Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 02/02/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00199/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00084/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.
ricorso numero di registro generale 84 del 2026, proposto da
CC CO, in proprio e in qualità di titolare legale rappresentante della “Ditta Individuale CC CO”, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Barberio, Stefano Porcu e Matteo Atzeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- ARGEA Sardegna - Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Serra e Maristella Firinu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione:
- del provvedimento ARGEA a firma del Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano prot. n. 44630 del 24 giugno 2025;
- del silenzio rigetto formatosi relativamente al ricorso gerarchico presentato in data 24 luglio 2025 avverso il suddetto provvedimento;
- della nota ARGEA - Servizio Territoriale del Basso Campidano - prot. n. 16855 in data 11 marzo 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ARGEA Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza in camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. LV TO e sentiti per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60, c.p.a..
Il signor OB CO, giovane agricoltore, impugna i provvedimenti in epigrafe indicati, con cui ARGEA Sardegna rigetta la domanda di sostegno presentata dal ricorrente il 22 giugno 2023, per un importo di Euro 2.179,28, nell’ambito dell’intervento SRA03- ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli di cui al “ Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Sardegna ”, annualità 2023.
Il provvedimento di non accoglimento, muove, in estrema sintesi, dall’assunto secondo cui i terreni richiesti a premio e situati in RG NI (foglio 20, mappali 65, 66 e 111) sarebbero coltivati con colture differenti rispetto a quelle ammesse dal punto 6.1.3 del bando valide per il criterio C06, come rilevato dal “Sistema integrato di gestione e controllo” (SIGC).
Il ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento, con vittoria delle spese e previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti in epigrafe indicati, lamentando, con un unico motivo di ricorso, la violazione e l’errata applicazione dell’art. 6.1.3 del bando misura ACA3 annualità 2023 e del relativo allegato C, della Determinazione del Servizio Territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale del 16 giugno 2023 e del relativo allegato C, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione.
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che, dopo avere eccepito il difetto di giurisdizione, ne ha chiesto il rigetto nel merito, con vittoria delle spese.
Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 è stato dato a verbale l’avviso relativo alla possibilità di definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60, c.p.a..
Quindi il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale questo Collegio non intende discostarsi, con specifico riferimento alle controversie relative alla concessione o revoca di finanziamenti pubblici, la giurisdizione è del giudice ordinario quando la normativa definisce direttamente i presupposti per la concessione del finanziamento e la pubblica amministrazione si limita a verificare la loro effettiva sussistenza, esercitando un potere vincolato a fronte del quale il privato è titolare di un diritto soggettivo. La giurisdizione è, invece, del giudice amministrativo quando la concessione del contributo è discrezionale o viene disposta all’esito di procedure comparative (Cassazione Civile, Sezioni Unite, nn. 1710/2013, 150/2013; 21062/2011; 16896/2006, 10689/2002; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 17/2013).
Nel caso di specie, come si evince dagli atti versati in giudizio e confermato dall’amministrazione resistente nell’udienza camerale del 28 gennaio 2026, il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla normativa di riferimento ed è sottratto a qualsiasi valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, che svolge attività di mero riscontro di requisiti vincolati, insuscettibili di apprezzamento discrezionale, con procedura informatica automatizzata attraverso l’applicativo SIGC.
Pertanto, in applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche, la giurisdizione è del giudice ordinario.
Infine, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nell’udienza camerale del 28 gennaio 2026, l’eventuale discrezionalità dell’amministrazione nell’individuazione dei requisiti di ammissibilità nella fase preliminare di definizione della lex specialis - non impugnata con il presente ricorso - non assume rilevanza ai fini del riparto di giurisdizione, in quanto la situazione giuridica soggettiva deve essere apprezzata in relazione al provvedimento concessivo, che, nel caso in esame, è di diritto soggettivo.
In conclusione, deve, quindi, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e la giurisdizione del giudice ordinario.
La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e indica come giudice competente a decidere il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11, c.p.a..
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio AI, Presidente FF
Andrea Gana, Referendario
LV TO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV TO | Antonio AI |
IL SEGRETARIO