Articolo 7 della Legge 8 agosto 1995, n. 335
Articolo 6Articolo 8
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17 agosto 1995
Art. 7. (Banca depositaria) 1. Dopo l' articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Banca depositaria). - 1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all' articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77 , introdotto dall' articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83 .
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983 ".
Entrata in vigore il 17 agosto 1995
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