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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 287/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
MAFFIA LUIGI, Giudice
in data 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 595/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 17874840 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il sollecito di pagamento n. 17874840, notificatole il 30 agosto 2023, da RE SR per conto del Comune di Stalettì, emesso sulla base di un presunto avviso di accertamento n 41700, notificato il 07/02/2022, relativo ad IMU anno 2016.
Eccepiva la mancata allegazione all'atto mpugnato del presupposto avviso di accertamento e ne sosteneva la sua nullità poichè non aveva mai ricevutol'avviso di accertamento.
Rilevava, inoltre, che la richiesta di pagamento dell'imposta IMU per l'anno 2016, indicata nel sollecito, era inevitabilmente prescritta per decorso del termine quinquennale.
Si costituiva in giudizio RE SR e deduceva che il Comune di Stalettì aveva affidato ad essa società
l'incarico a riscuotere i tributi essendo creditore nei confronti della contribuente dell'imposta l'IMU relativa all'anno 2016.
Rilevava che il Comune aveva notificato, prima dell'atto impugnato, l'avviso di accertamento esecutivo n.
41700/2022, notificato il 07/02/2022, relativo ad IMU 2016, così come era stato indicato nel sollecito di pagamento opposto.
Sosteneva che persistendo l'inadempimento - in virtù dell'incarico e delle istruzioni ricevute dal Comune di Stalettì – essa società aveva proceduto con l'emissione del sollecito di pagamento impugnato.
Evidenziava che essendo divenuto definitivo l'avviso di accertamento, per mancata impugnazione nei termini di legge, alla ricorrente era preclusa la possibilità di eccepire vizi di merito in quanto la contestazione poteva avvenire solo per vizi propri dell'atto oggi impugnato.
All'udienza del 30 gennaio 2025, la Corte tratteneva la in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminata la documentazione allegata da parte resistente, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
Osserva, infatti, che il sollecito di pagamento impugnato è stato preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento (v.documentazione RE SR) che, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo.
L'omessa impugnazione dell'atto prodromico, quindi, rende inammissibile il ricorso che poteva essere proposto solo per vizi propri dell'atto; i vizi di merito , quali decadenza e prescrizione, dovevano e potevano essere opposti impugnando tempestivamente l'atto prodromico.
Il sollecito di pagamento, infatti, emesso in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione Prima, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di lite, in favore della parte resistente costituita, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e con distrazione a favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso alla camera di consiglio del 30 gennaio 2025
Il Presidente relatore
IN TO
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
MAFFIA LUIGI, Giudice
in data 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 595/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 17874840 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il sollecito di pagamento n. 17874840, notificatole il 30 agosto 2023, da RE SR per conto del Comune di Stalettì, emesso sulla base di un presunto avviso di accertamento n 41700, notificato il 07/02/2022, relativo ad IMU anno 2016.
Eccepiva la mancata allegazione all'atto mpugnato del presupposto avviso di accertamento e ne sosteneva la sua nullità poichè non aveva mai ricevutol'avviso di accertamento.
Rilevava, inoltre, che la richiesta di pagamento dell'imposta IMU per l'anno 2016, indicata nel sollecito, era inevitabilmente prescritta per decorso del termine quinquennale.
Si costituiva in giudizio RE SR e deduceva che il Comune di Stalettì aveva affidato ad essa società
l'incarico a riscuotere i tributi essendo creditore nei confronti della contribuente dell'imposta l'IMU relativa all'anno 2016.
Rilevava che il Comune aveva notificato, prima dell'atto impugnato, l'avviso di accertamento esecutivo n.
41700/2022, notificato il 07/02/2022, relativo ad IMU 2016, così come era stato indicato nel sollecito di pagamento opposto.
Sosteneva che persistendo l'inadempimento - in virtù dell'incarico e delle istruzioni ricevute dal Comune di Stalettì – essa società aveva proceduto con l'emissione del sollecito di pagamento impugnato.
Evidenziava che essendo divenuto definitivo l'avviso di accertamento, per mancata impugnazione nei termini di legge, alla ricorrente era preclusa la possibilità di eccepire vizi di merito in quanto la contestazione poteva avvenire solo per vizi propri dell'atto oggi impugnato.
All'udienza del 30 gennaio 2025, la Corte tratteneva la in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminata la documentazione allegata da parte resistente, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
Osserva, infatti, che il sollecito di pagamento impugnato è stato preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento (v.documentazione RE SR) che, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo.
L'omessa impugnazione dell'atto prodromico, quindi, rende inammissibile il ricorso che poteva essere proposto solo per vizi propri dell'atto; i vizi di merito , quali decadenza e prescrizione, dovevano e potevano essere opposti impugnando tempestivamente l'atto prodromico.
Il sollecito di pagamento, infatti, emesso in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione Prima, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di lite, in favore della parte resistente costituita, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e con distrazione a favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso alla camera di consiglio del 30 gennaio 2025
Il Presidente relatore
IN TO