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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/11/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Galdo , all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 6 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nella controversia iscritta al n. 2960/23 R.G.
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 atti, dall'Avv.to Rosa Alfano
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' CP_1
Avv.to Antonella Tomasello, giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'assegno di invalidità, all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione escludendo la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della prestazione confermando le conclusioni raggiunte in sede amministrativa.
1 Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 9 maggio 2023 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e quindi il riconoscimento delle prestazioni richieste dalla data della domanda. L' si è costituito concludendo per il rigetto della domanda CP_1
c a delle spese.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
La difesa del ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e ha lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, censurando in particolare l'omessa valutazione medico legale dell'attività lavorativa svolta, le cui mansioni sono idonee a compromettere le patologie da cui il ricorrente è affetto ed ad incidere sulla capacità lavorativa, evidenziando la scarsa considerazione data alla patologia cardiologica.
Nel corso del giudizio ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di CP_1 spese.
E' stata quindi disposta un'integrazione della consulenza medico legale anche alla luce della documentazione medica prodotta in atti.
Il CTU, ha quindi reso ulteriore parere medico legale, integrativo del precedente elaborato peritale ed all'esito dell'attenta analisi della documentazione prodotta nel presente giudizio, nel confermare la valutazione medico legale già espressa nel giudizio APT, anche alla luce del ricorso in opposizione ha rappresentato quanto segue:
“dall'epoca dell'attacco ischemico transitorio (luglio 2018) i successivi controlli clinici e strumentali (angioRM dei vasi intracranici, TC cranio) hanno evidenziato la regolare evoluzione dell'accidente ischemico vascolare transitorio e un quadro neurologico stabilmente negativo. il 'loop recorder', il dispositivo impiantato per la ricerca di eventuali episodi di
2 fibrillazione atriale asintomatica, non ha registrato alcun episodio di tachiaritmia e l''ultimo controllo cardiologico, completo di ecg ed ecocardio, praticato il 9.12.2020 presso l'ospedale evangelico Villa Betania di Napoli, depone per 'cardiopatia ipertensiva con funzione ventricolare sinistra conservata in attuale discreto compenso emodinamico e discreto controllo pressorio'. Da quell'epoca non risultano variazioni peggiorative del quadro cardiologico. Tanto premesso, riteniamo di confermare, con assoluta serenità, il giudizio diagnostico e valutativo reso nella fase di ATP, ovvero la insussistenza dei requisiti medico-legali previsti dall'art. 1 e dall'art. 2 della L. 222/84.”
Con argomentazioni logicamente e scientificamente ineccepibili che il Tribunale fa proprie, il ctu ha escluso che il ricorrente si trovi nelle condizioni di usufruire del beneficio richiesto.
Va rilevato che, contrariamente alle deduzioni di parte ricorrente, il CTU ha specificamente indicato le patologie da cui il ricorrente è affetto valutando il complesso morboso, tenendo conto anche dei fattori di usura collegati all'attività lavorativa svolta;
inoltre quanto all'omessa valutazione della patologia cardiologica va in realtà osservato che il CTU ne ha tenuto conto nelle valutazioni medico leale, accertando che dall'ultimo controllo era emerso un discreto quadro di compenso;
evidentemente non si tratta di patologia idonea ad incidere significativamente sulla capacità lavorativa.
Il contenuto dell'elaborato è certamente utilizzabile da questo Giudice per la formazione del proprio convincimento e si ritiene di dover condividere le valutazioni dell'ausiliario complessivamente rese nel corso dell' intero giudizio, in quanto fondate su argomentazioni scientifiche, sviluppato in modo coerente e logico che vengono recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della prestazione oggetto di giudizio. Le censure del ricorrente in parte si sostanziano in un mero dissenso alla valutazione medico legale espressa (e ribadita nella richiesta di chiarimenti) e non evidenziano errori diagnostici o affermazioni scientificamente errate o omissioni di dati e/o accertamenti strumentali che avrebbero potuto condurre ad una diversa diagnosi ed a diverse determinazioni anche in questa
3 sede;
né per le argomentazioni sopra esplicitate vi è stata un'omessa valutazione diagnostica della patologia cardiologia.
In definitiva, posto che in relazione alla prestazione richiesta la diagnosi va effettuata anche tenendo conto delle conseguenze funzionali della patologia - con particolare riferimento alla perdita di autonomia - alla luce della documentazione in atti e dell'esame diretto ed obiettivo del paziente (di cui il ctu nella relazione da ampio riscontro) non si ritiene di dover procede ad ulteriore approfondimento diagnostico. L'opposizione va dunque respinta.
Nulla per le spese ex art. 152 disp.att.c.p.c. Le spese della consulenza sono poste definitivamente a carico dell e liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione; nulla per le spese;
pone a carico dell le spese della CTU come da separato CP_1 decreto. Si comunichi. Così deciso in Torre Annunziata, il 12 novembre 2025
Il Giudice del lavoro Paola Galdo
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Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Galdo , all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 6 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nella controversia iscritta al n. 2960/23 R.G.
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 atti, dall'Avv.to Rosa Alfano
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' CP_1
Avv.to Antonella Tomasello, giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'assegno di invalidità, all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione escludendo la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della prestazione confermando le conclusioni raggiunte in sede amministrativa.
1 Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 9 maggio 2023 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e quindi il riconoscimento delle prestazioni richieste dalla data della domanda. L' si è costituito concludendo per il rigetto della domanda CP_1
c a delle spese.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
La difesa del ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e ha lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, censurando in particolare l'omessa valutazione medico legale dell'attività lavorativa svolta, le cui mansioni sono idonee a compromettere le patologie da cui il ricorrente è affetto ed ad incidere sulla capacità lavorativa, evidenziando la scarsa considerazione data alla patologia cardiologica.
Nel corso del giudizio ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di CP_1 spese.
E' stata quindi disposta un'integrazione della consulenza medico legale anche alla luce della documentazione medica prodotta in atti.
Il CTU, ha quindi reso ulteriore parere medico legale, integrativo del precedente elaborato peritale ed all'esito dell'attenta analisi della documentazione prodotta nel presente giudizio, nel confermare la valutazione medico legale già espressa nel giudizio APT, anche alla luce del ricorso in opposizione ha rappresentato quanto segue:
“dall'epoca dell'attacco ischemico transitorio (luglio 2018) i successivi controlli clinici e strumentali (angioRM dei vasi intracranici, TC cranio) hanno evidenziato la regolare evoluzione dell'accidente ischemico vascolare transitorio e un quadro neurologico stabilmente negativo. il 'loop recorder', il dispositivo impiantato per la ricerca di eventuali episodi di
2 fibrillazione atriale asintomatica, non ha registrato alcun episodio di tachiaritmia e l''ultimo controllo cardiologico, completo di ecg ed ecocardio, praticato il 9.12.2020 presso l'ospedale evangelico Villa Betania di Napoli, depone per 'cardiopatia ipertensiva con funzione ventricolare sinistra conservata in attuale discreto compenso emodinamico e discreto controllo pressorio'. Da quell'epoca non risultano variazioni peggiorative del quadro cardiologico. Tanto premesso, riteniamo di confermare, con assoluta serenità, il giudizio diagnostico e valutativo reso nella fase di ATP, ovvero la insussistenza dei requisiti medico-legali previsti dall'art. 1 e dall'art. 2 della L. 222/84.”
Con argomentazioni logicamente e scientificamente ineccepibili che il Tribunale fa proprie, il ctu ha escluso che il ricorrente si trovi nelle condizioni di usufruire del beneficio richiesto.
Va rilevato che, contrariamente alle deduzioni di parte ricorrente, il CTU ha specificamente indicato le patologie da cui il ricorrente è affetto valutando il complesso morboso, tenendo conto anche dei fattori di usura collegati all'attività lavorativa svolta;
inoltre quanto all'omessa valutazione della patologia cardiologica va in realtà osservato che il CTU ne ha tenuto conto nelle valutazioni medico leale, accertando che dall'ultimo controllo era emerso un discreto quadro di compenso;
evidentemente non si tratta di patologia idonea ad incidere significativamente sulla capacità lavorativa.
Il contenuto dell'elaborato è certamente utilizzabile da questo Giudice per la formazione del proprio convincimento e si ritiene di dover condividere le valutazioni dell'ausiliario complessivamente rese nel corso dell' intero giudizio, in quanto fondate su argomentazioni scientifiche, sviluppato in modo coerente e logico che vengono recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della prestazione oggetto di giudizio. Le censure del ricorrente in parte si sostanziano in un mero dissenso alla valutazione medico legale espressa (e ribadita nella richiesta di chiarimenti) e non evidenziano errori diagnostici o affermazioni scientificamente errate o omissioni di dati e/o accertamenti strumentali che avrebbero potuto condurre ad una diversa diagnosi ed a diverse determinazioni anche in questa
3 sede;
né per le argomentazioni sopra esplicitate vi è stata un'omessa valutazione diagnostica della patologia cardiologia.
In definitiva, posto che in relazione alla prestazione richiesta la diagnosi va effettuata anche tenendo conto delle conseguenze funzionali della patologia - con particolare riferimento alla perdita di autonomia - alla luce della documentazione in atti e dell'esame diretto ed obiettivo del paziente (di cui il ctu nella relazione da ampio riscontro) non si ritiene di dover procede ad ulteriore approfondimento diagnostico. L'opposizione va dunque respinta.
Nulla per le spese ex art. 152 disp.att.c.p.c. Le spese della consulenza sono poste definitivamente a carico dell e liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione; nulla per le spese;
pone a carico dell le spese della CTU come da separato CP_1 decreto. Si comunichi. Così deciso in Torre Annunziata, il 12 novembre 2025
Il Giudice del lavoro Paola Galdo
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