TAR Roma, sez. 4B, sentenza 04/02/2026, n. 2133
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Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 3 agosto 2023
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Sentenza 4 febbraio 2026
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CS
Ordinanza cautelare 6 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del DM 6 ottobre 2022 e dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015; eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria e al contenimento dei costi, con contributo solidaristico a carico delle imprese. Le norme che lo disciplinano rispettano la riserva di legge e non violano i principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Violazione del principio di trasparenza e conoscibilità dei dati

    La normativa e i decreti ministeriali hanno indicato in modo sufficientemente chiaro, puntuale e trasparente l'iter da seguire per il calcolo della spesa per l'acquisto di dispositivi sanitari. La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'art. 9 ter fornisca adeguate indicazioni generali sulla procedura.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per incostituzionalità delle norme di legge sul payback

    La Corte Costituzionale ha rigettato tali censure, ritenendo il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato e le norme conformi ai principi costituzionali.

  • Rigettato
    Contrasto della normativa sul payback con il principio di neutralità IVA

    Il superamento del tetto di spesa è rilevato sulla base del fatturato al lordo dell'IVA, in quanto le regioni acquirenti sono consumatori finali e l'IVA grava su di esse come parte della spesa di acquisto.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per incostituzionalità dell'Accordo Stato-Regioni del 2019

    Le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback e dell'obbligo di ripiano, non potendo fare affidamento sul mantenimento del prezzo di vendita. L'Accordo ha fissato i tetti regionali nella stessa misura di quello nazionale, già noto.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali si limitano a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare elenchi di aziende e importi dovuti, senza discrezionalità. La determinazione del debito deriva direttamente dalla normativa statale e dai decreti ministeriali.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del DM 6 ottobre 2022 e dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015; eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria e al contenimento dei costi, con contributo solidaristico a carico delle imprese. Le norme che lo disciplinano rispettano la riserva di legge e non violano i principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per incostituzionalità delle norme di legge sul payback

    La Corte Costituzionale ha rigettato tali censure, ritenendo il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato e le norme conformi ai principi costituzionali.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per incostituzionalità dell'Accordo Stato-Regioni del 2019

    Le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback e dell'obbligo di ripiano, non potendo fare affidamento sul mantenimento del prezzo di vendita. L'Accordo ha fissato i tetti regionali nella stessa misura di quello nazionale, già noto.

  • Rigettato
    Vizi propri della circolare

    La sentenza non entra nel merito specifico della circolare, ma la considera parte del quadro normativo che è stato ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti presupposti

    La sentenza rigetta le censure mosse avverso gli atti presupposti, ritenendo la normativa di riferimento conforme ai principi costituzionali e la procedura di payback legittima.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali si limitano a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare elenchi di aziende e importi dovuti, senza discrezionalità. La determinazione del debito deriva direttamente dalla normativa statale e dai decreti ministeriali.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali si limitano a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare elenchi di aziende e importi dovuti, senza discrezionalità. La determinazione del debito deriva direttamente dalla normativa statale e dai decreti ministeriali.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali si limitano a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare elenchi di aziende e importi dovuti, senza discrezionalità. La determinazione del debito deriva direttamente dalla normativa statale e dai decreti ministeriali.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali si limitano a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare elenchi di aziende e importi dovuti, senza discrezionalità. La determinazione del debito deriva direttamente dalla normativa statale e dai decreti ministeriali.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali si limitano a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare elenchi di aziende e importi dovuti, senza discrezionalità. La determinazione del debito deriva direttamente dalla normativa statale e dai decreti ministeriali.

  • Inammissibile
    Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per irrilevanza

    La questione di costituzionalità è irrilevante perché la norma in questione non è applicabile alla fattispecie in esame, mancando il requisito della rilevanza per la decisione della controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4B, sentenza 04/02/2026, n. 2133
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2133
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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