Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 287
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata allegazione avviso di accertamento presupposto

    Il sollecito di pagamento è stato preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento, che non essendo stato impugnato è divenuto definitivo. L'omessa impugnazione dell'atto prodromico rende inammissibile il ricorso, che poteva essere proposto solo per vizi propri dell'atto impugnato.

  • Inammissibile
    Prescrizione del credito per IMU 2016

    I vizi di merito, quali decadenza e prescrizione, dovevano e potevano essere opposti impugnando tempestivamente l'atto prodromico. Il sollecito di pagamento, emesso in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 287
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 287
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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