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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/07/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1082/2025 vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
18.04.1966 e residente in Cuneo, fraz. San Rocco Castagnaretta, Via Colle di Tenda n.10, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivo Gronchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Pontedera, Piazza Nilde Iotti n.13/9b, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in Lajatico (PI), rappresentata e difesa dall'Avv. Ivo Gronchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pontedera, Piazza Nilde Iotti n.13/9b, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 17.07.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 19.05.2025 - deducendo che:
- I ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 05.04.1999, con rito concordatario in Pisa optando per il regime della separazione dei beni, come risulta dalla copia conforme dell'atto integrale di matrimonio n.13 Parte II – Seria A del Registro Atti di Matrimonio del Comune di Pisa;
- Dalla loro unione sono nati quattro figli: 1) , nato a Pisa, in [...]_2
01.03.2000, maggiorenne, titolare di dottorato di ricerca ed economicamente indipendente;
2)
, nata a [...] in data [...], maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente;
3) , nato a [...] in data [...], maggiorenne ma Persona_2 non economicamente autosufficiente in quanto studente universitario iscritto per l'anno accademico 2024/2025 al primo anno del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 6 anni in
Odontoiatria e Protesi Dentaria;
4) , nata a Pontedera (PI), in [...]_3
08.10.2008, minorenne, iscritta nell'anno scolastico 2024/2025 e frequentante la classe 3^
CSA dell'Istituto Tecnico Statale “G. Marconi” sito in Controparte_2
Pontedera;
- I predetti figli sono tutti residenti con la madre in Lajatico (PI), Podere La Fornace, n. 78, immobile di proprietà esclusiva della Signora e casa familiare;
CP_1
- Dal 2018 il sig. ha cessato la convivenza coniugale e la coabitazione con i propri Pt_1 congiunti, andando ad abitare con la madre in Cuneo (CN), Via Colle di Tenda n. 10;
- A seguito del venir meno della loro comunione spirituale e materiale, i coniugi hanno maturato la volontà di separarsi e, in data 28.02.2020, hanno depositato ricorso per separazione consensuale che veniva iscritto al R.G. n. 930/2020 del Tribunale di Pisa;
- In data 13.10.2020 il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, rendeva il decreto n. cronol.
16572/2020, con il quale omologava la separazione consensuale dei ricorrenti alle condizioni dagli stessi concordate sotto riportate:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di stabilire la propria residenza, salvo l'obbligo di darsene comunicazione sino a che almeno uno dei figli sia minorenne;
2. La casa familiare, posta in Lajatico (PI), loc. Podere La Fornace n. 78, con i relativi annessi, resterà nella piena disponibilità della moglie, la quale vi abiterà insieme ai figli;
il Sig. è autorizzato sin da ora a Pt_1 prelevare i propri effetti personali mentre si dà atto che tutti gli altri beni mobili di proprietà esclusiva del marito, come da elenco che verrà redatto a parte, alcuni dei quali collocati presso immobili diversi dalla casa familiare, ma nella disponibilità della moglie, rimarranno in loco e ne verrà decisa la destinazione, se non prima, al momento dell'eventuale cessazione degli effetti civili del matrimonio, nello stato di fatto in cui i medesimi all'epoca si troveranno;
3. I figli minori e vengono affidati, su accordo delle parti ed in forza della circostanza che il marito Per_2 Pt_3 attualmente dimora in Cuneo (presso la propria madre) ed è in cerca di attività lavorativa e ad oggi non è in grado di occuparsi dei figli, alla madre con la quale coabitano;
potranno vedere il padre e stare con il medesimo ogni qual volta se ne presenti l'opportunità e secondo la disponibilità ed i desideri dei minori, previa comunicazione e di comune accordo con la madre;
4. Il Sig. relativamente al compendio immobiliare adibito a casa familiare, attualmente di Parte_1
proprietà per i 2/5 del marito e per i 3/5 della moglie si impegna a trasferire a quest'ultima, senza versamento di alcun prezzo e a titolo gratuito, entro trenta giorni dall'omologazione della separazione, a cura e spese della medesima, la propria quota di proprietà, come detto pari ai 2/5, dei seguenti beni immobili posti in Lajatico (PI);
5. Appartamento per civile abitazione, posto in Podere La Fornace n.78, cat. A/2, di vani 12, identificato al catasto Fabbricati del Comune di Lajatico al Foglio 16, particella 252, sub. 11, piano T-1;
6. Appartamento per civile abitazione, posto in Podere La Fornace n.78, cat. A/2, di vani 2,5, identificato al catasto Fabbricati del Comune di Lajatico al Foglio 16, particella 252, sub. 10, piano T;
7. Locale deposito, posto in Podere La Fornace n.78, cat. C/2, di mq. 297, identificato al catasto Fabbricati del Comune di Lajatico al Foglio 16, particella 252, sub. 3, piano T;
8. Locale magazzino, posto in Podere La
Fornace n.78, cat. C/2, di mq. 52, identificato al catasto Fabbricati del Comune di Lajatico al Foglio 16, particella 252, sub. 7;
9. Terreno, posto in località Podere La Fornace, di ettari 1, are 66 e ca 15, identificato al catasto Terreni del
Comune di Lajatico al Foglio 16, particella 289, classe seminativo, reddito agrario € 15,45;
10.Quale parziale corrispettivo del predetto trasferimento immobiliare, da intendersi anche a definizione dei rapporti patrimoniali intercorsi tra i coniugi, la moglie dichiara di accollarsi, dalla data del definitivo trasferimento a suo favore, in via esclusiva e con impegno anche all'intestazione formale, nei tempi tecnici che la relativa procedura prevederà, il mutuo ipotecario acceso dai coniugi presso la Banca Popolare di Lajatico per originari € 300.000,00
(trecentomila//00) e gravante sul predetto immobile;
in ogni caso la moglie, divenuta proprietaria esclusiva del predetto compendio, si impegnerà affinché la predetta banca liberi il coniuge, in qualsiasi forma giuridica possibile, dagli obblighi contrattuali sorgenti a suo carico dal citato mutuo;
11. Il signor non potendo allo stato contribuire al mantenimento dei figli, né in forma diretta Parte_1
né mediante invio di contributo in denaro alla madre, trovandosi da tempo senza attività lavorativa, si impegna a trasferire ai medesimi, a ciascuno in ragione della quota di 1/4 indivisa, a titolo gratuito, entro sessanta giorni dall'omologazione della separazione, a cura e spese della madre, Signora la proprietà Controparte_1 dell'immobile sito in Carmignano (PO), via Ser Lapo Mazzei n. 19, e precisamente l'appartamento di civile abitazione posto al piano primo, di vani utili tre, oltre angolo cottura, servizi e accessori con annessi quali pertinenze esclusive una corte e un resede di terreno ad uso giardino, ai quali si accede direttamente dall'appartamento, rappresentato al N.C.E.U. del Comune di Carmignano al foglio di mappa 22 particella 120, subalterno 501, categoria A/2, classe 4, vani catastali 4,5, rendita catastale € 499,67, con graffata la particella 121, subalterno
507;
12. L'immobile, di cui al punto 5), attualmente è condotto in locazione da terzi per il canone mensile effettivo di
€ 550,00, che viene corrisposto dalla parte conduttrice mediante bonifico su conto corrente acceso presso Poste
Italiane Spa e cointestato ad entrambi i coniugi;
si dà atto che il padre dal settembre 2018 ha lasciato l'importo di detto canone mensile nella disponibilità della madre a titolo di contributo per il mantenimento dei quattro figli;
lo stesso si impegna, sino al formale trasferimento della proprietà di detto bene in capo ai figli così come previsto al punto 5), affinché il canone mensile corrisposto dai conduttori dell'appartamento di Carmignano, Via Ser Lapo
Mazzei n.19, continui ad essere nella disponibilità della Signora ed impiegato dalla medesima per il CP_1 mantenimento dei figli;
13. Relativamente alle spese straordinarie (per tali intendendosi, a titolo esemplificativo, le spese mediche sanitarie, le spese sportive e ludico/ricreative, le spese scolastiche) che si renderà necessario sostenere per i figli, i coniugi si accordano nel senso che il Sig. si impegna a rimborsare al coniuge il 50% delle medesime che Parte_1 verranno sostenute secondo i principi di cui alla Linee Guida approvate dalla Corte di Appello di Milano e dal
Tribunale di Milano in data 14.11.2017, con la precisazione che, laddove sia previsto il preventivo accordo tra i genitori, questo riguardi esclusivamente le spese di importo superiore a € 200,00 e sempre dietro esibizione di idonea documentazione di spesa;
14. I figli e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti in quanto studenti, stante l'età Pt_2 Per_1
decideranno liberamente quando e come passare del tempo con il padre;
15. In merito ai due autoveicoli in uso alla famiglia, entrambi formalmente intestati al Sig. i coniugi si Pt_1 accordano nel senso che il veicolo Renault Trafic tg. EF132CX resti in uso esclusivo alla moglie la quale curerà,
a proprie spese e su sua iniziativa, anche la relativa intestazione;
resta in uso esclusivo del marito la vettura Dacia
Logan tg. FC012NT;
16. I coniugi dichiarano di essere, ad oggi, tra loro economicamente autosufficienti e di nulla pretendere l'uno dall'altro;
17. I coniugi si danno fin da ora il reciproco consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio;
18. I coniugi, in attesa dei provvedimenti presidenziali, si danno il reciproco consenso a vivere separati con le condizioni sopra richiamate;
- Dal momento dell'udienza presidenziale di separazione personale tenutasi con modalità cartolare, i coniugi mai hanno ripreso la convivenza e/o la coabitazione
- E' stata impossibile la riunione materiale e spirituale dei coniugi;
- Successivamente alla formalizzazione della separazione la sig.ra ha mantenuto la CP_1 residenza nella casa familiare posta in Lajatico (PI), Loc. Podere La Fornace n. 78, ove abita con i figli;
- Il sig. al momento della separazione aveva prelevato dalla casa familiare tutti i propri Pt_1 effetti personali e si era trasferito presso l'abitazione della madre ove tuttora abita;
- Relativamente ai figli , ed ormai maggiorenni, le parti nulla dispongono in Pt_2 Per_1 Per_2 merito al diritto di visita e permanenza presso l'uno o l'altro genitore in considerazione della loro maggiore età; gli stessi, quindi, decideranno autonomamente quando e come passare del tempo con il padre;
- I coniugi hanno puntualmente adempiuto a tutti gli accordi di cui al ricorso per separazione consensuale ed hanno sottoscritto in data 5.5.2021 l'atto notarile di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione degli accordi di separazione;
- Relativamente all'immobile sito in Carmignano (PO), Via Lapo Mazzei n. 19, oggi in comproprietà dei figli della coppia, le parti danno atto che lo stesso è concesso a terzi in locazione ed il relativo canone, sin dal settembre 2018, è destinato al mantenimento dei figli, che, in qualità di attuali proprietari a seguito degli accordi di separazione, hanno provveduto alla stipula di un nuovo contratto di locazione in data 8.8.2023;
- Che la sig.ra in adempimento alle condizioni di cui alla separazione, si è accollata in CP_1 via esclusiva il mutuo ipotecario acceso dai coniugi presso la Banca Popolare di Lajatico per originari euro 300.000,00 ed ha provveduto all'intestazione formale a suo nome del mutuo liberando il sig. da ogni correlata obbligazione;
Pt_1 - Le odierne parti in causa danno, altresì, atto che i figli e sono Parte_2 Per_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
è maggiorenne ma non Persona_2 economicamente autosufficiente in quanto studente universitario ed, infine, è minorenne, Pt_3 studente di scuola superiore e non economicamente autosufficiente;
- Le parti danno, altresì, atto che al mantenimento ordinario di e come da accordi Per_2 Pt_3 di separazione, viene provveduto con l'utilizzo delle somme che provengono a titolo di canone di locazione dell'immobile sito in Carmignano e in via diretta dalla sola madre, mentre le spese straordinarie relative ai figli vengono suddivise tra i genitori per il 50% ciascuno;
- Le parti danno atto di aver adempiuto ai patti ed alle condizioni di cui alla separazione.
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I ricorrenti non formulano reciprocamente domande di carattere economico e dichiarano di essere fra loro economicamente autosufficienti e di non avere richieste o rivendicazioni di carattere patrimoniale da avanzare l'uno verso l'altro per qualsiasi motivo e/o ragione, avendo già definito in sede di separazione e, comunque, prima del deposito del presente ricorso, tutti i rapporti economici e patrimoniali sorti tra loro in costanza di matrimonio o a seguito dello stesso;
2) La figlia minore di anni 16, viene affidata ad entrambi i genitori in maniera condivisa con collocamento Pt_3
prevalente della ragazza presso la madre, in Lajatico (PI), presso la casa familiare ove coabita assieme ai fratelli;
la stessa potrà vedere il padre e stare con il medesimo, in ragione della sua età e della circostanza che il padre vive in altra regione, ogni qual volta se ne presenti l'opportunità e secondo la disponibilità ed i desideri della minore, previa comunicazione e di comune accordo con la madre;
3) i figli , ed essendo maggiorenni, decideranno liberamente quando e se passare del tempo Pt_2 Per_1 Per_2 con il padre;
4) Per il mantenimento ordinario dei figli maggiorenne ma studente universitario in corso, e Per_2 Pt_3 minorenne, vi provvederà in via diretta la madre, con la quale gli stessi coabitano, mentre il padre ha contribuito al loro mantenimento trasferendo agli stessi a titolo gratuito la proprietà dell'immobile sito in Carmignano
(PO) che i figli hanno messo a reddito concedendolo a terzi in locazione e percependo il relativo canone mensile;
5) Relativamente alle spese straordinarie (per tali intendendosi, a titolo esemplificativo, le spese mediche, sanitarie, sportive, ludico/ricreative e scolastiche in senso ampio) che si renderà necessario sostenere per i figli, le parti si accordano nel senso che il sig. rimborserà alla Signora il 50% delle Parte_1 Controparte_1 medesime, dietro esibizione di idonea documentazione di spesa;
per quelle di importo superiore ad euro 200,00,
i genitori dovranno accordarsi preventivamente rispetto al loro esborso;
6) I ricorrenti esprimono sin da ora il proprio consenso, ove occorrente, al rilascio ovvero al rinnovo di qualsiasi documento valido per l'espatrio;
7) Le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza, nelle parti relative all'affidamento dei minori e alla regolamentazione dei rapporti economici.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 1082/2025, a parziale modifica del decreto di omologa del 13.10.2020, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 05.04.1999 tra
[...]
e , come risulta dall'atto integrale di Pisa;
Parte_1 Controparte_1
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pisa per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) DISPONE l'affidamento della figlia minore di anni 16 , ad entrambi i genitori in maniera condivisa Pt_3
con collocamento prevalente della ragazza presso la madre, in Lajatico (PI), presso la casa familiare ove coabita assieme ai fratelli;
la stessa potrà vedere il padre e stare con il medesimo, in ragione della sua età e della circostanza che il padre vive in altra regione, ogni qual volta se ne presenti l'opportunità e secondo la disponibilità ed i desideri della minore, previa comunicazione e di comune accordo con la madre;
d) DISPONE che la madre provveda, in via diretta, al mantenimento ordinario dei figli maggiorenne Per_2
ma studente universitario in corso, e minorenne, che con lei coabitano;
il padre ha contribuito al loro Pt_3 mantenimento trasferendo agli stessi a titolo gratuito la proprietà dell'immobile sito in Carmignano (PO), messo, dai figli, a reddito concedendolo a terzi in locazione e percependo il relativo canone mensile;
e) DISPONE, relativamente alle spese straordinarie (per tali intendendosi, a titolo esemplificativo, le spese mediche, sanitarie, sportive, ludico/ricreative e scolastiche in senso ampio) necessarie per il sostentamento dei figli, che il sig. rimborserà alla Signora il 50% delle medesime, Parte_1 Controparte_1 dietro esibizione di idonea documentazione di spesa;
per quelle di importo superiore ad euro 200,00, i genitori dovranno accordarsi preventivamente rispetto al loro esborso;
f) DA' ATTO CHE i ricorrenti esprimono sin da ora il proprio consenso, ove occorrente, al rilascio ovvero al rinnovo di qualsiasi documento valido per l'espatrio; spese compensate
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 18/07/2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1082/2025 vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
18.04.1966 e residente in Cuneo, fraz. San Rocco Castagnaretta, Via Colle di Tenda n.10, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivo Gronchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Pontedera, Piazza Nilde Iotti n.13/9b, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in Lajatico (PI), rappresentata e difesa dall'Avv. Ivo Gronchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pontedera, Piazza Nilde Iotti n.13/9b, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 17.07.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 19.05.2025 - deducendo che:
- I ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 05.04.1999, con rito concordatario in Pisa optando per il regime della separazione dei beni, come risulta dalla copia conforme dell'atto integrale di matrimonio n.13 Parte II – Seria A del Registro Atti di Matrimonio del Comune di Pisa;
- Dalla loro unione sono nati quattro figli: 1) , nato a Pisa, in [...]_2
01.03.2000, maggiorenne, titolare di dottorato di ricerca ed economicamente indipendente;
2)
, nata a [...] in data [...], maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente;
3) , nato a [...] in data [...], maggiorenne ma Persona_2 non economicamente autosufficiente in quanto studente universitario iscritto per l'anno accademico 2024/2025 al primo anno del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 6 anni in
Odontoiatria e Protesi Dentaria;
4) , nata a Pontedera (PI), in [...]_3
08.10.2008, minorenne, iscritta nell'anno scolastico 2024/2025 e frequentante la classe 3^
CSA dell'Istituto Tecnico Statale “G. Marconi” sito in Controparte_2
Pontedera;
- I predetti figli sono tutti residenti con la madre in Lajatico (PI), Podere La Fornace, n. 78, immobile di proprietà esclusiva della Signora e casa familiare;
CP_1
- Dal 2018 il sig. ha cessato la convivenza coniugale e la coabitazione con i propri Pt_1 congiunti, andando ad abitare con la madre in Cuneo (CN), Via Colle di Tenda n. 10;
- A seguito del venir meno della loro comunione spirituale e materiale, i coniugi hanno maturato la volontà di separarsi e, in data 28.02.2020, hanno depositato ricorso per separazione consensuale che veniva iscritto al R.G. n. 930/2020 del Tribunale di Pisa;
- In data 13.10.2020 il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, rendeva il decreto n. cronol.
16572/2020, con il quale omologava la separazione consensuale dei ricorrenti alle condizioni dagli stessi concordate sotto riportate:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di stabilire la propria residenza, salvo l'obbligo di darsene comunicazione sino a che almeno uno dei figli sia minorenne;
2. La casa familiare, posta in Lajatico (PI), loc. Podere La Fornace n. 78, con i relativi annessi, resterà nella piena disponibilità della moglie, la quale vi abiterà insieme ai figli;
il Sig. è autorizzato sin da ora a Pt_1 prelevare i propri effetti personali mentre si dà atto che tutti gli altri beni mobili di proprietà esclusiva del marito, come da elenco che verrà redatto a parte, alcuni dei quali collocati presso immobili diversi dalla casa familiare, ma nella disponibilità della moglie, rimarranno in loco e ne verrà decisa la destinazione, se non prima, al momento dell'eventuale cessazione degli effetti civili del matrimonio, nello stato di fatto in cui i medesimi all'epoca si troveranno;
3. I figli minori e vengono affidati, su accordo delle parti ed in forza della circostanza che il marito Per_2 Pt_3 attualmente dimora in Cuneo (presso la propria madre) ed è in cerca di attività lavorativa e ad oggi non è in grado di occuparsi dei figli, alla madre con la quale coabitano;
potranno vedere il padre e stare con il medesimo ogni qual volta se ne presenti l'opportunità e secondo la disponibilità ed i desideri dei minori, previa comunicazione e di comune accordo con la madre;
4. Il Sig. relativamente al compendio immobiliare adibito a casa familiare, attualmente di Parte_1
proprietà per i 2/5 del marito e per i 3/5 della moglie si impegna a trasferire a quest'ultima, senza versamento di alcun prezzo e a titolo gratuito, entro trenta giorni dall'omologazione della separazione, a cura e spese della medesima, la propria quota di proprietà, come detto pari ai 2/5, dei seguenti beni immobili posti in Lajatico (PI);
5. Appartamento per civile abitazione, posto in Podere La Fornace n.78, cat. A/2, di vani 12, identificato al catasto Fabbricati del Comune di Lajatico al Foglio 16, particella 252, sub. 11, piano T-1;
6. Appartamento per civile abitazione, posto in Podere La Fornace n.78, cat. A/2, di vani 2,5, identificato al catasto Fabbricati del Comune di Lajatico al Foglio 16, particella 252, sub. 10, piano T;
7. Locale deposito, posto in Podere La Fornace n.78, cat. C/2, di mq. 297, identificato al catasto Fabbricati del Comune di Lajatico al Foglio 16, particella 252, sub. 3, piano T;
8. Locale magazzino, posto in Podere La
Fornace n.78, cat. C/2, di mq. 52, identificato al catasto Fabbricati del Comune di Lajatico al Foglio 16, particella 252, sub. 7;
9. Terreno, posto in località Podere La Fornace, di ettari 1, are 66 e ca 15, identificato al catasto Terreni del
Comune di Lajatico al Foglio 16, particella 289, classe seminativo, reddito agrario € 15,45;
10.Quale parziale corrispettivo del predetto trasferimento immobiliare, da intendersi anche a definizione dei rapporti patrimoniali intercorsi tra i coniugi, la moglie dichiara di accollarsi, dalla data del definitivo trasferimento a suo favore, in via esclusiva e con impegno anche all'intestazione formale, nei tempi tecnici che la relativa procedura prevederà, il mutuo ipotecario acceso dai coniugi presso la Banca Popolare di Lajatico per originari € 300.000,00
(trecentomila//00) e gravante sul predetto immobile;
in ogni caso la moglie, divenuta proprietaria esclusiva del predetto compendio, si impegnerà affinché la predetta banca liberi il coniuge, in qualsiasi forma giuridica possibile, dagli obblighi contrattuali sorgenti a suo carico dal citato mutuo;
11. Il signor non potendo allo stato contribuire al mantenimento dei figli, né in forma diretta Parte_1
né mediante invio di contributo in denaro alla madre, trovandosi da tempo senza attività lavorativa, si impegna a trasferire ai medesimi, a ciascuno in ragione della quota di 1/4 indivisa, a titolo gratuito, entro sessanta giorni dall'omologazione della separazione, a cura e spese della madre, Signora la proprietà Controparte_1 dell'immobile sito in Carmignano (PO), via Ser Lapo Mazzei n. 19, e precisamente l'appartamento di civile abitazione posto al piano primo, di vani utili tre, oltre angolo cottura, servizi e accessori con annessi quali pertinenze esclusive una corte e un resede di terreno ad uso giardino, ai quali si accede direttamente dall'appartamento, rappresentato al N.C.E.U. del Comune di Carmignano al foglio di mappa 22 particella 120, subalterno 501, categoria A/2, classe 4, vani catastali 4,5, rendita catastale € 499,67, con graffata la particella 121, subalterno
507;
12. L'immobile, di cui al punto 5), attualmente è condotto in locazione da terzi per il canone mensile effettivo di
€ 550,00, che viene corrisposto dalla parte conduttrice mediante bonifico su conto corrente acceso presso Poste
Italiane Spa e cointestato ad entrambi i coniugi;
si dà atto che il padre dal settembre 2018 ha lasciato l'importo di detto canone mensile nella disponibilità della madre a titolo di contributo per il mantenimento dei quattro figli;
lo stesso si impegna, sino al formale trasferimento della proprietà di detto bene in capo ai figli così come previsto al punto 5), affinché il canone mensile corrisposto dai conduttori dell'appartamento di Carmignano, Via Ser Lapo
Mazzei n.19, continui ad essere nella disponibilità della Signora ed impiegato dalla medesima per il CP_1 mantenimento dei figli;
13. Relativamente alle spese straordinarie (per tali intendendosi, a titolo esemplificativo, le spese mediche sanitarie, le spese sportive e ludico/ricreative, le spese scolastiche) che si renderà necessario sostenere per i figli, i coniugi si accordano nel senso che il Sig. si impegna a rimborsare al coniuge il 50% delle medesime che Parte_1 verranno sostenute secondo i principi di cui alla Linee Guida approvate dalla Corte di Appello di Milano e dal
Tribunale di Milano in data 14.11.2017, con la precisazione che, laddove sia previsto il preventivo accordo tra i genitori, questo riguardi esclusivamente le spese di importo superiore a € 200,00 e sempre dietro esibizione di idonea documentazione di spesa;
14. I figli e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti in quanto studenti, stante l'età Pt_2 Per_1
decideranno liberamente quando e come passare del tempo con il padre;
15. In merito ai due autoveicoli in uso alla famiglia, entrambi formalmente intestati al Sig. i coniugi si Pt_1 accordano nel senso che il veicolo Renault Trafic tg. EF132CX resti in uso esclusivo alla moglie la quale curerà,
a proprie spese e su sua iniziativa, anche la relativa intestazione;
resta in uso esclusivo del marito la vettura Dacia
Logan tg. FC012NT;
16. I coniugi dichiarano di essere, ad oggi, tra loro economicamente autosufficienti e di nulla pretendere l'uno dall'altro;
17. I coniugi si danno fin da ora il reciproco consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio;
18. I coniugi, in attesa dei provvedimenti presidenziali, si danno il reciproco consenso a vivere separati con le condizioni sopra richiamate;
- Dal momento dell'udienza presidenziale di separazione personale tenutasi con modalità cartolare, i coniugi mai hanno ripreso la convivenza e/o la coabitazione
- E' stata impossibile la riunione materiale e spirituale dei coniugi;
- Successivamente alla formalizzazione della separazione la sig.ra ha mantenuto la CP_1 residenza nella casa familiare posta in Lajatico (PI), Loc. Podere La Fornace n. 78, ove abita con i figli;
- Il sig. al momento della separazione aveva prelevato dalla casa familiare tutti i propri Pt_1 effetti personali e si era trasferito presso l'abitazione della madre ove tuttora abita;
- Relativamente ai figli , ed ormai maggiorenni, le parti nulla dispongono in Pt_2 Per_1 Per_2 merito al diritto di visita e permanenza presso l'uno o l'altro genitore in considerazione della loro maggiore età; gli stessi, quindi, decideranno autonomamente quando e come passare del tempo con il padre;
- I coniugi hanno puntualmente adempiuto a tutti gli accordi di cui al ricorso per separazione consensuale ed hanno sottoscritto in data 5.5.2021 l'atto notarile di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione degli accordi di separazione;
- Relativamente all'immobile sito in Carmignano (PO), Via Lapo Mazzei n. 19, oggi in comproprietà dei figli della coppia, le parti danno atto che lo stesso è concesso a terzi in locazione ed il relativo canone, sin dal settembre 2018, è destinato al mantenimento dei figli, che, in qualità di attuali proprietari a seguito degli accordi di separazione, hanno provveduto alla stipula di un nuovo contratto di locazione in data 8.8.2023;
- Che la sig.ra in adempimento alle condizioni di cui alla separazione, si è accollata in CP_1 via esclusiva il mutuo ipotecario acceso dai coniugi presso la Banca Popolare di Lajatico per originari euro 300.000,00 ed ha provveduto all'intestazione formale a suo nome del mutuo liberando il sig. da ogni correlata obbligazione;
Pt_1 - Le odierne parti in causa danno, altresì, atto che i figli e sono Parte_2 Per_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
è maggiorenne ma non Persona_2 economicamente autosufficiente in quanto studente universitario ed, infine, è minorenne, Pt_3 studente di scuola superiore e non economicamente autosufficiente;
- Le parti danno, altresì, atto che al mantenimento ordinario di e come da accordi Per_2 Pt_3 di separazione, viene provveduto con l'utilizzo delle somme che provengono a titolo di canone di locazione dell'immobile sito in Carmignano e in via diretta dalla sola madre, mentre le spese straordinarie relative ai figli vengono suddivise tra i genitori per il 50% ciascuno;
- Le parti danno atto di aver adempiuto ai patti ed alle condizioni di cui alla separazione.
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I ricorrenti non formulano reciprocamente domande di carattere economico e dichiarano di essere fra loro economicamente autosufficienti e di non avere richieste o rivendicazioni di carattere patrimoniale da avanzare l'uno verso l'altro per qualsiasi motivo e/o ragione, avendo già definito in sede di separazione e, comunque, prima del deposito del presente ricorso, tutti i rapporti economici e patrimoniali sorti tra loro in costanza di matrimonio o a seguito dello stesso;
2) La figlia minore di anni 16, viene affidata ad entrambi i genitori in maniera condivisa con collocamento Pt_3
prevalente della ragazza presso la madre, in Lajatico (PI), presso la casa familiare ove coabita assieme ai fratelli;
la stessa potrà vedere il padre e stare con il medesimo, in ragione della sua età e della circostanza che il padre vive in altra regione, ogni qual volta se ne presenti l'opportunità e secondo la disponibilità ed i desideri della minore, previa comunicazione e di comune accordo con la madre;
3) i figli , ed essendo maggiorenni, decideranno liberamente quando e se passare del tempo Pt_2 Per_1 Per_2 con il padre;
4) Per il mantenimento ordinario dei figli maggiorenne ma studente universitario in corso, e Per_2 Pt_3 minorenne, vi provvederà in via diretta la madre, con la quale gli stessi coabitano, mentre il padre ha contribuito al loro mantenimento trasferendo agli stessi a titolo gratuito la proprietà dell'immobile sito in Carmignano
(PO) che i figli hanno messo a reddito concedendolo a terzi in locazione e percependo il relativo canone mensile;
5) Relativamente alle spese straordinarie (per tali intendendosi, a titolo esemplificativo, le spese mediche, sanitarie, sportive, ludico/ricreative e scolastiche in senso ampio) che si renderà necessario sostenere per i figli, le parti si accordano nel senso che il sig. rimborserà alla Signora il 50% delle Parte_1 Controparte_1 medesime, dietro esibizione di idonea documentazione di spesa;
per quelle di importo superiore ad euro 200,00,
i genitori dovranno accordarsi preventivamente rispetto al loro esborso;
6) I ricorrenti esprimono sin da ora il proprio consenso, ove occorrente, al rilascio ovvero al rinnovo di qualsiasi documento valido per l'espatrio;
7) Le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza, nelle parti relative all'affidamento dei minori e alla regolamentazione dei rapporti economici.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 1082/2025, a parziale modifica del decreto di omologa del 13.10.2020, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 05.04.1999 tra
[...]
e , come risulta dall'atto integrale di Pisa;
Parte_1 Controparte_1
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pisa per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) DISPONE l'affidamento della figlia minore di anni 16 , ad entrambi i genitori in maniera condivisa Pt_3
con collocamento prevalente della ragazza presso la madre, in Lajatico (PI), presso la casa familiare ove coabita assieme ai fratelli;
la stessa potrà vedere il padre e stare con il medesimo, in ragione della sua età e della circostanza che il padre vive in altra regione, ogni qual volta se ne presenti l'opportunità e secondo la disponibilità ed i desideri della minore, previa comunicazione e di comune accordo con la madre;
d) DISPONE che la madre provveda, in via diretta, al mantenimento ordinario dei figli maggiorenne Per_2
ma studente universitario in corso, e minorenne, che con lei coabitano;
il padre ha contribuito al loro Pt_3 mantenimento trasferendo agli stessi a titolo gratuito la proprietà dell'immobile sito in Carmignano (PO), messo, dai figli, a reddito concedendolo a terzi in locazione e percependo il relativo canone mensile;
e) DISPONE, relativamente alle spese straordinarie (per tali intendendosi, a titolo esemplificativo, le spese mediche, sanitarie, sportive, ludico/ricreative e scolastiche in senso ampio) necessarie per il sostentamento dei figli, che il sig. rimborserà alla Signora il 50% delle medesime, Parte_1 Controparte_1 dietro esibizione di idonea documentazione di spesa;
per quelle di importo superiore ad euro 200,00, i genitori dovranno accordarsi preventivamente rispetto al loro esborso;
f) DA' ATTO CHE i ricorrenti esprimono sin da ora il proprio consenso, ove occorrente, al rilascio ovvero al rinnovo di qualsiasi documento valido per l'espatrio; spese compensate
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 18/07/2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi