Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/02/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 4784/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Francesco SALLUSTIO
- Ricorrente -
contro in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Mario Roberto TARZIA - Convenuto -
OGGETTO: “INDEBITO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29 giugno 2022 , nella qualità di Parte_1 erede di , chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler Persona_1 dichiarare illegittima la richiesta di restituzione della somma di €.1.705,55 formulata dall' , giusta nota del 6 maggio 2022, quale recupero di un CP_1 asserito indebito (per superamento dei limiti reddituali) relativo alle prestazioni pensionistiche già erogate alla de cuius nel periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2014: in particolare deduceva che nessun dolo fosse ascrivibile a carico della de cuius perché l' , pur erogando e quindi essendo a CP_1 conoscenza di entrambe le prestazioni pensionistiche, aveva provveduto al recupero oltre il termine annuale fissato dall'art. 13, L. n. 412/1991.
Si costituiva l' chiedendo rigettarsi il ricorso e deducendo, in CP_1
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Sentenza R.G. n° 4784/22
→ con ricostituzione d'ufficio del 23/10/2013, a seguito dei redditi comunicati per l'anno 2011, era stata attribuita la maggiorazione sociale, con decorrenza 10/2013 sulla pensione VO 10013903 della de cuius sicché, essendosi poi aggiunto l'importo della pensione SOCTPS 08700558, si era determinato un maggior reddito nell'anno 2013 e nel 2014;
→ trattandosi di redditi conosciuti direttamente dall' , a partire dalla CP_1 data del provvedimento di liquidazione, il recupero dei relativi indebiti pensionistici doveva essere effettuato entro l'anno successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico rilevante (nel caso di specie entro il 31/12/2014);
→ tale termine era stato rispettato, in quanto il ricalcolo della pensione VO con revoca della prestazione indebita era avvenuto in data 16 dicembre
2014 (ricostituzione effettuata a seguito della comunicazione dei redditi dell'anno 2012), con successivo avvio dell'attività di recupero, mediante la trasmissione della lettera di indebito del 17 dicembre 2014 (pratica
11126536) e poi con trattenuta mensile sulla pensione a partire dal giugno
2017 (come comunicato alla de cuius con nota del 15 marzo 2017);
→ infine, nel maggio 2022 era stata inviata la comunicazione all'erede della somma ancora dovuta (senza alcun ricalcolo della prestazione) relativamente all'indebito (già definito e comunicato alla de cuius e in parte recuperato), trattandosi di un debito dell'asse ereditario.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda (concernente, all'evidenza, un indebito relativo a prestazioni previdenziali, essendo quindi inapplicabile la disciplina della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate: cfr. ex plurimis CASS. LAV. 20
MAGGIO 2021 N° 13915) è infondata e, conseguentemente, deve essere
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Sentenza R.G. n° 4784/22 rigettata.
E' bene precisare, innanzitutto, che questo TRIBUNALE presta adesione all'orientamento interpretativo, adottato dalla SUPREMA CORTE a SEZIONI UNITE, secondo il quale: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (sic CASS. SS. UU. 4 AGOSTO 2010 N° 18046).
Tale principio di diritto è stato ulteriormente ribadito e precisato da Parte_2
5 GENNAIO 2011 N° 198, secondo cui: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, CP_1 ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado la CP_1
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Sentenza R.G. n° 4784/22 pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente)”.
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Nella specie, a fronte delle specifiche deduzioni e produzioni documentali dell , nessuna idonea prova è stata addotta dall'onerata CP_1 parte ricorrente, dovendosi altresì rimarcare che: «La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' , salva, in tal caso, la possibilità di CP_1 chiedere il risarcimento del danno» (sic CASS. LAV. 30 SETTEMBRE 2014 N°
20604; conf. CASS. LAV. 6 DICEMBRE 2019 N° 31954).
Ed invero, occorre ovviamente rilevare la necessità che la parte onerata fin da subito prenda posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti specificamente posti ex adverso a fondamento delle proprie argomentazioni, altrimenti gli stessi debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, e ciò anche nell'ipotesi di generici dinieghi, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896), ovviamente con riferimento alle circostanze che siano da ritenersi ragionevolmente note alla parte (sic CASS. SEZ. III, 18 LUGLIO 2016 N° 14652).
Trattasi, ovviamente, di onere posto a carico anche della parte ricorrente, atteso che: “L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la
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Sentenza R.G. n° 4784/22 materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (sic CASS.
LAV. 13 GIUGNO 2005 N° 12636).
Anche CASS. LAV. 5 MARZO 2003 N° 3245, peraltro, ha statuito che: “Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto”.
Inoltre, è stato condivisibilmente statuito che: “I fatti allegati da una parte possono essere considerati “pacifici”, esonerando la parte sulla quale grava il relativo onere, dalla necessità di fornirne la relativa prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi” (sic CASS. SEZ. II, 5 MARZO 2002 N°
3175 e CASS. SEZ. II, 5 LUGLIO 2002 N° 9741; cfr. anche CASS. SEZ. III, 6
2004 N° 2299 e CASS. LAV., 5 AGOSTO 2004 N° 15107). CP_2
Ed ancora, occorre considerare che: “Il comportamento processuale (nel
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Sentenza R.G. n° 4784/22 cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore)
o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione” (CASS. SEZ. III,
26 GIUGNO 2007 N° 14748). Infine, va rimarcato che la non contestazione di un fatto, ad opera della parte che ne abbia l'onere, è irreversibile (sic CASS.
SEZ. III, 13 MARZO 2012 N° 3951), non potendo quindi essere formulata successivamente, nel corso del giudizio, atteso che, nel rito del lavoro le parti concorrono a delineare la materia controversa, maxime in relazione ai fatti costitutivi (o estintivi) del diritto azionato (cfr. CASS. LAV. 9 FEBBRAIO 2012 N°
1878), e ciò anche anteriormente alla formale introduzione del principio di
“non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. (sic CASS. SEZ.
III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896).
Del resto, è appena il caso di rilevare che non può ritenersi idonea la mera allegazione di documentazione all'atto iniziale della controversia, dovendosi ritenere, in adesione ad autorevole orientamento giurisprudenziale di legittimità
(CASS. LAV. 1° AGOSTO 2008 N° 21032), che essa è insufficiente se non si accompagna al recepimento in detto atto del suo contenuto nella parte capace di attestarne la asserita rilevanza ai fini decisori.
Ed ancora, deve rimarcarsi la inutilizzabilità in sede giudiziale della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, poiché essa non ha, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, alcun valore probatorio, neanche indiziario, nel giudizio civile, atteso che la parte non può far derivare elementi di prova favorevoli, ai fini del soddisfacimento dell'onere della prova, da proprie dichiarazioni (sic ex plurimis CASS. SEZ. VI-LAV. 15 GENNAIO 2015 N°
547 e CASS. SEZ. VI-LAV. 5 MAGGIO 2016 N° 9010).
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Deve quindi, in definitiva, ritenersi dimostrato che l'indebito fosse stato tempestivamente comunicato alla de cuius e che l' aveva provveduto al CP_1 recupero nel rispetto del termine annuale fissato dall'art. 13, L. n.
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Sentenza R.G. n° 4784/22 412/1991, dovendosi infatti fare applicazione dei seguenti principî di diritto:
✓ «In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla CP_1 verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito» (sic ex plurimis CASS. LAV. 19 NOVEMBRE 2024 N° 29689);
✓ «In tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di CP_1 quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve CP_1 formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito
- "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso» (sic CASS. LAV. 20 MAGGIO
2021 N° 13918);
✓ «Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di CP_1 attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell'Istituto rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico» (sic CASS. SEZ.
VI-LAV. 31 MAGGIO 2019 N° 15039).
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Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla
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Sentenza R.G. n° 4784/22 modifica legislativa. Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Taranto, 24 febbraio 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 4784/22