GB116AA intestata esclusivamente al sig. verrà con il presente atto ceduta alla Sig.ra Parte_2 Pt_1
che si accollerà il finanziamento acceso per l'acquisto della stessa i coniugi.
[...]
Anche tale trasferimento è elemento funzionale ed assolutamente indispensabile ai fini della separazione personale e della risoluzione della loro crisi coniugale, integrando attribuzione diretta a conseguire l'obiettivo, da entrambi perseguito e voluto, di armonizzare ed ottimizzare l'assetto complessivo delle loro situazioni economico- patrimoniali conseguenti alla separazione e di assicurare quindi definitive certezze patrimoniali a loro ed ai figli minori anche in ragione della effettiva posizione economica di entrambi i coniugi.
9) I coniugi si rilasciano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti ed all'iscrizione delle figlie sul passaporto di ciascuno di essi;
PUBBLICO MINISTERO: visto in data 13.8.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.7.2025 i ricorrenti chiedevano l'omologa della separazione assumendo di avere contratto matrimonio concordatario in Abbadia San Salvatore in data 8 giugno 2008 ; che dal matrimonio sono nati due figli Persona_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_2
05.03.2020; che a far data dal mese di marzo 2022 avevano deciso di interrompere definitivamente la loro relazione coniugale e addivenire alla separazione alle condizioni sopra riportate . Il Tribunale può omologare la separazione alle condizioni riportate in epigrafe, non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e all'interesse dei figli minori.
Il P.M. ha apposto il visto in data 13.8 .2025 e non ha presentato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato da e Parte_1 Parte_2
così provvede :
1) Omologa la separazione tra e (generalizzati Parte_1 Parte_2 nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in Abbadia San Salvatore in data 8 giugno 2008 con atto trascritto al n. 4 parte II serie A di detto anno del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Abbadia San Salvatore alle condizioni riportate in epigrafe .
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Abbadia San Salvatore di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Siena , Camera di Consiglio 3.11.2025
Il Presidente
AO NA
Il Giudice rel.est
RI ER
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AO NA Presidente
Dott.ssa RI ER Giudice rel.
Dott.ssa Carla Maglioni Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa i iscritta al n. 2549/2025 V.G. promossa da nata a [...] il [...], residente in [...]
XX Settembre 20 e nato il [...] ad [...] residente in [...]Parte_2
San Salvatore via Malatesta 12 rappresentati e difesi dall' Avv. Sara Fè (Cod. Fisc
[...]
) del Foro di Siena ed elettivamente domiciliati presso e nel Suo studio, C.F._1 in Piancastagnaio, Viale Gramsci 277 come da mandato in calce al ricorso RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: omologa separazione CONCLUSIONI PER I RICORRENTI
“ Voglia il Tribunale omologare la separazione personale tra i ricorrenti alle seguenti condizioni
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) I figli minorenni vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso con dimora prevalente presso la madre che continuerà ad abitare nella casa familiare posta in Abbadia San Salvatore via XX Settembre 20 di proprietà e che pertanto viene assegnata alla Signora Il Sig. si trasferirà in altro Pt_1 Pt_2 appartamento dove abiterà con i figli nei periodi di sua spettanza.
3) i coniugi concordano un ampio diritto di visita del padre tenendo presenti i loro rispettivi orari di lavoro, le esigenze dei minori secondo le seguenti modalità:
i figli trascorreranno con il padre un pomeriggio alla settimana il martedì (dall'uscita di scuola o se non è in orario scolastico dalla mattina) con pernottamento, ed il fine settimana dal venerdì alle 17,00 al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola una settimana, quella successiva trascorrerà col padre due pomeriggi alla settimana il martedì ed il giovedì (dall'uscita di scuola o se non è in orario scolastico dalla mattina) con pernottamento fino a quando il padre li riaccompagnerà a scuola il giorno successivo ed il fine settimana con la madre.
I minori trascorreranno le festività in modo alternato con l'uno o l'altro genitore e così la Pasqua con l'uno e la Pasquetta, il 1 maggio ed il 25 aprile dal giorno precedente alle 17 fino al mattino successivo quando saranno accompagnati a scuola Le vacanze natalizie il figlio rimarrà ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre alle ore 17,00 con l'uno e dal 30 al 07 gennaio con l'altro genitore.
Durante il periodo estivo i figli trascorreranno 15 giorni consecutivi con l'uno e l'altro genitore previo preavviso di almeno trenta giorni.
Le modalità di visita saranno sempre esercitate nel rispetto delle esigenze del bambino e comunque fatti salvi diversi accordi tra i genitori ed in particolare entrambi i ricorrenti si impegnano a rispettare le esigente ed i tempi dei minori nell'affrontare la separazione anche rispetto ai pernottamenti nella casa paterna.
Nell'ambito della cura e gestione dei minori i genitori si impegnano a collaborare ed a sostituirsi nell'ottica di dimostrare ai figli la maggiore presenza Limitatamente alle questioni che attengono alla organizzazione della vita familiare quotidiana, i coniugi eserciteranno la potestà genitoriale separatamente in ragione della permanenza del figlio presso ciascuno di essi;
resta inteso che ciascun genitore ha l'obbligo di informare l'altro di ogni questione di rilevante importanza che riguardi la crescita, l'educazione, il percorso scolastico e la vita di relazione del figlio.
4) Il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno venti di ogni mese quale Pt_2 Pt_1 contributo al mantenimento dei figli la complessiva somma di € 700,00 (settecento Euro) mensili (350,00 ciascuno) da aggiornarsi ed adeguarsi di anno in anno secondo le variazioni ISTAT dell'Indice dei Prezzi al Consumo. A far data dal 1 gennaio 2027, a condizione che si sia esaurito il finanziamento che con il presente atto la Sig.ra Pt_1 si accolla n. 205017363 del 14. 03.19 acceso presso la Compass Gruppo Mediobanca, ed anche a condizione che il Sig. continui a frequentare i figli regolarmente il Pt_2 contributo al mantenimento verrà ridotto in euro 500,00 mensili
5) Le spese straordinarie verranno sopportate dai coniugi nella misura del 50% ciascuno. Al fine di ridurre il più possibile le occasioni di conflitto, le parti sottoscrivono allegandolo alla presente il Protocollo del Tribunale di Siena in merito alla qualificazione ed individuazione delle spese straordinarie che si impegnano a rispettare. Si impegnano fin da ora a pagare a metà le tasse universitarie nonchè le spese inerenti i trasporti ed il canone di locazione per un alloggio. Dette spese dovranno essere restituite al genitore che le ha anticipate, previa presentazione di ricevute entro il 15 di ogni mese
L'assegno unico previsto per i figli verrà percepito interamente dalla madre genitore collocatario.
6) I coniugi entrambi economicamente indipendenti tra loro, in ragione dell'apporto economico familiare nonché in virtù dell'accollo dei finanziamenti sotto descritto hanno deciso di dividere la comunione sui beni immobili acquistati in costanza di matrimonio e di procedere ai seguenti trasferimenti immobiliari.
a) la casa coniugale sita in Abbadia San Salvatore via XX Settembre 20 (SI), censita al N.C.E.U. del Comune di Abbadia San Salvatore al Foglio 33 part.lla 100 sub 11 cat. A/4 classe 2, consistenza 8 vani, rendita catastale euro 433,82 che sarebbe comunque rimasta nella disponibilità della moglie che vi abita con i figli viene con il presente atto ad ogni effetto trasferita dal Sig. alla Sig.ra che accetta, Parte_2 Parte_1 per la quota di ½ di proprietà di cui il medesimo è titolare.
b) Il locale ad uso magazzino sito in Comune di Abbadia San Salvatore via Italia n. 2 con annessa corte in proprietà esclusiva e pertinenza dell'abitazione familiare di cui sopra censito al Catasto Fabbricati al Foglio 33 particella 160 sub 1 e particella 147 graffate categoria C/2 di classe 6 rendita castastale euro 44,42 viene con il presente atto trasferito dalla Sig.ra al Sig. che accetta, per la quota Parte_1 Parte_2 di ½ di proprietà di cui la medesima è titolare.
Il Sig. si obbliga con il presente patto di prelazione volontaria a dare la Pt_2 preferenza alla Sig.ra in caso di vendita futura dell'immobile sopra Parte_1 descritto ed oggi al medesimo assegnato. A tal fine il Sig. comunicherà alla Sig. Pt_2 ra con lettera raccomandata o via pec le condizioni di vendita a terzi e la Sig.ra Pt_1 entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dovrà con il medesimo Pt_1 mezzo dichiarare se intende esercitare tale diritto di prelazione.
In ugual modo la Sig.ra si obbliga con il presente patto di prelazione volontaria Pt_1
a dare la preferenza alla Sig. in caso di vendita futura dell'immobile Parte_2 sopra descritto ed oggi alla medesima assegnata. A tal fine la Sig.ra omunicherà Pt_1 al Sig. con lettera raccomandata o via pec le condizioni di vendita a terzi e lo Pt_2 stesso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà con il Pt_2 medesimo mezzo dichiarare se intende esercitare tale diritto di prelazione.
Le parti danno atto che su ciascun immobile risultano iscritte due ipoteche volontarie a favore dell' a garanzia del mutuo concesso con il Controparte_1 contratto di mutuo con surrogazione di ipoteca Rep 100685/41020 del 18.04.2019 nonché quella di secondo grado iscritta a favore del medesimo istituto di credito con mutuo fondiario stipulato in pari data rep n. 100686/41021 intercorso con entrambi i coniugi;
in ragione degli accordi economici intercorsi tra i coniugi con la presente separazione la Sig.ra provvederà all'integrale accollo del mutuo che sarà Parte_1 quindi da lei pagato per quanto riguarda le rate a scadere a far data dalla sottoscrizione del presente atto, ferma restando la sussistenza delle suddette garanzie ipotecarie.
Non solo la Sig.ra si accollerà anche il prestito finanziario n. 205017363 Parte_1 del 14. 03.19 acceso presso la Compass Gruppo Mediobanca
Per effetto di dette cessione la Sig.ra diverrà proprietaria esclusiva della casa Pt_1 familiare ed il Sig. del magazzino e della annessa corte I beni sopra Parte_2 descritti sono trasferiti nello stato di fatto in cui attualmente si trovano, con ogni accessorio, impianto, uso, pertinenza, con le servitù attive e passive eventualmente esistenti, con piena cessione di azioni, ragioni e diritti, liberi da iscrizioni e trascrizioni passive, da oneri e vincoli di qualunque natura, con la promessa della più ampia rilevazione per ogni caso di evizione o molestia da qualunque motivo derivante.
Le parti concordemente hanno stabilito che nessun compenso venga corrisposto per il trasferimento dei sopra indicati beni e pertanto reciprocamente dichiarano di non avere nulla a pretendere a tale titolo.
Le parti dichiarano che gli immobili sopra indicati sono urbanisticamente conformi.
7) I coniugi si impegnano reciprocamente a provvedere entro 90 giorni dalla omologa della presente separazione alla stipula di un atto notarile per una migliore formalizzazione di tutti i trasferimenti immobiliari indicati al punto 6 che precede, da intendersi comunque già effettivi, chiedendo di usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art 19 della Legge 74/1987 ovvero con esenzione totale dall'imposto di registro, di bollo e di ogni altra tassa. A tal fine si impegnano a prestare il proprio assenso e firma sia per la stipula di tale atto sia per ogni formalità e voltura relativa.
Le spese dell'atto notarile ed accessorie saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
I coniugi danno atto di aver diviso precedentemente il denaro comune e di essere economicamente indipendenti e di provvedere pertanto autonomamente ciascuno al proprio sostentamento.
8) In merito ai beni mobili registrati l'automobile pegeout 3008 tg GB116AA intestata esclusivamente al sig. verrà con il presente atto ceduta alla Sig.ra Parte_2 Pt_1
che si accollerà il finanziamento acceso per l'acquisto della stessa i coniugi.
[...]
Anche tale trasferimento è elemento funzionale ed assolutamente indispensabile ai fini della separazione personale e della risoluzione della loro crisi coniugale, integrando attribuzione diretta a conseguire l'obiettivo, da entrambi perseguito e voluto, di armonizzare ed ottimizzare l'assetto complessivo delle loro situazioni economico- patrimoniali conseguenti alla separazione e di assicurare quindi definitive certezze patrimoniali a loro ed ai figli minori anche in ragione della effettiva posizione economica di entrambi i coniugi.
9) I coniugi si rilasciano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti ed all'iscrizione delle figlie sul passaporto di ciascuno di essi;
PUBBLICO MINISTERO: visto in data 13.8.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.7.2025 i ricorrenti chiedevano l'omologa della separazione assumendo di avere contratto matrimonio concordatario in Abbadia San Salvatore in data 8 giugno 2008 ; che dal matrimonio sono nati due figli Persona_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_2
05.03.2020; che a far data dal mese di marzo 2022 avevano deciso di interrompere definitivamente la loro relazione coniugale e addivenire alla separazione alle condizioni sopra riportate . Il Tribunale può omologare la separazione alle condizioni riportate in epigrafe, non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e all'interesse dei figli minori.
Il P.M. ha apposto il visto in data 13.8 .2025 e non ha presentato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato da e Parte_1 Parte_2
così provvede :
1) Omologa la separazione tra e (generalizzati Parte_1 Parte_2 nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in Abbadia San Salvatore in data 8 giugno 2008 con atto trascritto al n. 4 parte II serie A di detto anno del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Abbadia San Salvatore alle condizioni riportate in epigrafe .
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Abbadia San Salvatore di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Siena , Camera di Consiglio 3.11.2025
Il Presidente
AO NA
Il Giudice rel.est
RI ER
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi