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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/12/2025, n. 4106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4106 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI RA ET Presidente dott. EN ID ED Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3 dicembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 947/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA
con l'avv. Simonetta Cerri Parte_1
APPELLANTE
E con l'avv. Luca Palmerini Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3170/2025 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 24 gennaio 2024 ha convenuto Parte_1 Controparte_1 davanti al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di
[...] avere lavorato alle dipendenze della società dal 21 maggio 2013 al 31 dicembre 2019 con la qualifica di operaio comune;
che a seguito della cessazione del rapporto era rimasto creditore di somme dovute a titolo di mensilità non corrisposte e t.f.r. per complessivi €
12.937,00; che nelle more la datrice di lavoro gli aveva versato la sola somma di €
4.750,00 residuando in suo favore l'importo di € 8.187,00 come documentato dalle buste paga e dai bonifici eseguiti dalla società, riepilogati nel conteggio allegato.
Pag. 1 di 9 Ha dunque concluso richiedendo di “accertare e dichiarare dovute al sig.
[...]
le somme indicate nel conteggio allegato al presente ricorso quale TFR e Pt_1 mensilità non corrisposte per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, sentir altresì condannare la società all'immediato pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente della complessiva somma di € 8.187,00# per i titoli di cui in premessa o diversa somma che per gli stessi titoli sarà ritenuto equo liquidare anche ai sensi dell'art.
36 della Costituzione;
con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria”.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita contestando Controparte_1 il fondamento delle domande delle quali ha richiesto il rigetto. In particolare, ha dedotto che le parti avevano pattuito il versamento mensile di ratei di t.f.r., ciò che emergeva anche dalle buste paga prodotte dallo stesso ricorrente e che la retribuzione, considerati i rapporti di amicizia intercorrenti con l'allora legale rappresentante della società, era stata pagata “in parte sotto forma di acconti in contanti ed in parte con bonifico bancario, così come le spese sostenute in caso di trasferta che a volte erano rimborsate in contanti mentre altre erano comprese nelle somme riconosciute con bonifico”; che dunque non solo il aveva percepito tutto quanto gli spettava per come risultante dalle buste Pt_1 paga, ma addirittura importi superiori;
che le buste paga erano state sottoscritte non soltanto per ricevuta, ma anche per quietanza e non erano mai state contestate nel corso del rapporto;
che il nell'aprile 2020, in una conversazione intrattenuta su whatsapp Pt_1 prodotta in atti, aveva riconosciuto di essere creditore della sola somma di € 4.250,00.
Istruita in forma documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 3170/2025, depositata il 17 marzo 2025, che ha accolto in parte il ricorso reputando percepita una parte delle somme rivendicate alla luce della sottoscrizione per quietanza delle buste paga, così condannando la società al pagamento della somma di € 5.000,00 determinata in via equitativa, oltre accessori dalla domanda, con compensazione delle spese processuali.
Con atto depositato il 17 aprile 2025 il ha impugnato tempestivamente la sentenza Pt_1 citata.
Premesso un riepilogo dei fatti di causa, con un primo motivo ha dedotto l'erroneità della decisione nel punto in cui aveva condannato la società al pagamento degli accessori non già dalla data dell'insorgenza del diritto, ma dalla data della domanda, con palese
Pag. 2 di 9 violazione dell'art. 1224 c.c. Ha censurato, inoltre il capo di sentenza nel quale il
Tribunale aveva ritenuto, in contrasto con la consolidata giurisprudenza, che la sottoscrizione delle buste paga costituisse prova dell'avvenuto pagamento delle somme ivi indicate, ribadendo la debenza della somma di € 8.187,00 indicata in ricorso. Infatti, la società non aveva assolutamente fornito la prova dell'avvenuto integrale pagamento, in disparte la considerazione che si trattava di moduli preconfezionati e non già di diciture apposte specificamente dal lavoratore.
Con un secondo motivo si è doluto della determinazione equitativa delle somme spettanti operata dal primo giudice, atteso che non si versava in alcun caso di impossibilità di quantificazione, né erano stati chiariti i criteri utilizzati a tale riguardo.
Con un terzo motivo ha dedotto l'erroneità della compensazione delle spese processuali, disposta in violazione del principio di soccombenza, che avrebbe al più giustificato una parziale, ma giammai integrale, compensazione.
Ha concluso con richiesta di riforma della sentenza e di “accertare e dichiarare dovute al sig. le somme indicate nel conteggio allegato al ricorso introduttivo Parte_1 di primo grado, quale TFR e mensilità non corrisposte per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, sentir altresì condannare la società Controparte_1 all'immediato pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €
8.187,00# per i titoli di cui in premessa o diversa somma che per gli stessi titoli sarà ritenuto equo liquidare anche ai sensi dell'art. 36 della Costituzione o comunque nella minor somma residua di € 3.187,00# (€ 8.187,00 - € 5000,00# liquidate in primo grado); con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”; con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio e loro distrazione.
Nuovamente istituito il contraddittorio, si è costituita Controparte_1 richiedendo il rigetto dell'appello per la sua infondatezza.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione nel punto in cui ha condannato la società al pagamento degli accessori non già dalla data
Pag. 3 di 9 dell'insorgenza del diritto, ma dalla data della domanda. Ha inoltre censurato il capo della sentenza nel quale il Tribunale ha ritenuto che la sottoscrizione delle buste paga costituisse prova dell'avvenuto pagamento delle somme ivi indicate, ribadendo la debenza della somma di € 8.187,00 indicata in ricorso.
Il motivo è parzialmente fondato.
Il punto in cui il Tribunale ha condannato la società resistente al pagamento degli accessori della data della domanda sino al saldo va riformato, posto che si tratta di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, rispetto ai quali la decorrenza degli accessori va fissata al giorno della maturazione del diritto, non già a quello della domanda giudiziale (art. 429 c.p.c.). Tale previsione, diversamente da quanto sostenuto dall'appellato, non risulta peraltro neppure smentita dall'art. 432 c.p.c. applicato dal giudice ai fini della liquidazione del dovuto con valutazione equitativa.
Diversamente, infondata è la censura del capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che la sottoscrizione delle buste paga “per ricevuta e quietanza” costituisse prova dell'avvenuto pagamento delle somme ivi indicate, in mancanza di prova contraria.
Nonostante infatti la menzionata sottoscrizione non comporti una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga, essendo sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle busta paga, spetta tuttavia al lavoratore, con inversione dell'onere della prova, dimostrare di non aver ricevuto o di aver ricevuto solo in misura parziale le retribuzioni riportate nelle buste paga così sottoscritte.
Invero, il giudice di prime cure non si è infatti discostato dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale, richiamando i propri precedenti giurisprudenziali del medesimo segno, ha recentemente chiarito che “la sottoscrizione della busta paga con la dicitura “per ricevuta-quietanza” fa gravare sul lavoratore l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta” (v. Cass. n. 27749/2020; ma si veda anche CA Roma n. 2526/2021).
La stessa pronuncia citata dal lavoratore appellante (Cass. n. 21699/2018) non si discosta in realtà dall'orientamento richiamato, posto che conferma il pacifico indirizzo in base al quale la busta paga sottoscritta solo “per ricevuta” costituisce esclusivamente prova della
Pag. 4 di 9 sua avvenuta consegna, e non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione resta onerato il datore di lavoro.
Laddove si sia, però, in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione, ed altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore, come nella fattispecie, in cui, tra l'altro, la firma non è mai stata da questi disconosciuta,
l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (cfr., Cass. n. 9503/2015; Cass.
n. 7310/2001; Cass. n. 1150/1994).
Vanno pertanto disattese le censure relative alla mancanza di valore probatorio delle buste paga che rechino la firma del lavoratore “per ricevuta e quietanza”, in relazione alla effettiva corresponsione delle somme nelle stesse indicate. Spettava infatti al lavoratore fornire la prova che le somme riportate in tali documenti non gli erano state versate.
Sebbene l'eccezione sollevata dalla società di mancata contestazione dell'avvenuto pagamento parzialmente in contanti non abbia rilievo, non avendo proposto appello incidentale sul punto e atteso che il primo giudice ha motivato il parziale accoglimento del ricorso esclusivamente sull'avvenuta sottoscrizione anche per quietanza di una parte delle buste paga e dunque implicitamente respinto la relativa eccezione di pagamento, il non ha, tuttavia, disconosciuto le firme apposte sulle buste paga in esame, né ha Pt_1 contestato il significato da attribuire alla sottoscrizione “per quietanza” al momento del ricevimento dei prospetti paga. Tale deduzione risulta del tutto assente anche nel ricorso introduttivo.
Pur trattandosi, infatti, di “moduli pre-confezionati” e non già di diciture apposte dal lavoratore, questi ben avrebbe potuto annullare, al momento della ricezione dei documenti, la parte della dicitura “per quietanza”, ove non corrispondente alla situazione di fatto (v. Cass. n. 27749/2020, nella parte in cui ha confermato la statuizione dei giudici di merito relativa alla possibilità per il dipendente di annullare la parte della dicitura “per quietanza”, ove non corrispondente alla situazione di fatto, trattandosi di una ipotesi di contratto individuale di lavoro, non essendo la dicitura “per ricevuta/quietanza” da far sottoscrivere al lavoratore assimilabile ad una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto, o in moduli o formulari, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. – che disciplinano i c.d. contratti per adesione).
Pag. 5 di 9 Alla luce di quanto detto e in mancanza di prova contraria da parte del lavoratore, può dunque presumersi la corrispondenza tra le annotazioni riportate nelle buste paga che risultano sottoscritte e le somme corrisposte, in riferimento alle voci retributive indicate, come ritenuto dal Tribunale.
Con riguardo, però, alle buste paga reputate come quietanzate dal giudice di prime cure occorre operare una precisazione, che si svolge in via correlata all'esame del secondo motivo di appello, con il quale il si è doluto della determinazione equitativa delle Pt_1 somme spettanti operata dal primo giudice, evidenziando da un lato l'assenza nella specie di una impossibilità di quantificazione, dall'altro la mancanza di argomentazione in ordine ai criteri utilizzati.
Il motivo è fondato.
Il mero argomento relativo alla sottoscrizione “per ricevuta e quietanza” di talune buste paga utilizzato dal giudice di prime cure al fine di fondare la scelta di procedere a una valutazione equitativa del quantum dovuto a titolo di differenze retributive non consente infatti di comprendere efficacemente il percorso logico-giuridico che ha condotto a tale opzione.
Sebbene per l'anno 2019 e in parte per il 2016 le buste paga prodotte e i relativi bonifici non risultino pienamente soddisfacenti in quanto parziali o discordanti, nulla dice la pronuncia impugnata in ordine alla attendibilità o meno, e alle ragioni per cui sono stati ritenuti evidentemente inattendibili, e dunque non utilizzabili ai fini di una più oggettiva determinazione del quantum dovuto, i conteggi elaborati dal lavoratore.
L'attendibilità degli stessi emerge infatti dal semplice rilievo che in numerose occasioni il ha ammesso di avere ricevuto somme superiori a quelle spettanti (in particolare: Pt_1 gennaio, marzo, giugno, agosto 2016; gennaio, aprile, giugno, luglio, ottobre 2017; aprile, maggio, giugno, agosto, settembre 2018 e anche per cifre consistenti). La stessa società, nel contestare i conteggi formulati dal , si è rifatta alla documentazione dei bonifici Pt_1 prodotta dallo stesso, di fatto ammettendone la correttezza, in disparte il rilievo che dagli estratti conto prodotti alcuni pagamenti ammessi dal non risultano neppure. Pt_1
Ai fini, dunque, di una complessiva rivalutazione della questione, occorre muovere per anni, tenendo conto di quanto sopra esposto in relazione al valore probatorio da attribuire alle buste paga sottoscritte “per ricevuta e quietanza”.
Pag. 6 di 9 In particolare, con riguardo all'anno 2015, posto che risultano sottoscritte tutte le buste paga e non vi è prova da parte del lavoratore della mancata corresponsione delle differenze retributive indicate nei propri conteggi, non sono dovute differenze retributive.
Diversamente, con riguardo alle buste paga del 2016 risulta: a) dalla documentazione prodotta dal lavoratore sottoscritta “per ricevuta e quietanza” la sola busta paga del mese di luglio, che reca la corresponsione di una retribuzione netta di € 1.500,00; b) dalla documentazione prodotta dalla società appaiono invece tutte sottoscritte, ad eccezione di quella del mese di novembre, rispetto alla quale tuttavia non vi è indicazione della retribuzione netta ma solo la corresponsione di un bonifico per € 700,00. Considerato però che entrambe le parti individuano nei propri conteggi/prospetti paga la cifra di €
1.800,00, e utilizzando tale cifra come parametro di valutazione, è dovuta per il mese di novembre la somma di € 1.100,00, non potendo presumersi, in assenza di sottoscrizione, che il pagamento sia stato effettuato in misura integrale.
Ebbene, a fronte della discordanza tra le produzioni documentali delle parti, al fine di verificare quale sia la cifra effettivamente dovuta, occorre valutare il contegno processuale dalle stesse tenuto. Mentre, infatti, il ha depositato non solo copia Pt_1 delle buste paga e propri conteggi, ma anche estratti conto bancari al fine di consentire l'accertamento della correttezza delle proprie allegazioni, la società, pur producendo le buste paga possedute in relazione all'anno in questione e un proprio prospetto di pagamento, non ha né disconosciuto le buste paga depositate dall'appellante né si è preoccupata di produrre un estratto conto relativo all'anno 2016 per consentire l'accertamento della correttezza degli importi indicati nel proprio “prospetto pagamenti
2015/2016”.
Devono, pertanto, ritenersi corretti e attendibili i conteggi elaborati dal lavoratore. Con la conseguenza che alla cifra di € 2.958,00, indicata nei conteggi per l'anno in questione, va detratta la sola somma di € 1.500,00, retribuzione netta riportata nella busta paga del mese di luglio, unica sottoscritta “per ricevuta e quietanza”. Per l'anno 2016, risultano pertanto dovuti in favore del lavoratore € 1.458,00 a titolo di differenze retributive.
Per l'anno 2017, risultano sottoscritte “per ricevuta e quietanza” le buste paga dei mesi di febbraio e marzo. L'importo corrisposto mediante bonifico è pari alla retribuzione netta riportata. Con riguardo alle altre, e in mancanza di sottoscrizione, dal confronto tra buste paga e bonifici risulta un debito in capo al e in favore della società di € 232,00. Pt_1
Pag. 7 di 9 Per l'anno 2018, in mancanza di sottoscrizione, dal confronto tra buste paga e bonifici risultano differenze retributive in favore del Natale pari a € 650,00.
Per l'anno 2019 le risultanze documentali sono invece parziali, dal momento che dalle buste paga, prodotte esclusivamente dal lavoratore, manca l'indicazione della retribuzione netta corrisposta per i mesi di gennaio, aprile, maggio, giugno, agosto, novembre, dunque per 6 mesi su 12. Dal canto suo, la società non ha né disconosciuto le buste paga prodotte dal lavoratore, né si è preoccupata di depositare in maniera completa, in quanto emittente degli stessi, detti documenti, che pure avrebbe ben dovuto possedere, al fine di contribuire all'accertamento processuale e consentire di verificare compiutamente se le somme indicate dal lavoratore fossero o meno corrette. Sono dunque da ritenere attendibili, anche in questo caso, i conteggi prodotti in atti elaborati dal lavoratore.
Le differenze retributive dovute al per l'anno 2019 risultano tuttavia pari a € Pt_1
10.840,00 (non già € 9.850,00), cifra risultante dalla differenza tra il totale delle buste paga (€ 31.790,00) e le somme corrisposte mediante bonifico (€ 20.950,00).
Per l'anno 2020 dagli estratti conto prodotti da entrambe le parti risultano essere stati corrisposti in favore del € 4.750,00, e nello specifico: € 2.250,00 per i mesi di Pt_1 gennaio, febbraio e marzo 2020; € 2.500,00 nei restanti mesi sino a dicembre 2020.
L'analisi condotta, in riforma della sentenza impugnata, dimostra dunque che la cifra spettante al a titolo di differenze retributive vantate nei confronti di Pt_1 [...]
detratti gli importi già ricevuti nel 2017 e nel 2020, è pari Controparte_1 complessivamente a € 7.966,00, con accessori di legge da corrispondersi dalla maturazione delle singole poste al saldo.
La somma così determinata è peraltro superiore a quella individuata in sede di proposta conciliativa formulata in primo grado, ciò che priva di rilievo e comunque di fondamento le ulteriori sollecitazioni di parte appellata in ordine alla applicazione dell'art. 91, comma
1, c.p.c.
Il terzo motivo di impugnazione, relativo alla quantificazione delle spese, è assorbito dal parziale accoglimento dell'appello e dalla riforma, anche in punto di spese di entrambi i gradi di giudizio, della pronuncia impugnata.
Pag. 8 di 9 In conclusione, e per le motivazioni esposte, l'appello è parzialmente fondato e la sentenza va riformata dovendosi condannare la società appellata al pagamento in favore del della somma di € 7.966,00 oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo. Pt_1
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della circostanza che la domanda proposta è stata accolta in questo grado di giudizio in misura molto vicina al richiesto (€ 7.966,00 a fronte dei richiesti € 8.187,00), esse, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza in riferimento ad entrambi i gradi del giudizio, con distrazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 17 aprile 2025 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
3170/2025, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 7.966,00 oltre accessori di legge dalla maturazione al
[...] saldo;
- condanna al pagamento delle spese del primo Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 oltre al 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione;
condanna al Controparte_1 pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 oltre al 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione.
Roma, 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EN ID ED VI RA ET
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del m.o.t. dott.ssa Flavia Tatarelli
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI RA ET Presidente dott. EN ID ED Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3 dicembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 947/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA
con l'avv. Simonetta Cerri Parte_1
APPELLANTE
E con l'avv. Luca Palmerini Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3170/2025 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 24 gennaio 2024 ha convenuto Parte_1 Controparte_1 davanti al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di
[...] avere lavorato alle dipendenze della società dal 21 maggio 2013 al 31 dicembre 2019 con la qualifica di operaio comune;
che a seguito della cessazione del rapporto era rimasto creditore di somme dovute a titolo di mensilità non corrisposte e t.f.r. per complessivi €
12.937,00; che nelle more la datrice di lavoro gli aveva versato la sola somma di €
4.750,00 residuando in suo favore l'importo di € 8.187,00 come documentato dalle buste paga e dai bonifici eseguiti dalla società, riepilogati nel conteggio allegato.
Pag. 1 di 9 Ha dunque concluso richiedendo di “accertare e dichiarare dovute al sig.
[...]
le somme indicate nel conteggio allegato al presente ricorso quale TFR e Pt_1 mensilità non corrisposte per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, sentir altresì condannare la società all'immediato pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente della complessiva somma di € 8.187,00# per i titoli di cui in premessa o diversa somma che per gli stessi titoli sarà ritenuto equo liquidare anche ai sensi dell'art.
36 della Costituzione;
con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria”.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita contestando Controparte_1 il fondamento delle domande delle quali ha richiesto il rigetto. In particolare, ha dedotto che le parti avevano pattuito il versamento mensile di ratei di t.f.r., ciò che emergeva anche dalle buste paga prodotte dallo stesso ricorrente e che la retribuzione, considerati i rapporti di amicizia intercorrenti con l'allora legale rappresentante della società, era stata pagata “in parte sotto forma di acconti in contanti ed in parte con bonifico bancario, così come le spese sostenute in caso di trasferta che a volte erano rimborsate in contanti mentre altre erano comprese nelle somme riconosciute con bonifico”; che dunque non solo il aveva percepito tutto quanto gli spettava per come risultante dalle buste Pt_1 paga, ma addirittura importi superiori;
che le buste paga erano state sottoscritte non soltanto per ricevuta, ma anche per quietanza e non erano mai state contestate nel corso del rapporto;
che il nell'aprile 2020, in una conversazione intrattenuta su whatsapp Pt_1 prodotta in atti, aveva riconosciuto di essere creditore della sola somma di € 4.250,00.
Istruita in forma documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 3170/2025, depositata il 17 marzo 2025, che ha accolto in parte il ricorso reputando percepita una parte delle somme rivendicate alla luce della sottoscrizione per quietanza delle buste paga, così condannando la società al pagamento della somma di € 5.000,00 determinata in via equitativa, oltre accessori dalla domanda, con compensazione delle spese processuali.
Con atto depositato il 17 aprile 2025 il ha impugnato tempestivamente la sentenza Pt_1 citata.
Premesso un riepilogo dei fatti di causa, con un primo motivo ha dedotto l'erroneità della decisione nel punto in cui aveva condannato la società al pagamento degli accessori non già dalla data dell'insorgenza del diritto, ma dalla data della domanda, con palese
Pag. 2 di 9 violazione dell'art. 1224 c.c. Ha censurato, inoltre il capo di sentenza nel quale il
Tribunale aveva ritenuto, in contrasto con la consolidata giurisprudenza, che la sottoscrizione delle buste paga costituisse prova dell'avvenuto pagamento delle somme ivi indicate, ribadendo la debenza della somma di € 8.187,00 indicata in ricorso. Infatti, la società non aveva assolutamente fornito la prova dell'avvenuto integrale pagamento, in disparte la considerazione che si trattava di moduli preconfezionati e non già di diciture apposte specificamente dal lavoratore.
Con un secondo motivo si è doluto della determinazione equitativa delle somme spettanti operata dal primo giudice, atteso che non si versava in alcun caso di impossibilità di quantificazione, né erano stati chiariti i criteri utilizzati a tale riguardo.
Con un terzo motivo ha dedotto l'erroneità della compensazione delle spese processuali, disposta in violazione del principio di soccombenza, che avrebbe al più giustificato una parziale, ma giammai integrale, compensazione.
Ha concluso con richiesta di riforma della sentenza e di “accertare e dichiarare dovute al sig. le somme indicate nel conteggio allegato al ricorso introduttivo Parte_1 di primo grado, quale TFR e mensilità non corrisposte per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, sentir altresì condannare la società Controparte_1 all'immediato pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €
8.187,00# per i titoli di cui in premessa o diversa somma che per gli stessi titoli sarà ritenuto equo liquidare anche ai sensi dell'art. 36 della Costituzione o comunque nella minor somma residua di € 3.187,00# (€ 8.187,00 - € 5000,00# liquidate in primo grado); con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”; con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio e loro distrazione.
Nuovamente istituito il contraddittorio, si è costituita Controparte_1 richiedendo il rigetto dell'appello per la sua infondatezza.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione nel punto in cui ha condannato la società al pagamento degli accessori non già dalla data
Pag. 3 di 9 dell'insorgenza del diritto, ma dalla data della domanda. Ha inoltre censurato il capo della sentenza nel quale il Tribunale ha ritenuto che la sottoscrizione delle buste paga costituisse prova dell'avvenuto pagamento delle somme ivi indicate, ribadendo la debenza della somma di € 8.187,00 indicata in ricorso.
Il motivo è parzialmente fondato.
Il punto in cui il Tribunale ha condannato la società resistente al pagamento degli accessori della data della domanda sino al saldo va riformato, posto che si tratta di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, rispetto ai quali la decorrenza degli accessori va fissata al giorno della maturazione del diritto, non già a quello della domanda giudiziale (art. 429 c.p.c.). Tale previsione, diversamente da quanto sostenuto dall'appellato, non risulta peraltro neppure smentita dall'art. 432 c.p.c. applicato dal giudice ai fini della liquidazione del dovuto con valutazione equitativa.
Diversamente, infondata è la censura del capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che la sottoscrizione delle buste paga “per ricevuta e quietanza” costituisse prova dell'avvenuto pagamento delle somme ivi indicate, in mancanza di prova contraria.
Nonostante infatti la menzionata sottoscrizione non comporti una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga, essendo sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle busta paga, spetta tuttavia al lavoratore, con inversione dell'onere della prova, dimostrare di non aver ricevuto o di aver ricevuto solo in misura parziale le retribuzioni riportate nelle buste paga così sottoscritte.
Invero, il giudice di prime cure non si è infatti discostato dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale, richiamando i propri precedenti giurisprudenziali del medesimo segno, ha recentemente chiarito che “la sottoscrizione della busta paga con la dicitura “per ricevuta-quietanza” fa gravare sul lavoratore l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta” (v. Cass. n. 27749/2020; ma si veda anche CA Roma n. 2526/2021).
La stessa pronuncia citata dal lavoratore appellante (Cass. n. 21699/2018) non si discosta in realtà dall'orientamento richiamato, posto che conferma il pacifico indirizzo in base al quale la busta paga sottoscritta solo “per ricevuta” costituisce esclusivamente prova della
Pag. 4 di 9 sua avvenuta consegna, e non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione resta onerato il datore di lavoro.
Laddove si sia, però, in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione, ed altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore, come nella fattispecie, in cui, tra l'altro, la firma non è mai stata da questi disconosciuta,
l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (cfr., Cass. n. 9503/2015; Cass.
n. 7310/2001; Cass. n. 1150/1994).
Vanno pertanto disattese le censure relative alla mancanza di valore probatorio delle buste paga che rechino la firma del lavoratore “per ricevuta e quietanza”, in relazione alla effettiva corresponsione delle somme nelle stesse indicate. Spettava infatti al lavoratore fornire la prova che le somme riportate in tali documenti non gli erano state versate.
Sebbene l'eccezione sollevata dalla società di mancata contestazione dell'avvenuto pagamento parzialmente in contanti non abbia rilievo, non avendo proposto appello incidentale sul punto e atteso che il primo giudice ha motivato il parziale accoglimento del ricorso esclusivamente sull'avvenuta sottoscrizione anche per quietanza di una parte delle buste paga e dunque implicitamente respinto la relativa eccezione di pagamento, il non ha, tuttavia, disconosciuto le firme apposte sulle buste paga in esame, né ha Pt_1 contestato il significato da attribuire alla sottoscrizione “per quietanza” al momento del ricevimento dei prospetti paga. Tale deduzione risulta del tutto assente anche nel ricorso introduttivo.
Pur trattandosi, infatti, di “moduli pre-confezionati” e non già di diciture apposte dal lavoratore, questi ben avrebbe potuto annullare, al momento della ricezione dei documenti, la parte della dicitura “per quietanza”, ove non corrispondente alla situazione di fatto (v. Cass. n. 27749/2020, nella parte in cui ha confermato la statuizione dei giudici di merito relativa alla possibilità per il dipendente di annullare la parte della dicitura “per quietanza”, ove non corrispondente alla situazione di fatto, trattandosi di una ipotesi di contratto individuale di lavoro, non essendo la dicitura “per ricevuta/quietanza” da far sottoscrivere al lavoratore assimilabile ad una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto, o in moduli o formulari, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. – che disciplinano i c.d. contratti per adesione).
Pag. 5 di 9 Alla luce di quanto detto e in mancanza di prova contraria da parte del lavoratore, può dunque presumersi la corrispondenza tra le annotazioni riportate nelle buste paga che risultano sottoscritte e le somme corrisposte, in riferimento alle voci retributive indicate, come ritenuto dal Tribunale.
Con riguardo, però, alle buste paga reputate come quietanzate dal giudice di prime cure occorre operare una precisazione, che si svolge in via correlata all'esame del secondo motivo di appello, con il quale il si è doluto della determinazione equitativa delle Pt_1 somme spettanti operata dal primo giudice, evidenziando da un lato l'assenza nella specie di una impossibilità di quantificazione, dall'altro la mancanza di argomentazione in ordine ai criteri utilizzati.
Il motivo è fondato.
Il mero argomento relativo alla sottoscrizione “per ricevuta e quietanza” di talune buste paga utilizzato dal giudice di prime cure al fine di fondare la scelta di procedere a una valutazione equitativa del quantum dovuto a titolo di differenze retributive non consente infatti di comprendere efficacemente il percorso logico-giuridico che ha condotto a tale opzione.
Sebbene per l'anno 2019 e in parte per il 2016 le buste paga prodotte e i relativi bonifici non risultino pienamente soddisfacenti in quanto parziali o discordanti, nulla dice la pronuncia impugnata in ordine alla attendibilità o meno, e alle ragioni per cui sono stati ritenuti evidentemente inattendibili, e dunque non utilizzabili ai fini di una più oggettiva determinazione del quantum dovuto, i conteggi elaborati dal lavoratore.
L'attendibilità degli stessi emerge infatti dal semplice rilievo che in numerose occasioni il ha ammesso di avere ricevuto somme superiori a quelle spettanti (in particolare: Pt_1 gennaio, marzo, giugno, agosto 2016; gennaio, aprile, giugno, luglio, ottobre 2017; aprile, maggio, giugno, agosto, settembre 2018 e anche per cifre consistenti). La stessa società, nel contestare i conteggi formulati dal , si è rifatta alla documentazione dei bonifici Pt_1 prodotta dallo stesso, di fatto ammettendone la correttezza, in disparte il rilievo che dagli estratti conto prodotti alcuni pagamenti ammessi dal non risultano neppure. Pt_1
Ai fini, dunque, di una complessiva rivalutazione della questione, occorre muovere per anni, tenendo conto di quanto sopra esposto in relazione al valore probatorio da attribuire alle buste paga sottoscritte “per ricevuta e quietanza”.
Pag. 6 di 9 In particolare, con riguardo all'anno 2015, posto che risultano sottoscritte tutte le buste paga e non vi è prova da parte del lavoratore della mancata corresponsione delle differenze retributive indicate nei propri conteggi, non sono dovute differenze retributive.
Diversamente, con riguardo alle buste paga del 2016 risulta: a) dalla documentazione prodotta dal lavoratore sottoscritta “per ricevuta e quietanza” la sola busta paga del mese di luglio, che reca la corresponsione di una retribuzione netta di € 1.500,00; b) dalla documentazione prodotta dalla società appaiono invece tutte sottoscritte, ad eccezione di quella del mese di novembre, rispetto alla quale tuttavia non vi è indicazione della retribuzione netta ma solo la corresponsione di un bonifico per € 700,00. Considerato però che entrambe le parti individuano nei propri conteggi/prospetti paga la cifra di €
1.800,00, e utilizzando tale cifra come parametro di valutazione, è dovuta per il mese di novembre la somma di € 1.100,00, non potendo presumersi, in assenza di sottoscrizione, che il pagamento sia stato effettuato in misura integrale.
Ebbene, a fronte della discordanza tra le produzioni documentali delle parti, al fine di verificare quale sia la cifra effettivamente dovuta, occorre valutare il contegno processuale dalle stesse tenuto. Mentre, infatti, il ha depositato non solo copia Pt_1 delle buste paga e propri conteggi, ma anche estratti conto bancari al fine di consentire l'accertamento della correttezza delle proprie allegazioni, la società, pur producendo le buste paga possedute in relazione all'anno in questione e un proprio prospetto di pagamento, non ha né disconosciuto le buste paga depositate dall'appellante né si è preoccupata di produrre un estratto conto relativo all'anno 2016 per consentire l'accertamento della correttezza degli importi indicati nel proprio “prospetto pagamenti
2015/2016”.
Devono, pertanto, ritenersi corretti e attendibili i conteggi elaborati dal lavoratore. Con la conseguenza che alla cifra di € 2.958,00, indicata nei conteggi per l'anno in questione, va detratta la sola somma di € 1.500,00, retribuzione netta riportata nella busta paga del mese di luglio, unica sottoscritta “per ricevuta e quietanza”. Per l'anno 2016, risultano pertanto dovuti in favore del lavoratore € 1.458,00 a titolo di differenze retributive.
Per l'anno 2017, risultano sottoscritte “per ricevuta e quietanza” le buste paga dei mesi di febbraio e marzo. L'importo corrisposto mediante bonifico è pari alla retribuzione netta riportata. Con riguardo alle altre, e in mancanza di sottoscrizione, dal confronto tra buste paga e bonifici risulta un debito in capo al e in favore della società di € 232,00. Pt_1
Pag. 7 di 9 Per l'anno 2018, in mancanza di sottoscrizione, dal confronto tra buste paga e bonifici risultano differenze retributive in favore del Natale pari a € 650,00.
Per l'anno 2019 le risultanze documentali sono invece parziali, dal momento che dalle buste paga, prodotte esclusivamente dal lavoratore, manca l'indicazione della retribuzione netta corrisposta per i mesi di gennaio, aprile, maggio, giugno, agosto, novembre, dunque per 6 mesi su 12. Dal canto suo, la società non ha né disconosciuto le buste paga prodotte dal lavoratore, né si è preoccupata di depositare in maniera completa, in quanto emittente degli stessi, detti documenti, che pure avrebbe ben dovuto possedere, al fine di contribuire all'accertamento processuale e consentire di verificare compiutamente se le somme indicate dal lavoratore fossero o meno corrette. Sono dunque da ritenere attendibili, anche in questo caso, i conteggi prodotti in atti elaborati dal lavoratore.
Le differenze retributive dovute al per l'anno 2019 risultano tuttavia pari a € Pt_1
10.840,00 (non già € 9.850,00), cifra risultante dalla differenza tra il totale delle buste paga (€ 31.790,00) e le somme corrisposte mediante bonifico (€ 20.950,00).
Per l'anno 2020 dagli estratti conto prodotti da entrambe le parti risultano essere stati corrisposti in favore del € 4.750,00, e nello specifico: € 2.250,00 per i mesi di Pt_1 gennaio, febbraio e marzo 2020; € 2.500,00 nei restanti mesi sino a dicembre 2020.
L'analisi condotta, in riforma della sentenza impugnata, dimostra dunque che la cifra spettante al a titolo di differenze retributive vantate nei confronti di Pt_1 [...]
detratti gli importi già ricevuti nel 2017 e nel 2020, è pari Controparte_1 complessivamente a € 7.966,00, con accessori di legge da corrispondersi dalla maturazione delle singole poste al saldo.
La somma così determinata è peraltro superiore a quella individuata in sede di proposta conciliativa formulata in primo grado, ciò che priva di rilievo e comunque di fondamento le ulteriori sollecitazioni di parte appellata in ordine alla applicazione dell'art. 91, comma
1, c.p.c.
Il terzo motivo di impugnazione, relativo alla quantificazione delle spese, è assorbito dal parziale accoglimento dell'appello e dalla riforma, anche in punto di spese di entrambi i gradi di giudizio, della pronuncia impugnata.
Pag. 8 di 9 In conclusione, e per le motivazioni esposte, l'appello è parzialmente fondato e la sentenza va riformata dovendosi condannare la società appellata al pagamento in favore del della somma di € 7.966,00 oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo. Pt_1
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della circostanza che la domanda proposta è stata accolta in questo grado di giudizio in misura molto vicina al richiesto (€ 7.966,00 a fronte dei richiesti € 8.187,00), esse, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza in riferimento ad entrambi i gradi del giudizio, con distrazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 17 aprile 2025 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
3170/2025, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 7.966,00 oltre accessori di legge dalla maturazione al
[...] saldo;
- condanna al pagamento delle spese del primo Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 oltre al 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione;
condanna al Controparte_1 pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 oltre al 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione.
Roma, 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EN ID ED VI RA ET
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del m.o.t. dott.ssa Flavia Tatarelli
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