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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2954/2018 promossa da
(P. IV ) elettivamente domiciliata in Firenze, Parte_1 P.IV_1
Via Vittorio Alfieri n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Silvio Orlandi che la rappresenta e la difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attore
(P. IV ) - incorporante la Controparte_1 P.IV_2
con atto di fusione del 21.06.2018 - elettivamente AR domiciliata in Pisa, Via Pasquale Paoli n. 25, presso e nello studio dagli avv.ti Lorenzo
Conti e Michele Lombardo che la rappresentano e la difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 24.10.2024 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio chiedendo di dichiarare la nullità del contratto di Parte_1 apertura del rapporto nonché dei contratti collegati per violazione degli artt. 116 e 117
TUB, e nullità dei tassi, prezzi, comunicazioni valute, CMS e condizioni praticate;
dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura su conto corrente ordinario n.2048, e rapporti di
1 conto corrente accessori n.2047, n.811675; accertare, per l'effetto, l'esatto dare avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo;
determinare il costo effettivo annuo degli indicati rapporti bancari;
condannare, anche a titolo di ripetizione indebito ex art. 2033 cc, la convenuta banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate in relazione agli indicati rapporti;
condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni subiti.
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Tra le parti è intercorso un rapporto di conto corrente ordinario n. 2048, e rapporti di conto corrente accessori n. 2047, n. 811675 intrattenuti con AR
;
[...]
2. Parte attrice ha indirizzato a diffida ex art. Controparte_3
119 TUB, all'esito della quale la banca ha consegnato solo parzialmente la documentazione richiesta;
3. Non vi è alcuna prova della sussistenza del saldo negativo come riportato nell'estratto conto;
4. Dalla perizia è emerso che vi è stato sconfinamento delle soglie usurarie, tanto sotto il profilo della usura in concreto, quanto sotto il profilo della usura presunta;
5. È stato riscontrato altresì il fenomeno di anatocismo (conteggio di interesse su interesse) che ha condotto ad un maggior guadagno per la banca;
6. Il credito che la Società vanta nei confronti della banca convenuta Parte_1
per l'applicazione di condizioni usurarie ed applicazione di illegittime commissioni
(relativamente al conto ordinario n. 2048, conti accessori n. 2047 e n. 811675) può essere così quantificato:
- Recupero CMS: Il totale delle CMS conteggiate dalla banca risultano pari ad euro
45.138,33;
- Recupero per usura: pari ad euro 60.070,94;
Si è regolarmente costituita - incorporante la Controparte_3
con atto di fusione del 21.06.2018 - chiedendo, in via AR preliminare, di dichiarare prescritta ogni domanda relativa al periodo anteriore al
17/11/2005, e, nel merito, di dichiarare l'infondatezza delle contestazioni mosse e per l'effetto respingere le domande proposte da parte attrice.
2 Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
7. L'onere di allegare e provare le circostanze che una parte adduce a sostegno della nullità di un contratto incombe sulla parte che proponga tale domanda;
8. Tuttavia, parte attrice non ha fornito alcuna dimostrazione di quanto affermato, né ha indicato quali sarebbero le voci passive da eliminare o rideterminare;
9. ha adempiuto agli obblighi di comunicazione verso il cliente – correntista CP_1
previsti dall'art. 119 TUB;
10. Le domande di parte attrice non possono essere accolte essendo ormai caduta in prescrizione ogni istanza relativa al periodo decennale precedente al rapporto contestato;
11. L'azione di ripetizione d'indebito non può essere esperita nel corso del rapporto di conto corrente, in quanto è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro;
12. Il conto corrente ordinario n. 2048 risulta ancora aperto;
13. Non vi è stato alcun anatocismo illecito;
14. Le deduzioni di controparte sono del tutto generiche e nel caso di specie non vi è stato alcun superamento del tasso soglia;
15. Nella perizia depositata da controparte la formula per il calcolo del TEG utilizzata dal perito, includendo la commissione di massimo scoperto, è erronea e determina un risultano finale inattendibile.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, mediante consulenza tecnica con incarico affidato alla dott.ssa Persona_1
All'udienza del 24.10.2024 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Parte attrice ha agito in giudizio chiedendo a) di accertare l'illegittimità di spese addebitate a vario titolo da parte della convenuta e per l'effetto di determinare l'esatto rapporto dare- avere tra le parti, sulla base del ricalcolo effettuato in sede di CTU, nonché b) di
3 determinare il costo effettivo annuo degli indicati rapporti bancari e l'applicazione di interessi usurari e condannare la banca alla ripetizione dell'indebito per un totale di €
110.123,72 oltre c)al risarcimento del danno.
In via generale, si osserva che, quando ad agire in giudizio è il correntista (con azione di accertamento negativo del saldo di conto corrente o di ripetizione dell'indebito), è onere dello stesso, in applicazione degli ordinari criteri di riparto sanciti dall'art. 2697 c.c., fornire la prova dei propri assunti e produrre la documentazione posta a base delle proprie richieste. Il cliente, che invochi l'adozione di una sentenza di accertamento della parziale nullità del contratto di conto corrente, poiché redatto in violazione delle disposizioni imperative in tema di divieto di anatocismo o di usura, e di condanna della alla restituzione degli importi in ipotesi illegittimamente versati in applicazione CP_4 delle clausole negoziali colpite da nullità, deve produrre in giudizio (nel rispetto delle preclusioni istruttorie) la sequenza degli estratti conto e ogni altra documentazione rilevante. Nel caso di specie parte attrice ha prodotto gli estratti conto dal 2004 al 2014 – forniti dalla a seguito di istanze ex art. 119 TUB – e non anche i contratti. CP_4
Sul punto si richiama la più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “E' del tutto evidente, infatti, che, non facendosi questione dell'inesistenza del contratto (pag. 8 della sentenza), competeva all'odierna istante dimostrare che i negozi conclusi non prevedessero la corresponsione degli interessi debitori e della commissione di massimo scoperto o contenessero, comunque, addebiti di somme per gli stessi titoli attraverso disposizioni negoziali indeterminate nell'oggetto (tale è la clausola di rinvio all'«uso piazza», che la ricorrente richiama a pag. 3 del proprio ricorso, allorquando riassume il contenuto della propria citazione). Tale prova non può ricavarsi dagli estratti conto prodotti, che nulla dicono quanto alle previsioni contrattuali che interessano.” (Cassazione Civile sentenza n. 35605 del 2023).
Visto quanto sopra, stante la carenza probatoria data dalla mancata produzione dei contratti, la domanda di accertamento della nullità degli stessi e delle clausole di applicazione di spese, interessi ultra-legali e commissioni applicate a vario titolo è rigettata.
In merito alla domanda di ripetizione dell'indebito stante la nullità di ogni pretesa della banca addebitata in violazione delle norme antiusura –, inammissibile per i conti correnti ancora aperti come quello nel caso in esame - si rileva in ogni caso che in punto di usura
4 non è sufficiente la mera contestazione dell'avvenuta applicazione di interessi usurari, priva di qualunque indicazione circa i termini del presunto superamento dal tasso soglia.
La parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia. Onere non soddisfatto da parte opponente, la quale si è limitata a riprodurre la relazione di parte, in cui sono contenute dichiarazione di principio e di diritto, peraltro contrastanti con il dettato normativo e la giurisprudenza maggioritaria. Si evidenzia, in particolare, che le Istruzioni della Banca
d'Italia in tema di usura hanno natura di norme tecniche autorizzate e si inseriscono in un contesto normativo di riferimento rappresentato dalle disposizioni di legge ordinaria
(L.108/1996 e disposizioni del codice civile, art. 1815 c.c. e del codice penale, art. 644
c.p.) periodicamente integrate dalle previsioni secondarie-ministeriali, le quali hanno sempre previsto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla
Banca d'Italia. Un eventuale calcolo del TEG secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, rispetto a quanto indicato da Banca d'Italia, rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato.
Per tali ragioni la domanda è rigettata.
Parte attrice contesta inoltre, in maniera generica a pag. 2 dell'atto di citazione, l'illegittima applicazione di clausole anatocistiche per poi rinviare alla relazione di parte. Sul punto – considerate le contestazioni di parte convenuta, la quale ha dedotto di aver provveduto a quanto stabilito dalla delibera CICR del 2000 mediante pubblicazione della nuova previsione anatocistica, senza dedurre o produrre documentazione attestante l'avvenuta comunicazione di cui all'art. 7 comma 2 della citata delibera, andando pertanto a colmare le lacune di allegazione di parte attrice – si rimanda a quanto correttamente accertato dal
CTU nella relazione integrativa.
5 Considerata la giurisprudenza di legittimità – sentenza civile sentenza n. 7721 del 2023 – in ragione della quale: “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.” – il cui principio sotteso è applicabile anche al caso oggetto di causa –, vista l'eccezione di prescrizione regolarmente sollevata da parte convenuta, si prenderà in considerazione il calcolo n. 2 effettuato dal consulente
(“2° ANALISI: SALDO RICALCOLATO E RIMESSE SOLUTORIE DELL'
ESTRATTO CONTO N. 1130002048” ), con il correttivo correttamente richiesta dal consulente della banca, alla luce del documento di sintesi n. 55 del 23.11.2007 (doc. to 10 all.to agli atti) regolarmente sottoscritto da parte attrice, determinando così una differenza pari ad € 19.146,50 a favore del cliente ed un saldo finale ricalcolato di € 25.616,94.
In ultimo, considerato che parte attrice ha formulato una domanda di risarcimento del danno totalmente sfornita di allegazioni e di prova, la domanda è rigettata.
Per le ragioni tutte sopra esposte, richiamato quanto dedotto dal CTU in punto di calcolo e individuazione delle rimesse solutorie – conforme ai principi espressi dalla Suprema
Corte sul punto – sono rigettate le reiterate richieste istruttorie formulate da parte attrice.
Considerato che a fronte delle molteplici domande, per un totale richiesto di oltre €
100.000,00, è stata accolta solo la contestazione in merito all'anatocismo, le spese sono compensante per il 50%, restando il 50% a carico di parte convenuta, e liquidate secondo parametri di cui al D.M. 55/2014, nei valori medi dello scaglione di riferimento, determinato sulla base del decisum. Le spese di CTU sono a carico di parte convenuta, avendo avuto la consulenza ad oggetto solo la valutazione dell'anatocismo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2954/2018, disattesa ogni contraria istanza
Accertata l'applicazione di interessi anatocistici illegittimi,
6 determina il saldo del conto corrente n. N. 1130002048, alla data della domanda, in €
25.61694, rigetta ogni ulteriore domanda di parte Parte_1 condanna al pagamento del 50% delle spese Controparte_1 di lite a favore di liquidate in € 2.538,50 per compensi, iva e cpa Parte_1 di legge oltre 15% di spese generali, pone le spese di CTU a carico di parte a Controparte_1 come liquidate da separato provvedimento.
Pisa, 11.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
7
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2954/2018 promossa da
(P. IV ) elettivamente domiciliata in Firenze, Parte_1 P.IV_1
Via Vittorio Alfieri n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Silvio Orlandi che la rappresenta e la difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attore
(P. IV ) - incorporante la Controparte_1 P.IV_2
con atto di fusione del 21.06.2018 - elettivamente AR domiciliata in Pisa, Via Pasquale Paoli n. 25, presso e nello studio dagli avv.ti Lorenzo
Conti e Michele Lombardo che la rappresentano e la difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 24.10.2024 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio chiedendo di dichiarare la nullità del contratto di Parte_1 apertura del rapporto nonché dei contratti collegati per violazione degli artt. 116 e 117
TUB, e nullità dei tassi, prezzi, comunicazioni valute, CMS e condizioni praticate;
dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura su conto corrente ordinario n.2048, e rapporti di
1 conto corrente accessori n.2047, n.811675; accertare, per l'effetto, l'esatto dare avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo;
determinare il costo effettivo annuo degli indicati rapporti bancari;
condannare, anche a titolo di ripetizione indebito ex art. 2033 cc, la convenuta banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate in relazione agli indicati rapporti;
condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni subiti.
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Tra le parti è intercorso un rapporto di conto corrente ordinario n. 2048, e rapporti di conto corrente accessori n. 2047, n. 811675 intrattenuti con AR
;
[...]
2. Parte attrice ha indirizzato a diffida ex art. Controparte_3
119 TUB, all'esito della quale la banca ha consegnato solo parzialmente la documentazione richiesta;
3. Non vi è alcuna prova della sussistenza del saldo negativo come riportato nell'estratto conto;
4. Dalla perizia è emerso che vi è stato sconfinamento delle soglie usurarie, tanto sotto il profilo della usura in concreto, quanto sotto il profilo della usura presunta;
5. È stato riscontrato altresì il fenomeno di anatocismo (conteggio di interesse su interesse) che ha condotto ad un maggior guadagno per la banca;
6. Il credito che la Società vanta nei confronti della banca convenuta Parte_1
per l'applicazione di condizioni usurarie ed applicazione di illegittime commissioni
(relativamente al conto ordinario n. 2048, conti accessori n. 2047 e n. 811675) può essere così quantificato:
- Recupero CMS: Il totale delle CMS conteggiate dalla banca risultano pari ad euro
45.138,33;
- Recupero per usura: pari ad euro 60.070,94;
Si è regolarmente costituita - incorporante la Controparte_3
con atto di fusione del 21.06.2018 - chiedendo, in via AR preliminare, di dichiarare prescritta ogni domanda relativa al periodo anteriore al
17/11/2005, e, nel merito, di dichiarare l'infondatezza delle contestazioni mosse e per l'effetto respingere le domande proposte da parte attrice.
2 Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
7. L'onere di allegare e provare le circostanze che una parte adduce a sostegno della nullità di un contratto incombe sulla parte che proponga tale domanda;
8. Tuttavia, parte attrice non ha fornito alcuna dimostrazione di quanto affermato, né ha indicato quali sarebbero le voci passive da eliminare o rideterminare;
9. ha adempiuto agli obblighi di comunicazione verso il cliente – correntista CP_1
previsti dall'art. 119 TUB;
10. Le domande di parte attrice non possono essere accolte essendo ormai caduta in prescrizione ogni istanza relativa al periodo decennale precedente al rapporto contestato;
11. L'azione di ripetizione d'indebito non può essere esperita nel corso del rapporto di conto corrente, in quanto è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro;
12. Il conto corrente ordinario n. 2048 risulta ancora aperto;
13. Non vi è stato alcun anatocismo illecito;
14. Le deduzioni di controparte sono del tutto generiche e nel caso di specie non vi è stato alcun superamento del tasso soglia;
15. Nella perizia depositata da controparte la formula per il calcolo del TEG utilizzata dal perito, includendo la commissione di massimo scoperto, è erronea e determina un risultano finale inattendibile.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, mediante consulenza tecnica con incarico affidato alla dott.ssa Persona_1
All'udienza del 24.10.2024 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Parte attrice ha agito in giudizio chiedendo a) di accertare l'illegittimità di spese addebitate a vario titolo da parte della convenuta e per l'effetto di determinare l'esatto rapporto dare- avere tra le parti, sulla base del ricalcolo effettuato in sede di CTU, nonché b) di
3 determinare il costo effettivo annuo degli indicati rapporti bancari e l'applicazione di interessi usurari e condannare la banca alla ripetizione dell'indebito per un totale di €
110.123,72 oltre c)al risarcimento del danno.
In via generale, si osserva che, quando ad agire in giudizio è il correntista (con azione di accertamento negativo del saldo di conto corrente o di ripetizione dell'indebito), è onere dello stesso, in applicazione degli ordinari criteri di riparto sanciti dall'art. 2697 c.c., fornire la prova dei propri assunti e produrre la documentazione posta a base delle proprie richieste. Il cliente, che invochi l'adozione di una sentenza di accertamento della parziale nullità del contratto di conto corrente, poiché redatto in violazione delle disposizioni imperative in tema di divieto di anatocismo o di usura, e di condanna della alla restituzione degli importi in ipotesi illegittimamente versati in applicazione CP_4 delle clausole negoziali colpite da nullità, deve produrre in giudizio (nel rispetto delle preclusioni istruttorie) la sequenza degli estratti conto e ogni altra documentazione rilevante. Nel caso di specie parte attrice ha prodotto gli estratti conto dal 2004 al 2014 – forniti dalla a seguito di istanze ex art. 119 TUB – e non anche i contratti. CP_4
Sul punto si richiama la più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “E' del tutto evidente, infatti, che, non facendosi questione dell'inesistenza del contratto (pag. 8 della sentenza), competeva all'odierna istante dimostrare che i negozi conclusi non prevedessero la corresponsione degli interessi debitori e della commissione di massimo scoperto o contenessero, comunque, addebiti di somme per gli stessi titoli attraverso disposizioni negoziali indeterminate nell'oggetto (tale è la clausola di rinvio all'«uso piazza», che la ricorrente richiama a pag. 3 del proprio ricorso, allorquando riassume il contenuto della propria citazione). Tale prova non può ricavarsi dagli estratti conto prodotti, che nulla dicono quanto alle previsioni contrattuali che interessano.” (Cassazione Civile sentenza n. 35605 del 2023).
Visto quanto sopra, stante la carenza probatoria data dalla mancata produzione dei contratti, la domanda di accertamento della nullità degli stessi e delle clausole di applicazione di spese, interessi ultra-legali e commissioni applicate a vario titolo è rigettata.
In merito alla domanda di ripetizione dell'indebito stante la nullità di ogni pretesa della banca addebitata in violazione delle norme antiusura –, inammissibile per i conti correnti ancora aperti come quello nel caso in esame - si rileva in ogni caso che in punto di usura
4 non è sufficiente la mera contestazione dell'avvenuta applicazione di interessi usurari, priva di qualunque indicazione circa i termini del presunto superamento dal tasso soglia.
La parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia. Onere non soddisfatto da parte opponente, la quale si è limitata a riprodurre la relazione di parte, in cui sono contenute dichiarazione di principio e di diritto, peraltro contrastanti con il dettato normativo e la giurisprudenza maggioritaria. Si evidenzia, in particolare, che le Istruzioni della Banca
d'Italia in tema di usura hanno natura di norme tecniche autorizzate e si inseriscono in un contesto normativo di riferimento rappresentato dalle disposizioni di legge ordinaria
(L.108/1996 e disposizioni del codice civile, art. 1815 c.c. e del codice penale, art. 644
c.p.) periodicamente integrate dalle previsioni secondarie-ministeriali, le quali hanno sempre previsto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla
Banca d'Italia. Un eventuale calcolo del TEG secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, rispetto a quanto indicato da Banca d'Italia, rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato.
Per tali ragioni la domanda è rigettata.
Parte attrice contesta inoltre, in maniera generica a pag. 2 dell'atto di citazione, l'illegittima applicazione di clausole anatocistiche per poi rinviare alla relazione di parte. Sul punto – considerate le contestazioni di parte convenuta, la quale ha dedotto di aver provveduto a quanto stabilito dalla delibera CICR del 2000 mediante pubblicazione della nuova previsione anatocistica, senza dedurre o produrre documentazione attestante l'avvenuta comunicazione di cui all'art. 7 comma 2 della citata delibera, andando pertanto a colmare le lacune di allegazione di parte attrice – si rimanda a quanto correttamente accertato dal
CTU nella relazione integrativa.
5 Considerata la giurisprudenza di legittimità – sentenza civile sentenza n. 7721 del 2023 – in ragione della quale: “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.” – il cui principio sotteso è applicabile anche al caso oggetto di causa –, vista l'eccezione di prescrizione regolarmente sollevata da parte convenuta, si prenderà in considerazione il calcolo n. 2 effettuato dal consulente
(“2° ANALISI: SALDO RICALCOLATO E RIMESSE SOLUTORIE DELL'
ESTRATTO CONTO N. 1130002048” ), con il correttivo correttamente richiesta dal consulente della banca, alla luce del documento di sintesi n. 55 del 23.11.2007 (doc. to 10 all.to agli atti) regolarmente sottoscritto da parte attrice, determinando così una differenza pari ad € 19.146,50 a favore del cliente ed un saldo finale ricalcolato di € 25.616,94.
In ultimo, considerato che parte attrice ha formulato una domanda di risarcimento del danno totalmente sfornita di allegazioni e di prova, la domanda è rigettata.
Per le ragioni tutte sopra esposte, richiamato quanto dedotto dal CTU in punto di calcolo e individuazione delle rimesse solutorie – conforme ai principi espressi dalla Suprema
Corte sul punto – sono rigettate le reiterate richieste istruttorie formulate da parte attrice.
Considerato che a fronte delle molteplici domande, per un totale richiesto di oltre €
100.000,00, è stata accolta solo la contestazione in merito all'anatocismo, le spese sono compensante per il 50%, restando il 50% a carico di parte convenuta, e liquidate secondo parametri di cui al D.M. 55/2014, nei valori medi dello scaglione di riferimento, determinato sulla base del decisum. Le spese di CTU sono a carico di parte convenuta, avendo avuto la consulenza ad oggetto solo la valutazione dell'anatocismo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2954/2018, disattesa ogni contraria istanza
Accertata l'applicazione di interessi anatocistici illegittimi,
6 determina il saldo del conto corrente n. N. 1130002048, alla data della domanda, in €
25.61694, rigetta ogni ulteriore domanda di parte Parte_1 condanna al pagamento del 50% delle spese Controparte_1 di lite a favore di liquidate in € 2.538,50 per compensi, iva e cpa Parte_1 di legge oltre 15% di spese generali, pone le spese di CTU a carico di parte a Controparte_1 come liquidate da separato provvedimento.
Pisa, 11.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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