CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1098/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2747/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Feroleto Della Chiesa - Piazza Municipio 5 89050 Feroleto Della Chiesa RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259002695359000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti di DE e del COMUNE di FEROLETO DELLA CHIESA, avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, limitatamente alla cartella n.
09420230034434077000 (TARI 2016), chiedendone l'annullamento per omessa notifica della cartella, decadenza per intempestiva notifica della cartella, omesso avviso bonario, difetto di motivazione, difetto di allegazione della cartella, difetto delle informazioni prescritte dall'art. 7, 2° comma, l. 212/2000, prescrizione, difetto di chiarezza nel calcolo degli interessi, mancata indicazione della qualifica del firmatario e/o della necessaria delega funzionale.
Si è opposta l'DE, mentre l'ente locale è rimasto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, il ricorso va rigettato.
DE ha dimostrato la rituale notifica, a mezzo pec, della cartella n. n. 09420230034434077000 (TARI
2016) il 7.12.2023.
Le eccezioni di decadenza per intempestività della notifica della cartella, omesso avviso bonario e prescrizione maturata fino alla notifica della cartella avrebbero dovuto essere proposte attraverso la rituale impugnazione della medesima cartella. In mancanza, non possono essere proposte in questa sede.
Dalla notifica della cartella non è decorso, prima della notifica dell'intimazione oggetto dell'odierno giudizio (28.2.2025), il termine prescrizionale di 5 anni ex art. 2948 n. 4 cc.
L'intimazione è adeguatamente motivata attraverso, per quanto d'interesse, la specifica indicazione della cartella, del tributo, dell'annualità di riferimento e degli importi dovuti. In presenza di tali dati, non era necessario allegare la cartella.
L'intimazione contiene, poi, alle pagine 1 e 12 e 23 le informazioni prescritte dall'art. 7, 2° comma, l.
212/2000. In ogni caso, l'eventuale vizio sarebbe sanato dalla tempestiva proposizione del ricorso in esame.
Contiene, inoltre, la chiara e sufficiente indicazione dei criteri legali di calcolo degli interessi attraverso la citazione della relativa previsione legislativa (art. 30 dpr n. 602/1973).
Non era necessaria alcuna ulteriore qualificazione aggiuntiva in capo al firmatario dell'intimazione per
DE. Per il vero, non era neppure indispensabile la sottoscrizione dell'intimazione, essendo sufficiente la certa e non contestata riferibilità dell'atto all'DE.
Segue, per la soccombenza, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA
(come per legge), in favore di DE.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di DE.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2747/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Feroleto Della Chiesa - Piazza Municipio 5 89050 Feroleto Della Chiesa RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259002695359000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti di DE e del COMUNE di FEROLETO DELLA CHIESA, avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, limitatamente alla cartella n.
09420230034434077000 (TARI 2016), chiedendone l'annullamento per omessa notifica della cartella, decadenza per intempestiva notifica della cartella, omesso avviso bonario, difetto di motivazione, difetto di allegazione della cartella, difetto delle informazioni prescritte dall'art. 7, 2° comma, l. 212/2000, prescrizione, difetto di chiarezza nel calcolo degli interessi, mancata indicazione della qualifica del firmatario e/o della necessaria delega funzionale.
Si è opposta l'DE, mentre l'ente locale è rimasto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, il ricorso va rigettato.
DE ha dimostrato la rituale notifica, a mezzo pec, della cartella n. n. 09420230034434077000 (TARI
2016) il 7.12.2023.
Le eccezioni di decadenza per intempestività della notifica della cartella, omesso avviso bonario e prescrizione maturata fino alla notifica della cartella avrebbero dovuto essere proposte attraverso la rituale impugnazione della medesima cartella. In mancanza, non possono essere proposte in questa sede.
Dalla notifica della cartella non è decorso, prima della notifica dell'intimazione oggetto dell'odierno giudizio (28.2.2025), il termine prescrizionale di 5 anni ex art. 2948 n. 4 cc.
L'intimazione è adeguatamente motivata attraverso, per quanto d'interesse, la specifica indicazione della cartella, del tributo, dell'annualità di riferimento e degli importi dovuti. In presenza di tali dati, non era necessario allegare la cartella.
L'intimazione contiene, poi, alle pagine 1 e 12 e 23 le informazioni prescritte dall'art. 7, 2° comma, l.
212/2000. In ogni caso, l'eventuale vizio sarebbe sanato dalla tempestiva proposizione del ricorso in esame.
Contiene, inoltre, la chiara e sufficiente indicazione dei criteri legali di calcolo degli interessi attraverso la citazione della relativa previsione legislativa (art. 30 dpr n. 602/1973).
Non era necessaria alcuna ulteriore qualificazione aggiuntiva in capo al firmatario dell'intimazione per
DE. Per il vero, non era neppure indispensabile la sottoscrizione dell'intimazione, essendo sufficiente la certa e non contestata riferibilità dell'atto all'DE.
Segue, per la soccombenza, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA
(come per legge), in favore di DE.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di DE.