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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/10/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 6635/2023 promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. B. Calenzo e M. Valenti
CONTRO
Controparte_1
- Convenuta -
rappresentata e difesa dagli Avv. L. Gazzetti e M. Pesenti
In punto a: fideiussione, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 30/9/2025, ad esito di trattazione scritta, la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel Merito Respingere le domande tutte formulate dalla ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto numero rg.5583/2023 per tutti i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile, inammissibile, inefficace e comunque invalido il decreto opposto e quindi revocare il decreto stesso accertando e dichiarando che l'attore nulla deve a nessun titolo alla ricorrente per tutti i motivi esposti in atti. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuta sussistente e/o parzialmente operante la garanzia fideiussoria prestata dalla Sig.ra , Parte_1 RIDETERMINARE le somme eventualmente dovute dalla stessa, tenuto conto dell'intervenuta revoca del rapporto di garanzia in data 18.12.2003, degli effetti estintivi dei versamenti effettuati successivamente sul conto corrente del debitore principale, dell'applicazione dell'art. 1956 c.c., nonché previa corretta determinazione del quantum e dedotto quanto non provato. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e prova per testi su quanto dedotto in narrativa, con riserva di indicare nominativi di testi e di meglio capitolare e di avanzare richiesta di CTU, senza che ciò comporti alcun'inversione dell'onere probatorio”;
per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque al pagamento, in favore di dell'importo di Euro Parte_1 Controparte_1 125.676,12, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione. Il tutto con vittoria di spese, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. ad opera della legge 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Sempre preliminarmente, in rito, ricorre la condizione di procedibilità, avendo le parti dato dà atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione all'udienza del 15/05/2024, e depositato il relativo verbale,
3. Parte opponente contesta, sviluppando sotto diversi profili un unico ed articolato motivo di opposizione, l'inoperatività della garanzia, per varie ragioni: carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta, inefficacia della cessione del credito per mancata notifica, nullità della fideiussione (sia perché fideiussione omnibus che per la deroga al disposto dell'1957 C.c. contrattualmente prevista), revoca della fideiussione stessa;
inoltre, contesta la mancanza di prova del credito, negando che siano state effettivamente consegnate le somme al debitore principale, e infine eccepisce la prescrizione del credito stesso.
Parte convenuta contesta specificamente tutte le eccezioni di parte attrice opponente.
2 4. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione attiva del creditore, e di mancata notifica della cessione del credito, le controdeduzioni di parte convenuta opposta sono idonee ad escludere la sua carenza di legittimazione;
anzitutto, la notifica ai sensi dell'art. 1264 C.c. al debitore ceduto ha la sola funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente, “ ma non influisce sulla piena validità di essa oltre che sulla sua efficacia verso il debitore che ne abbia avuto conoscenza, o che ne abbia ricevuto la notifica anche attraverso l'intimazione di pagamento”
(Trib. Napoli, 12/7/2010, n. 9579).
Al riguardo parte convenuta precisa che nella fattispecie in esame rileva il richiamo alla disciplina prevista dall'art. 1264 c.c., considerato il principio affermato dalla giurisprudenza secondo il quale la pubblicazione della notizia ha la funzione di esonerare dalla notificazione ex art. 1264 c.c. e dunque agevolare la cessione "in blocco"; in proposito parte convenuta richiama un precedente di questo stesso ufficio, secondo il quale la cessione del credito è un negozio consensuale con effetti traslativi immediati tra cedente e cessionario, mentre la notifica al debitore ceduto
(art. 1264 cc) ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (Trib. Modena -Vaccaro- 4/5/2022, n. 569); principio consolidato nella giurisprudenza locale: <In tema di cessione del credito, la notifica ai sensi dell'art. 1264 C.c. al debitore ceduto ha la sola funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente, ma non influisce sulla piena validità di essa oltre che sulla sua efficacia verso il debitore che ne abbia avuto conoscenza, o che ne abbia ricevuto la notifica anche attraverso l'intimazione di pagamento>> (Trib. Modena -Pagliani- 21/5/2024, n. 926; Trib. Modena -
Pagliani- 17/10/2024, n. 1501).
Inoltre, le contestazioni del valore dell'elenco dei crediti ceduti sono inconferenti alla luce del fatto che ai fini che qui interessano sarebbe sufficiente la mera comunicazione di cessione proveniente dalla società cedente, avendo la Corte di cassazione di recente osservato che la dichiarazione del creditore cedente confermativa della cessione è idonea a comprovare la legittimazione attiva (Cass.
16/4/2021, n° 10200); nel caso specifico, peraltro, in sede monitoria è stata prodotta la comunicazione del contratto di cessione al debitore ceduto (doc. n. 4 fasc. monit.)
e, poi, nel giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione è stata prodotta la dichiarazione del cedente che tra i crediti oggetto della cessione è compreso quello di cui è causa (doc. n. 6 conv.), ove si specifica che, in virtù del contratto di cessione, ha acquistato pro soluto da Controparte_1 [...]
[...] (già Controparte_2 Controparte_3
) tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora, spese ed altri accessori
[...] derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari e chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conti anticipi, meglio indicati nella suddetta
AZ Ufficiale n. 86 del 26 luglio 2018, Parte Seconda (doc. n. 4 fasc. monitorio, cit.).
Per il resto, va ricordato che in giurisprudenza è stato osservato che “La pubblicazione sulla AZ ufficiale [e l'iscrizione al Registro delle Imprese]… risolve il conflitto tra più aventi causa dal cedente e rende la cessione opponibile al debitore ceduto. Con riferimento alla disciplina dettata per l'efficacia della cessione del credito dall'art. 1264 c.c. questa Corte ha affermato che la natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono alla notificazione o all'accettazione della cessione al contraente ceduto (Cass. 26.4.2004,
n. 7919; Cass. 21.12.2005, n. 28300)” (cfr. Cass. Civ. n. 31188/2017); come segnalato anche da parte convenuta, la pubblicazione della cessione del credito in AZ
Ufficiale e la sua iscrizione presso il Registro delle Imprese può sostituire la notificazione dell'atto di cessione o dell'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, a fronte di una disciplina ordinaria che impone la prova della notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, l'art. 58 TUB richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla AZ Ufficiale ovvero iscritta presso il Registro delle Imprese.
La parte di giurisprudenza che non ritiene sufficiente la sola pubblicazione in gazzetta ufficiale (sostitutiva della comunicazione, ma non della prova della cessione), riguarda fattispecie concrete diverse dalla presente, nella quale, invece, non vi sono dubbi sull'effettività dell'avvenuta cessione, essendo stato, appunto, prodotta la dichiarazione del terzo relativa all'esistenza del contratto di cessione. Sul punto la giurisprudenza locale si è già espressa: <La dichiarazione del creditore cedente confermativa della cessione è idonea a comprovare la legittimazione attiva del cessionario>> (Trib. Modena -Pagliani- 29/10/2024, n, 1588).
In ogni caso, come ricordato da parte convenuta opposta, la AZ
Ufficiale, prodotta unitamente al ricorso monitorio individua esattamente il
4 cessionario, il cedente e i criteri di identificazione dei debiti ceduti, anche per il tramite di un link ipertestuale (https://www.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-
UBI-Banca.aspx) accedendo al quale è possibile conoscere immediatamente se il credito in contestazione (identificato al numero 3111-6965149) sia stato oggetto o meno di cessione da parte di oggi . Controparte_4 Controparte_5
Dunque, basta accedere al link indicato per estrarre l'elenco dei crediti ceduti dai quali si evince che il rapporto intestato alla debitrice principale (conto corrente n.
214) è stato oggetto di cessione in favore di Controparte_1
L'eccezione, sotto entrambi i profili proposti, è, quindi, infondata.
5. Quanto all'eccezione di nullità della fideiussione, le eccezioni sono anzitutto generiche e insoddisfacenti dei requisiti minimali di allegazione, come rilevato da parte convenuta, che osserva che parte attrice contesta la fideiussione in quanto conterrebbe “clausole nulle, come stabilito dalla Giurisprudenza maggioritaria, idonee a comportare la nullità dell'intero contratto”, per cui si limita ad eccepire la nullità del contratto di garanzia, senza fornire alcun elemento a sostegno di tale tesi, né specificare per quale motivo la fideiussione risulti totalmente nulla.
Il riferimento alla “Giurisprudenza maggioritaria” non è chiaro, ma allo stato attuale dell'elaborazione può richiamare o la questione della validità della fideiussione omnibus -espressamente menzionata da parte attrice- e riproduttiva dello schema di contratto delle cd. clausole ABI, o la questione della violazione della normativa antitrust, peraltro non menzionata da parte attrice, per la qualifica di consumatore dell'odierna opponente.
Le successive allegazioni di parte attrice non hanno completamente dissolto i dubbi, ma il secondo aspetto pare essere escluso, poiché in comparsa conclusionale la nullità della fideiussione viene specificata in relazione alla “vessatorietà e violazione di norme imperative”, con particolare riferimento alle “clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e di sopravvivenza”, questioni, dunque, rientranti nel primo aspetto ricordato;
anche se poi si fa espresso riferimento alla qualifica di consumatore.
Per quanto, quindi, riguarda il primo aspetto, si deve intendere che parte opponente eccepisce la nullità della fidejussione omnibus, perché stipulata in conformità allo schema di contratto predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, emesso su parere conforme dell'AGCM del 22/8/2003, ritenne
5 contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett.
a della L. 287/1990.
L'eccezione prospetta una questione di nullità negoziale che, come tale, è sempre soggetta al potere dovere di rilievo ufficioso, ferma tuttavia restando la necessità di valutazione della questione sulla scorta dei documenti e degli elementi ritualmente acquisiti al giudizio.
Nel caso concreto, parte attrice opponente non ha prodotto né il provvedimento dell'Autorità di Vigilanza, né il parere dell'AGCM al quale detto provvedimento prestava adesione, e tale omessa produzione impone il rigetto della questione di nullità, trattandosi, per l'appunto, di provvedimenti ed atti amministrativi sottratti al principio iura novit curia e non valutabili dal giudice ove non (tempestivamente) prodotti.
In ogni caso, l'eccezione di nullità della fideiussione per contrasto con norme imperative -perché stipulata in conformità al menzionato schema di contratto predisposto secondo un modello contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali- secondo l'orientamento interpretativo della nota pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione del dicembre 2021, n. 41994, è soggetta a specifici presupposti sul piano probatorio. Infatti, il garante, al fine di invocare legittimamente la nullità della garanzia per violazione della normativa anticoncorrenziale richiamata, deve dare prova: i) della conformità della fideiussione da lui sottoscritta totalmente o parzialmente allo schema ABI;
ii) dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale a monte del contratto, ricordando come Cass. n.
13846/2019 abbia qualificato i provvedimenti dell'AGCM quale “prova presuntiva qualificata” dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale, il quale, in quanto tale, non è però sottratto all'ordinario onere di allegazione che incombe all'opponente; iii) del fatto che tale contratto ha concretamente leso la sua sfera di libertà economica.
Nel caso di specie, ferma restando l'allegazione di parte opponente quanto alla nullità delle clausole dei contratti per cui è causa, in quanto riproduttive di pattuizioni illegittime (nello specifico, trattasi delle clausole di reviviscenza, di cui all'art. 1957 C.c., incise dal provvedimento della Banca d'Italia), difetta, tuttavia, in atti, la prova o l'allegazione sia di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità competente -oggi l'AGCM- nei confronti della società opposta o di altro istituto di credito che abbia accertato, nel contraddittorio con esse, l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, sia la circostanza che i contraenti non avrebbero
6 concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto che si ritiene colpita da nullità.
In questi termini, pertanto, quanto alla validità del contrato sottoscritto dall'opponente, deve escludersi, ai fini della validità dell'escussione della garanzia, la ricorrenza di una condotta abusiva a carico del creditore convenuto.
6. Quanto all'eccezione di intervenuta revoca della fideiussione, parte attrice allega che in data 18/12/2003 la fideiussione è stata revocata, avendo in tale data comunicato alla debitrice principale e alla banca cedente la propria revoca dalla fideiussione rilasciata in favore della società Controparte_6
Il recesso unilaterale è escluso, nella specie, dal disposto dell'art. 4) del contratto di fideiussione, nel testo risultante dalle modifiche stipulate in data
1/10/2002, con le quali le parti avevano espressamente modificato l'art. 4) della fideiussione, prevedendo che “il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita”; la modifica stata espressamente accettata e firmata dalla garante, come risulta dalla sottoscrizione del relativo documento (doc. n. 7 fasc. monitorio).
Pertanto, la revoca comunicata a dicembre 2003 non ha sortito effetto e il contratto di garanzia non si è risolto alla data indicata;
d'altronde non risulta l'accettazione della banca cedente, che nell'occasione ha apposto solo un visto per presa visione.
In ogni caso, come osservato da parte convenuta, anche ritenendo validamente intervenuto ed operante il recesso dalla fideiussione, esso opera solo con effetti “ex nunc”, con la conseguenza che il fideiussore non potrà più essere chiamato a garantire le nuove obbligazioni assunte dal debitore principale dopo la data del recesso, e non anche retroattivamente;
sicché il fideiussore rimane impegnato al pagamento di tutti i debiti, anche se sorti o maturati in seguito, dipendenti dai rapporti esistenti al momento in cui il recesso ha avuto effetto.
La caducazione del rapporto di fideiussione, infatti, non comporta la liberazione assoluta del fideiussore, posto che questi rimane impegnato al pagamento di tutti i debiti, anche se sorti o maturati in seguito, dipendenti dai rapporti esistenti al momento in cui il recesso ha effetto (C. app. Milano, 26/1/1993, in: Banca borsa tit. cred. 1994, II;
Trib. Milano, 15/7/1993, in: Banca borsa tit. cred. 1994, II, 548;
7 Trib. Roma, XVII, 30/9/2021, n. 15167); in pratica ha l'effetto di circoscrivere l'oggetto della fideiussione al debito esistente al momento del recesso.
Il recesso dalla fideiussione vincola il fideiussore per i debiti esistenti al momento dell'efficacia della revoca, liberandolo solo da quelli futuri.
7. Quanto all'eccezione di prescrizione del credito, parte attrice opponente allega che il termine decennale di prescrizione si calcola dalla revoca comunicata in data
18/12/2003 e, quindi, in assenza di atti interruttivi fino al febbraio 2020, è decorso nel 2013; anche nel caso di individuazione del termine iniziale nel fallimento della debitrice principale, la decorrenza va calcolata dell'8.6.2007 e, quindi, la prescrizione
è intervenuta nel 2017.
L'eccezione è infondata perché, anche a prescindere da quanto già rilevato in ordine all'efficacia della revoca comunicata dalla garante, risulta -dalla stessa prospettazione attorea e dalla documentazione prodotta- che in data 8.6.2007 la società debitrice principale è stata dichiarata fallita e in data 21.8.2007 è stata depositata dalla banca cedente l'istanza di ammissione al passivo (doc. n. 4 fasc. monitorio), e poi la procedura fallimentare della società debitrice principale si è conclusa in data 12.7.2017 (doc. n. 9 conv.), per cui sono fondate le controdeduzioni di parte convenuta, secondo cui: < sono intervenute le Sezioni Unite che hanno stabilito quanto segue: “la domanda di insinuazione al passivo della società sottoposta a procedura concorsuale determina
l'interruzione della prescrizione nei confronti dei suoi coobbligati. Infatti, la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito”
(Cass, SS.UU., n. 13143/2022)>>.
In effetti, la suprema corte ha in tal modo regolato il caso di solidarietà tra più obbligati, ai sensi dell'art. 2055 C.c., stabilendo che l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, C.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo (Cass. sez. un., 27/04/2022, n. 13143); la decisione è in linea con l'orientamento precedente, che aveva, tra l'altro, già stabilito:
8 che <L'insinuazione del creditore al passivo del fallimento del debitore principale interrompe la prescrizione decennale del credito ed è, pertanto, sufficiente ad evitare l'estinzione della fideiussione a norma dell'art. 1955 c.c.>> (Trib. Napoli,
25/10/1983, in: Dir. e giur. 1984, 1035; Trib. Milano, 26/03/2004, in: Banca borsa tit. cred. 2005, II, 440); che <La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell'art. 2945 comma 2 c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310 comma 1 c.c.>> (Cass. III, 19/04/2018, n.
9638; Cass. III, 17/07/2014, n. 16408; Cass. sez. lav., 30/08/2016, n. 17412; C. app.
Cagliari II, 04/11/2021, n. 494; Trib. Belluno I, 15/11/2022, n. 404); la decisione è, inoltre, seguita anche dalle pronunce successive: <Il deposito dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare va equiparata all'atto con cui si inizia un giudizio e quindi determina l'interruzione della prescrizione del credito, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma cod. civ., con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310, primo comma, del codice civile>> (Trib. Belluno, I,
15/11/2022, n. 404, in: Redazione Giuffrè 2023, 12)
Al riguardo può solo aggiungersi che, nella specie, in data 15.7.2020 la convenuta depositava istanza di ammissione al passivo –“con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale” secondo il ricordato orientamento consolidato- dell'ulteriore garante (doc. n. 4, fasc. monitorio) e che la CP_7 procedura fallimentare si è conclusa nel 2022 (doc. n. 10 conv.).
8. Nel merito, l'opposizione è risultata, quindi, infondata. Per il resto, il credito è provato in base alla documentazione allegata al ricorso per ingiunzione, sia relativamente all'esistenza, che relativamente al suo ammontare. L'escussione della garanzia nel caso di specie è, quindi, legittima.
A fronte della prova documentale ed orale fornita dall'attore sostanziale del proprio credito, l'opponente non ha adempiuto all'onere probatorio liberatorio.
Non sussiste, pertanto, alcun dubbio sul fatto che la somma richiesta spetti all'opposto, e l'opposizione risulta infondata e come tale va respinta.
9 Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e -per valore dichiarato e bassa complessità, senza fase istruttoria- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, respinge l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n° 2221 Parte_1 del 3/10/2023 del Tribunale di Modena e per l'effetto conferma il predetto decreto ingiuntivo;
dichiara tenuta e condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che liquida omplessivi € € 632,55 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il 21/10/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 6635/2023 promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. B. Calenzo e M. Valenti
CONTRO
Controparte_1
- Convenuta -
rappresentata e difesa dagli Avv. L. Gazzetti e M. Pesenti
In punto a: fideiussione, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 30/9/2025, ad esito di trattazione scritta, la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel Merito Respingere le domande tutte formulate dalla ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto numero rg.5583/2023 per tutti i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile, inammissibile, inefficace e comunque invalido il decreto opposto e quindi revocare il decreto stesso accertando e dichiarando che l'attore nulla deve a nessun titolo alla ricorrente per tutti i motivi esposti in atti. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuta sussistente e/o parzialmente operante la garanzia fideiussoria prestata dalla Sig.ra , Parte_1 RIDETERMINARE le somme eventualmente dovute dalla stessa, tenuto conto dell'intervenuta revoca del rapporto di garanzia in data 18.12.2003, degli effetti estintivi dei versamenti effettuati successivamente sul conto corrente del debitore principale, dell'applicazione dell'art. 1956 c.c., nonché previa corretta determinazione del quantum e dedotto quanto non provato. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e prova per testi su quanto dedotto in narrativa, con riserva di indicare nominativi di testi e di meglio capitolare e di avanzare richiesta di CTU, senza che ciò comporti alcun'inversione dell'onere probatorio”;
per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque al pagamento, in favore di dell'importo di Euro Parte_1 Controparte_1 125.676,12, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione. Il tutto con vittoria di spese, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. ad opera della legge 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Sempre preliminarmente, in rito, ricorre la condizione di procedibilità, avendo le parti dato dà atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione all'udienza del 15/05/2024, e depositato il relativo verbale,
3. Parte opponente contesta, sviluppando sotto diversi profili un unico ed articolato motivo di opposizione, l'inoperatività della garanzia, per varie ragioni: carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta, inefficacia della cessione del credito per mancata notifica, nullità della fideiussione (sia perché fideiussione omnibus che per la deroga al disposto dell'1957 C.c. contrattualmente prevista), revoca della fideiussione stessa;
inoltre, contesta la mancanza di prova del credito, negando che siano state effettivamente consegnate le somme al debitore principale, e infine eccepisce la prescrizione del credito stesso.
Parte convenuta contesta specificamente tutte le eccezioni di parte attrice opponente.
2 4. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione attiva del creditore, e di mancata notifica della cessione del credito, le controdeduzioni di parte convenuta opposta sono idonee ad escludere la sua carenza di legittimazione;
anzitutto, la notifica ai sensi dell'art. 1264 C.c. al debitore ceduto ha la sola funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente, “ ma non influisce sulla piena validità di essa oltre che sulla sua efficacia verso il debitore che ne abbia avuto conoscenza, o che ne abbia ricevuto la notifica anche attraverso l'intimazione di pagamento”
(Trib. Napoli, 12/7/2010, n. 9579).
Al riguardo parte convenuta precisa che nella fattispecie in esame rileva il richiamo alla disciplina prevista dall'art. 1264 c.c., considerato il principio affermato dalla giurisprudenza secondo il quale la pubblicazione della notizia ha la funzione di esonerare dalla notificazione ex art. 1264 c.c. e dunque agevolare la cessione "in blocco"; in proposito parte convenuta richiama un precedente di questo stesso ufficio, secondo il quale la cessione del credito è un negozio consensuale con effetti traslativi immediati tra cedente e cessionario, mentre la notifica al debitore ceduto
(art. 1264 cc) ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (Trib. Modena -Vaccaro- 4/5/2022, n. 569); principio consolidato nella giurisprudenza locale: <In tema di cessione del credito, la notifica ai sensi dell'art. 1264 C.c. al debitore ceduto ha la sola funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente, ma non influisce sulla piena validità di essa oltre che sulla sua efficacia verso il debitore che ne abbia avuto conoscenza, o che ne abbia ricevuto la notifica anche attraverso l'intimazione di pagamento>> (Trib. Modena -Pagliani- 21/5/2024, n. 926; Trib. Modena -
Pagliani- 17/10/2024, n. 1501).
Inoltre, le contestazioni del valore dell'elenco dei crediti ceduti sono inconferenti alla luce del fatto che ai fini che qui interessano sarebbe sufficiente la mera comunicazione di cessione proveniente dalla società cedente, avendo la Corte di cassazione di recente osservato che la dichiarazione del creditore cedente confermativa della cessione è idonea a comprovare la legittimazione attiva (Cass.
16/4/2021, n° 10200); nel caso specifico, peraltro, in sede monitoria è stata prodotta la comunicazione del contratto di cessione al debitore ceduto (doc. n. 4 fasc. monit.)
e, poi, nel giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione è stata prodotta la dichiarazione del cedente che tra i crediti oggetto della cessione è compreso quello di cui è causa (doc. n. 6 conv.), ove si specifica che, in virtù del contratto di cessione, ha acquistato pro soluto da Controparte_1 [...]
[...] (già Controparte_2 Controparte_3
) tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora, spese ed altri accessori
[...] derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari e chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conti anticipi, meglio indicati nella suddetta
AZ Ufficiale n. 86 del 26 luglio 2018, Parte Seconda (doc. n. 4 fasc. monitorio, cit.).
Per il resto, va ricordato che in giurisprudenza è stato osservato che “La pubblicazione sulla AZ ufficiale [e l'iscrizione al Registro delle Imprese]… risolve il conflitto tra più aventi causa dal cedente e rende la cessione opponibile al debitore ceduto. Con riferimento alla disciplina dettata per l'efficacia della cessione del credito dall'art. 1264 c.c. questa Corte ha affermato che la natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono alla notificazione o all'accettazione della cessione al contraente ceduto (Cass. 26.4.2004,
n. 7919; Cass. 21.12.2005, n. 28300)” (cfr. Cass. Civ. n. 31188/2017); come segnalato anche da parte convenuta, la pubblicazione della cessione del credito in AZ
Ufficiale e la sua iscrizione presso il Registro delle Imprese può sostituire la notificazione dell'atto di cessione o dell'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, a fronte di una disciplina ordinaria che impone la prova della notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, l'art. 58 TUB richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla AZ Ufficiale ovvero iscritta presso il Registro delle Imprese.
La parte di giurisprudenza che non ritiene sufficiente la sola pubblicazione in gazzetta ufficiale (sostitutiva della comunicazione, ma non della prova della cessione), riguarda fattispecie concrete diverse dalla presente, nella quale, invece, non vi sono dubbi sull'effettività dell'avvenuta cessione, essendo stato, appunto, prodotta la dichiarazione del terzo relativa all'esistenza del contratto di cessione. Sul punto la giurisprudenza locale si è già espressa: <La dichiarazione del creditore cedente confermativa della cessione è idonea a comprovare la legittimazione attiva del cessionario>> (Trib. Modena -Pagliani- 29/10/2024, n, 1588).
In ogni caso, come ricordato da parte convenuta opposta, la AZ
Ufficiale, prodotta unitamente al ricorso monitorio individua esattamente il
4 cessionario, il cedente e i criteri di identificazione dei debiti ceduti, anche per il tramite di un link ipertestuale (https://www.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-
UBI-Banca.aspx) accedendo al quale è possibile conoscere immediatamente se il credito in contestazione (identificato al numero 3111-6965149) sia stato oggetto o meno di cessione da parte di oggi . Controparte_4 Controparte_5
Dunque, basta accedere al link indicato per estrarre l'elenco dei crediti ceduti dai quali si evince che il rapporto intestato alla debitrice principale (conto corrente n.
214) è stato oggetto di cessione in favore di Controparte_1
L'eccezione, sotto entrambi i profili proposti, è, quindi, infondata.
5. Quanto all'eccezione di nullità della fideiussione, le eccezioni sono anzitutto generiche e insoddisfacenti dei requisiti minimali di allegazione, come rilevato da parte convenuta, che osserva che parte attrice contesta la fideiussione in quanto conterrebbe “clausole nulle, come stabilito dalla Giurisprudenza maggioritaria, idonee a comportare la nullità dell'intero contratto”, per cui si limita ad eccepire la nullità del contratto di garanzia, senza fornire alcun elemento a sostegno di tale tesi, né specificare per quale motivo la fideiussione risulti totalmente nulla.
Il riferimento alla “Giurisprudenza maggioritaria” non è chiaro, ma allo stato attuale dell'elaborazione può richiamare o la questione della validità della fideiussione omnibus -espressamente menzionata da parte attrice- e riproduttiva dello schema di contratto delle cd. clausole ABI, o la questione della violazione della normativa antitrust, peraltro non menzionata da parte attrice, per la qualifica di consumatore dell'odierna opponente.
Le successive allegazioni di parte attrice non hanno completamente dissolto i dubbi, ma il secondo aspetto pare essere escluso, poiché in comparsa conclusionale la nullità della fideiussione viene specificata in relazione alla “vessatorietà e violazione di norme imperative”, con particolare riferimento alle “clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e di sopravvivenza”, questioni, dunque, rientranti nel primo aspetto ricordato;
anche se poi si fa espresso riferimento alla qualifica di consumatore.
Per quanto, quindi, riguarda il primo aspetto, si deve intendere che parte opponente eccepisce la nullità della fidejussione omnibus, perché stipulata in conformità allo schema di contratto predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, emesso su parere conforme dell'AGCM del 22/8/2003, ritenne
5 contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett.
a della L. 287/1990.
L'eccezione prospetta una questione di nullità negoziale che, come tale, è sempre soggetta al potere dovere di rilievo ufficioso, ferma tuttavia restando la necessità di valutazione della questione sulla scorta dei documenti e degli elementi ritualmente acquisiti al giudizio.
Nel caso concreto, parte attrice opponente non ha prodotto né il provvedimento dell'Autorità di Vigilanza, né il parere dell'AGCM al quale detto provvedimento prestava adesione, e tale omessa produzione impone il rigetto della questione di nullità, trattandosi, per l'appunto, di provvedimenti ed atti amministrativi sottratti al principio iura novit curia e non valutabili dal giudice ove non (tempestivamente) prodotti.
In ogni caso, l'eccezione di nullità della fideiussione per contrasto con norme imperative -perché stipulata in conformità al menzionato schema di contratto predisposto secondo un modello contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali- secondo l'orientamento interpretativo della nota pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione del dicembre 2021, n. 41994, è soggetta a specifici presupposti sul piano probatorio. Infatti, il garante, al fine di invocare legittimamente la nullità della garanzia per violazione della normativa anticoncorrenziale richiamata, deve dare prova: i) della conformità della fideiussione da lui sottoscritta totalmente o parzialmente allo schema ABI;
ii) dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale a monte del contratto, ricordando come Cass. n.
13846/2019 abbia qualificato i provvedimenti dell'AGCM quale “prova presuntiva qualificata” dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale, il quale, in quanto tale, non è però sottratto all'ordinario onere di allegazione che incombe all'opponente; iii) del fatto che tale contratto ha concretamente leso la sua sfera di libertà economica.
Nel caso di specie, ferma restando l'allegazione di parte opponente quanto alla nullità delle clausole dei contratti per cui è causa, in quanto riproduttive di pattuizioni illegittime (nello specifico, trattasi delle clausole di reviviscenza, di cui all'art. 1957 C.c., incise dal provvedimento della Banca d'Italia), difetta, tuttavia, in atti, la prova o l'allegazione sia di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità competente -oggi l'AGCM- nei confronti della società opposta o di altro istituto di credito che abbia accertato, nel contraddittorio con esse, l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, sia la circostanza che i contraenti non avrebbero
6 concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto che si ritiene colpita da nullità.
In questi termini, pertanto, quanto alla validità del contrato sottoscritto dall'opponente, deve escludersi, ai fini della validità dell'escussione della garanzia, la ricorrenza di una condotta abusiva a carico del creditore convenuto.
6. Quanto all'eccezione di intervenuta revoca della fideiussione, parte attrice allega che in data 18/12/2003 la fideiussione è stata revocata, avendo in tale data comunicato alla debitrice principale e alla banca cedente la propria revoca dalla fideiussione rilasciata in favore della società Controparte_6
Il recesso unilaterale è escluso, nella specie, dal disposto dell'art. 4) del contratto di fideiussione, nel testo risultante dalle modifiche stipulate in data
1/10/2002, con le quali le parti avevano espressamente modificato l'art. 4) della fideiussione, prevedendo che “il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita”; la modifica stata espressamente accettata e firmata dalla garante, come risulta dalla sottoscrizione del relativo documento (doc. n. 7 fasc. monitorio).
Pertanto, la revoca comunicata a dicembre 2003 non ha sortito effetto e il contratto di garanzia non si è risolto alla data indicata;
d'altronde non risulta l'accettazione della banca cedente, che nell'occasione ha apposto solo un visto per presa visione.
In ogni caso, come osservato da parte convenuta, anche ritenendo validamente intervenuto ed operante il recesso dalla fideiussione, esso opera solo con effetti “ex nunc”, con la conseguenza che il fideiussore non potrà più essere chiamato a garantire le nuove obbligazioni assunte dal debitore principale dopo la data del recesso, e non anche retroattivamente;
sicché il fideiussore rimane impegnato al pagamento di tutti i debiti, anche se sorti o maturati in seguito, dipendenti dai rapporti esistenti al momento in cui il recesso ha avuto effetto.
La caducazione del rapporto di fideiussione, infatti, non comporta la liberazione assoluta del fideiussore, posto che questi rimane impegnato al pagamento di tutti i debiti, anche se sorti o maturati in seguito, dipendenti dai rapporti esistenti al momento in cui il recesso ha effetto (C. app. Milano, 26/1/1993, in: Banca borsa tit. cred. 1994, II;
Trib. Milano, 15/7/1993, in: Banca borsa tit. cred. 1994, II, 548;
7 Trib. Roma, XVII, 30/9/2021, n. 15167); in pratica ha l'effetto di circoscrivere l'oggetto della fideiussione al debito esistente al momento del recesso.
Il recesso dalla fideiussione vincola il fideiussore per i debiti esistenti al momento dell'efficacia della revoca, liberandolo solo da quelli futuri.
7. Quanto all'eccezione di prescrizione del credito, parte attrice opponente allega che il termine decennale di prescrizione si calcola dalla revoca comunicata in data
18/12/2003 e, quindi, in assenza di atti interruttivi fino al febbraio 2020, è decorso nel 2013; anche nel caso di individuazione del termine iniziale nel fallimento della debitrice principale, la decorrenza va calcolata dell'8.6.2007 e, quindi, la prescrizione
è intervenuta nel 2017.
L'eccezione è infondata perché, anche a prescindere da quanto già rilevato in ordine all'efficacia della revoca comunicata dalla garante, risulta -dalla stessa prospettazione attorea e dalla documentazione prodotta- che in data 8.6.2007 la società debitrice principale è stata dichiarata fallita e in data 21.8.2007 è stata depositata dalla banca cedente l'istanza di ammissione al passivo (doc. n. 4 fasc. monitorio), e poi la procedura fallimentare della società debitrice principale si è conclusa in data 12.7.2017 (doc. n. 9 conv.), per cui sono fondate le controdeduzioni di parte convenuta, secondo cui: < sono intervenute le Sezioni Unite che hanno stabilito quanto segue: “la domanda di insinuazione al passivo della società sottoposta a procedura concorsuale determina
l'interruzione della prescrizione nei confronti dei suoi coobbligati. Infatti, la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito”
(Cass, SS.UU., n. 13143/2022)>>.
In effetti, la suprema corte ha in tal modo regolato il caso di solidarietà tra più obbligati, ai sensi dell'art. 2055 C.c., stabilendo che l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, C.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo (Cass. sez. un., 27/04/2022, n. 13143); la decisione è in linea con l'orientamento precedente, che aveva, tra l'altro, già stabilito:
8 che <L'insinuazione del creditore al passivo del fallimento del debitore principale interrompe la prescrizione decennale del credito ed è, pertanto, sufficiente ad evitare l'estinzione della fideiussione a norma dell'art. 1955 c.c.>> (Trib. Napoli,
25/10/1983, in: Dir. e giur. 1984, 1035; Trib. Milano, 26/03/2004, in: Banca borsa tit. cred. 2005, II, 440); che <La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell'art. 2945 comma 2 c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310 comma 1 c.c.>> (Cass. III, 19/04/2018, n.
9638; Cass. III, 17/07/2014, n. 16408; Cass. sez. lav., 30/08/2016, n. 17412; C. app.
Cagliari II, 04/11/2021, n. 494; Trib. Belluno I, 15/11/2022, n. 404); la decisione è, inoltre, seguita anche dalle pronunce successive: <Il deposito dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare va equiparata all'atto con cui si inizia un giudizio e quindi determina l'interruzione della prescrizione del credito, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma cod. civ., con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310, primo comma, del codice civile>> (Trib. Belluno, I,
15/11/2022, n. 404, in: Redazione Giuffrè 2023, 12)
Al riguardo può solo aggiungersi che, nella specie, in data 15.7.2020 la convenuta depositava istanza di ammissione al passivo –“con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale” secondo il ricordato orientamento consolidato- dell'ulteriore garante (doc. n. 4, fasc. monitorio) e che la CP_7 procedura fallimentare si è conclusa nel 2022 (doc. n. 10 conv.).
8. Nel merito, l'opposizione è risultata, quindi, infondata. Per il resto, il credito è provato in base alla documentazione allegata al ricorso per ingiunzione, sia relativamente all'esistenza, che relativamente al suo ammontare. L'escussione della garanzia nel caso di specie è, quindi, legittima.
A fronte della prova documentale ed orale fornita dall'attore sostanziale del proprio credito, l'opponente non ha adempiuto all'onere probatorio liberatorio.
Non sussiste, pertanto, alcun dubbio sul fatto che la somma richiesta spetti all'opposto, e l'opposizione risulta infondata e come tale va respinta.
9 Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e -per valore dichiarato e bassa complessità, senza fase istruttoria- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, respinge l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n° 2221 Parte_1 del 3/10/2023 del Tribunale di Modena e per l'effetto conferma il predetto decreto ingiuntivo;
dichiara tenuta e condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che liquida omplessivi € € 632,55 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il 21/10/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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