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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 17/04/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona del
G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 857/2019
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Pierluca MONACO, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato in Isernia alla Via E. D'Apollonio n. 85;
parte opponente
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto CICERONE, in virtù di procura in calce all'intimazione di sfratto per morosità (n° R. G. 777/2019) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Isernia alla Via XXIV Maggio n.
86A;
parte opposta
CONCLUSIONI: come in atti.
IL FATTO E LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 01 aprile 2018, Controparte_1
(breviter “ ”) concedeva in locazione al sig. l'unità CP_1 Parte_1
abitativa in Venafro via Campania n° 80, piano 1, int. 2, contrassegnata al catasto al fg. 18, p.lla 480, sub. 6, per anni uno e per il canone mensile di € 200, da pagarsi entro il 10 di ciascun mese. Il si rendeva moroso e con Parte_1
nota a/r del 22 marzo 2019 lo diffidava al pagamento dell'importo sino CP_1
ad allora dovuto di € 2.900. In ragione di ulteriori morosità maturate – a titolo di canoni, mancato deposito cauzionale, ed altre voci – notificava CP_1
intimazione di sfratto, iscritta al n. di R.G. 777/19. Avverso la quale l'intimato spiegava opposizione. Con ordinanza del 3 settembre 2019 il Tribunale ordinava il rilascio dell'immobile e disponeva il mutamento del rito.
Il rilasciava l'appartamento il 16 ottobre 2019. Parte_1
Il 15 novembre 2019 attivava la procedura di mediazione e produceva CP_1
memoria ex art. 426 c.p.c. nel presente giudizio.
All'udienza del 6 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini per gli scritti conclusionali.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Mette conto, in via preliminare, disaminare l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata da parte opponente perché al sig. non sarebbe Parte_1
stato notificato l'invito alla mediazione, alla quale egli non ha partecipato.
L'eccezione è priva di pregio perché la comunicazione dell'istanza di mediazione è stata inviata per ben due volte dall'organismo di mediazione al sig. presso la sua residenza ed è stata di certo effettuata al suo Parte_1
procuratore costituito presso il quale aveva eletto domicilio anche “per le fasi stragiudiziali” ed al quale aveva conferito il potere di “conciliare”. Dirimente sul tema risulta Corte appello Napoli n. 586/2024, citata da parte opposta: “Pur
2 essendo preferibile che - a processo pendente - la comunicazione dell'istanza di mediazione venga effettuata direttamente alla parte personalmente, la comunicazione inviata anche o esclusivamente al suo procuratore costituito presso il quale la parte ha eletto domicilio è sufficiente alla effettiva conoscibilità della mediazione da parte della parte rappresentata”.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Parte opponente non ha contestato la sua morosità e l'ammontare del credito in capo a , ha assunto l'estinzione del credito per compensazione giudiziale CP_1
con un suo contro credito per prestazioni lavorative verso altro soggetto giuridico, tale Pros srl in qualche modo collegata, a suo dire, al legale rappresentante della . L'eccezione è ex art. 1241 c.c. quindi di nessuna CP_1
valenza. Di maggior pregio non è la invocata scriminante della forza maggiore - come noto, una causa esterna, sopravvenuta ed inevitabile malgrado l'adozione di tutte le precauzioni - imperniata sull'assunta mancata riscossione di un proprio credito: la vacuità della doglianza rileva per dato intuitivo.
L'opposizione va quindi rigettata, va accolta la domanda di parte opposta . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria).
P. Q. M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Avv.
Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 777/2019 R. G. A. C. C., così decide:
1) rigetta l'opposizione;
3 2) condanna il sig. al pagamento in favore della Parte_1
della somma di € Controparte_1
4.400,00 oltre interessi di legge maturati dal dì del dovuto e sino all'integrale soddisfo;
3) condanna il sig. al pagamento delle spese Parte_1
processuali che liquida in € 1.956,15 per questo giudizio ed in € 1.666,35 per la fase sommaria relativa allo sfratto per morosità, il tutto oltre 15 % ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP, rimborso c.u., con distrazione all'avv. Roberto Cicerone procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Isernia lì 15 aprile 2025
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona del
G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 857/2019
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Pierluca MONACO, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato in Isernia alla Via E. D'Apollonio n. 85;
parte opponente
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto CICERONE, in virtù di procura in calce all'intimazione di sfratto per morosità (n° R. G. 777/2019) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Isernia alla Via XXIV Maggio n.
86A;
parte opposta
CONCLUSIONI: come in atti.
IL FATTO E LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 01 aprile 2018, Controparte_1
(breviter “ ”) concedeva in locazione al sig. l'unità CP_1 Parte_1
abitativa in Venafro via Campania n° 80, piano 1, int. 2, contrassegnata al catasto al fg. 18, p.lla 480, sub. 6, per anni uno e per il canone mensile di € 200, da pagarsi entro il 10 di ciascun mese. Il si rendeva moroso e con Parte_1
nota a/r del 22 marzo 2019 lo diffidava al pagamento dell'importo sino CP_1
ad allora dovuto di € 2.900. In ragione di ulteriori morosità maturate – a titolo di canoni, mancato deposito cauzionale, ed altre voci – notificava CP_1
intimazione di sfratto, iscritta al n. di R.G. 777/19. Avverso la quale l'intimato spiegava opposizione. Con ordinanza del 3 settembre 2019 il Tribunale ordinava il rilascio dell'immobile e disponeva il mutamento del rito.
Il rilasciava l'appartamento il 16 ottobre 2019. Parte_1
Il 15 novembre 2019 attivava la procedura di mediazione e produceva CP_1
memoria ex art. 426 c.p.c. nel presente giudizio.
All'udienza del 6 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini per gli scritti conclusionali.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Mette conto, in via preliminare, disaminare l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata da parte opponente perché al sig. non sarebbe Parte_1
stato notificato l'invito alla mediazione, alla quale egli non ha partecipato.
L'eccezione è priva di pregio perché la comunicazione dell'istanza di mediazione è stata inviata per ben due volte dall'organismo di mediazione al sig. presso la sua residenza ed è stata di certo effettuata al suo Parte_1
procuratore costituito presso il quale aveva eletto domicilio anche “per le fasi stragiudiziali” ed al quale aveva conferito il potere di “conciliare”. Dirimente sul tema risulta Corte appello Napoli n. 586/2024, citata da parte opposta: “Pur
2 essendo preferibile che - a processo pendente - la comunicazione dell'istanza di mediazione venga effettuata direttamente alla parte personalmente, la comunicazione inviata anche o esclusivamente al suo procuratore costituito presso il quale la parte ha eletto domicilio è sufficiente alla effettiva conoscibilità della mediazione da parte della parte rappresentata”.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Parte opponente non ha contestato la sua morosità e l'ammontare del credito in capo a , ha assunto l'estinzione del credito per compensazione giudiziale CP_1
con un suo contro credito per prestazioni lavorative verso altro soggetto giuridico, tale Pros srl in qualche modo collegata, a suo dire, al legale rappresentante della . L'eccezione è ex art. 1241 c.c. quindi di nessuna CP_1
valenza. Di maggior pregio non è la invocata scriminante della forza maggiore - come noto, una causa esterna, sopravvenuta ed inevitabile malgrado l'adozione di tutte le precauzioni - imperniata sull'assunta mancata riscossione di un proprio credito: la vacuità della doglianza rileva per dato intuitivo.
L'opposizione va quindi rigettata, va accolta la domanda di parte opposta . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria).
P. Q. M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Avv.
Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 777/2019 R. G. A. C. C., così decide:
1) rigetta l'opposizione;
3 2) condanna il sig. al pagamento in favore della Parte_1
della somma di € Controparte_1
4.400,00 oltre interessi di legge maturati dal dì del dovuto e sino all'integrale soddisfo;
3) condanna il sig. al pagamento delle spese Parte_1
processuali che liquida in € 1.956,15 per questo giudizio ed in € 1.666,35 per la fase sommaria relativa allo sfratto per morosità, il tutto oltre 15 % ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP, rimborso c.u., con distrazione all'avv. Roberto Cicerone procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Isernia lì 15 aprile 2025
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
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