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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 735/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DAVICO ALBERTO, Presidente
NO LI, RE
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3065/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Palazzo San Giorgio Piazza Italia 1 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29213 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 337/2026 depositato il
01/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 con sede in Messina, Indirizzo_1, esercente attività di impresa nel settore alimentare in Reggio Calabria, identificabile nel settore di riferimento inerente ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, categoria 22R, ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria i composizione collegiale sezione ottava,
contro
L'ufficio Tributi del Comune di Reggio Calabria l'avviso di accertamento in liquidazione nr 29213 del 30/08/2023 relativo alla Tassa Rifiuti tari 2021, notificato in data
16 aprile 2025
La società svolgeva la propria attività di impresa in Indirizzo_2- 167, sotto l'insegna Società_1.
Per l'anno 2024 ha ricevuto un avviso di pagamento avente ad oggetto TARI sui locali oggetto dell'attività di ristorazione, già soggetti a vincolo della soprintendenza, n. 3109 del 12 ottobre 2021.
Con l'avviso di accertamento è stato chiesto il pagamento della somma pari ad euro 21.200,00 (in essi compresi interessi e sanzioni) calcolati sulla base di presunti mq 864
Eccepiva l'illegittimità:
a) erroneo computo della superficie imponibile
Era stata conteggiata anche superficie vincolata, non utilizzabile per l'attività ristorativa
Sulla base di propria consulenza, la superficie imponibile dell'immobile era stata calcolata in 590 e non 890 mq
L'immobile era stato dichiarato di interesse particolarmente importante dal Ministero Regionale per i Beni
Culturali e le Attività culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria,
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, ai sensi dell'art. 10 co.3 tit.1 capo 1 Dl.vo 22.01.2004 n. 42, con Decreto n. 16 del 12.2.2013
b) Erroneità sanzioni e interessi
Chiedeva l'annullamento e in subordine la rideterminazione e la condanna alle spese
Il Comune di Reggo Calabria rappresentava che al fine di dirimere la controversia, in data 22 maggio 2025
è stato effettuato un sopralluogo alla presenza della controparte che ha controfirmato il relativo verbale, verificando una superficie tassabile di mq. 618 al netto delle aree in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali.
Chiedeva venisse riconoscere la legittimità della pretesa di € 21.274,00, così come rideterminata mediante la riduzione della superficie tassabile da mq 890 a mq 618 e rappresentava di avere proceduto a discarico parziale. Chiedeva infine la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria di primo grado in composizione collegiale, sezione 8, letti gli atti e i documenti prodotti, ritiene che il ricorso sia parzialmente accoglibile (nei limiti dello sgravio) e che l'imposta tari debba essere pagata sulla minore superficie tassabile, calcolata nel contraddittorio tra le parti e computata in mq 618.
L'avviso va quindi parzialmente annullato e le spese compensate
All'accoglimento parziale del ricorso consegue la compensazione delle spese
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DAVICO ALBERTO, Presidente
NO LI, RE
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3065/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Palazzo San Giorgio Piazza Italia 1 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29213 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 337/2026 depositato il
01/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 con sede in Messina, Indirizzo_1, esercente attività di impresa nel settore alimentare in Reggio Calabria, identificabile nel settore di riferimento inerente ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, categoria 22R, ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria i composizione collegiale sezione ottava,
contro
L'ufficio Tributi del Comune di Reggio Calabria l'avviso di accertamento in liquidazione nr 29213 del 30/08/2023 relativo alla Tassa Rifiuti tari 2021, notificato in data
16 aprile 2025
La società svolgeva la propria attività di impresa in Indirizzo_2- 167, sotto l'insegna Società_1.
Per l'anno 2024 ha ricevuto un avviso di pagamento avente ad oggetto TARI sui locali oggetto dell'attività di ristorazione, già soggetti a vincolo della soprintendenza, n. 3109 del 12 ottobre 2021.
Con l'avviso di accertamento è stato chiesto il pagamento della somma pari ad euro 21.200,00 (in essi compresi interessi e sanzioni) calcolati sulla base di presunti mq 864
Eccepiva l'illegittimità:
a) erroneo computo della superficie imponibile
Era stata conteggiata anche superficie vincolata, non utilizzabile per l'attività ristorativa
Sulla base di propria consulenza, la superficie imponibile dell'immobile era stata calcolata in 590 e non 890 mq
L'immobile era stato dichiarato di interesse particolarmente importante dal Ministero Regionale per i Beni
Culturali e le Attività culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria,
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, ai sensi dell'art. 10 co.3 tit.1 capo 1 Dl.vo 22.01.2004 n. 42, con Decreto n. 16 del 12.2.2013
b) Erroneità sanzioni e interessi
Chiedeva l'annullamento e in subordine la rideterminazione e la condanna alle spese
Il Comune di Reggo Calabria rappresentava che al fine di dirimere la controversia, in data 22 maggio 2025
è stato effettuato un sopralluogo alla presenza della controparte che ha controfirmato il relativo verbale, verificando una superficie tassabile di mq. 618 al netto delle aree in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali.
Chiedeva venisse riconoscere la legittimità della pretesa di € 21.274,00, così come rideterminata mediante la riduzione della superficie tassabile da mq 890 a mq 618 e rappresentava di avere proceduto a discarico parziale. Chiedeva infine la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria di primo grado in composizione collegiale, sezione 8, letti gli atti e i documenti prodotti, ritiene che il ricorso sia parzialmente accoglibile (nei limiti dello sgravio) e che l'imposta tari debba essere pagata sulla minore superficie tassabile, calcolata nel contraddittorio tra le parti e computata in mq 618.
L'avviso va quindi parzialmente annullato e le spese compensate
All'accoglimento parziale del ricorso consegue la compensazione delle spese
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva. Spese compensate.