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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/12/2025, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5774/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5774/2023 promossa
DA
, C.F. , residente in [...], p.zza XI Parte_1 C.F._1
Febbraio n. 3, ivi elettivamente domiciliata in via Milano n. 14 presso lo studio degli Avv.ti Emilio e
PI TT che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, come da procura posta in calce ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
DOTT. C.F. , con studio sito in Bologna, via Controparte_1 C.F._2
D'Azeglio n. 57, elettivamente domiciliato in Milano, via Durini n. 24 presso lo studio dell'Avv.
RA FE che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
Oggetto: Risarcimento danni da malpractice.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 10.12.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Pt_1 Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO
Accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di cura insorto nel mese di Maggio 2019, tra la signora ed il Dott. così come meglio spiegato in atti, e, pertanto, Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 15 di un rapporto contrattuale di prestazione medico-professionale fra la signora ed Parte_1 il Dott. Controparte_1
Accertare e dichiarare l'inadempimento del Dott. alle obbligazioni assunte nei confronti CP_1 della signora e, in ogni caso, la conseguente responsabilità. Parte_1
Accertare e dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1453 c.c., per grave inadempimento del Dott. Controparte_1
Condannare il Dott. a titolo restitutorio, alla refusione in favore della signora Controparte_1 [...]
degli esborsi sostenuti per gli interventi chirurgici del 22 Maggio 2019 e 24 Parte_1
Settembre 2020, pari a complessivi € 16.804,43, come meglio in atti precisato.
Condannare il Dott. al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla signora Controparte_1
, pari ad € 6.969,78 per danno biologico ed € 10.000,00, o la diversa somma Parte_1 superiore o inferiore ritenuta di giustizia e determinata in via equitativa, per danno estetico.
Condannare il Dott. quale danno patrimoniale, al risarcimento delle spese che la Controparte_1 signora dovrà sostenere per l'intervento chirurgico volto a riparare il pregiudizio Parte_1 arrecatole, come quantificati nel preventivo rilasciato dal Prof. (doc. 16) e pari a Per_1 complessivi € 19.824,00, ed alla refusione delle spese mediche e medico-legali sostenute dalla signora
prima dell'attivazione del procedimento di A.T.P., per complessivi € 1.050,00. Parte_1
Porre a carico del Dott. le spese di CTU sostenute in via anticipata dalla signora Controparte_1 [...]
, pari a complessivi € 7.320,00, oltre alle spese per C.T.P. pari ad € 3.660,00. Parte_1
Condannare il Dott. alla refusione delle spese di lite, anche per il procedimento ex Controparte_1 art. 696 bis c.p.c., comprensive dei contributi unificati versati.
Condannare il Dott. ex art. 96 primo e terzo comma c.p.c., al pagamento in favore Controparte_1 della Ricorrente di una somma equitativamente determinata nella misura ritenuta di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA
Disporre l'acquisizione agli atti del fascicolo n. 9619/22 R.G. del Tribunale di Monza, relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. svoltosi tra le parti, comprensivo della relazione peritale definitiva dei CTU Dott.ssa e Dott.ssa . Per_2 Per_3
Ammettersi i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale del convenuto e per testi:
1) Vero che in data 8 Aprile 2019 il Dott. ha esposto alla signora Controparte_1 Parte_1
i costi richiesti per il primo intervento chirurgico, con da preventivo in data 8 Aprile 2019
[...] che si rammostra (doc. 2);
pagina 2 di 15 2) Vero che, nella medesima occasione, il Dott. invitava la signora ad CP_1 Parte_1 effettuare i pagamenti diretti alla clinica mediante bonifico bancario ed i pagamenti diretti a lui ed all'anestesista in parte con assegni o bonifico ed in parte in denaro contante;
3) Vero che, nella medesima occasione, la collaboratrice del Dott. (qualificatasi come CP_1 signora ) redigeva di propria mano il prospetto riepilogativo dei pagamenti da effettuare come Tes_1 da documento (doc. 40) che si rammostra;
4) Vero che in data 21 Maggio 2019, a mani della collaboratrice del Dott. Controparte_1
(qualificatasi come signora ), presso lo Studio del Dott. ed alla presenza del Tes_1 Controparte_1 testimone oculare signor , la signora ha versato Testimone_2 Parte_1
l'importo di 5.350,00 Euro in denaro contante;
5) Vero che in data 24 Settembre 2020, a mani della segretaria del Dott. (qualificatasi Controparte_1 come signora ), presso lo Studio del Dott. ed alla presenza del testimone Tes_1 Controparte_1 oculare signor , la signora ha versato l'importo di Testimone_2 Parte_1
3.850,00 Euro in denaro contante;
6) Vero che in data 8 Aprile 2019 la signora si rivolgeva al Dot. Parte_1 Controparte_1 rappresentando la volontà di sottoporsi ad intervento chirurgico per migliorare l'aspetto estetico del proprio naso.
Si indica quale testimone sui capitoli di prova sopra indicati (…).
In caso di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede vengano ammessa prova contraria sui capitoli di prova avversari, indicando come teste il signor ”. Testimone_2
PER Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
- nel merito: respingere le richieste risarcitorie della ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
- in via istruttoria: si insiste affinché venga disposta la rinnovazione della CTU, integrando la formazione del Collegio ed il quesito, e vengano chiarite quali erano le effettive condizioni cliniche della signora prima dei due interventi rispettivamente eseguiti in data 22.05.2019 e Parte_1
25.09.2020, e venga dichiarato che gli interventi eseguiti dal dott. avevano natura CP_1 chirurgica ricostruttiva con finalità funzionali e non estetiche, nonché venga accertato che le problematiche lamentate dalla signora non sono in alcun modo riconducibili all'operato del Parte_1 dott. CP_1
In ogni caso, si chiede di essere ammessi alla prova orale sui capitoli di seguito indicati:
pagina 3 di 15 1) vero che in occasione della visita a cui si sottoponeva la signora in data 08.04.2019, Parte_1 il dott. spiegava alla stessa che sarebbe stato disponibile ad operarla a condizione CP_1 che avesse cessato di inalare sostanze stupefacenti;
2) vero che in occasione della visita a cui si sottoponeva la signora in data 08.04.2019, Parte_1 il dott. spiegava che avrebbe potuto eseguire un intervento funzionale ricostruttivo;
CP_1
3) vero che in occasione della visita a cui si sottoponeva la signora in data 08.04.2019, Parte_1 il dott. rilevava la totale occlusione endonasale coanale e prescriveva alla paziente CP_1 una terapia preoperatoria;
4) vero che nella fase preoperatoria relativa all'intervento a cui la signora si Parte_1 sottoponeva in data 25.09.2020, il dott. spiegava alla paziente che anche in questo CP_1 caso sarebbe potuto intervenire in ottica funzionale e ricostruttiva;
5) vero che la signora richiedeva l'applicazione di uno sconto dopo aver preso visione Parte_1 del preventivo redatto dal dott. e datato 08.04.2019 che si rammostra (doc. 2 CP_1 fascicolo ricorrente);
6) vero che per entrambi gli interventi eseguiti rispettivamente in data 22.05.2019 ed in data
25.09.2020, il dott. effettuava una riduzione del prezzo;
CP_1
7) vero che per gli interventi eseguiti dal dott. la signora provvedeva a CP_1 Parte_1 corrispondere le somme indicate nelle fatture allegate al fascicolo della ricorrente che si rammostrano.
Si indica a teste: (…).
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova per testi formulata da controparte si chiede di essere ammessi a prova contraria con il teste sopra indicato”.
IN FATTO
Con il presente giudizio, instaurato a seguito dell'espletamento di un procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., premettendo che nelle date del 22.5.2019 e del 24.9.2020 era stata Parte_1 sottoposta dal dott. presso la clinica privata Villalba di Bologna, a due interventi di Controparte_1 rinoplastica per la ricostruzione della punta e del dorso nasale con cartilagine costale omologa di banca
– ampliamento dell'ostio meatale sinistro, e deducendo che entrambi, il secondo dei quali suggerito dallo stesso per rimediare all'erronea esecuzione del primo, i quali tuttavia avevano avuto un CP_1 esito peggiorativo sia estetico che funzionale, così come accertato nella relazione peritale depositata dalle dott.sse e , ne ha chiesto la condanna, previa risoluzione per inadempimento Per_4 Per_3 del contratto stipulato, al risarcimento integrale del danno di natura biologica subito, pari ad € 6.969,78 oltre interessi e rivalutazione monetaria, di quello di natura estetica, da liquidarsi in via equitativa in pagina 4 di 15 almeno € 10.000,00, e di quello patrimoniale costituito dalle spese che avrebbe dovuto sostenere per rimediare al pregiudizio arrecatole, indicate in complessivi € 19.824,00, dall'importo complessivamente versato per l'esecuzione imperita dei due interventi chirurgici, pari ad € 16.804,43, gran parte della quale corrisposto in contranti, e da tutte le spese sostenute ai fini dell'accertamento pregiudiziale del nesso causale e del danno biologico subito.
Costituendosi in giudizio il resistente, nell'insistere per il rigetto delle domande proposte nei propri confronti, ha eccepito, nell'ordine:
- la nullità della notifica del ricorso introduttivo in quanto effettuata alla PEC del difensore costituitosi in sede di A.T.P.;
- la non esaustività della relazione depositata a conclusione del procedimento per A.T.P. non avendovi i consulenti dato atto che le problematiche lamentate dalla ricorrete erano stati, in realtà, causati dall'assunzione per inalazione di cocaina;
- che entrambi gli interventi eseguiti erano di tipo funzionale ricostruttivo, oltreché di difficile esecuzione a causa delle complesse problematiche vascolari legate all'abuso di sostanze inalatorie;
- che, oltre alla mancata adeguata dimostrazione del nesso causale, neppure era stato adeguatamente dimostrato il danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Effettuata in prima udienza una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. non accettata da alcuna delle parti, disposto il mutamento del rito, da speciale semplificato in ordinario di cognizione, e rigettate le istanze istruttorie rispettivamente articolate con le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 10.12.2025 la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
In sede di comparsa di risposta, seppur la relativa eccezione non sia stata reiterata in sede di foglio di precisazione delle conclusioni, il resistente aveva lamentato la nullità della notifica del ricorso introduttivo in quanto asseritamente effettuata unicamente presso la PEC del proprio difensore nominato in sede di ATP non considerando, tuttavia, che, oltre che all'avvocato FE, la medesima notifica era stata effettuata anche presso il seguente indirizzo Pec: Email_1 pacificamente intestato ad dott. Controparte_1
Certificata, quindi, la palese infondatezza di tale eccezione di nullità sollevata e passando all'esame del merito delle domande proposte, occorre necessariamente premettere che, sulla base del principio consacrato nell'art. 2697 c.c., l'attore che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta nei propri confronti, la sua risoluzione e, comunque, il risarcimento del danno arrecatogli pagina 5 di 15 dall'inadempimento della controparte, ha l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento.
Mentre l'onere della prova incombente sul creditore secondo la regola dell'art. 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto vantato e fatto valere in giudizio, ovverosia all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente alla propria obbligazione o, comunque, di dimostrare la non imputabilità a sé dell'inadempimento contestatogli.
Ne consegue che, in tema di responsabilità dell'operatore sanitario, dal momento che il dovere di diligenza in rapporto alla professione medico-chirurgica implica la necessità di scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale, di regola egli risponde anche per colpa lieve dei danni provocati, nell'esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica, da negligenza o imperizia: per tali ragioni, grava sul medico l'onere di fornire la prova di avere eseguito la propria prestazione con diligenza e che l'evento peggiorativo lamentato dal paziente sia stato provocato da un fatto imprevisto ed imprevedibile oppure dalla preesistenza di una particolare condizione fisica del paziente non accertabile con l'ordinaria diligenza professionale.
Soltanto nell'ipotesi in cui l'esecuzione della prestazione presupponga la soluzione di problemi tecnici particolarmente complessi la sua responsabilità del medico è limitata al dolo o alla colpa grave (Cass.,
Sez. Un., n. 13533 del 2001).
In conclusione, quindi, grava sul paziente l'onere di dimostrare il rapporto col medico e il peggioramento delle proprie condizioni fisiche a seguito dell'intervento, ovvero l'esistenza di un nesso causale tra l'intervento ed il danno riportato, gravando sull'operatore sanitario, anche in caso di operazioni di particolare difficoltà, l'onere di fornire la prova liberatoria, ovvero che l'aggravamento delle condizioni del paziente, ove obiettivamente verificatosi, sia dipeso da cause ad esso non imputabili, ovvero a cause esterne, a sé non riconducibili (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 8826/2007 e
Cass. Civ. n. 24791/2008).
Sotto il profilo prettamente causale, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, pagina 6 di 15 rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 20904/2013).
Pertanto, in tema di responsabilità contrattuale e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, può limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia in rapporto causale con l'intervento medico ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico di quest'ultimo dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur sussistendo, non sia stato eziologicamente rilevante (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 577/2008).
Effettuata tale doverosa premessa e delineati i superiori principi da cui il Tribunale non intende minimamente discostarsi, non è in discussione l'effettiva stipulazione tra le parti di un contratto (in realtà due strettamente e funzionalmente collegati) avente ad oggetto la prestazione professionale poi effettivamente resa dall'odierno resistente, emergendo documentalmente come in data 22.5.2019 la ricorrente si sia sottoposta ad un intervento chirurgico di “ricostruzione della punta e del dorso nasale con cartilagine costale omologa di banca. Ampliamento dell'ostio meatale sinistro” (cfr. in tal senso la lettera dimissioni, pag. 7 della cartella clinica prodotta dalla ricorrente al documento n. 8).
Tal è la descrizione dell'intervento quale emergente dalla cartella clinica prodotta: “mediante accesso aperto sec gunter si esegue complessa ricostruzione della punta e del dorso nasale, completamente collassati, utilizzando cartilagine costale omologa di banca. Ampliamento dello ostio meatale sx e ripetuti lavaggi endocavitari. Out fracture di entrambi i turbinati inferiori. Sutura delle incisioni, cerottazione e splint plastico” (cfr. in tal senso il modulo descrizione intervento a pag. 13 della medesima cartella clinica).
In data 24.09.2020 la ricorrente è stata sottoposta ad un ulteriore intervento di “rinoplastica secondaria utilizzando cartilagine omologa di banca” effettuato a cura del medesimo chirurgo, il quale vi ha proceduto come segue: “mediante incisioni intercartilaginee bilaterali, si esegue raspatura ossea.
Osteotomie basali percutanee incomplete a lego verde. Mediante incisione verticale mediana alla base della columella, si appronta opportuna tasca sottocutanea entro la quale viene inserito un omoinnesto cartilagineo costale a sostenere la punta. Sutura delle incisioni, cerottazione e splint plastico” (cfr. in tal senso la descrizione intervento a pag. 43 della cartella clinica prodotta al documento n. 12).
Orbene, dall'esame della CTU depositata all'esito del procedimento per ATP espletato prima dell'introduzione del presente giudizio, prodotta dalla ricorrente al documento n. 28 e pienamente utilizzabile in questa sede quale fondamentale strumento conoscitivo, a disposizione del Tribunale, del pagina 7 di 15 nesso causale e del danno non patrimoniale subito dalla danneggiata, emerge con sufficiente chiarezza l'imperizia imputata al dott. e il peggioramento delle condizioni fisiche di partenza della CP_1 paziente che entrambi i consulenti nominati hanno imputato a fattori iatrogeni.
I CTU, nel sottolineare preliminarmente la funzione pressocché prettamente estetica di entrambi gli interventi chirurgici a cui è stata sottoposta la ricorrente, con specifico riferimento al secondo hanno riferito che, “nell'ambito di una implementazione del risultato precedente che evidentemente era stato insufficiente, non appare coerente il lavoro chirurgico condotto sulla parte ossea del naso, che è di tipo estetico non avendo attinenze né strettamente funzionali (nulla appare nemmeno in cartella clinica) né con un eventuale ripristino della situazione quo ante;
tale lavoro è invece coerente con quanto richiesto dalla paziente (l'eliminazione della gobba). Tuttavia da questo secondo intervento residua un'importante scoliosi del dorso. Questa è, a parere dei CTU, legata in particolar modo alla manovra di raspatura del dorso, che ha evidentemente dislocato l'innesto cartilagineo qui posizionato, nonché alla lateralizzazione delle ossa proprie” (cfr. in tal senso alle pagine 9 e10 della
CTU).
Il collegio peritale, pur sottolineando i limiti di una valutazione puramente estetica in quanto influenzata dal limite costituito dalla soggettività del giudizio, ha comunque tenuto a rimarcare “un peggioramento nella visione frontale del naso della signora , a causa della scoliosi sinistro Parte_1 convessa, e dell'asimmetria delle narici percepibile nella visione dal basso. […] In visione laterale si evidenzia una forte modifica del profilo nasale, sul cui giudizio estetico i CTU non si pronunciano in quanto fortemente soggettivo” (cfr. in tal senso a pagina 11).
Per di più, sconfessando quanto ribadito anche in questa sede dalla difesa del resistente, secondo cui la stenosi narinale bilaterale e l'accorciamento delle narici segnalate dai CTU non sarebbero imputabili al dottor ma rappresenterebbero una naturale evoluzione della patologia vasculistica di cui già CP_1 soffriva la paziente1, hanno concluso che proprio i due interventi chirurgici a cui è stata sottoposta la paziente, aventi delle ricadute negative sul piano funzionale avendone essi stessi peggiorato la funzione respiratoria, le hanno causato la stenosi narinale bilaterale [cfr. in tal senso a pagina 10 secondo cui,
“Per quanto riguarda la stenosi narinale bilaterale e soprattutto sinistra (…) anch'essa appare di natura iatrogena (…). Questo ha sicuramente determinato un peggioramento della funzione
pagina 8 di 15 respiratoria” (cfr. in tal senso a pagina 10 della CTU) in quanto, “Qualora il Dott. avesse CP_1 anche semplicemente soddisfatto le richieste di natura estetica della sua assistita correttamente correggendo […] la caduta della punta, questo avrebbe inevitabilmente comportato anche un miglioramento, sia pure parziale, della funzionalità respiratoria, ma le cure prestate in entrambi gli interventi (maggio 2019 e settembre 2020) hanno portato agli esiti già descritti” (cfr. in tal senso a pagina 12).
I CTU, supportando adeguatamente le proprie motivazioni, frutto di uno scrupoloso esame della documentazione ivi prodotta dalle parti, con i limiti sopra evidenziati di una non esaustiva descrizione emergente dalle cartelle cliniche predisposte dal dott. e di un confronto visivo tra lo stato CP_1 pregresso e quello attuale, hanno concluso che, “A fronte pertanto dei dati obiettivi rilevati in occasione della visita di CTU e condivisi dai consulenti delle parti presenti, si può dire che gli interventi ed i trattamenti praticati dal Dott. non abbiano risolto, sia pure con i dovuti limiti, CP_1 le problematiche legate alla condizioni cliniche del naso della paziente, apportandovi anche alcuni elementi peggiorativi” (cfr. in tal senso a pagina 12).
Acclarata, pertanto, l'effettiva sussistenza di un peggioramento sia estetico che funzionale quale conseguenza immediata e diretta dei due interventi a cui la ricorrente è stata sottoposta dal dott.
e venendo alla quantificazione del pregiudizio subito, i CTU hanno, anzitutto, rilevato un CP_1 danno biologico funzionale di natura sia permanente che temporanea: il primo pari a 5 punti percentuali, il secondo pari a complessivi 23 giorni, di cui 1 al 100%, 7 al 50% e 15 al 25% (cfr. in tal senso a pagina 17).
Dovendosi declinare tale danno alla luce dei criteri, aggiornati con il D.M. n. 176/2025 emesso in data
18.7.2025 e pubblicato il 31.7.2025, previsti dall'art. 139 Cod. Ass. Priv. In quanto espressamente richiamato dall'art. 7, comma 4, della legge n. 24/2017, il danno biologico subito è quantificabile sulla scorta del seguente calcolo:
Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 45 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 1
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15
Indennità giornaliera € 56,18 pagina 9 di 15 CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 5.961,04
Invalidità temporanea totale € 56,18
Invalidità temporanea parziale al 50% € 196,63
Invalidità temporanea parziale al 25% € 210,68
Totale danno biologico temporaneo € 463,49
TOTALE GENERALE: € 6.424,53
Il Tribunale non ritiene liquidabile il danno c.d. morale, solo genericamente allegato dalla ricorrente e non governato da rigidi automatismi liquidatori, ovverosia la sofferenza interiore intesa come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica prescindendo da qualsiasi verifica oggettiva secondo i criteri della medicina legale.
Nell'accertare l'esistenza di tale voce autonoma di danno il giudice non può riconoscerlo in maniera automatica in tutti i casi in cui si accerti la presenza di un danno biologico, dovendosi evitare duplicazioni risarcitorie che possano determinare un'ingiusta locupletazione del danneggiato.
A tale fine, infatti, è necessario che il danneggiato fornisca una prova rigorosa della sussistenza di entrambe le conseguenze negative, sia quelle sul piano psichico, sia quelle sul piano fisico, e la possibilità di utilizzare lo strumento della presunzione per dimostrare la presenza delle lesioni anche sul piano morale, sulla base dell'accertata sussistenza delle lesioni sul piano biologico, deve ritenersi tanto più limitata quanto è più ridotta, in termini quantitativi, l'entità del danno biologico accertato, come peraltro avvenuto nel caso di specie stante la non particolare entità del danno biologico sia di natura permanente che di natura temporanea.
La ricorrente ha chiesto, invece, liquidarsi in via prettamente equitativa il danno estetico, a tal fine valorizzando quanto affermato dai CTU che, nella propria relazione peritale, con le seguenti locuzioni hanno in effetti rimarcato anche un evidente peggioramento dell'aspetto estetico della paziente: “da un punto di vista estetico, pur col limite della soggettività del giudizio in estetica, si rileva oggettivamente un peggioramento nella visione frontale del naso della signora , a causa della scoliosi Parte_1 sinistro convessa, e dell'asimmetria delle narici percepibile nella visione dal basso”.
Sotto tale aspetto è ben possibile procedere in via equitativa con il metodo della c.d. personalizzazione del danno, potendosi riconoscere, a fronte dell'indiscutibile impatto anti-estetico residuato a seguito dei pagina 10 di 15 due interventi effettuati dal dott. un aumento calcolato in percentuale sul danno Controparte_1 puramente biologico riconosciuto dal C.T.U..
A tale fine il Tribunale, in mancanza di ulteriori parametri concretamente allegati, ritiene opportuno utilizzare la percentuale indicata a titolo di aumento c.d. personalizzato nell'ultima versione della tabella milanese relativamente ad un danno permanente residuato nella misura del 5%, seppur una tale tabella non sia formalmente applicabile al caso di specie.
Un tale aumento consente, infatti, di valorizzare componenti di danno diverse dalla mera sofferenza soggettiva conseguente alla lesione e, nel caso di specie, si rende opportuno valorizzare la pur parziale compromissione dell'armonia e della precedente fisionomia del volto della ricorrente, avendo avuto gli interventi una verosimile incidenza sulla sua dimensione identitaria e sulla necessità di accettare una nuova visione di sé.
La tabella consente a tal fine di effettuare un aumento sino al 50% del danno biologico di natura permanente che il Tribunale ritiene opportuno limitare in via equitativa nella misura del 25% (€
5.961,04/4 = 1.490,26).
Ne consegue che il danno non patrimoniale subito a seguito dei due interventi è liquidabile in complessivi € 7.914,79 (€ 6.424,53 + 1.490,26).
Devalutato alla data del secondo intervento, l'importo si riduce ad € 6.645,50 e, successivamente rivalutato sino alla data odierna comprensivo degli interessi compensati maturati anno per anno, è pari a definitivi € 8.729,03 a cui aggiungere i soli interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data della presente decisione sino a quella del saldo effettivo.
La ricorrente ha chiesto poi liquidarsi, a titolo di danno patrimoniale subito, le spese che dovrà sostenere per l'intervento chirurgico volto a rimediare al pregiudizio arrecatole, così come quantificato nel preventivo rilasciatole dal prof. (cfr. in tal senso il documento n. 16) in complessivi € Per_1
19.824,00, di cui 13.500,00, oltre ad IVA, per onorario chirurgico e assistenza anestesiologica,
2.500,00 per spese di sala operatoria, 400,00, oltre ad IVA, per degenza, e 300,00, oltre ad IVA, per esami preoperatori.
E' evidente, tuttavia, che una tale voce di danno rappresenterebbe nient'altro che una duplicazione risarcitoria di quanto già riconosciutole in questa sede, fermo restando che i CTU, seppur valutando l'intervento rimediale “ipoteticamente possibile”, lo hanno comunque ritenuto “ad alto rischio” e, quindi, non necessario.
Ad ogni buon conto, la duplicazione è insita nel fatto che, qualora tale intervento dovesse essere avere un esito positivo, si eliminerebbe alla radice il pregiudizio residuatole in forza del quale le è stato liquidato in questa sede un danno biologico di natura permanente (quindi non emendabile) pari al 5%, pagina 11 di 15 potendosi a quel punto al più liquidare un'ulteriore somma solo a titolo di invalidità temporanea, assoluta e/o parziale, peraltro neppure allegata.
La medesima ricorrente ha, inoltre, insistito per la restituzione di tutto quanto corrisposto, in gran parte in contanti, in favore del professionista a titolo di compenso per i due interventi mal riusciti quale fisiologica conseguenza della pur chiesta risoluzione del rapporto contrattuale, essendo in effetti l'inadempimento della prestazione professionale di non scarsa importanza nell'interesse della paziente stante l'effettuazione di ben due interventi chirurgici dall'insieme dei quali le è residuato un danno biologico di natura permanente quantificato nella misura, non irrisoria seppur appartenente alle c.d. micro-permanenti, pari al 5%.
Se, pertanto, sotto tale aspetto la domanda di risoluzione del rapporto negoziale appare fondata ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., è parimenti noto che, in coerenza con l'effetto restitutorio tipico della risoluzione del contratto, il contraente che, come pacificamente avvenuto nel caso di specie (seppur vi sia discordanza sull'ammontare), abbia eseguito una prestazione pecuniaria in favore del medico, possa sempre ottenerne la restituzione. Né gli si potrebbe opporre che l'azione di risoluzione gli sarebbe preclusa non essendo egli in grado di restituire (materialmente) la prestazione eseguita dal medico, potendo quest'ultimo sempre ottenere la restituzione per equivalente della prestazione (di fare) eseguita, purché agisca anch'egli, proponendo la relativa domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c., di restituzione per equivalente.
Dovendosi necessariamente applicare la regola della restituzione per equivalente della prestazione di facere effettuata dal professionista il solvens, nel nostro caso il chirurgo, avrebbe l'onere della prova del valore di mercato della prestazione eseguita: deve cioè fornire la prova che la prestazione per le sue caratteristiche, sia del tutto riconducibile alle prestazioni che sul mercato vengono eseguite a quel prezzo con la conseguenza che l'intervenuta acceptio di essa da parte del paziente ne comporterebbe un arricchimento pari al valore di mercato della stessa parametrato all'effettivo risparmio di spesa ottenuto.
Sotto tale aspetto il dott. pur opponendosi alla restituzione del compenso corrispostogli, non CP_1 ha ritenuto opportuno avanzare alcuna domanda restitutoria, neppure parziale, della prestazione eseguita, ovverosia limitatamente al vantaggio comunque ottenuto dalla risoluzione del contratto e dalla restituzione dell'importo corrispostogli, sicché alcuna pronuncia si rende necessaria sul punto.
Si è opposto, piuttosto, alla restituzione della somma che la ricorrente ha allegato essere pari ad €
16.804,43, escludendo categoricamente l'effettivo versamento in proprio favore di ben € 9.200,00 in contanti.
pagina 12 di 15 Il Tribunale non ha ritenuto opportuno ammettere sul punto la prova orale dei versamenti articolata dalla ricorrente con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., pur reiterata con il foglio di precisazione delle conclusioni2, e ciò per evidenti ragioni di estrema genericità della prova e, soprattutto, di mancata allegazione di un principio di prova scritta idonea a supportarla che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa attorea in comparsa conclusionale, non può limitarsi alla mera predisposizione di un preventivo, riferibile al avente un importo diverso, ovverosia maggiore, rispetto a quello poi CP_1 effettivamente fatturatole.
Sarebbe stato, infatti, più che opportuno, ad esempio, spiegare analiticamente con quali modalità fosse stata recuperata la non irrisoria provvista posto che, a dire della ricorrente, la corresponsione delle somme con modalità non tracciabili sarebbe avvenuta in due distinte tranches: la prima, pari a complessivi € 5.350,00, effettuata in data 21.5.2019 mentre la seconda, pari a complessivi € 3.850,00, effettuata in data 24.9.2020, ovvero produrre le copie di prelievi anomali in contanti effettuati in corrispondenza delle date di asserita corresponsione in quanto non in linea con quelli normalmente effettuati in precedenza o anche successivamente.
In un tale contesto è stata ritenuta troppo scarna la capitolazione attorea, per di più con un unico teste presumibilmente assai vicino ad essa laddove, ad ulteriore supporto, sarebbe stato opportuno anche indicare colei che, per conto e nell'interesse del dott. (la “collaboratrice” o “segretaria” CP_1 dell'epoca che, in quanto qualificatasi come ”, non sarebbe stato neppure impossibile Tes_1 identificare), avrebbe ricevuto entrambe le elargizioni di danaro contante.
La somma oggetto di restituzione sarà quindi solo quella effettivamente fatturata, che non è minimamente contestato essere stata corrisposta nella misura di € 7.604,43, a cui vanno aggiunti gli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data della proposizione della domanda giudiziale (31.7.2023) sino a quella del saldo effettivo.
Meritano, invece, di essere rifusi tutti i costi sostenuti dalla danneggiata per l'accertamento del danno e l'individuazione del nesso causale e, quindi, le spese mediche e medico-legali sostenute prima dell'attivazione del procedimento di A.T.P., per complessivi € 1.050,00, di cui 50,00 per l'estrazione di copia delle due cartelle cliniche (cfr. in tal senso i documenti n. 36 e 37) e 1.000,00 per la valutazione medico legale (cfr. in tal senso i documenti n. 38 e 39), i compensi spettanti in favore del proprio pagina 13 di 15 difensore per l'espletamento del procedimento per A.T.P., che si liquidano, stante la mancata produzione delle relative fatture, in complessivi € 3.685,96, di cui 276,00 per spese esenti e 3.409,96 per compensi (già comprensivi di 15%, CPA ed IVA) ed il compenso rifuso in favore delle dott.sse e , pari a complessivi € 7.320,00, di cui 3.660,00 in favore della prima e 3.660,00 in Per_4 Per_3 favore della seconda (cfr. in tal senso i documenti n. 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34 e 35).
Non si ritiene, invece, sufficientemente provata la spesa sostenuta per il CTP nominato in sede di ATP, in questa sede pretesa per ulteriori € 3.600,00, non avendo la ricorrente prodotto alcuna fattura o documento giustificativo emessi dal professionista né, tanto meno, avendo documentato il relativo pagamento e neppure potendosi riconoscere tout court, in assenza della prova del relativo esborso patrimoniale, il medesimo compenso liquidato in favore di ciascuno dei due CTU.
In definitiva, quindi, il danno risarcibile e pari a complessivi € 20.784,99, di cui 8.729,03 a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutato e comprensivo di interessi compensativi maturati alla data odierna) e 12.055,96 a titolo di danno patrimoniale, in tale ultimo caso oltre interessi moratori nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data di deposito del ricorso sino a quella del saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2002, riparametrati sulla base del decisum (valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00) per le sole fasi di esame e studio, introduttiva e decisoria, dovendosi liquidare al minimo quelli relativi alla fase di trattazione ed istruttoria in quanto limitata alla sola predisposizione e al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c..
Da ultimo, rilevato che l'art. 59, comma 1, lett. d), DPR n. 131/1986 dispone che “1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: […] d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”, precisando l'art. 60 dello stesso DPR che
“[…] 2. Nelle sentenze di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito”, preso atto che, come chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di imposta di registro, l'art. 59, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, riferendosi genericamente, per la prenotazione a debito, alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato, comprende tutti quei fatti che possono "astrattamente" configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale” (Cass., Sez. 5, Sent. n. 1296 del 22.1.2020; cfr., altresì e nello stesso senso, Cass., Sez. 5, Sent. n. 24096 del 12.11.2014 e Cass., Sez. 5, Sent. n. 5952 del 14.3.2007),
pagina 14 di 15 stante l'astratta configurabilità del reato di lesioni colpose a carico del dott. ne confronti di CP_1 quest'ultimo va esclusivamente recuperata l'imposta di registro eventualmente prenotata a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara la risoluzione, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., per grave inadempimento del dott. del rapporto negoziale instauratosi con a cui è Controparte_1 Parte_1 stata data esecuzione con i due interventi chirurgici rispettivamente effettuati in data 22.5.2019
e in data 24.9.2020;
2. per l'effetto, condanna il dott. a restituirle gli esborsi sostenuti e documentati Controparte_1 per tali interventi pari a complessivi € 7.604,43, oltre interessi moratori nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data del 31.7.2023 sino a quella del saldo effettivo;
3. condanna il dott. al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale Controparte_1 subito da a seguito dei due interventi chirurgici che si quantifica, quanto al Parte_1 primo, in complessivi € 8.729,03, già comprensivo di interessi compensativi e rivalutazione monetaria maturati sino alla data della presente decisione ed a cui aggiungere i soli interessi nella misura legale maturati a decorrere da tale ultima data sino a quella del saldo effettivo, e, quanto al secondo, in complessivi € 12.055,96, a cui aggiungere gli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data del 31.7.2023 sino a quella del saldo effettivo;
4. condanna a rifondere a le spese di lite sostenute Controparte_1 Parte_1 nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 7.258,00, di cui 545,00 per spese esenti e 6.713,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
5. visti gli artt. 59 e 60 d.P.R. n. 131/1986, si indica in la parte nei confronti della Controparte_1 quale va recuperata l'imposta di registro eventualmente prenotata a debito.
Così deciso in Monza in data 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. in tal senso da ultimo alle pagine 8 e 9 della comparsa conclusionale: “l'abuso di alcune sostanze come quello di cui ha sofferto la signora determina una lesione del microcircolo (vasculite) che perdura per molti anni anche dopo Parte_1 l'interruzione dell'assunzione di cocaina. Tali lesioni infiammatorie, oltre a provocare il riassorbimento pressoché totale del setto nasale come nella paziente in esame, sono responsabili di alterazioni e deformazioni del naso presenti anche in assenza di traumi chirurgici. Si ritiene pertanto che stenosi narinale bilaterale e l'accorciamento delle narici segnalate dai CCTTUU non siano imputabili al dottor ma rappresentino una naturale evoluzione della patologia vasculistica CP_1 di cui soffre la signora ”. Parte_1 2 Tali sono i due capitoli di prova per testi articolati in entrambi gli atti:
“4) Vero che in data 21 Maggio 2019, a mani della collaboratrice del Dott. (qualificatasi come signora Controparte_1
), presso lo Studio del Dott. ed alla presenza del testimone oculare signor Tes_1 Controparte_1 Testimone_2 P
la signora ha versato l'importo di 5.350,00 Euro in denaro contante;
[...] Parte_1 5) Vero che in data 24 Settembre 2020, a mani della segretaria del Dott. (qualificatasi come signora Controparte_1
), presso lo Studio del Dott. ed alla presenza del testimone oculare signor Tes_1 Controparte_1 Testimone_2
la signora ha versato l'importo di 3.850,00 Euro in denaro contante”;
[...] Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5774/2023 promossa
DA
, C.F. , residente in [...], p.zza XI Parte_1 C.F._1
Febbraio n. 3, ivi elettivamente domiciliata in via Milano n. 14 presso lo studio degli Avv.ti Emilio e
PI TT che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, come da procura posta in calce ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
DOTT. C.F. , con studio sito in Bologna, via Controparte_1 C.F._2
D'Azeglio n. 57, elettivamente domiciliato in Milano, via Durini n. 24 presso lo studio dell'Avv.
RA FE che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
Oggetto: Risarcimento danni da malpractice.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 10.12.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Pt_1 Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO
Accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di cura insorto nel mese di Maggio 2019, tra la signora ed il Dott. così come meglio spiegato in atti, e, pertanto, Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 15 di un rapporto contrattuale di prestazione medico-professionale fra la signora ed Parte_1 il Dott. Controparte_1
Accertare e dichiarare l'inadempimento del Dott. alle obbligazioni assunte nei confronti CP_1 della signora e, in ogni caso, la conseguente responsabilità. Parte_1
Accertare e dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1453 c.c., per grave inadempimento del Dott. Controparte_1
Condannare il Dott. a titolo restitutorio, alla refusione in favore della signora Controparte_1 [...]
degli esborsi sostenuti per gli interventi chirurgici del 22 Maggio 2019 e 24 Parte_1
Settembre 2020, pari a complessivi € 16.804,43, come meglio in atti precisato.
Condannare il Dott. al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla signora Controparte_1
, pari ad € 6.969,78 per danno biologico ed € 10.000,00, o la diversa somma Parte_1 superiore o inferiore ritenuta di giustizia e determinata in via equitativa, per danno estetico.
Condannare il Dott. quale danno patrimoniale, al risarcimento delle spese che la Controparte_1 signora dovrà sostenere per l'intervento chirurgico volto a riparare il pregiudizio Parte_1 arrecatole, come quantificati nel preventivo rilasciato dal Prof. (doc. 16) e pari a Per_1 complessivi € 19.824,00, ed alla refusione delle spese mediche e medico-legali sostenute dalla signora
prima dell'attivazione del procedimento di A.T.P., per complessivi € 1.050,00. Parte_1
Porre a carico del Dott. le spese di CTU sostenute in via anticipata dalla signora Controparte_1 [...]
, pari a complessivi € 7.320,00, oltre alle spese per C.T.P. pari ad € 3.660,00. Parte_1
Condannare il Dott. alla refusione delle spese di lite, anche per il procedimento ex Controparte_1 art. 696 bis c.p.c., comprensive dei contributi unificati versati.
Condannare il Dott. ex art. 96 primo e terzo comma c.p.c., al pagamento in favore Controparte_1 della Ricorrente di una somma equitativamente determinata nella misura ritenuta di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA
Disporre l'acquisizione agli atti del fascicolo n. 9619/22 R.G. del Tribunale di Monza, relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. svoltosi tra le parti, comprensivo della relazione peritale definitiva dei CTU Dott.ssa e Dott.ssa . Per_2 Per_3
Ammettersi i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale del convenuto e per testi:
1) Vero che in data 8 Aprile 2019 il Dott. ha esposto alla signora Controparte_1 Parte_1
i costi richiesti per il primo intervento chirurgico, con da preventivo in data 8 Aprile 2019
[...] che si rammostra (doc. 2);
pagina 2 di 15 2) Vero che, nella medesima occasione, il Dott. invitava la signora ad CP_1 Parte_1 effettuare i pagamenti diretti alla clinica mediante bonifico bancario ed i pagamenti diretti a lui ed all'anestesista in parte con assegni o bonifico ed in parte in denaro contante;
3) Vero che, nella medesima occasione, la collaboratrice del Dott. (qualificatasi come CP_1 signora ) redigeva di propria mano il prospetto riepilogativo dei pagamenti da effettuare come Tes_1 da documento (doc. 40) che si rammostra;
4) Vero che in data 21 Maggio 2019, a mani della collaboratrice del Dott. Controparte_1
(qualificatasi come signora ), presso lo Studio del Dott. ed alla presenza del Tes_1 Controparte_1 testimone oculare signor , la signora ha versato Testimone_2 Parte_1
l'importo di 5.350,00 Euro in denaro contante;
5) Vero che in data 24 Settembre 2020, a mani della segretaria del Dott. (qualificatasi Controparte_1 come signora ), presso lo Studio del Dott. ed alla presenza del testimone Tes_1 Controparte_1 oculare signor , la signora ha versato l'importo di Testimone_2 Parte_1
3.850,00 Euro in denaro contante;
6) Vero che in data 8 Aprile 2019 la signora si rivolgeva al Dot. Parte_1 Controparte_1 rappresentando la volontà di sottoporsi ad intervento chirurgico per migliorare l'aspetto estetico del proprio naso.
Si indica quale testimone sui capitoli di prova sopra indicati (…).
In caso di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede vengano ammessa prova contraria sui capitoli di prova avversari, indicando come teste il signor ”. Testimone_2
PER Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
- nel merito: respingere le richieste risarcitorie della ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
- in via istruttoria: si insiste affinché venga disposta la rinnovazione della CTU, integrando la formazione del Collegio ed il quesito, e vengano chiarite quali erano le effettive condizioni cliniche della signora prima dei due interventi rispettivamente eseguiti in data 22.05.2019 e Parte_1
25.09.2020, e venga dichiarato che gli interventi eseguiti dal dott. avevano natura CP_1 chirurgica ricostruttiva con finalità funzionali e non estetiche, nonché venga accertato che le problematiche lamentate dalla signora non sono in alcun modo riconducibili all'operato del Parte_1 dott. CP_1
In ogni caso, si chiede di essere ammessi alla prova orale sui capitoli di seguito indicati:
pagina 3 di 15 1) vero che in occasione della visita a cui si sottoponeva la signora in data 08.04.2019, Parte_1 il dott. spiegava alla stessa che sarebbe stato disponibile ad operarla a condizione CP_1 che avesse cessato di inalare sostanze stupefacenti;
2) vero che in occasione della visita a cui si sottoponeva la signora in data 08.04.2019, Parte_1 il dott. spiegava che avrebbe potuto eseguire un intervento funzionale ricostruttivo;
CP_1
3) vero che in occasione della visita a cui si sottoponeva la signora in data 08.04.2019, Parte_1 il dott. rilevava la totale occlusione endonasale coanale e prescriveva alla paziente CP_1 una terapia preoperatoria;
4) vero che nella fase preoperatoria relativa all'intervento a cui la signora si Parte_1 sottoponeva in data 25.09.2020, il dott. spiegava alla paziente che anche in questo CP_1 caso sarebbe potuto intervenire in ottica funzionale e ricostruttiva;
5) vero che la signora richiedeva l'applicazione di uno sconto dopo aver preso visione Parte_1 del preventivo redatto dal dott. e datato 08.04.2019 che si rammostra (doc. 2 CP_1 fascicolo ricorrente);
6) vero che per entrambi gli interventi eseguiti rispettivamente in data 22.05.2019 ed in data
25.09.2020, il dott. effettuava una riduzione del prezzo;
CP_1
7) vero che per gli interventi eseguiti dal dott. la signora provvedeva a CP_1 Parte_1 corrispondere le somme indicate nelle fatture allegate al fascicolo della ricorrente che si rammostrano.
Si indica a teste: (…).
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova per testi formulata da controparte si chiede di essere ammessi a prova contraria con il teste sopra indicato”.
IN FATTO
Con il presente giudizio, instaurato a seguito dell'espletamento di un procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., premettendo che nelle date del 22.5.2019 e del 24.9.2020 era stata Parte_1 sottoposta dal dott. presso la clinica privata Villalba di Bologna, a due interventi di Controparte_1 rinoplastica per la ricostruzione della punta e del dorso nasale con cartilagine costale omologa di banca
– ampliamento dell'ostio meatale sinistro, e deducendo che entrambi, il secondo dei quali suggerito dallo stesso per rimediare all'erronea esecuzione del primo, i quali tuttavia avevano avuto un CP_1 esito peggiorativo sia estetico che funzionale, così come accertato nella relazione peritale depositata dalle dott.sse e , ne ha chiesto la condanna, previa risoluzione per inadempimento Per_4 Per_3 del contratto stipulato, al risarcimento integrale del danno di natura biologica subito, pari ad € 6.969,78 oltre interessi e rivalutazione monetaria, di quello di natura estetica, da liquidarsi in via equitativa in pagina 4 di 15 almeno € 10.000,00, e di quello patrimoniale costituito dalle spese che avrebbe dovuto sostenere per rimediare al pregiudizio arrecatole, indicate in complessivi € 19.824,00, dall'importo complessivamente versato per l'esecuzione imperita dei due interventi chirurgici, pari ad € 16.804,43, gran parte della quale corrisposto in contranti, e da tutte le spese sostenute ai fini dell'accertamento pregiudiziale del nesso causale e del danno biologico subito.
Costituendosi in giudizio il resistente, nell'insistere per il rigetto delle domande proposte nei propri confronti, ha eccepito, nell'ordine:
- la nullità della notifica del ricorso introduttivo in quanto effettuata alla PEC del difensore costituitosi in sede di A.T.P.;
- la non esaustività della relazione depositata a conclusione del procedimento per A.T.P. non avendovi i consulenti dato atto che le problematiche lamentate dalla ricorrete erano stati, in realtà, causati dall'assunzione per inalazione di cocaina;
- che entrambi gli interventi eseguiti erano di tipo funzionale ricostruttivo, oltreché di difficile esecuzione a causa delle complesse problematiche vascolari legate all'abuso di sostanze inalatorie;
- che, oltre alla mancata adeguata dimostrazione del nesso causale, neppure era stato adeguatamente dimostrato il danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Effettuata in prima udienza una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. non accettata da alcuna delle parti, disposto il mutamento del rito, da speciale semplificato in ordinario di cognizione, e rigettate le istanze istruttorie rispettivamente articolate con le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 10.12.2025 la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
In sede di comparsa di risposta, seppur la relativa eccezione non sia stata reiterata in sede di foglio di precisazione delle conclusioni, il resistente aveva lamentato la nullità della notifica del ricorso introduttivo in quanto asseritamente effettuata unicamente presso la PEC del proprio difensore nominato in sede di ATP non considerando, tuttavia, che, oltre che all'avvocato FE, la medesima notifica era stata effettuata anche presso il seguente indirizzo Pec: Email_1 pacificamente intestato ad dott. Controparte_1
Certificata, quindi, la palese infondatezza di tale eccezione di nullità sollevata e passando all'esame del merito delle domande proposte, occorre necessariamente premettere che, sulla base del principio consacrato nell'art. 2697 c.c., l'attore che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta nei propri confronti, la sua risoluzione e, comunque, il risarcimento del danno arrecatogli pagina 5 di 15 dall'inadempimento della controparte, ha l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento.
Mentre l'onere della prova incombente sul creditore secondo la regola dell'art. 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto vantato e fatto valere in giudizio, ovverosia all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente alla propria obbligazione o, comunque, di dimostrare la non imputabilità a sé dell'inadempimento contestatogli.
Ne consegue che, in tema di responsabilità dell'operatore sanitario, dal momento che il dovere di diligenza in rapporto alla professione medico-chirurgica implica la necessità di scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale, di regola egli risponde anche per colpa lieve dei danni provocati, nell'esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica, da negligenza o imperizia: per tali ragioni, grava sul medico l'onere di fornire la prova di avere eseguito la propria prestazione con diligenza e che l'evento peggiorativo lamentato dal paziente sia stato provocato da un fatto imprevisto ed imprevedibile oppure dalla preesistenza di una particolare condizione fisica del paziente non accertabile con l'ordinaria diligenza professionale.
Soltanto nell'ipotesi in cui l'esecuzione della prestazione presupponga la soluzione di problemi tecnici particolarmente complessi la sua responsabilità del medico è limitata al dolo o alla colpa grave (Cass.,
Sez. Un., n. 13533 del 2001).
In conclusione, quindi, grava sul paziente l'onere di dimostrare il rapporto col medico e il peggioramento delle proprie condizioni fisiche a seguito dell'intervento, ovvero l'esistenza di un nesso causale tra l'intervento ed il danno riportato, gravando sull'operatore sanitario, anche in caso di operazioni di particolare difficoltà, l'onere di fornire la prova liberatoria, ovvero che l'aggravamento delle condizioni del paziente, ove obiettivamente verificatosi, sia dipeso da cause ad esso non imputabili, ovvero a cause esterne, a sé non riconducibili (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 8826/2007 e
Cass. Civ. n. 24791/2008).
Sotto il profilo prettamente causale, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, pagina 6 di 15 rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 20904/2013).
Pertanto, in tema di responsabilità contrattuale e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, può limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia in rapporto causale con l'intervento medico ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico di quest'ultimo dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur sussistendo, non sia stato eziologicamente rilevante (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 577/2008).
Effettuata tale doverosa premessa e delineati i superiori principi da cui il Tribunale non intende minimamente discostarsi, non è in discussione l'effettiva stipulazione tra le parti di un contratto (in realtà due strettamente e funzionalmente collegati) avente ad oggetto la prestazione professionale poi effettivamente resa dall'odierno resistente, emergendo documentalmente come in data 22.5.2019 la ricorrente si sia sottoposta ad un intervento chirurgico di “ricostruzione della punta e del dorso nasale con cartilagine costale omologa di banca. Ampliamento dell'ostio meatale sinistro” (cfr. in tal senso la lettera dimissioni, pag. 7 della cartella clinica prodotta dalla ricorrente al documento n. 8).
Tal è la descrizione dell'intervento quale emergente dalla cartella clinica prodotta: “mediante accesso aperto sec gunter si esegue complessa ricostruzione della punta e del dorso nasale, completamente collassati, utilizzando cartilagine costale omologa di banca. Ampliamento dello ostio meatale sx e ripetuti lavaggi endocavitari. Out fracture di entrambi i turbinati inferiori. Sutura delle incisioni, cerottazione e splint plastico” (cfr. in tal senso il modulo descrizione intervento a pag. 13 della medesima cartella clinica).
In data 24.09.2020 la ricorrente è stata sottoposta ad un ulteriore intervento di “rinoplastica secondaria utilizzando cartilagine omologa di banca” effettuato a cura del medesimo chirurgo, il quale vi ha proceduto come segue: “mediante incisioni intercartilaginee bilaterali, si esegue raspatura ossea.
Osteotomie basali percutanee incomplete a lego verde. Mediante incisione verticale mediana alla base della columella, si appronta opportuna tasca sottocutanea entro la quale viene inserito un omoinnesto cartilagineo costale a sostenere la punta. Sutura delle incisioni, cerottazione e splint plastico” (cfr. in tal senso la descrizione intervento a pag. 43 della cartella clinica prodotta al documento n. 12).
Orbene, dall'esame della CTU depositata all'esito del procedimento per ATP espletato prima dell'introduzione del presente giudizio, prodotta dalla ricorrente al documento n. 28 e pienamente utilizzabile in questa sede quale fondamentale strumento conoscitivo, a disposizione del Tribunale, del pagina 7 di 15 nesso causale e del danno non patrimoniale subito dalla danneggiata, emerge con sufficiente chiarezza l'imperizia imputata al dott. e il peggioramento delle condizioni fisiche di partenza della CP_1 paziente che entrambi i consulenti nominati hanno imputato a fattori iatrogeni.
I CTU, nel sottolineare preliminarmente la funzione pressocché prettamente estetica di entrambi gli interventi chirurgici a cui è stata sottoposta la ricorrente, con specifico riferimento al secondo hanno riferito che, “nell'ambito di una implementazione del risultato precedente che evidentemente era stato insufficiente, non appare coerente il lavoro chirurgico condotto sulla parte ossea del naso, che è di tipo estetico non avendo attinenze né strettamente funzionali (nulla appare nemmeno in cartella clinica) né con un eventuale ripristino della situazione quo ante;
tale lavoro è invece coerente con quanto richiesto dalla paziente (l'eliminazione della gobba). Tuttavia da questo secondo intervento residua un'importante scoliosi del dorso. Questa è, a parere dei CTU, legata in particolar modo alla manovra di raspatura del dorso, che ha evidentemente dislocato l'innesto cartilagineo qui posizionato, nonché alla lateralizzazione delle ossa proprie” (cfr. in tal senso alle pagine 9 e10 della
CTU).
Il collegio peritale, pur sottolineando i limiti di una valutazione puramente estetica in quanto influenzata dal limite costituito dalla soggettività del giudizio, ha comunque tenuto a rimarcare “un peggioramento nella visione frontale del naso della signora , a causa della scoliosi sinistro Parte_1 convessa, e dell'asimmetria delle narici percepibile nella visione dal basso. […] In visione laterale si evidenzia una forte modifica del profilo nasale, sul cui giudizio estetico i CTU non si pronunciano in quanto fortemente soggettivo” (cfr. in tal senso a pagina 11).
Per di più, sconfessando quanto ribadito anche in questa sede dalla difesa del resistente, secondo cui la stenosi narinale bilaterale e l'accorciamento delle narici segnalate dai CTU non sarebbero imputabili al dottor ma rappresenterebbero una naturale evoluzione della patologia vasculistica di cui già CP_1 soffriva la paziente1, hanno concluso che proprio i due interventi chirurgici a cui è stata sottoposta la paziente, aventi delle ricadute negative sul piano funzionale avendone essi stessi peggiorato la funzione respiratoria, le hanno causato la stenosi narinale bilaterale [cfr. in tal senso a pagina 10 secondo cui,
“Per quanto riguarda la stenosi narinale bilaterale e soprattutto sinistra (…) anch'essa appare di natura iatrogena (…). Questo ha sicuramente determinato un peggioramento della funzione
pagina 8 di 15 respiratoria” (cfr. in tal senso a pagina 10 della CTU) in quanto, “Qualora il Dott. avesse CP_1 anche semplicemente soddisfatto le richieste di natura estetica della sua assistita correttamente correggendo […] la caduta della punta, questo avrebbe inevitabilmente comportato anche un miglioramento, sia pure parziale, della funzionalità respiratoria, ma le cure prestate in entrambi gli interventi (maggio 2019 e settembre 2020) hanno portato agli esiti già descritti” (cfr. in tal senso a pagina 12).
I CTU, supportando adeguatamente le proprie motivazioni, frutto di uno scrupoloso esame della documentazione ivi prodotta dalle parti, con i limiti sopra evidenziati di una non esaustiva descrizione emergente dalle cartelle cliniche predisposte dal dott. e di un confronto visivo tra lo stato CP_1 pregresso e quello attuale, hanno concluso che, “A fronte pertanto dei dati obiettivi rilevati in occasione della visita di CTU e condivisi dai consulenti delle parti presenti, si può dire che gli interventi ed i trattamenti praticati dal Dott. non abbiano risolto, sia pure con i dovuti limiti, CP_1 le problematiche legate alla condizioni cliniche del naso della paziente, apportandovi anche alcuni elementi peggiorativi” (cfr. in tal senso a pagina 12).
Acclarata, pertanto, l'effettiva sussistenza di un peggioramento sia estetico che funzionale quale conseguenza immediata e diretta dei due interventi a cui la ricorrente è stata sottoposta dal dott.
e venendo alla quantificazione del pregiudizio subito, i CTU hanno, anzitutto, rilevato un CP_1 danno biologico funzionale di natura sia permanente che temporanea: il primo pari a 5 punti percentuali, il secondo pari a complessivi 23 giorni, di cui 1 al 100%, 7 al 50% e 15 al 25% (cfr. in tal senso a pagina 17).
Dovendosi declinare tale danno alla luce dei criteri, aggiornati con il D.M. n. 176/2025 emesso in data
18.7.2025 e pubblicato il 31.7.2025, previsti dall'art. 139 Cod. Ass. Priv. In quanto espressamente richiamato dall'art. 7, comma 4, della legge n. 24/2017, il danno biologico subito è quantificabile sulla scorta del seguente calcolo:
Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 45 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 1
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15
Indennità giornaliera € 56,18 pagina 9 di 15 CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 5.961,04
Invalidità temporanea totale € 56,18
Invalidità temporanea parziale al 50% € 196,63
Invalidità temporanea parziale al 25% € 210,68
Totale danno biologico temporaneo € 463,49
TOTALE GENERALE: € 6.424,53
Il Tribunale non ritiene liquidabile il danno c.d. morale, solo genericamente allegato dalla ricorrente e non governato da rigidi automatismi liquidatori, ovverosia la sofferenza interiore intesa come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica prescindendo da qualsiasi verifica oggettiva secondo i criteri della medicina legale.
Nell'accertare l'esistenza di tale voce autonoma di danno il giudice non può riconoscerlo in maniera automatica in tutti i casi in cui si accerti la presenza di un danno biologico, dovendosi evitare duplicazioni risarcitorie che possano determinare un'ingiusta locupletazione del danneggiato.
A tale fine, infatti, è necessario che il danneggiato fornisca una prova rigorosa della sussistenza di entrambe le conseguenze negative, sia quelle sul piano psichico, sia quelle sul piano fisico, e la possibilità di utilizzare lo strumento della presunzione per dimostrare la presenza delle lesioni anche sul piano morale, sulla base dell'accertata sussistenza delle lesioni sul piano biologico, deve ritenersi tanto più limitata quanto è più ridotta, in termini quantitativi, l'entità del danno biologico accertato, come peraltro avvenuto nel caso di specie stante la non particolare entità del danno biologico sia di natura permanente che di natura temporanea.
La ricorrente ha chiesto, invece, liquidarsi in via prettamente equitativa il danno estetico, a tal fine valorizzando quanto affermato dai CTU che, nella propria relazione peritale, con le seguenti locuzioni hanno in effetti rimarcato anche un evidente peggioramento dell'aspetto estetico della paziente: “da un punto di vista estetico, pur col limite della soggettività del giudizio in estetica, si rileva oggettivamente un peggioramento nella visione frontale del naso della signora , a causa della scoliosi Parte_1 sinistro convessa, e dell'asimmetria delle narici percepibile nella visione dal basso”.
Sotto tale aspetto è ben possibile procedere in via equitativa con il metodo della c.d. personalizzazione del danno, potendosi riconoscere, a fronte dell'indiscutibile impatto anti-estetico residuato a seguito dei pagina 10 di 15 due interventi effettuati dal dott. un aumento calcolato in percentuale sul danno Controparte_1 puramente biologico riconosciuto dal C.T.U..
A tale fine il Tribunale, in mancanza di ulteriori parametri concretamente allegati, ritiene opportuno utilizzare la percentuale indicata a titolo di aumento c.d. personalizzato nell'ultima versione della tabella milanese relativamente ad un danno permanente residuato nella misura del 5%, seppur una tale tabella non sia formalmente applicabile al caso di specie.
Un tale aumento consente, infatti, di valorizzare componenti di danno diverse dalla mera sofferenza soggettiva conseguente alla lesione e, nel caso di specie, si rende opportuno valorizzare la pur parziale compromissione dell'armonia e della precedente fisionomia del volto della ricorrente, avendo avuto gli interventi una verosimile incidenza sulla sua dimensione identitaria e sulla necessità di accettare una nuova visione di sé.
La tabella consente a tal fine di effettuare un aumento sino al 50% del danno biologico di natura permanente che il Tribunale ritiene opportuno limitare in via equitativa nella misura del 25% (€
5.961,04/4 = 1.490,26).
Ne consegue che il danno non patrimoniale subito a seguito dei due interventi è liquidabile in complessivi € 7.914,79 (€ 6.424,53 + 1.490,26).
Devalutato alla data del secondo intervento, l'importo si riduce ad € 6.645,50 e, successivamente rivalutato sino alla data odierna comprensivo degli interessi compensati maturati anno per anno, è pari a definitivi € 8.729,03 a cui aggiungere i soli interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data della presente decisione sino a quella del saldo effettivo.
La ricorrente ha chiesto poi liquidarsi, a titolo di danno patrimoniale subito, le spese che dovrà sostenere per l'intervento chirurgico volto a rimediare al pregiudizio arrecatole, così come quantificato nel preventivo rilasciatole dal prof. (cfr. in tal senso il documento n. 16) in complessivi € Per_1
19.824,00, di cui 13.500,00, oltre ad IVA, per onorario chirurgico e assistenza anestesiologica,
2.500,00 per spese di sala operatoria, 400,00, oltre ad IVA, per degenza, e 300,00, oltre ad IVA, per esami preoperatori.
E' evidente, tuttavia, che una tale voce di danno rappresenterebbe nient'altro che una duplicazione risarcitoria di quanto già riconosciutole in questa sede, fermo restando che i CTU, seppur valutando l'intervento rimediale “ipoteticamente possibile”, lo hanno comunque ritenuto “ad alto rischio” e, quindi, non necessario.
Ad ogni buon conto, la duplicazione è insita nel fatto che, qualora tale intervento dovesse essere avere un esito positivo, si eliminerebbe alla radice il pregiudizio residuatole in forza del quale le è stato liquidato in questa sede un danno biologico di natura permanente (quindi non emendabile) pari al 5%, pagina 11 di 15 potendosi a quel punto al più liquidare un'ulteriore somma solo a titolo di invalidità temporanea, assoluta e/o parziale, peraltro neppure allegata.
La medesima ricorrente ha, inoltre, insistito per la restituzione di tutto quanto corrisposto, in gran parte in contanti, in favore del professionista a titolo di compenso per i due interventi mal riusciti quale fisiologica conseguenza della pur chiesta risoluzione del rapporto contrattuale, essendo in effetti l'inadempimento della prestazione professionale di non scarsa importanza nell'interesse della paziente stante l'effettuazione di ben due interventi chirurgici dall'insieme dei quali le è residuato un danno biologico di natura permanente quantificato nella misura, non irrisoria seppur appartenente alle c.d. micro-permanenti, pari al 5%.
Se, pertanto, sotto tale aspetto la domanda di risoluzione del rapporto negoziale appare fondata ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., è parimenti noto che, in coerenza con l'effetto restitutorio tipico della risoluzione del contratto, il contraente che, come pacificamente avvenuto nel caso di specie (seppur vi sia discordanza sull'ammontare), abbia eseguito una prestazione pecuniaria in favore del medico, possa sempre ottenerne la restituzione. Né gli si potrebbe opporre che l'azione di risoluzione gli sarebbe preclusa non essendo egli in grado di restituire (materialmente) la prestazione eseguita dal medico, potendo quest'ultimo sempre ottenere la restituzione per equivalente della prestazione (di fare) eseguita, purché agisca anch'egli, proponendo la relativa domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c., di restituzione per equivalente.
Dovendosi necessariamente applicare la regola della restituzione per equivalente della prestazione di facere effettuata dal professionista il solvens, nel nostro caso il chirurgo, avrebbe l'onere della prova del valore di mercato della prestazione eseguita: deve cioè fornire la prova che la prestazione per le sue caratteristiche, sia del tutto riconducibile alle prestazioni che sul mercato vengono eseguite a quel prezzo con la conseguenza che l'intervenuta acceptio di essa da parte del paziente ne comporterebbe un arricchimento pari al valore di mercato della stessa parametrato all'effettivo risparmio di spesa ottenuto.
Sotto tale aspetto il dott. pur opponendosi alla restituzione del compenso corrispostogli, non CP_1 ha ritenuto opportuno avanzare alcuna domanda restitutoria, neppure parziale, della prestazione eseguita, ovverosia limitatamente al vantaggio comunque ottenuto dalla risoluzione del contratto e dalla restituzione dell'importo corrispostogli, sicché alcuna pronuncia si rende necessaria sul punto.
Si è opposto, piuttosto, alla restituzione della somma che la ricorrente ha allegato essere pari ad €
16.804,43, escludendo categoricamente l'effettivo versamento in proprio favore di ben € 9.200,00 in contanti.
pagina 12 di 15 Il Tribunale non ha ritenuto opportuno ammettere sul punto la prova orale dei versamenti articolata dalla ricorrente con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., pur reiterata con il foglio di precisazione delle conclusioni2, e ciò per evidenti ragioni di estrema genericità della prova e, soprattutto, di mancata allegazione di un principio di prova scritta idonea a supportarla che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa attorea in comparsa conclusionale, non può limitarsi alla mera predisposizione di un preventivo, riferibile al avente un importo diverso, ovverosia maggiore, rispetto a quello poi CP_1 effettivamente fatturatole.
Sarebbe stato, infatti, più che opportuno, ad esempio, spiegare analiticamente con quali modalità fosse stata recuperata la non irrisoria provvista posto che, a dire della ricorrente, la corresponsione delle somme con modalità non tracciabili sarebbe avvenuta in due distinte tranches: la prima, pari a complessivi € 5.350,00, effettuata in data 21.5.2019 mentre la seconda, pari a complessivi € 3.850,00, effettuata in data 24.9.2020, ovvero produrre le copie di prelievi anomali in contanti effettuati in corrispondenza delle date di asserita corresponsione in quanto non in linea con quelli normalmente effettuati in precedenza o anche successivamente.
In un tale contesto è stata ritenuta troppo scarna la capitolazione attorea, per di più con un unico teste presumibilmente assai vicino ad essa laddove, ad ulteriore supporto, sarebbe stato opportuno anche indicare colei che, per conto e nell'interesse del dott. (la “collaboratrice” o “segretaria” CP_1 dell'epoca che, in quanto qualificatasi come ”, non sarebbe stato neppure impossibile Tes_1 identificare), avrebbe ricevuto entrambe le elargizioni di danaro contante.
La somma oggetto di restituzione sarà quindi solo quella effettivamente fatturata, che non è minimamente contestato essere stata corrisposta nella misura di € 7.604,43, a cui vanno aggiunti gli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data della proposizione della domanda giudiziale (31.7.2023) sino a quella del saldo effettivo.
Meritano, invece, di essere rifusi tutti i costi sostenuti dalla danneggiata per l'accertamento del danno e l'individuazione del nesso causale e, quindi, le spese mediche e medico-legali sostenute prima dell'attivazione del procedimento di A.T.P., per complessivi € 1.050,00, di cui 50,00 per l'estrazione di copia delle due cartelle cliniche (cfr. in tal senso i documenti n. 36 e 37) e 1.000,00 per la valutazione medico legale (cfr. in tal senso i documenti n. 38 e 39), i compensi spettanti in favore del proprio pagina 13 di 15 difensore per l'espletamento del procedimento per A.T.P., che si liquidano, stante la mancata produzione delle relative fatture, in complessivi € 3.685,96, di cui 276,00 per spese esenti e 3.409,96 per compensi (già comprensivi di 15%, CPA ed IVA) ed il compenso rifuso in favore delle dott.sse e , pari a complessivi € 7.320,00, di cui 3.660,00 in favore della prima e 3.660,00 in Per_4 Per_3 favore della seconda (cfr. in tal senso i documenti n. 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34 e 35).
Non si ritiene, invece, sufficientemente provata la spesa sostenuta per il CTP nominato in sede di ATP, in questa sede pretesa per ulteriori € 3.600,00, non avendo la ricorrente prodotto alcuna fattura o documento giustificativo emessi dal professionista né, tanto meno, avendo documentato il relativo pagamento e neppure potendosi riconoscere tout court, in assenza della prova del relativo esborso patrimoniale, il medesimo compenso liquidato in favore di ciascuno dei due CTU.
In definitiva, quindi, il danno risarcibile e pari a complessivi € 20.784,99, di cui 8.729,03 a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutato e comprensivo di interessi compensativi maturati alla data odierna) e 12.055,96 a titolo di danno patrimoniale, in tale ultimo caso oltre interessi moratori nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data di deposito del ricorso sino a quella del saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2002, riparametrati sulla base del decisum (valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00) per le sole fasi di esame e studio, introduttiva e decisoria, dovendosi liquidare al minimo quelli relativi alla fase di trattazione ed istruttoria in quanto limitata alla sola predisposizione e al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c..
Da ultimo, rilevato che l'art. 59, comma 1, lett. d), DPR n. 131/1986 dispone che “1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: […] d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”, precisando l'art. 60 dello stesso DPR che
“[…] 2. Nelle sentenze di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito”, preso atto che, come chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di imposta di registro, l'art. 59, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, riferendosi genericamente, per la prenotazione a debito, alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato, comprende tutti quei fatti che possono "astrattamente" configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale” (Cass., Sez. 5, Sent. n. 1296 del 22.1.2020; cfr., altresì e nello stesso senso, Cass., Sez. 5, Sent. n. 24096 del 12.11.2014 e Cass., Sez. 5, Sent. n. 5952 del 14.3.2007),
pagina 14 di 15 stante l'astratta configurabilità del reato di lesioni colpose a carico del dott. ne confronti di CP_1 quest'ultimo va esclusivamente recuperata l'imposta di registro eventualmente prenotata a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara la risoluzione, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., per grave inadempimento del dott. del rapporto negoziale instauratosi con a cui è Controparte_1 Parte_1 stata data esecuzione con i due interventi chirurgici rispettivamente effettuati in data 22.5.2019
e in data 24.9.2020;
2. per l'effetto, condanna il dott. a restituirle gli esborsi sostenuti e documentati Controparte_1 per tali interventi pari a complessivi € 7.604,43, oltre interessi moratori nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data del 31.7.2023 sino a quella del saldo effettivo;
3. condanna il dott. al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale Controparte_1 subito da a seguito dei due interventi chirurgici che si quantifica, quanto al Parte_1 primo, in complessivi € 8.729,03, già comprensivo di interessi compensativi e rivalutazione monetaria maturati sino alla data della presente decisione ed a cui aggiungere i soli interessi nella misura legale maturati a decorrere da tale ultima data sino a quella del saldo effettivo, e, quanto al secondo, in complessivi € 12.055,96, a cui aggiungere gli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data del 31.7.2023 sino a quella del saldo effettivo;
4. condanna a rifondere a le spese di lite sostenute Controparte_1 Parte_1 nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 7.258,00, di cui 545,00 per spese esenti e 6.713,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
5. visti gli artt. 59 e 60 d.P.R. n. 131/1986, si indica in la parte nei confronti della Controparte_1 quale va recuperata l'imposta di registro eventualmente prenotata a debito.
Così deciso in Monza in data 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. in tal senso da ultimo alle pagine 8 e 9 della comparsa conclusionale: “l'abuso di alcune sostanze come quello di cui ha sofferto la signora determina una lesione del microcircolo (vasculite) che perdura per molti anni anche dopo Parte_1 l'interruzione dell'assunzione di cocaina. Tali lesioni infiammatorie, oltre a provocare il riassorbimento pressoché totale del setto nasale come nella paziente in esame, sono responsabili di alterazioni e deformazioni del naso presenti anche in assenza di traumi chirurgici. Si ritiene pertanto che stenosi narinale bilaterale e l'accorciamento delle narici segnalate dai CCTTUU non siano imputabili al dottor ma rappresentino una naturale evoluzione della patologia vasculistica CP_1 di cui soffre la signora ”. Parte_1 2 Tali sono i due capitoli di prova per testi articolati in entrambi gli atti:
“4) Vero che in data 21 Maggio 2019, a mani della collaboratrice del Dott. (qualificatasi come signora Controparte_1
), presso lo Studio del Dott. ed alla presenza del testimone oculare signor Tes_1 Controparte_1 Testimone_2 P
la signora ha versato l'importo di 5.350,00 Euro in denaro contante;
[...] Parte_1 5) Vero che in data 24 Settembre 2020, a mani della segretaria del Dott. (qualificatasi come signora Controparte_1
), presso lo Studio del Dott. ed alla presenza del testimone oculare signor Tes_1 Controparte_1 Testimone_2
la signora ha versato l'importo di 3.850,00 Euro in denaro contante”;
[...] Parte_1