Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/03/2026, n. 1986
TAR
Sentenza 25 febbraio 2025
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CS
Ordinanza collegiale 1 ottobre 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 11 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione obbligo di provvedere

    Il Collegio rileva che, anche per gli atti di alta amministrazione, sussiste un obbligo di provvedere. La natura di atto di sintesi degli interessi coinvolti non è in contraddizione con le garanzie riconosciute al privato dalla legge sul procedimento amministrativo. Il legislatore ha previsto termini accelerati per i procedimenti relativi agli impianti per le energie rinnovabili, e una volta che la questione è stata deferita al Consiglio dei Ministri, vi è un obbligo di concludere il procedimento.

  • Accolto
    Violazione del principio di massima diffusione delle energie rinnovabili

    La normativa comunitaria e nazionale attribuisce centralità al principio della massima diffusione delle energie rinnovabili, rendendo l'inerzia delle amministrazioni un ostacolo alla realizzazione di un impianto di interesse pubblico prevalente.

  • Accolto
    Obbligo di conclusione del procedimento

    Il procedimento amministrativo deve essere concluso con un provvedimento espresso, in applicazione dei principi generali di cui alla L. 241/1990 e dei principi costituzionali di buon andamento e leale collaborazione. La natura di alta amministrazione dell'atto finale non esime dall'obbligo di provvedere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/03/2026, n. 1986
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1986
    Data del deposito : 11 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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