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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. SE Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1808 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] Parte_1
l'01/07/1969, C.F.: C.F._1
E
, nato a [...] il Controparte_1
02/12/1968, C.F.: , C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FRANCO NERINA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 26/05/2025 i coniugi Parte_2
[...] , nata a [...] l'[...], e
[...]
, nato a [...] il Controparte_1
02/12/1968, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di CASTIGLIONE DI
IC il 25/07/1990, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 16, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli SE nato il [...], Per_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...]; Per_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 19638/2017 del 07/11/2017;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“A) La SI.ra ed il SI. Parte_1 Controparte_1
continueranno a vivere separati con mutuo rispetto e liberi ciascuno di fissare a loro piacimento il rispettivo domicilio, prestandosi reciproco consenso per l'eventuale rilascio di passaporto o altro documento valido, nonché per eventuale viaggio all'estero. B) L'immobile sito in via Mogadiscio n. 35, dimora abituale della famiglia negli anni passati, di proprietà esclusiva del coniuge continuerò ad essere dimora del figlio Controparte_1
che allo stato vive con il padre. C) l'immobile sito in via Tripoli Per_2
civico n. 19, di proprietà esclusiva della SI.ra , continuerà Parte_1
2 ad essere dimora abituale della figlia fino a quando la madre non Per_1
deciderà di venderlo. D) La sig.ra si impegna sin da ora a Parte_1
riconoscere e rimborsare al coniuge le somme sostenute per le migliorie apportate allo stabile e trattenere il restante ricavato della vendita, solo nel caso in cui il detto immobile venga venduto a terzi estranei. E) Il figlio maggiorenne SE continuerà a vivere esclusivamente con la madre, che dal giorno dell'incidente lo accudisce e lo accompagna durante i soggiorni nelle cliniche di riabilitazione, manca da casa per mesi, qualora per esigenze lavorative, la stessa fosse impossibilitata ad occuparsi a temo pieno di
SE, si impegna ad assumere una collaboratrice che lo curi e provveda alle sue esigenze quotidiane, contribuendo alle spese necessarie in funzione delle sue capacità economiche. F) Quanto al figlio nelle more Per_2
divenuto maggiorenne, rimarrà insieme al padre. G) Qualora il figlio decidesse di trasferirsi dalla madre, il Padre contribuirà alle spese Per_2
per l sostentamento dello stesso in misura delle sue capacità economiche. H)
Il sig. si impegna a versare un assegno mensile di € Controparte_1
300,00 alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 22 luglio 2025.
Alla suddetta udienza del 03/12/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta precisando
3 che i figli maggiorenni e SE sono economicamente Per_2
autosufficienti.
Il Giudice relatore rimetteva quindi la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 19638/2017 del 07/11/2017, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 26/05/2025, provvede come segue:
4 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di CASTIGLIONE DI IC il 25/07/1990, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 16, parte 2, serie A, tra
, nata a [...] Parte_1
l'01/07/1969, e , nato a [...] Controparte_1
IC (ME) il 02/12/1968, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE
DI IC di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 04/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. SE Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1808 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] Parte_1
l'01/07/1969, C.F.: C.F._1
E
, nato a [...] il Controparte_1
02/12/1968, C.F.: , C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FRANCO NERINA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 26/05/2025 i coniugi Parte_2
[...] , nata a [...] l'[...], e
[...]
, nato a [...] il Controparte_1
02/12/1968, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di CASTIGLIONE DI
IC il 25/07/1990, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 16, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli SE nato il [...], Per_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...]; Per_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 19638/2017 del 07/11/2017;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“A) La SI.ra ed il SI. Parte_1 Controparte_1
continueranno a vivere separati con mutuo rispetto e liberi ciascuno di fissare a loro piacimento il rispettivo domicilio, prestandosi reciproco consenso per l'eventuale rilascio di passaporto o altro documento valido, nonché per eventuale viaggio all'estero. B) L'immobile sito in via Mogadiscio n. 35, dimora abituale della famiglia negli anni passati, di proprietà esclusiva del coniuge continuerò ad essere dimora del figlio Controparte_1
che allo stato vive con il padre. C) l'immobile sito in via Tripoli Per_2
civico n. 19, di proprietà esclusiva della SI.ra , continuerà Parte_1
2 ad essere dimora abituale della figlia fino a quando la madre non Per_1
deciderà di venderlo. D) La sig.ra si impegna sin da ora a Parte_1
riconoscere e rimborsare al coniuge le somme sostenute per le migliorie apportate allo stabile e trattenere il restante ricavato della vendita, solo nel caso in cui il detto immobile venga venduto a terzi estranei. E) Il figlio maggiorenne SE continuerà a vivere esclusivamente con la madre, che dal giorno dell'incidente lo accudisce e lo accompagna durante i soggiorni nelle cliniche di riabilitazione, manca da casa per mesi, qualora per esigenze lavorative, la stessa fosse impossibilitata ad occuparsi a temo pieno di
SE, si impegna ad assumere una collaboratrice che lo curi e provveda alle sue esigenze quotidiane, contribuendo alle spese necessarie in funzione delle sue capacità economiche. F) Quanto al figlio nelle more Per_2
divenuto maggiorenne, rimarrà insieme al padre. G) Qualora il figlio decidesse di trasferirsi dalla madre, il Padre contribuirà alle spese Per_2
per l sostentamento dello stesso in misura delle sue capacità economiche. H)
Il sig. si impegna a versare un assegno mensile di € Controparte_1
300,00 alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 22 luglio 2025.
Alla suddetta udienza del 03/12/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta precisando
3 che i figli maggiorenni e SE sono economicamente Per_2
autosufficienti.
Il Giudice relatore rimetteva quindi la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 19638/2017 del 07/11/2017, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 26/05/2025, provvede come segue:
4 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di CASTIGLIONE DI IC il 25/07/1990, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 16, parte 2, serie A, tra
, nata a [...] Parte_1
l'01/07/1969, e , nato a [...] Controparte_1
IC (ME) il 02/12/1968, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE
DI IC di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 04/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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