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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/09/2025, n. 3800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3800 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 14587/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
( ), ed elettivamente domiciliata in Palermo, Via CodiceFiscale_1
Nicolò Turrisi n.13, presso l'Avv. Girolama Guarino come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, Partita Iva: in persona del suo rappresentante legale pro CP_1 P.IVA_1
tempore con sede legale in Roma nella via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino e domiciliato per l'effetto in Palermo nella via Laurana n. 59 (ufficio legale dell'Ente)
Resistente
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione.
MEDIANTE DEPOSITO A SEGUITO DELL'UDIENZA A
TRATTAZIONE SCRITTA DEL 23.09.2025 - EX ART. 127 TER CPC -
DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-
002787757 prot. n. .5500.17/09/2024.0757866 del 13.12.2023 con CP_1
conseguente estinzione della pretesa in essa contenuta.
Condanna l' alla rifusione dei compensi di lite in favore della ricorrente che CP_1
liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.10.2024 proponeva opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza n. OI 002787757 del 17.09.2024 con la quale l' aveva CP_1
ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 9.639,26 per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori in violazione dell'art. 2 – comma 1/bis D.L. 463/1983 conv. in L.
683/1983, anno 2021.
La ricorrente assumeva non avere mai ricevuto la notifica dell'atto di accertamento propedeutici all'ingiunzione opposta con conseguente nullità dell'atto impugnato.
Aggiungeva che in ogni caso l' era decaduta dalla potestà sanzionatoria per CP_1
violazione dell'art. 14 L. 689/1981.
L' si costituiva contestando quanto dedotto ed eccepito ed assumeva la CP_1
corretta notifica degli atti prodromici. Produceva a tal fine atto di accertamento con prova della notifica nonché gli avvisi di addebito con le ricevute di accettazione e consegna delle pec e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La causa, ritenuta matura per la decisione, acquisiti i documenti prodotti dalle parti, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sulle conclusioni rassegnate
CP_ da parte ricorrente nelle note scritte depositate e dall' nella memoria di costituzione, viene decisa come in epigrafe.
^ ^ ^
Il ricorso va accolto. Esaminando i motivi di impugnazione che riguardano esclusivamente aspetti di natura formale, deve rilevarsi la fondatezza del ricorso.
La sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione opposta è stata irrogata dall' ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 8 del 2016, che, CP_1
sostituendo l'art. 2, comma 1-bis d.l. 463/83, conv, con l. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro
10.000 annui.
L'opponente, sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L. 689/81, ha contestato la notifica dell'atto di accertamento ed eccepito la decadenza ex art. 14, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore (90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
Orbene, l'art. 14 della L. 689/1981 statuisce che: “La violazione quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentossanta giorni dall'accertamento…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Nel caso de quo, parte ricorrente assume che il verbale di accertamento, atto prodromico all'ordinanza ingiunzione, non sia stato mai notificato. CP_ L' ha dato prova di avere notificato l'atto di accertamento relativo al periodo
2021 mediante atto prot. n. .5500.13/12/2023.0922207 a mezzo CP_1
raccomandata n. 66493205659-0, consegnata alla figlia (così qualificata al postino) in data 16.01.2024.
^
Il termine di 90 giorni indicato dall'art. 14 L. 689/81 è un termine perentorio ed in
CP_ merito l' ha emanato la circolare n. 32 del 25.02.2022, avente ad oggetto la
“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689”, con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981, ciò sia ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, che per quelle commesse dopo. Ora nelle ipotesi in cui la violazione sia stata commessa in data successiva al 6.2.2016 (entrata in vigore del D.lgs. 8/2016) come nel caso di specie, occorre individuare il dies a quo del termine di decadenza.
Nella fattispecie l'omesso versamento delle ritenute previdenziali risale all'anno
2021 di talchè, anche laddove l'atto di accertamento sia stato notificato, come in effetti, la contestazione è intervenuta tardivamente ovvero solo in data
CP_ 16.01.2024, ovvero oltre il termine di novanta giorni dalla violazione, né l' ha dato prova di non averlo potuto notificare tempestivamente per complessità di indagini o quant'altro, anzi ha provato l'esatto contrario avendo emesso, in relazione al mancato versamento dei contributi, due avvisi di addebito e precisamente ava n. 59620210000086648000 notificato il 30.09.2021 e ava n.
59620220004244337000 notificato il 29.9.2022. In mancanza di prova di notifica e/o di tempestiva notifica degli atti di accertamento, costituente indefettibile presupposto dell'ordinanza-ingiunzione opposta, l'obbligazione di pagare la somma richiesta per la violazione in contestazione va dichiarata estinta e l'ordinanza-ingiunzione opposta deve essere annullata.
I compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo al minimo della tariffa di cui al DM 55/2014 e succ. mod., attesa la serialità della questione.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'esito della trattazione scritta del 23.09.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente