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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/09/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
n. 863/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE – II Collegio
Il Collegio, composto dai magistrati:
1. dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
2. dott. Aldo De Luca Giudice
3. dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 863 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto;
TRA
c.f. , nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
CO IT (BN) alla via Maitine n. 76;
E
, c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 ivi residente a[...],
rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente ricorso, dall'Avv. Carlotta Pellegrini, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati sito in GN NF (BN), alla Via Umberto I n. 1;
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.07.25, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di Benevento, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 16.09.78, in CO IT (BN), da cui sono nati tre figli (nata il [...]), Per_1
(nato il [...]) e (nato il [...]), alle condizioni concordate in sede di Per_2 Per_3 separazione con la richiesta di apportare una modifica consistente nella cancellazione del diritto di usufrutto costituito su due delle tre abitazioni trasferite ai propri figli, condizioni che di seguito si riportano integralmente:
“1) il sig. è nato a [...], il [...] e residente in [...] - C.F: e la sig.ra , è nata a [...] C.F._1 Controparte_1
IT (BN), il 22/03/1957, ivi residente a[...] - C.F.: ; C.F._2
2) hanno contratto matrimonio in CO IT (BN), il 16/09/1978 e hanno adottato il regime di comunione legale dei beni;
3) in costanza di matrimonio, i coniugi hanno costruito un fabbricato urbano Parte_2 diviso in diverse proprietà immobiliari divenendone comproprietari ognuno nella ragione di
500/1000, siti nel comune di CO IT (BN), alla via Maitine nr.76, identificati catastalmente al fg. 28 part.lla nr. 122, sub. 3, cat. A/3, classe 01, consistenza 6,5 vani, rendita € 352,48 – fg. 28 part.lla nr. 122, sub 5, cat. A/3, classe 01, consistenza 6,5 vani, rendita € 352,48 – fg. 28 part.lla nr.
340, cat. D/8, rendita € 452,00 – fg. 28 part.lla 122, sub 6, cat. D/8, rendita € 3.388,00.
Tale unità immobiliare confina per due lati con ditta UG D'GO e un lato con strada comunale, denominata “Via Maitine”;
4) l'immobile precisamente quello identificato catastalmente al fg. 28 - p.lla 122 sub 5, è gravato da ipoteca volontaria n. 5210/342 RG/RP del 15/05/2018 a favore della “Banca Nazionale del Lavoro spa” per € 168.058,74 a garanzia di un capitale mutuato di originari € 84.029,37, giusto contratto di mutuo per notaio dott. del 14 maggio 2018 rep. n. 27134/12912 e come indicato Persona_4 nell'Atto di Accertamento legale a firma del Notaio del 05 giugno 2024 (cfr. all. Persona_5
n.7, accertamento legale del Notaio Dott. ); Persona_5
5) allo stato sull'immobile in questione non gravano iscrizioni ipotecarie legali ma solo iscrizione d'ipoteca volontaria menzionata al punto nr. 4 e accertata anche dal notaio nella nota di accertamento legale (a tal uopo vedasi all. nr. 7);
6) non si produce alcun certificato di destinazione urbanistica in quanto oggetto del trasferimento non sono terreni, bensì, un fabbricato;
7) le parti depositano in ordine alla esistenza e alla regolarità dei titoli edilizi in base ai quali il fabbricato è stato costruito e/o modificato la seguente documentazione comprovante i titoli abilitativi edilizi (cfr. all. n. 8, formato da nr. 7 allegati: atto di compravendita del 07/09/1982 del notaio dott. concessione edilizia nr 1252 del comune di CO IT (BN), del 15/12/1982; Persona_6 concessione per l'esecuzione di opere nr. 1543 del comune di CO IT (BN), del 11/04/1990; sanatoria di opere edilizie abusive del comune di CO IT (BN), del 11/04/1990; concessione per l'esecuzione di opere nr. 1858 del Comune di CO IT (BN), del 10/05/1999; concessione per l'esecuzione delle opere nr. 1952 del comune di CO IT (BN), del 21/05/2002; permesso di costruire nr. 2026 del comune di CO IT (BN), del 25/02/2005);
8) gli istanti dichiarano di essere a conoscenza di tutti gli obblighi inerenti la certificazione e la prestazione energetica degli edifici di cui al D.Lgs 192/2005 e le sue modifiche, e depositano gli
Attestati di Prestazione Energetica degli edifici cosiddetta A.P.E. (cfr. all. n. 9, Attestazione APE);
9) i cedenti sigg.ri e , precisano e confermano che i dati di identificazione catastale Pt_1 CP_1 come riportati dalle visure catastali allegate riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in catasto (cfr. all. n. 10 stralcio planimetria catastale fg. 28 p.lla 122- planimetria Agenzia Delle Entrate Catasto);
10) i sigg.ri e , in relazione all'avvenuto trasferimento degli Parte_1 Controparte_2 immobili ai figli: (nata a [...], il [...] – CF: CP_3
- residente in [...], maggiorenne ed C.F._3 economicamente autosufficiente), e (nato a [...], il [...] – CF: CP_4
- residente in [...], maggiorenne C.F._4 ed economicamente autosufficiente), intendono MODIFICARE E CANCELLARE
L'USUFRUTTO, senza corrispettivo alcuno, sulle seguenti unità immobiliari del predetto fabbricato, fg. 28, p.lla 122 sub 3, Cat. A/3, classe 01, vani 6,5, rendita € 352,48 - Piano Primo;
fg.
28, p.lla 122, sub 6, cat. D/8, rendita € 3.388,00 e fg. 28 p.lla 340 cat. D/8, rendita € 452,00; resta immutata la situazione sull'altro immobile trasferito al figlio , il quale resta nudo Controparte_5 proprietario del seguente immobile fg. 28 p.lla 122 sub 5- Pianto Terra – cat. A/3, classe 01, vani
6,5, rendita € 352,48;
11) l'immobile oggetto di modifica del trasferimento non ricade in regime di edilizia agevolata e/o convenzionata;
12) l'immobile oggetto di modifica del trasferimento non ricade nel regime dei beni soggetti al vincolo di cui al D.lgs 42/04;
13) per la conformazione e le caratteristiche insite del fabbricato, esso non necessità di costituzione di alcun condominio, pertanto, non essendogli stato attribuito alcuno status giuridico di condominio non se ne applica nessuna disciplina;
14) le parti dichiarano che la presente modifica di trasferimento immobiliare è esente da imposte, di bollo e di registro trattandosi di clausole rientrante nell'accordo di divorzio consensuale e di ogni altra imposizione fiscale”.
All'udienza figurata dell'10.07.2025, il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M., regolarmente notiziato del ricorso, ha espresso parere favorevole.
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970, e successive modifiche, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Quanto, invece, alla richiesta modifica delle condizioni raggiunte in sede di separazione, relativa alla cancellazione del diritto di usufrutto sui alcuni dei beni trasferiti in favore dei figli, essa va ritenuta inammissibile alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (nella specie vendita della casa familiare e attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene stesso). Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso "ad hoc" ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c.” (cfr. Sez. 1, Sentenza n. del 19/08/2015).
Sulle spese di lite, sussistono i presupposti per una loro compensazione integrale, stante l'accordo intervenuto fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...]_1 il 22.03.57) in CO IT (BN) il data 16.09.78 (atto n. 6, anno 1978, parte 2, serie A, ufficio 1);
2. dichiara inammissibile la richiesta modifica delle condizioni raggiunte in sede di separazione;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato civile, in conformità dell'art. 10, L.
1.12.1970 n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.200 n. 396;
4. spese compensate.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 10.07.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Valeria Protano Dr.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE – II Collegio
Il Collegio, composto dai magistrati:
1. dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
2. dott. Aldo De Luca Giudice
3. dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 863 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto;
TRA
c.f. , nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
CO IT (BN) alla via Maitine n. 76;
E
, c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 ivi residente a[...],
rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente ricorso, dall'Avv. Carlotta Pellegrini, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati sito in GN NF (BN), alla Via Umberto I n. 1;
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.07.25, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di Benevento, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 16.09.78, in CO IT (BN), da cui sono nati tre figli (nata il [...]), Per_1
(nato il [...]) e (nato il [...]), alle condizioni concordate in sede di Per_2 Per_3 separazione con la richiesta di apportare una modifica consistente nella cancellazione del diritto di usufrutto costituito su due delle tre abitazioni trasferite ai propri figli, condizioni che di seguito si riportano integralmente:
“1) il sig. è nato a [...], il [...] e residente in [...] - C.F: e la sig.ra , è nata a [...] C.F._1 Controparte_1
IT (BN), il 22/03/1957, ivi residente a[...] - C.F.: ; C.F._2
2) hanno contratto matrimonio in CO IT (BN), il 16/09/1978 e hanno adottato il regime di comunione legale dei beni;
3) in costanza di matrimonio, i coniugi hanno costruito un fabbricato urbano Parte_2 diviso in diverse proprietà immobiliari divenendone comproprietari ognuno nella ragione di
500/1000, siti nel comune di CO IT (BN), alla via Maitine nr.76, identificati catastalmente al fg. 28 part.lla nr. 122, sub. 3, cat. A/3, classe 01, consistenza 6,5 vani, rendita € 352,48 – fg. 28 part.lla nr. 122, sub 5, cat. A/3, classe 01, consistenza 6,5 vani, rendita € 352,48 – fg. 28 part.lla nr.
340, cat. D/8, rendita € 452,00 – fg. 28 part.lla 122, sub 6, cat. D/8, rendita € 3.388,00.
Tale unità immobiliare confina per due lati con ditta UG D'GO e un lato con strada comunale, denominata “Via Maitine”;
4) l'immobile precisamente quello identificato catastalmente al fg. 28 - p.lla 122 sub 5, è gravato da ipoteca volontaria n. 5210/342 RG/RP del 15/05/2018 a favore della “Banca Nazionale del Lavoro spa” per € 168.058,74 a garanzia di un capitale mutuato di originari € 84.029,37, giusto contratto di mutuo per notaio dott. del 14 maggio 2018 rep. n. 27134/12912 e come indicato Persona_4 nell'Atto di Accertamento legale a firma del Notaio del 05 giugno 2024 (cfr. all. Persona_5
n.7, accertamento legale del Notaio Dott. ); Persona_5
5) allo stato sull'immobile in questione non gravano iscrizioni ipotecarie legali ma solo iscrizione d'ipoteca volontaria menzionata al punto nr. 4 e accertata anche dal notaio nella nota di accertamento legale (a tal uopo vedasi all. nr. 7);
6) non si produce alcun certificato di destinazione urbanistica in quanto oggetto del trasferimento non sono terreni, bensì, un fabbricato;
7) le parti depositano in ordine alla esistenza e alla regolarità dei titoli edilizi in base ai quali il fabbricato è stato costruito e/o modificato la seguente documentazione comprovante i titoli abilitativi edilizi (cfr. all. n. 8, formato da nr. 7 allegati: atto di compravendita del 07/09/1982 del notaio dott. concessione edilizia nr 1252 del comune di CO IT (BN), del 15/12/1982; Persona_6 concessione per l'esecuzione di opere nr. 1543 del comune di CO IT (BN), del 11/04/1990; sanatoria di opere edilizie abusive del comune di CO IT (BN), del 11/04/1990; concessione per l'esecuzione di opere nr. 1858 del Comune di CO IT (BN), del 10/05/1999; concessione per l'esecuzione delle opere nr. 1952 del comune di CO IT (BN), del 21/05/2002; permesso di costruire nr. 2026 del comune di CO IT (BN), del 25/02/2005);
8) gli istanti dichiarano di essere a conoscenza di tutti gli obblighi inerenti la certificazione e la prestazione energetica degli edifici di cui al D.Lgs 192/2005 e le sue modifiche, e depositano gli
Attestati di Prestazione Energetica degli edifici cosiddetta A.P.E. (cfr. all. n. 9, Attestazione APE);
9) i cedenti sigg.ri e , precisano e confermano che i dati di identificazione catastale Pt_1 CP_1 come riportati dalle visure catastali allegate riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in catasto (cfr. all. n. 10 stralcio planimetria catastale fg. 28 p.lla 122- planimetria Agenzia Delle Entrate Catasto);
10) i sigg.ri e , in relazione all'avvenuto trasferimento degli Parte_1 Controparte_2 immobili ai figli: (nata a [...], il [...] – CF: CP_3
- residente in [...], maggiorenne ed C.F._3 economicamente autosufficiente), e (nato a [...], il [...] – CF: CP_4
- residente in [...], maggiorenne C.F._4 ed economicamente autosufficiente), intendono MODIFICARE E CANCELLARE
L'USUFRUTTO, senza corrispettivo alcuno, sulle seguenti unità immobiliari del predetto fabbricato, fg. 28, p.lla 122 sub 3, Cat. A/3, classe 01, vani 6,5, rendita € 352,48 - Piano Primo;
fg.
28, p.lla 122, sub 6, cat. D/8, rendita € 3.388,00 e fg. 28 p.lla 340 cat. D/8, rendita € 452,00; resta immutata la situazione sull'altro immobile trasferito al figlio , il quale resta nudo Controparte_5 proprietario del seguente immobile fg. 28 p.lla 122 sub 5- Pianto Terra – cat. A/3, classe 01, vani
6,5, rendita € 352,48;
11) l'immobile oggetto di modifica del trasferimento non ricade in regime di edilizia agevolata e/o convenzionata;
12) l'immobile oggetto di modifica del trasferimento non ricade nel regime dei beni soggetti al vincolo di cui al D.lgs 42/04;
13) per la conformazione e le caratteristiche insite del fabbricato, esso non necessità di costituzione di alcun condominio, pertanto, non essendogli stato attribuito alcuno status giuridico di condominio non se ne applica nessuna disciplina;
14) le parti dichiarano che la presente modifica di trasferimento immobiliare è esente da imposte, di bollo e di registro trattandosi di clausole rientrante nell'accordo di divorzio consensuale e di ogni altra imposizione fiscale”.
All'udienza figurata dell'10.07.2025, il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M., regolarmente notiziato del ricorso, ha espresso parere favorevole.
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970, e successive modifiche, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Quanto, invece, alla richiesta modifica delle condizioni raggiunte in sede di separazione, relativa alla cancellazione del diritto di usufrutto sui alcuni dei beni trasferiti in favore dei figli, essa va ritenuta inammissibile alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (nella specie vendita della casa familiare e attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene stesso). Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso "ad hoc" ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c.” (cfr. Sez. 1, Sentenza n. del 19/08/2015).
Sulle spese di lite, sussistono i presupposti per una loro compensazione integrale, stante l'accordo intervenuto fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...]_1 il 22.03.57) in CO IT (BN) il data 16.09.78 (atto n. 6, anno 1978, parte 2, serie A, ufficio 1);
2. dichiara inammissibile la richiesta modifica delle condizioni raggiunte in sede di separazione;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato civile, in conformità dell'art. 10, L.
1.12.1970 n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.200 n. 396;
4. spese compensate.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 10.07.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Valeria Protano Dr.ssa Maria Ilaria Romano