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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 4840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4840 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 17 giugno 2025, la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 14306 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024
TRA
C.F. Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall'avv. Orsola Petrillo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta (CE) alla Via Roma n. 97/99., giusta mandato in atti RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 (Sede ), presso l'avv. CP_1
Alessandra Maria Ingala che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notaio i CI (RM) del 22.3.2024, Repertorio n. 37875, Raccolta n. 7313, come Per_1 da atti
RESISTENTE OGGETTO: pagamento fondo garanzia insolvenza CP_1
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente indicata in epigrafe deduce di aver presentato in data 17.09.2021 Domanda CP_ di accesso al Fondo di Garanzia – n. pratica 0004123400 - per il recupero del Trattamento di Fine Rapporto maturato alle dipendenze della Società Cooperativa insolvente – P. IV , con sede legale in Bari (BA). Controparte_2 P.IVA_1
Deduce che il credito è stato giudizialmente accertato e riconosciuto con Decreto Ingiuntivo n. 390/2017 del 29.03.2017 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, divenuto esecutivo in data
28.05.2018, regolarmente allegato alla domanda presentata, unitamente alla documentazione richiesta ivi compresa la notificazione ai soci della società cancellata dal
Registro delle Imprese nelle more. Deduce che in data 20.09.2023 l'Ente convenuto emetteva un provvedimento con il quale, in esito alla domanda presentata dal ricorrente, ne comunicava il rigetto, indicando la seguente motivazione: “MANCA NOTIFICA AI SOCI”. Asserisce l'infondatezza delle ragioni del diniego nonché la sussistenza dei presupposti per CP_ il pagamento richiesto all' per la insolvenza della società datrice di lavoro come da risultanze del bilancio finale di liquidazione prima della cancellazione. CP_
Chiede condannare l' al pagamento dell'importo già riconosciuto con il decreto ingiuntivo per le causali di cui sopra.
LA COSTITUZIONE DELL' CP_1 CP_ Si è costituito l' convenuto, resistendo al ricorso con vari argomenti. Deduce che il rigetto delle istanze amministrative si era fondato sulla mancata notifica ai soci del titolo giudiziale – decreto ingiuntivo a fondamento della domanda. Eccepisce inoltre l'intervenuta decadenza delle domande amministrative per decorrenza dei termini di legge.
Contesta i conteggi di controparte e conclude per il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 7 gennaio 2025, sentite le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione, con concessione di termine per il deposito di note. All'esito dell'odierna udienza, la stessa viene infine decisa con la presente sentenza.
- Proponibilità e procedibilità dell'azione giudiziaria.
Deve preliminarmente rilevarsi che la domanda giudiziaria proposta in questa sede risulta preceduta dalla domanda amministrativa presentata in data 17.09.2021 – come da ricevuta CP_ di presentazione in atti nel fascicolo che risulta respinta con provvedimento del CP_1
20.9.2023. Rispetto a tale data risulta tempestiva la proposizione del ricorso giudiziario. Ne consegue l'ammissibilità e la procedibilità dell'azione giudiziaria.
- Il merito della causa
Deve, inoltre, ritenersi la pretesa fondata nel merito nei limiti dettati dalla seguente motivazione. In conformità all'orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidato - per il quale si richiamano le sentenze Cass. n. 3939\2004 e n. 27917\2005 nonché le recenti Cass. n. 17643\2020 e n. 16852\2020 – va affermato che il diritto del lavoratore di ottenere dall' , CP_1 in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' , nei confronti del Fondo di garanzia. CP_1
Con peculiare riferimento all'ipotesi dedotta nel presente giudizio, va ritenuto che parte ricorrente ha adeguatamente provato, mediante la documentazione depositata, l'esistenza del proprio credito al pagamento del TFR maturato e non erogato, per come accertato con il decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli Nord in atti, non opposto e divenuto pertanto esecutivo. Risulta, ancora, documentato lo stato di insolvenza della società, che risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data 9.1.2017 – vedi visura camerale in atti. Ritiene il Tribunale che le predette risultanze, unitariamente considerate, appaiono sufficienti a fornire la prova dello stato di insolvenza del datore di lavoro, giustificano la richiesta al Fondo e rendono la stessa fondata.
Deve, in proposito, essere richiamato l'insegnamento della Suprema Corte che ha da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore assicurato che pretenda il pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia istituito presso l , ai sensi dell'art. 2, I. n. 297/1982, ha l'onere di dimostrare che è stata emessa la CP_1 sentenza dichiarativa del fallimento e che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo.
L'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano, quindi, la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro. CP_ Nel caso concreto la contestazione dell' circa la mancata notifica ai soci del titolo giudiziale, posta a fondamento dell'istanza, appare priva di pregio, tenuto conto che parte ricorrente ha documentato la notificazione ai soci, e , Parte_2 Parte_3 del decreto ingiuntivo del tribunale di Napoli Nord in epoca anteriore alla presentazione della domanda amministrativa. Tale documentazione risulta del resto allegata alla domanda CP_ amministrativa, non risultando la circostanza contestata dall' . CP_ In questa sede l deduce che la notificazione ai predetti non è sufficiente, risultando dal verbale di scioglimento della società un ulteriore socio, , a cui non sarebbe Persona_2 stato notificato il titolo giudiziale. La circostanza è rimasta, tuttavia, sfornita di prova in giudizio, atteso che non risulta depositato dalla difesa dell' il verbale di scioglimento CP_3 della società da cui risulterebbe la presenza dell'ulteriore socio, né la circostanza risulta aliunde, dovendosi evidenziare che nulla in tal senso si evince dalla visura camerale societaria in atti. Risulta, in senso contrario, che la notificazione del decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Napoli Nord è stata effettuata nei confronti dei due soci risultanti dal bilancio finale di liquidazione della società – allegato alla documentazione del Registro delle Imprese- anche come sottoscrittori dello stesso, sicché, trattandosi dell'ultimo atto ufficiale della società, deve presumersi che i predetti due soci siano gli unici rimasti e individuabili. CP_
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con condanna dell' al pagamento dell'importo complessivo di euro 8.000,00, a titolo di TFR, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente maturato dalla maturazione del credito al saldo. CP_ La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con condanna dell' alla rifusione delle stesse nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 147\2022.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, così decide: CP_ accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l – Fondo di Garanzia - al pagamento, in favore del ricorrente, per le causali di cui sopra dell'importo di euro 8.000,00 a titolo di TFR, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione del credito al saldo;
CP_ condanna l alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali, oltre IV e Cpa come per legge, se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Napoli, 17.6.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 17 giugno 2025, la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 14306 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024
TRA
C.F. Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall'avv. Orsola Petrillo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta (CE) alla Via Roma n. 97/99., giusta mandato in atti RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 (Sede ), presso l'avv. CP_1
Alessandra Maria Ingala che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notaio i CI (RM) del 22.3.2024, Repertorio n. 37875, Raccolta n. 7313, come Per_1 da atti
RESISTENTE OGGETTO: pagamento fondo garanzia insolvenza CP_1
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente indicata in epigrafe deduce di aver presentato in data 17.09.2021 Domanda CP_ di accesso al Fondo di Garanzia – n. pratica 0004123400 - per il recupero del Trattamento di Fine Rapporto maturato alle dipendenze della Società Cooperativa insolvente – P. IV , con sede legale in Bari (BA). Controparte_2 P.IVA_1
Deduce che il credito è stato giudizialmente accertato e riconosciuto con Decreto Ingiuntivo n. 390/2017 del 29.03.2017 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, divenuto esecutivo in data
28.05.2018, regolarmente allegato alla domanda presentata, unitamente alla documentazione richiesta ivi compresa la notificazione ai soci della società cancellata dal
Registro delle Imprese nelle more. Deduce che in data 20.09.2023 l'Ente convenuto emetteva un provvedimento con il quale, in esito alla domanda presentata dal ricorrente, ne comunicava il rigetto, indicando la seguente motivazione: “MANCA NOTIFICA AI SOCI”. Asserisce l'infondatezza delle ragioni del diniego nonché la sussistenza dei presupposti per CP_ il pagamento richiesto all' per la insolvenza della società datrice di lavoro come da risultanze del bilancio finale di liquidazione prima della cancellazione. CP_
Chiede condannare l' al pagamento dell'importo già riconosciuto con il decreto ingiuntivo per le causali di cui sopra.
LA COSTITUZIONE DELL' CP_1 CP_ Si è costituito l' convenuto, resistendo al ricorso con vari argomenti. Deduce che il rigetto delle istanze amministrative si era fondato sulla mancata notifica ai soci del titolo giudiziale – decreto ingiuntivo a fondamento della domanda. Eccepisce inoltre l'intervenuta decadenza delle domande amministrative per decorrenza dei termini di legge.
Contesta i conteggi di controparte e conclude per il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 7 gennaio 2025, sentite le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione, con concessione di termine per il deposito di note. All'esito dell'odierna udienza, la stessa viene infine decisa con la presente sentenza.
- Proponibilità e procedibilità dell'azione giudiziaria.
Deve preliminarmente rilevarsi che la domanda giudiziaria proposta in questa sede risulta preceduta dalla domanda amministrativa presentata in data 17.09.2021 – come da ricevuta CP_ di presentazione in atti nel fascicolo che risulta respinta con provvedimento del CP_1
20.9.2023. Rispetto a tale data risulta tempestiva la proposizione del ricorso giudiziario. Ne consegue l'ammissibilità e la procedibilità dell'azione giudiziaria.
- Il merito della causa
Deve, inoltre, ritenersi la pretesa fondata nel merito nei limiti dettati dalla seguente motivazione. In conformità all'orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidato - per il quale si richiamano le sentenze Cass. n. 3939\2004 e n. 27917\2005 nonché le recenti Cass. n. 17643\2020 e n. 16852\2020 – va affermato che il diritto del lavoratore di ottenere dall' , CP_1 in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' , nei confronti del Fondo di garanzia. CP_1
Con peculiare riferimento all'ipotesi dedotta nel presente giudizio, va ritenuto che parte ricorrente ha adeguatamente provato, mediante la documentazione depositata, l'esistenza del proprio credito al pagamento del TFR maturato e non erogato, per come accertato con il decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli Nord in atti, non opposto e divenuto pertanto esecutivo. Risulta, ancora, documentato lo stato di insolvenza della società, che risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data 9.1.2017 – vedi visura camerale in atti. Ritiene il Tribunale che le predette risultanze, unitariamente considerate, appaiono sufficienti a fornire la prova dello stato di insolvenza del datore di lavoro, giustificano la richiesta al Fondo e rendono la stessa fondata.
Deve, in proposito, essere richiamato l'insegnamento della Suprema Corte che ha da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore assicurato che pretenda il pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia istituito presso l , ai sensi dell'art. 2, I. n. 297/1982, ha l'onere di dimostrare che è stata emessa la CP_1 sentenza dichiarativa del fallimento e che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo.
L'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano, quindi, la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro. CP_ Nel caso concreto la contestazione dell' circa la mancata notifica ai soci del titolo giudiziale, posta a fondamento dell'istanza, appare priva di pregio, tenuto conto che parte ricorrente ha documentato la notificazione ai soci, e , Parte_2 Parte_3 del decreto ingiuntivo del tribunale di Napoli Nord in epoca anteriore alla presentazione della domanda amministrativa. Tale documentazione risulta del resto allegata alla domanda CP_ amministrativa, non risultando la circostanza contestata dall' . CP_ In questa sede l deduce che la notificazione ai predetti non è sufficiente, risultando dal verbale di scioglimento della società un ulteriore socio, , a cui non sarebbe Persona_2 stato notificato il titolo giudiziale. La circostanza è rimasta, tuttavia, sfornita di prova in giudizio, atteso che non risulta depositato dalla difesa dell' il verbale di scioglimento CP_3 della società da cui risulterebbe la presenza dell'ulteriore socio, né la circostanza risulta aliunde, dovendosi evidenziare che nulla in tal senso si evince dalla visura camerale societaria in atti. Risulta, in senso contrario, che la notificazione del decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Napoli Nord è stata effettuata nei confronti dei due soci risultanti dal bilancio finale di liquidazione della società – allegato alla documentazione del Registro delle Imprese- anche come sottoscrittori dello stesso, sicché, trattandosi dell'ultimo atto ufficiale della società, deve presumersi che i predetti due soci siano gli unici rimasti e individuabili. CP_
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con condanna dell' al pagamento dell'importo complessivo di euro 8.000,00, a titolo di TFR, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente maturato dalla maturazione del credito al saldo. CP_ La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con condanna dell' alla rifusione delle stesse nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 147\2022.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, così decide: CP_ accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l – Fondo di Garanzia - al pagamento, in favore del ricorrente, per le causali di cui sopra dell'importo di euro 8.000,00 a titolo di TFR, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione del credito al saldo;
CP_ condanna l alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali, oltre IV e Cpa come per legge, se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Napoli, 17.6.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.. Luigi Ruoppolo