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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/04/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza Pedullà, all'udienza del 14 aprile 2025, esaurita la discussione, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1448 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 con sede in Tortoreto (TE), Lungomare Sirena n. 594, elettivamente domiciliata a
Giulianova, in via XXIV Maggio n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Maurizio
Fanì, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte attrice -
e
Controparte_1
(C.F.: ), in
[...] P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, in via Giuseppe
Grezar, n. 14, elettivamente domiciliata a San Giovanni Teatino, alla Galleria K.
Wojtyla, n. 24, presso e nello studio dell'Avv. Daniele Di Iorio, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte convenuta-
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 14 aprile 2025 di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 22409 del 19 ottobre 2006), premendo al Tribunale soltanto evidenziare, dal punto di vista della ortodossia processuale, che, alla udienza cartolare del 10 febbraio 2025, è stata rilevata d'ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 comma II c.p.c., la questione relativa al difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, che è stata quindi sottoposta al contraddittorio delle parti, le quali sono state espressamente invitate a depositare, come è avvenuto, sintetiche memorie contenenti osservazioni unicamente in ordine alla questione sopra rilevata ex officio.
Ciò chiarito, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario a decidere la controversia in esame.
Come infatti osservato dal Tribunale alla sopra citata udienza cartolare del
10 febbraio 2025 (in occasione della quale è stata rilevata d'ufficio ex art. 101 comma II c.p.c. la questione relativa al difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recente ordinanza n. 2098 depositata in data 30 gennaio 2025, richiamando espressamente l'ordinanza n. 16986 del 25 maggio 2022 della Corte di Cassazione sempre resa a Sezioni Unite, ha affermato il principio di diritto secondo cui l'eccezione di avvenuta prescrizione della pretesa impositiva che è maturata successivamente alla notificazione della cartella - come quella sollevata nell'odierno procedimento dalla società opponente, che ha eccepito testualmente la “prescrizione quinquennale dei crediti maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale per i crediti erariali” – cfr. p. 9 dell'atto di citazione) - rientra nella giurisdizione del giudice tributario.
Si tratta di un principio di diritto che è stato invero enunciato da granitica giurisprudenza di legittimità espressa nel suo massimo consesso anche in pregresse occasioni: infatti, la Suprema Corte, anche nell'ordinanza n. 26817 del
16 ottobre 2024 resa a Sezioni Unite, ha affermato che “La giurisdizione tributaria si estende alla cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere
e specie, ivi incluse quelle relative all'an o al quantum del tributo, nonché le eccezioni di prescrizione della pretesa impositiva maturate successivamente alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, in quanto tali questioni attengono al merito della pretesa tributaria”.
Pertanto, non possono accogliersi le difese coltivata sul punto dalla società opponente nella rispettiva memoria autorizzata ex art. 101 c.p.c. depositata in
2 data 10 marzo 2025, che, al fine di sostenere la giurisdizione del Giudice
Ordinario, ha richiamato una giurisprudenza ormai superata (“ordinanza n.
30666/2022 della Corte di Cassazione”) e “profili dottrinali discordanti”; in ogni caso, la società ha chiesto, in via subordinata, per l'ipotesi della Parte_1 dichiarazione del difetto di giurisdizione “in favore della giustizia tributaria, tenuto conto delle pregresse discordanze dottrinali e giurisprudenziali sul punto, termine per la riassunzione dinanzi al Giudice competente.”
Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente.
Il contrasto giurisprudenziale sul tema, nonché l'emissione di pronuncia in rito giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente decidendo nella causa contraddistinta dal R.G. n. 1448/2024 tra le parti in epigrafe, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
1. DICHIARA il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria adita a decidere la presente controversia ed indica, quale giudice munito di giurisdizione, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente, fissando il termine di 90 giorni, a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del giudizio dinnanzi al giudice munito di giurisdizione;
2. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 14 aprile 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza Pedullà, all'udienza del 14 aprile 2025, esaurita la discussione, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1448 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 con sede in Tortoreto (TE), Lungomare Sirena n. 594, elettivamente domiciliata a
Giulianova, in via XXIV Maggio n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Maurizio
Fanì, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte attrice -
e
Controparte_1
(C.F.: ), in
[...] P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, in via Giuseppe
Grezar, n. 14, elettivamente domiciliata a San Giovanni Teatino, alla Galleria K.
Wojtyla, n. 24, presso e nello studio dell'Avv. Daniele Di Iorio, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte convenuta-
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 14 aprile 2025 di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 22409 del 19 ottobre 2006), premendo al Tribunale soltanto evidenziare, dal punto di vista della ortodossia processuale, che, alla udienza cartolare del 10 febbraio 2025, è stata rilevata d'ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 comma II c.p.c., la questione relativa al difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, che è stata quindi sottoposta al contraddittorio delle parti, le quali sono state espressamente invitate a depositare, come è avvenuto, sintetiche memorie contenenti osservazioni unicamente in ordine alla questione sopra rilevata ex officio.
Ciò chiarito, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario a decidere la controversia in esame.
Come infatti osservato dal Tribunale alla sopra citata udienza cartolare del
10 febbraio 2025 (in occasione della quale è stata rilevata d'ufficio ex art. 101 comma II c.p.c. la questione relativa al difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recente ordinanza n. 2098 depositata in data 30 gennaio 2025, richiamando espressamente l'ordinanza n. 16986 del 25 maggio 2022 della Corte di Cassazione sempre resa a Sezioni Unite, ha affermato il principio di diritto secondo cui l'eccezione di avvenuta prescrizione della pretesa impositiva che è maturata successivamente alla notificazione della cartella - come quella sollevata nell'odierno procedimento dalla società opponente, che ha eccepito testualmente la “prescrizione quinquennale dei crediti maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale per i crediti erariali” – cfr. p. 9 dell'atto di citazione) - rientra nella giurisdizione del giudice tributario.
Si tratta di un principio di diritto che è stato invero enunciato da granitica giurisprudenza di legittimità espressa nel suo massimo consesso anche in pregresse occasioni: infatti, la Suprema Corte, anche nell'ordinanza n. 26817 del
16 ottobre 2024 resa a Sezioni Unite, ha affermato che “La giurisdizione tributaria si estende alla cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere
e specie, ivi incluse quelle relative all'an o al quantum del tributo, nonché le eccezioni di prescrizione della pretesa impositiva maturate successivamente alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, in quanto tali questioni attengono al merito della pretesa tributaria”.
Pertanto, non possono accogliersi le difese coltivata sul punto dalla società opponente nella rispettiva memoria autorizzata ex art. 101 c.p.c. depositata in
2 data 10 marzo 2025, che, al fine di sostenere la giurisdizione del Giudice
Ordinario, ha richiamato una giurisprudenza ormai superata (“ordinanza n.
30666/2022 della Corte di Cassazione”) e “profili dottrinali discordanti”; in ogni caso, la società ha chiesto, in via subordinata, per l'ipotesi della Parte_1 dichiarazione del difetto di giurisdizione “in favore della giustizia tributaria, tenuto conto delle pregresse discordanze dottrinali e giurisprudenziali sul punto, termine per la riassunzione dinanzi al Giudice competente.”
Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente.
Il contrasto giurisprudenziale sul tema, nonché l'emissione di pronuncia in rito giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente decidendo nella causa contraddistinta dal R.G. n. 1448/2024 tra le parti in epigrafe, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
1. DICHIARA il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria adita a decidere la presente controversia ed indica, quale giudice munito di giurisdizione, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente, fissando il termine di 90 giorni, a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del giudizio dinnanzi al giudice munito di giurisdizione;
2. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 14 aprile 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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