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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 18/02/2026, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 875/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 13:00 con la seguente composizione collegiale:
PALESCANDOLO MASSIMO, Presidente
LUPI PIERFRANCESCO, Relatore
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3149/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1
- P.iva_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato Dell'Avvocatura Consortile - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avvocato Dell'Avvocatura Consortile - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avvocato Dell'Avvocatura Consortile - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avvocato Dell'Avvocatura Consortile - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palomonte - Via A. Massa , N.1 84020 Palomonte SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T19 - 185 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 591/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: in atti.
Resistente: in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1,ricorre contro il Comune di Palomonte (SA) avverso e per l'annullamento dell'avviso n. T19 – 185 del 30/12/2024, notificato il 21/03/2025 , con cui è stata accertata l'I.M.U. - anno 2019, per gli immobili identificati in Catasto al Particella Catas_1 e Particella Catas_2, del medesimo Comune di Palomonte per un importo di € 35.932,00 oltre sanzioni per € 10.779,60 ed interessi per € 3.165,66, il tutto per un totale accertato di € 49.885,09; per i seguenti motivi
I) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 5, COMMI 1, D.LGS. N. 504/92) – CARENZA ASSOLUTA DEL
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO – DIFETTO DI SOGGETTIVITÀ PASSIVA I.M.U. DEL CONSORZIO A.S.I.
DI SALERNO il Comune di Palomonte ha accertato l'IMU per l'intero periodo di 12 mesi dell'annualità 2019, anche per l'immobile censito in catasto al Particella Catas_1, laddove lo stesso è stato trasferito alla società Società_1 s.r.l. con atto pubblico del 21/03/2019 (Rep. n. 58202; Racc. 24545) ,
II) NULLITÀ/ANNULLABILITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTIO PER RICORRENZA DELLA
FATTISPECIE ESIMENTE EX ART. 7, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N. 504/92.
II.1) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 7 D.LGS. n. 546/1992) – CARENZA ASSOLUTA DEL PRESUPPOSTO
IMPOSITIVO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO
A decorrere dal 2015 il ricorrente ha maturato i requisiti ex lege previsti per beneficiare dell'esenzione ex art. 7, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 504/92.
Infatti, solo dall'anno 2014 la compagine consortile A.S.I. èstata modificata con la fuoriuscita del Banca_1
, soggetto non individualmente esente dall'imposta ex art. 31, comma 18, L. n. 289/2002.
All'udienza del 12 u.s le parti chiesero un breve rinvio per bonario componimento già in corso.
Alla fissata udienza , la causa veniva spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista l'istanza congiunta versata in atti, di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione X, in composizione Collegiale,cosi provvede: dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 13:00 con la seguente composizione collegiale:
PALESCANDOLO MASSIMO, Presidente
LUPI PIERFRANCESCO, Relatore
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3149/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1
- P.iva_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato Dell'Avvocatura Consortile - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avvocato Dell'Avvocatura Consortile - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avvocato Dell'Avvocatura Consortile - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avvocato Dell'Avvocatura Consortile - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palomonte - Via A. Massa , N.1 84020 Palomonte SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T19 - 185 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 591/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: in atti.
Resistente: in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1,ricorre contro il Comune di Palomonte (SA) avverso e per l'annullamento dell'avviso n. T19 – 185 del 30/12/2024, notificato il 21/03/2025 , con cui è stata accertata l'I.M.U. - anno 2019, per gli immobili identificati in Catasto al Particella Catas_1 e Particella Catas_2, del medesimo Comune di Palomonte per un importo di € 35.932,00 oltre sanzioni per € 10.779,60 ed interessi per € 3.165,66, il tutto per un totale accertato di € 49.885,09; per i seguenti motivi
I) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 5, COMMI 1, D.LGS. N. 504/92) – CARENZA ASSOLUTA DEL
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO – DIFETTO DI SOGGETTIVITÀ PASSIVA I.M.U. DEL CONSORZIO A.S.I.
DI SALERNO il Comune di Palomonte ha accertato l'IMU per l'intero periodo di 12 mesi dell'annualità 2019, anche per l'immobile censito in catasto al Particella Catas_1, laddove lo stesso è stato trasferito alla società Società_1 s.r.l. con atto pubblico del 21/03/2019 (Rep. n. 58202; Racc. 24545) ,
II) NULLITÀ/ANNULLABILITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTIO PER RICORRENZA DELLA
FATTISPECIE ESIMENTE EX ART. 7, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N. 504/92.
II.1) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 7 D.LGS. n. 546/1992) – CARENZA ASSOLUTA DEL PRESUPPOSTO
IMPOSITIVO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO
A decorrere dal 2015 il ricorrente ha maturato i requisiti ex lege previsti per beneficiare dell'esenzione ex art. 7, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 504/92.
Infatti, solo dall'anno 2014 la compagine consortile A.S.I. èstata modificata con la fuoriuscita del Banca_1
, soggetto non individualmente esente dall'imposta ex art. 31, comma 18, L. n. 289/2002.
All'udienza del 12 u.s le parti chiesero un breve rinvio per bonario componimento già in corso.
Alla fissata udienza , la causa veniva spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista l'istanza congiunta versata in atti, di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione X, in composizione Collegiale,cosi provvede: dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.