TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 6171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6171 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 22522/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 09/06/2022, rimessa al Collegio per la decisione del 30/4/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 23/07/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. TAVANI GIUSEPPE con studio in VIA ALBUZZI 19/21 VARESE presso il quale ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/04/1971, rappresentata e ES dall'avv. OPRANDI CRISTINA . con studio in VIA L.
MANARA, 1 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 29.6.2022
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, rejectis contrariis VISTO il contenuto della sentenza non definitiva n. 8428/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 18.10.2023 e pubblicata in data 26.10.2023 che ha pronunciato la separazione personale fra le parti. Emettere sentenza definitiva con la quale statuire NEL MERITO: Respingere tutte le richieste formulate dal resistente in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto.
2) Assegnare la casa coniugale con mobili ed arredi alla sig.ra ; 3) Stabilire che il sig. versi CP_1 Pt_1 alla moglie un contributo mensile, a titolo di mantenimento per il figlio, pari a complessivi € 300,00 (trecento/00), da versarsi alla signora , a mezzo bonifico bancario e con valuta fissa, entro il giorno 5 Pt_1 di ogni mese e con rivalutazione ISTAT annuale. Le spese straordinarie inerenti , di carattere Per_1 medico (non coperte dal S.S.N.), ludico-sportivo, opportunamente documentate e previamente concordate tra i coniugi, saranno da ripartirsi al 50% tra entrambi i genitori.
4) Stabilire che il sig. concorrerà al mantenimento della propria moglie con un assegno mensile pari Pt_1 ad euro 300,00 o quella somma maggiore o minore che il Tribunale ritenesse di giustizia, entro il giorno 5 di ogni mese;
5) Con vittoria di spese e compensi del giudizio Con osservanza e con ogni espressa riserva.
Per Controparte_1
1. assegnare la casa coniugale sita a Pioltello, via ON, 6 alla GNa con tutto Controparte_1 quanto l'arreda;
2. disporre a carico del GN un assegno di mantenimento a favore della GNa Parte_1 CP_1
non inferiore ad €1.000,00 mensili per 12 mensilità, somma da corrispondersi in via anticipata entro il
[...] giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2022 (data di deposito del ricorso), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, come per legge e ciò fino a che la Stessa abiterà nella casa coniugale;
3. disporre , altresì, che l'assegno venga aumentato ad una somma non inferiore €1.500,00 allorchè la GNa
avrà reperito una nuova abitazione dove sarà costretta a trasferirsi , per i motivi esposti in Controparte_1 atti;
3. in via istruttoria: ordinare al Ricorrente di produrre (in lingua originale e tradotta) tradotta): a) la documentazione relativa al le somme percepite a qualsiasi titolo ( indennità di disoccupazione o altre indennità o compensi ) negli anni 2021 2022 e 2023; b) i contratti di lavoro relativi agli anni 2021 2022 e 2023 e le buste paga del 2023; c) la documentazione relativa agli assegni familiari percepiti negli anni 2021 2022 e 2023 d) gli estratti conto relativi ai conti correnti bancari e postali ( ) allo Stesso intestati o cointestati CP_2 in Italia e in Svizzera e gli estratti conto delle carte di credito relativi agli anni 2021 2022 e2023; e) la documentazione relativa alle somme maturate a titolo di “secondo pilastro”; f) il contratto di locazione dell'attuale abitazione del GN;
Pt_1 In caso di inadempimento da parte del Ricorrente, richieda agli enti/soggetti competenti di produrre e/o mettere a disposizionedetta documentazione ed, in particolare:
1) all a , con sede a Visp (3930) Svizzera, Kantonstrasse, 11 (per quanto riguarda le Controparte_3 indennità di disoccupa zione);
2 ) alla Walmonag AG, con sede a Visp, Kantonsstrasse, 10 (per quanto riguarda i contratti di lavoro e le buste paga);
3 ) al la 2. Säule Sicherheitsfonds BVG Geschäftsstelle Postfach 1023 (3000) Bern 14 Schweiz CP_4 per quanto riguarda le somme accantonate a titolo di “secondo pilastro”
- disporre indagini patrimoniali, anche attraverso incarico alla Polizia Tributaria e/o alla Guardia di Finanza, al fine di verificare la reale consistenza del reddito e del patrimonio del signor detenuto in Parte_1 Italia ed in Svizzera.
- disporre l'interrogatorio formale del GN sulle seguenti circostanze Parte_1 1)il GN vive con la compagna GNa , con la quale divide le spese di casa Parte_1 Parte_2 (canone di locazione, bollette, spese alimentari, costo auto); 2) il GN ha percepito negli anni 2020 2021,2022 e 2023 l'indennità di disoccupazione nei Parte_1 mesi nei quali non ha lavorato;
3) il GN ha sempre percepito gli assegni familiari dei figli nella misura di circa 450,00 Parte_1 franchi svizzeri.
4. con condanna del Ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 in Pioltello (MI) in data 02.09.1995, trascritto in data 04.09.1995 nel registro Anagrafico del medesimo comune anno 1995, n. 70, Parte II serie A, dall'unione nascevano due figli: EN, in data 28.01.1997, e , in data 08.04.2001 Per_1 oggi entrambi economicamente autosufficienti, con ricorso depositato l'8.6.2022, chiedeva la separazione dalla moglie, si Parte_1 dichiarava disponibile al versamento alla di un contributo mensile a titolo di mantenimento per CP_1 il solo figlio , all'epoca privo di occupazione al contrario della sorella pari a Per_1 CP_5 complessivi € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e di un assegno mensile per contributo al di lei mantenimento pari ad euro 300,00 o la somma maggiore o minore che il Tribunale avesse ritenuto di giustizia, nonché all'assegnazione della casa coniugale alla moglie con la quale vivevano i figli, in data 9/11/2022 si costituiva la , la quale aderiva alla pronuncia della separazione, e CP_1 di assegnazione a sé della casa coniugale sita a Pioltello, via ON, 6, ma chiedeva il versamento da parte del marito di un assegno di mantenimento per sé non inferiore ad €1.000,00 mensili per 12 mensilità, da aumentarsi a somma non inferiore €1.500,00 allorché avesse reperito una nuova abitazione, essendo costretta a lasciare presto la casa familiare per vicissitudini legate alla proprietà della stessa, domandava altresì un contributo paterno per il mantenimento del figlio
, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, in misura non inferiore ad Per_1
€300,00 mensili per 12 mensilità, da corrispondersi alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2022, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio,
a sostegno delle richieste evidenziava una sua condizione fisica altamente compromessa a causa di malattie che l'avevano pure resa invalida, ragion per cui percepiva una piccola pensione, nonché il suo essersi sempre sacrificata anche lavorativamente per la crescita dei figli, fin dal momento del trasferimento in Svizzera del marito nel 2013, che doveva essere temporaneo e che invece si era trasformato in definitivo, con sostanziale abbandono della famiglia a favore di una nuova convivenza, le parti comparivano in udienza davanti al davanti al GOP in data per un tentativo di bonario componimento, tuttavia non riuscito, pertanto all'udienza presidenziale, tenutasi in data 31.1.2023, venivano sentite liberamente sui fatti di causa;
fallito definitivamente il tentativo di conciliazione, il
Presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separati, si riservava sui provvedimenti provvisori ed urgenti e con successiva ordinanza 17.3.2023, assegnava la casa coniugale sita in Pioltello (MI) via
DI ON n.6 pal.4, alla resistente, con la quale avrebbe vissuto il figlio , Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, e poneva a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , a decorrere dal mese di aprile Per_1
2023, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di € 300,00, oltre al 50% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano;
poneva altresì a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, a decorrere dal mese di aprile 2023 e sino al mese in cui la moglie avrebbe vissuto nella casa coniugale, la somma di € 700,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione aprile 2024), somma destinata ad aumentare ad € 1200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, a decorrere dalla mensilità in cui la moglie si sarebbe trasferita nella nuova casa condotta in locazione, quindi nominava giudice istruttore sé stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il 29.6.2023, concedendo alle parti i termini per la costituzione innanzi all'istruttore ,
l'ordinanza presidenziale veniva comunicata al PM e vistata in data 23.3.2023, nella memoria integrativa e comparsa di costituzione le parti ribadivano le iniziali richieste e all'udienza di prima comparizione e trattazione, il procuratore del ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale di separazione, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e successiva concessione dei termini ex art. 183 VI c. cpc;
parte resistente si rimetteva al Tribunale in punto sentenza parziale e si associava alla richiesta dei termini per memorie istruttorie, pertanto, il G.I., rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla domanda sullo status senza l'assegnazione dei termini per gli scritti conclusionali e la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023, con sentenza pubblicata il 24.10.2023 veniva dichiarata la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. con comunicazione all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pioltello (MI) per le annotazioni di legge, e veniva contestualmente pronunciata ordinanza con la quale la causa era rimessa in istruttoria per l'udienza del 1.2.2024- poi d'ufficio rinviata al 29.5.2024 per trasferimento del G.I. ad altro ufficio - ed erano assegnati i richiesti termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI c. cpc, depositati nei termini gli atti difensivi, all'udienza indicata il Giudice nelle more subentrato nel ruolo, rilevata la marginalità delle domande residue rimetteva le parti innanzi al GOT per un nuovo tentativo di conciliazione della controversi, che tuttavia ha dato esito negativo, sicchè il G.I. con ordinanza del 16.10.2024 così provvedeva sui mezzi istruttori articolati:
“non ammette l'interrogatorio formale richiesto da parte resistente, poiché inammissibile in quanto vertenti su circostanze pacifiche e incontestate (cap. 1) e su circostanze da provarsi per via documentale i restanti capitoli di prova dedotti, comunque superflui alla luce delle statuizioni di seguito assunte d'ufficio; non ammette di conseguenza le istanze istruttorie di parte ricorrente in prova contraria;
ordina al ricorrente di esibire in giudizio, mediante deposito di copia sul PCT entro il termine del 28/02/2025 la documentazione reddituale di seguito indicata: dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio debitamente tradotte;
Importi eventualmente percepiti a titolo di disoccupazione e/o assegno familiare;
Giacenze dei conti correnti e degli eventuali conti titoli intestati e/o cointestati in Italia o all'Estero al 31.12.2022 – al 31.12.2023 e al 30.6.2024 copia dell'ultimo contratto di lavoro e delle buste paga percepite dichiarazione di disclosure aggiornata rigetta nel resto l'ordine di esibizione richiesto da parte resistente, poiché esplorativo e/o comunque superfluo;
ordina altresì alla resistente di depositare in PCT entro lo stesso termine prospetto degli importi percepiti a titolo di pensione d'invalidità nel corso dell'ultimo triennio;
avvisa le parti che l'eventuale omessa produzione di quanto richiesto potrà essere valutata ai sensi dell'art.
116 c.p.c.;” contestualmente rinviava al 4/3/2025, poi d'ufficio al 18.3.2025, dinnanzi ad altro Giudice subentrato nel ruolo che, come da richiesta di parte resistente, ordinava al ricorrente il deposito di ulteriore documentazione economico – reddituale non ancora versata in atti e rinviava all'udienza di pc del 3.4.3035, alla quale le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e chiedevano che la causa venisse rimessa al collegio per la decisione, con termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche, che il giudice concedeva, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 23.7.2025
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal G.I., risultando effettivamente le prove orali richieste vertenti su circostanze incontestate o superflue o da provarsi documentalmente. Il materiale probatorio in atti risulta pertanto congruo ed adeguato ai fini della decisione che, a seguito dei mutamenti fattuali avvenuti in corso di causa rimane sostanzialmente circoscritta all'entità dell'assegno di mantenimento per la resistente – non essendo contestato l'an – in considerazione del fatto che, nella memoria di replica, il ricorrente ha aderito alla rinunzia da parte della alla domanda di assegno di mantenimento per il figlio , divenuto CP_1 Per_1 economicamente autosufficiente.
E' invero consolidato orientamento della Suprema Corte che con riferimento agli aspetti economici, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate nonché ai sensi dell'art. 116 cpc stante l'evidente assolvimento solo parziale dell'onere di produzione da parte del ricorrente.
La casa coniugale
La casa coniugale ha rappresentato un elemento di incertezza per tutta la durata del giudizio.
La resistente ha da sempre evidenziato la precarietà del titolo abitativo e l'imminente necessità di rilasciarla, chiedendo quindi l'aumento del contributo al suo mantenimento al verificarsi dell'evento.
Tuttavia, nelle conclusioni precisate, e negli atti conclusivi del giudizio, ha insistito per l'assegnazione, anche a fronte del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio lo era già – da lei stessa evidenziato con contestuale rinunzia a percepire il di lui Persona_2 mantenimento.
Appare però evidente che la domanda non è fondata in assenza del requisito fondamentale che sottende all'assegnazione e cioè la coabitazione del genitore che avanza la domanda con figli minorenni o economicamente non autosufficienti, il Collegio pertanto la rigetta.
Le condizioni economiche
La resistente fin dalla prima udienza successiva al raggiungimento della stabile occupazione da parte del figlio ha rinunciato alla domanda volta al suo mantenimento;
di contro il Per_1 ricorrente, del tutto incomprensibilmente, ha insistito per il riconoscimento a suo carico dell'onere, anche in precisazione delle conclusioni e sino alla comparsa conclusionale di replica, atto nel quale ha aderito alla rinuncia della moglie. L'assegno va dunque revocato con decorrenza Agosto 2025. Di fatto il reale punto di contesa, che ha impedito il raggiungimento dell'accordo nonostante vari inviti in tal senso del Tribunale, è l'entità dell'assegno di mantenimento che il dovrà Pt_1 versare alla moglie dal momento che la debenza non è contestata neanche dal ricorrente stesso.
Le posizioni in merito sono parecchio distanti: il ricorrente, che peraltro secondo quanto affermato dalla – e mai da lui contestato- non ha correttamente adempiuto sin oggi all'obbligo CP_1 imposto dal presidente se non in irrisoria misura, vorrebbe limitato il contributo ad € 300,00 mensili;
la resistente lo vorrebbe elevato ad € 1.000,00 sino alla permanenza nella casa coniugale con i figli e ulteriormente ad € 1.500,00 se obbligata forzatamente al rilascio dell'immobile dal commissario liquidatore della Cooperativa, visto che il marito non ha inteso onorare l'impegno che si era assunto di riscatto.
Preliminarmente osserva il Collegio che tale domanda di subordinata elevazione vada comunque rigettata, per le medesime ragioni che sottendono al rigetto di quella di assegnazione della casa coniugale. Ovviamente dell'esborso per l'affitto di un immobile, inteso come voce di spesa che la sarà costretta ad affrontare, si terrà conto nella determinazione del quantum dell'assegno di CP_1 mantenimento ma non certo con la stessa incidenza che avrebbe avuto se all'interno dell'immobile avessero vissuto anche figli non economicamente autosufficienti.
Ciò posto, si osserva: la situazione reddituale e lavorativa della resistente è chiara e non vi sono motivi per ritenere che abbia tenuto celati al tribunale guadagni, accantonamenti e/o previdenze.
Attualmente come emerge dalla documentazione in atti le è stata revocata la pensione di invalidità, circostanza non contestata dal marito, non percepisce disoccupazione avendo reperito un'attività lavorativa come donna delle pulizie, con sforzo encomiabile viste anche le sue precarie condizioni fisiche – permane comunque una invalidità al 67% - che certamente non le consentono di caricarsi ulteriori fatiche.
Ha quasi 55 anni e non può contare né su particolare istruzione né su capacità lavorativa diversa acquisita nel passato, avendo speso gli anni notoriamente deputati alla crescita professionale all'accudimento dei figli, visto il trasferimento in Svizzera del fatto questo non contestato Pt_1 dal ricorrente che si limita a descrivere in maniera diversa le motivazioni che lo hanno spinto a restare lì. Egli stesso afferma che il suo compito era mantenere la famiglia - cosa che per lungo periodo ha fatto con generose elargizioni – e che per questo doveva necessariamente restare all'estero, imputando alla moglie un cambio di affettività nei suoi confronti dal quale sarebbe stata determinata la crisi del matrimonio. In concreto, tuttavia, nel lunghissimo periodo di separazione di fatto il ha continuato a Pt_1 risiedere in Svizzera, presto con una nuova compagna, e la ad occuparsi dei figli, all'epoca CP_1 appena adolescenti, unico aspetto che interessa oggi al Tribunale per la decisione della domanda.
Analizzando le contrapposte posizioni emerge che: oggi la può contare su una CP_1 retribuzione media mensile comprensiva di 13.ma mensilità di circa € 900 ( reddito lordo annuo nel
2024 € 11.755 cui vanno detratti € 748 per imposta IRPEF netta e € 167 per addizionali regionali e comunali), non ha accantonamenti bancari, può astrattamente contare su qualche piccolo aiuto da parte dei figli che con lei ancora convivono ma che guadagnano cifre talmente ridotte ( circa € 1.200
EN e circa € 1.000 Francesco) da essere appena sufficienti, in una città come Milan, per il loro sostentamento e per appunto una limitata contribuzione al pagamento delle utenze op poco più.
In sostanza la resistente può fare affidamento su una media di circa € 1.000,00 mensili con cui affrontare ogni sua spesa, presto anche quella abitativa.
Ben diversa la situazione del tanto in termini di introiti mensili quanto di potenziali Pt_1 accantonamenti e aiuti.
Già dalla disamina della documentazione fiscale relativa ai suoi guadagni appare una condizione ben diversa da quella che lo stesso continua ad affermare in atti: il suo reddito netto nell'anno 2024 è stato di CHF 65.600 (circa € 70.000 ), di gran lunga più elevato di quello di CHF
46.000,00, afferente al solo anno 2021 e preso in considerazione dal Presidente al momento dei provvedimenti provvisori ed urgenti . Se è vero che il costo della vita in Svizzera è più elevato che in
Italia, a dire del ricorrente di circa il 70% in media ( che ragionevolmente si riduce al 50% paragonato ad una città indubbiamente molto più cara della media nazionale italiana quale è Milano) è altrettanto vero che i suoi guadagni sono circa il 600% in più rispetto a quelli della moglie, il che lo pone in una condizione di assoluta tranquillità ed agiatezza, indipendentemente dall'aiuto o meno che egli possa ancora avere dalla compagna dalla quale afferma, senza però provarlo, di essersi lasciato. Evento questo contestato dalla moglie ed al quale non basta ad attribuire certezza nè la produzione del contratto di locazione – cosa impedirebbe loro di vivere insieme nel nuovo appartamento? – né quella del suo certificato di residenza aggiornato, in assenza di quello parimenti aggiornato della Sig.ra
. Anche tale affermazione appare essere altamente dubbiosa. Parte_3
Ciò che invece è assolutamente pacifico è che il ricorrente non ha mai correttamente adempiuto ai diversi ordini giudiziali di deposito della documentazione bancaria globalmente considerata ed analitica, limitandosi a produrre delle fotocopie incomplete, e in buona misura illeggibili, di conti dai quali non fuoriescono, come correttamente evidenziato dalla ES , la gran parte delle somme CP_1 da lui affermate come versate ai figli, né entrano quelle a titolo di stipendio. La produzione appare al Collegio volutamente parziale ed incompleta proprio al fine di evitare una reale intelligenza della sua capacità economica e di spesa, aspetto di cui il Collegio non può non tenere conto ai sensi dell'art. 116 cpc.
Egli, inoltre, adesso non è più gravato dell'assegno mensile di mantenimento per il figlio
, né della sua quota del € 50% delle spese straordinarie, il che accresce ulteriormente la sua Per_1 forza reddituale.
Alla luce di quanto sin qui esaminato e richiamato il corretto principio già evidenziato dal
Presidente nell'ordinanza del 17.3.2023 nella quale testualmente si legge che “ i redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi della suddetta norma, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. la recentissima Cass. 12196/2017)” il Collegio ritiene di elevare l'assegno di mantenimento in favore della resistente ad € 1.000,00 mensili con decorrenza Agosto
2025
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio sotto il profilo dello la soccombenza della Pt_4 CP_1 sulla domanda di assegnazione della casa coniugale, che tuttavia non ha comportato aggravamento di ES né ha trovato opposizione da parte del ricorrente e la soccombenza del sull'unica Pt_1 domanda in contestazione – entità dell'assegno di mantenimento per la resistente – le spese del giudizio, quantificate come in dispositivo, vengono integralmente poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Revoca l'assegno di mantenimento disposto a carico del padre ed in favore del figlio con Per_1 decorrenza Agosto 2025.
2.Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata da parte resistente.
3. Pone definitivamente a carico a carico del l'obbligo di versare alla moglie, con decorrenza Pt_1
Agosto 2025 a titolo di contributo al suo mantenimento, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di € 1.000,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione
Agosto 2026.
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla che si liquidano Parte_1 CP_1 in € 4.200,00, oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge, Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione IX civile del Tribunale di Milano il 23.7.2025
Il Presidente rel. est. dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 09/06/2022, rimessa al Collegio per la decisione del 30/4/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 23/07/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. TAVANI GIUSEPPE con studio in VIA ALBUZZI 19/21 VARESE presso il quale ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/04/1971, rappresentata e ES dall'avv. OPRANDI CRISTINA . con studio in VIA L.
MANARA, 1 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 29.6.2022
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, rejectis contrariis VISTO il contenuto della sentenza non definitiva n. 8428/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 18.10.2023 e pubblicata in data 26.10.2023 che ha pronunciato la separazione personale fra le parti. Emettere sentenza definitiva con la quale statuire NEL MERITO: Respingere tutte le richieste formulate dal resistente in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto.
2) Assegnare la casa coniugale con mobili ed arredi alla sig.ra ; 3) Stabilire che il sig. versi CP_1 Pt_1 alla moglie un contributo mensile, a titolo di mantenimento per il figlio, pari a complessivi € 300,00 (trecento/00), da versarsi alla signora , a mezzo bonifico bancario e con valuta fissa, entro il giorno 5 Pt_1 di ogni mese e con rivalutazione ISTAT annuale. Le spese straordinarie inerenti , di carattere Per_1 medico (non coperte dal S.S.N.), ludico-sportivo, opportunamente documentate e previamente concordate tra i coniugi, saranno da ripartirsi al 50% tra entrambi i genitori.
4) Stabilire che il sig. concorrerà al mantenimento della propria moglie con un assegno mensile pari Pt_1 ad euro 300,00 o quella somma maggiore o minore che il Tribunale ritenesse di giustizia, entro il giorno 5 di ogni mese;
5) Con vittoria di spese e compensi del giudizio Con osservanza e con ogni espressa riserva.
Per Controparte_1
1. assegnare la casa coniugale sita a Pioltello, via ON, 6 alla GNa con tutto Controparte_1 quanto l'arreda;
2. disporre a carico del GN un assegno di mantenimento a favore della GNa Parte_1 CP_1
non inferiore ad €1.000,00 mensili per 12 mensilità, somma da corrispondersi in via anticipata entro il
[...] giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2022 (data di deposito del ricorso), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, come per legge e ciò fino a che la Stessa abiterà nella casa coniugale;
3. disporre , altresì, che l'assegno venga aumentato ad una somma non inferiore €1.500,00 allorchè la GNa
avrà reperito una nuova abitazione dove sarà costretta a trasferirsi , per i motivi esposti in Controparte_1 atti;
3. in via istruttoria: ordinare al Ricorrente di produrre (in lingua originale e tradotta) tradotta): a) la documentazione relativa al le somme percepite a qualsiasi titolo ( indennità di disoccupazione o altre indennità o compensi ) negli anni 2021 2022 e 2023; b) i contratti di lavoro relativi agli anni 2021 2022 e 2023 e le buste paga del 2023; c) la documentazione relativa agli assegni familiari percepiti negli anni 2021 2022 e 2023 d) gli estratti conto relativi ai conti correnti bancari e postali ( ) allo Stesso intestati o cointestati CP_2 in Italia e in Svizzera e gli estratti conto delle carte di credito relativi agli anni 2021 2022 e2023; e) la documentazione relativa alle somme maturate a titolo di “secondo pilastro”; f) il contratto di locazione dell'attuale abitazione del GN;
Pt_1 In caso di inadempimento da parte del Ricorrente, richieda agli enti/soggetti competenti di produrre e/o mettere a disposizionedetta documentazione ed, in particolare:
1) all a , con sede a Visp (3930) Svizzera, Kantonstrasse, 11 (per quanto riguarda le Controparte_3 indennità di disoccupa zione);
2 ) alla Walmonag AG, con sede a Visp, Kantonsstrasse, 10 (per quanto riguarda i contratti di lavoro e le buste paga);
3 ) al la 2. Säule Sicherheitsfonds BVG Geschäftsstelle Postfach 1023 (3000) Bern 14 Schweiz CP_4 per quanto riguarda le somme accantonate a titolo di “secondo pilastro”
- disporre indagini patrimoniali, anche attraverso incarico alla Polizia Tributaria e/o alla Guardia di Finanza, al fine di verificare la reale consistenza del reddito e del patrimonio del signor detenuto in Parte_1 Italia ed in Svizzera.
- disporre l'interrogatorio formale del GN sulle seguenti circostanze Parte_1 1)il GN vive con la compagna GNa , con la quale divide le spese di casa Parte_1 Parte_2 (canone di locazione, bollette, spese alimentari, costo auto); 2) il GN ha percepito negli anni 2020 2021,2022 e 2023 l'indennità di disoccupazione nei Parte_1 mesi nei quali non ha lavorato;
3) il GN ha sempre percepito gli assegni familiari dei figli nella misura di circa 450,00 Parte_1 franchi svizzeri.
4. con condanna del Ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 in Pioltello (MI) in data 02.09.1995, trascritto in data 04.09.1995 nel registro Anagrafico del medesimo comune anno 1995, n. 70, Parte II serie A, dall'unione nascevano due figli: EN, in data 28.01.1997, e , in data 08.04.2001 Per_1 oggi entrambi economicamente autosufficienti, con ricorso depositato l'8.6.2022, chiedeva la separazione dalla moglie, si Parte_1 dichiarava disponibile al versamento alla di un contributo mensile a titolo di mantenimento per CP_1 il solo figlio , all'epoca privo di occupazione al contrario della sorella pari a Per_1 CP_5 complessivi € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e di un assegno mensile per contributo al di lei mantenimento pari ad euro 300,00 o la somma maggiore o minore che il Tribunale avesse ritenuto di giustizia, nonché all'assegnazione della casa coniugale alla moglie con la quale vivevano i figli, in data 9/11/2022 si costituiva la , la quale aderiva alla pronuncia della separazione, e CP_1 di assegnazione a sé della casa coniugale sita a Pioltello, via ON, 6, ma chiedeva il versamento da parte del marito di un assegno di mantenimento per sé non inferiore ad €1.000,00 mensili per 12 mensilità, da aumentarsi a somma non inferiore €1.500,00 allorché avesse reperito una nuova abitazione, essendo costretta a lasciare presto la casa familiare per vicissitudini legate alla proprietà della stessa, domandava altresì un contributo paterno per il mantenimento del figlio
, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, in misura non inferiore ad Per_1
€300,00 mensili per 12 mensilità, da corrispondersi alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2022, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio,
a sostegno delle richieste evidenziava una sua condizione fisica altamente compromessa a causa di malattie che l'avevano pure resa invalida, ragion per cui percepiva una piccola pensione, nonché il suo essersi sempre sacrificata anche lavorativamente per la crescita dei figli, fin dal momento del trasferimento in Svizzera del marito nel 2013, che doveva essere temporaneo e che invece si era trasformato in definitivo, con sostanziale abbandono della famiglia a favore di una nuova convivenza, le parti comparivano in udienza davanti al davanti al GOP in data per un tentativo di bonario componimento, tuttavia non riuscito, pertanto all'udienza presidenziale, tenutasi in data 31.1.2023, venivano sentite liberamente sui fatti di causa;
fallito definitivamente il tentativo di conciliazione, il
Presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separati, si riservava sui provvedimenti provvisori ed urgenti e con successiva ordinanza 17.3.2023, assegnava la casa coniugale sita in Pioltello (MI) via
DI ON n.6 pal.4, alla resistente, con la quale avrebbe vissuto il figlio , Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, e poneva a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , a decorrere dal mese di aprile Per_1
2023, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di € 300,00, oltre al 50% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano;
poneva altresì a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, a decorrere dal mese di aprile 2023 e sino al mese in cui la moglie avrebbe vissuto nella casa coniugale, la somma di € 700,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione aprile 2024), somma destinata ad aumentare ad € 1200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, a decorrere dalla mensilità in cui la moglie si sarebbe trasferita nella nuova casa condotta in locazione, quindi nominava giudice istruttore sé stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il 29.6.2023, concedendo alle parti i termini per la costituzione innanzi all'istruttore ,
l'ordinanza presidenziale veniva comunicata al PM e vistata in data 23.3.2023, nella memoria integrativa e comparsa di costituzione le parti ribadivano le iniziali richieste e all'udienza di prima comparizione e trattazione, il procuratore del ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale di separazione, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e successiva concessione dei termini ex art. 183 VI c. cpc;
parte resistente si rimetteva al Tribunale in punto sentenza parziale e si associava alla richiesta dei termini per memorie istruttorie, pertanto, il G.I., rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla domanda sullo status senza l'assegnazione dei termini per gli scritti conclusionali e la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023, con sentenza pubblicata il 24.10.2023 veniva dichiarata la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. con comunicazione all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pioltello (MI) per le annotazioni di legge, e veniva contestualmente pronunciata ordinanza con la quale la causa era rimessa in istruttoria per l'udienza del 1.2.2024- poi d'ufficio rinviata al 29.5.2024 per trasferimento del G.I. ad altro ufficio - ed erano assegnati i richiesti termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI c. cpc, depositati nei termini gli atti difensivi, all'udienza indicata il Giudice nelle more subentrato nel ruolo, rilevata la marginalità delle domande residue rimetteva le parti innanzi al GOT per un nuovo tentativo di conciliazione della controversi, che tuttavia ha dato esito negativo, sicchè il G.I. con ordinanza del 16.10.2024 così provvedeva sui mezzi istruttori articolati:
“non ammette l'interrogatorio formale richiesto da parte resistente, poiché inammissibile in quanto vertenti su circostanze pacifiche e incontestate (cap. 1) e su circostanze da provarsi per via documentale i restanti capitoli di prova dedotti, comunque superflui alla luce delle statuizioni di seguito assunte d'ufficio; non ammette di conseguenza le istanze istruttorie di parte ricorrente in prova contraria;
ordina al ricorrente di esibire in giudizio, mediante deposito di copia sul PCT entro il termine del 28/02/2025 la documentazione reddituale di seguito indicata: dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio debitamente tradotte;
Importi eventualmente percepiti a titolo di disoccupazione e/o assegno familiare;
Giacenze dei conti correnti e degli eventuali conti titoli intestati e/o cointestati in Italia o all'Estero al 31.12.2022 – al 31.12.2023 e al 30.6.2024 copia dell'ultimo contratto di lavoro e delle buste paga percepite dichiarazione di disclosure aggiornata rigetta nel resto l'ordine di esibizione richiesto da parte resistente, poiché esplorativo e/o comunque superfluo;
ordina altresì alla resistente di depositare in PCT entro lo stesso termine prospetto degli importi percepiti a titolo di pensione d'invalidità nel corso dell'ultimo triennio;
avvisa le parti che l'eventuale omessa produzione di quanto richiesto potrà essere valutata ai sensi dell'art.
116 c.p.c.;” contestualmente rinviava al 4/3/2025, poi d'ufficio al 18.3.2025, dinnanzi ad altro Giudice subentrato nel ruolo che, come da richiesta di parte resistente, ordinava al ricorrente il deposito di ulteriore documentazione economico – reddituale non ancora versata in atti e rinviava all'udienza di pc del 3.4.3035, alla quale le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e chiedevano che la causa venisse rimessa al collegio per la decisione, con termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche, che il giudice concedeva, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 23.7.2025
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal G.I., risultando effettivamente le prove orali richieste vertenti su circostanze incontestate o superflue o da provarsi documentalmente. Il materiale probatorio in atti risulta pertanto congruo ed adeguato ai fini della decisione che, a seguito dei mutamenti fattuali avvenuti in corso di causa rimane sostanzialmente circoscritta all'entità dell'assegno di mantenimento per la resistente – non essendo contestato l'an – in considerazione del fatto che, nella memoria di replica, il ricorrente ha aderito alla rinunzia da parte della alla domanda di assegno di mantenimento per il figlio , divenuto CP_1 Per_1 economicamente autosufficiente.
E' invero consolidato orientamento della Suprema Corte che con riferimento agli aspetti economici, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate nonché ai sensi dell'art. 116 cpc stante l'evidente assolvimento solo parziale dell'onere di produzione da parte del ricorrente.
La casa coniugale
La casa coniugale ha rappresentato un elemento di incertezza per tutta la durata del giudizio.
La resistente ha da sempre evidenziato la precarietà del titolo abitativo e l'imminente necessità di rilasciarla, chiedendo quindi l'aumento del contributo al suo mantenimento al verificarsi dell'evento.
Tuttavia, nelle conclusioni precisate, e negli atti conclusivi del giudizio, ha insistito per l'assegnazione, anche a fronte del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio lo era già – da lei stessa evidenziato con contestuale rinunzia a percepire il di lui Persona_2 mantenimento.
Appare però evidente che la domanda non è fondata in assenza del requisito fondamentale che sottende all'assegnazione e cioè la coabitazione del genitore che avanza la domanda con figli minorenni o economicamente non autosufficienti, il Collegio pertanto la rigetta.
Le condizioni economiche
La resistente fin dalla prima udienza successiva al raggiungimento della stabile occupazione da parte del figlio ha rinunciato alla domanda volta al suo mantenimento;
di contro il Per_1 ricorrente, del tutto incomprensibilmente, ha insistito per il riconoscimento a suo carico dell'onere, anche in precisazione delle conclusioni e sino alla comparsa conclusionale di replica, atto nel quale ha aderito alla rinuncia della moglie. L'assegno va dunque revocato con decorrenza Agosto 2025. Di fatto il reale punto di contesa, che ha impedito il raggiungimento dell'accordo nonostante vari inviti in tal senso del Tribunale, è l'entità dell'assegno di mantenimento che il dovrà Pt_1 versare alla moglie dal momento che la debenza non è contestata neanche dal ricorrente stesso.
Le posizioni in merito sono parecchio distanti: il ricorrente, che peraltro secondo quanto affermato dalla – e mai da lui contestato- non ha correttamente adempiuto sin oggi all'obbligo CP_1 imposto dal presidente se non in irrisoria misura, vorrebbe limitato il contributo ad € 300,00 mensili;
la resistente lo vorrebbe elevato ad € 1.000,00 sino alla permanenza nella casa coniugale con i figli e ulteriormente ad € 1.500,00 se obbligata forzatamente al rilascio dell'immobile dal commissario liquidatore della Cooperativa, visto che il marito non ha inteso onorare l'impegno che si era assunto di riscatto.
Preliminarmente osserva il Collegio che tale domanda di subordinata elevazione vada comunque rigettata, per le medesime ragioni che sottendono al rigetto di quella di assegnazione della casa coniugale. Ovviamente dell'esborso per l'affitto di un immobile, inteso come voce di spesa che la sarà costretta ad affrontare, si terrà conto nella determinazione del quantum dell'assegno di CP_1 mantenimento ma non certo con la stessa incidenza che avrebbe avuto se all'interno dell'immobile avessero vissuto anche figli non economicamente autosufficienti.
Ciò posto, si osserva: la situazione reddituale e lavorativa della resistente è chiara e non vi sono motivi per ritenere che abbia tenuto celati al tribunale guadagni, accantonamenti e/o previdenze.
Attualmente come emerge dalla documentazione in atti le è stata revocata la pensione di invalidità, circostanza non contestata dal marito, non percepisce disoccupazione avendo reperito un'attività lavorativa come donna delle pulizie, con sforzo encomiabile viste anche le sue precarie condizioni fisiche – permane comunque una invalidità al 67% - che certamente non le consentono di caricarsi ulteriori fatiche.
Ha quasi 55 anni e non può contare né su particolare istruzione né su capacità lavorativa diversa acquisita nel passato, avendo speso gli anni notoriamente deputati alla crescita professionale all'accudimento dei figli, visto il trasferimento in Svizzera del fatto questo non contestato Pt_1 dal ricorrente che si limita a descrivere in maniera diversa le motivazioni che lo hanno spinto a restare lì. Egli stesso afferma che il suo compito era mantenere la famiglia - cosa che per lungo periodo ha fatto con generose elargizioni – e che per questo doveva necessariamente restare all'estero, imputando alla moglie un cambio di affettività nei suoi confronti dal quale sarebbe stata determinata la crisi del matrimonio. In concreto, tuttavia, nel lunghissimo periodo di separazione di fatto il ha continuato a Pt_1 risiedere in Svizzera, presto con una nuova compagna, e la ad occuparsi dei figli, all'epoca CP_1 appena adolescenti, unico aspetto che interessa oggi al Tribunale per la decisione della domanda.
Analizzando le contrapposte posizioni emerge che: oggi la può contare su una CP_1 retribuzione media mensile comprensiva di 13.ma mensilità di circa € 900 ( reddito lordo annuo nel
2024 € 11.755 cui vanno detratti € 748 per imposta IRPEF netta e € 167 per addizionali regionali e comunali), non ha accantonamenti bancari, può astrattamente contare su qualche piccolo aiuto da parte dei figli che con lei ancora convivono ma che guadagnano cifre talmente ridotte ( circa € 1.200
EN e circa € 1.000 Francesco) da essere appena sufficienti, in una città come Milan, per il loro sostentamento e per appunto una limitata contribuzione al pagamento delle utenze op poco più.
In sostanza la resistente può fare affidamento su una media di circa € 1.000,00 mensili con cui affrontare ogni sua spesa, presto anche quella abitativa.
Ben diversa la situazione del tanto in termini di introiti mensili quanto di potenziali Pt_1 accantonamenti e aiuti.
Già dalla disamina della documentazione fiscale relativa ai suoi guadagni appare una condizione ben diversa da quella che lo stesso continua ad affermare in atti: il suo reddito netto nell'anno 2024 è stato di CHF 65.600 (circa € 70.000 ), di gran lunga più elevato di quello di CHF
46.000,00, afferente al solo anno 2021 e preso in considerazione dal Presidente al momento dei provvedimenti provvisori ed urgenti . Se è vero che il costo della vita in Svizzera è più elevato che in
Italia, a dire del ricorrente di circa il 70% in media ( che ragionevolmente si riduce al 50% paragonato ad una città indubbiamente molto più cara della media nazionale italiana quale è Milano) è altrettanto vero che i suoi guadagni sono circa il 600% in più rispetto a quelli della moglie, il che lo pone in una condizione di assoluta tranquillità ed agiatezza, indipendentemente dall'aiuto o meno che egli possa ancora avere dalla compagna dalla quale afferma, senza però provarlo, di essersi lasciato. Evento questo contestato dalla moglie ed al quale non basta ad attribuire certezza nè la produzione del contratto di locazione – cosa impedirebbe loro di vivere insieme nel nuovo appartamento? – né quella del suo certificato di residenza aggiornato, in assenza di quello parimenti aggiornato della Sig.ra
. Anche tale affermazione appare essere altamente dubbiosa. Parte_3
Ciò che invece è assolutamente pacifico è che il ricorrente non ha mai correttamente adempiuto ai diversi ordini giudiziali di deposito della documentazione bancaria globalmente considerata ed analitica, limitandosi a produrre delle fotocopie incomplete, e in buona misura illeggibili, di conti dai quali non fuoriescono, come correttamente evidenziato dalla ES , la gran parte delle somme CP_1 da lui affermate come versate ai figli, né entrano quelle a titolo di stipendio. La produzione appare al Collegio volutamente parziale ed incompleta proprio al fine di evitare una reale intelligenza della sua capacità economica e di spesa, aspetto di cui il Collegio non può non tenere conto ai sensi dell'art. 116 cpc.
Egli, inoltre, adesso non è più gravato dell'assegno mensile di mantenimento per il figlio
, né della sua quota del € 50% delle spese straordinarie, il che accresce ulteriormente la sua Per_1 forza reddituale.
Alla luce di quanto sin qui esaminato e richiamato il corretto principio già evidenziato dal
Presidente nell'ordinanza del 17.3.2023 nella quale testualmente si legge che “ i redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi della suddetta norma, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. la recentissima Cass. 12196/2017)” il Collegio ritiene di elevare l'assegno di mantenimento in favore della resistente ad € 1.000,00 mensili con decorrenza Agosto
2025
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio sotto il profilo dello la soccombenza della Pt_4 CP_1 sulla domanda di assegnazione della casa coniugale, che tuttavia non ha comportato aggravamento di ES né ha trovato opposizione da parte del ricorrente e la soccombenza del sull'unica Pt_1 domanda in contestazione – entità dell'assegno di mantenimento per la resistente – le spese del giudizio, quantificate come in dispositivo, vengono integralmente poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Revoca l'assegno di mantenimento disposto a carico del padre ed in favore del figlio con Per_1 decorrenza Agosto 2025.
2.Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata da parte resistente.
3. Pone definitivamente a carico a carico del l'obbligo di versare alla moglie, con decorrenza Pt_1
Agosto 2025 a titolo di contributo al suo mantenimento, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di € 1.000,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione
Agosto 2026.
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla che si liquidano Parte_1 CP_1 in € 4.200,00, oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge, Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione IX civile del Tribunale di Milano il 23.7.2025
Il Presidente rel. est. dott. Laura Maria Cosmai