Articolo 5 della Legge 6 giugno 1952, n. 682
Articolo 4
Versione
17 luglio 1952
Art. 5.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con proprio decreto alla occorrente variazione di bilancio per l'esecuzione della presente legge.

Entrata in vigore il 17 luglio 1952