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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 17/12/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 506/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 506 ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lanusei, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Renato Pilia, che la rappresenta e difende, come da delega allegata all'atto di citazione, attrice contro
(c.f. ) , (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
, (c.f. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
(c.f. ), (c.f. , C.F._5 CP_5 C.F._6
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (atto citazione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
A. Accertare i fatti come descritti in premessa e per l'effetto dichiarare , Parte_1 nata a [...] il [...] e residente in [...] alla via XXVIII
Aprile 19 (C.F. proprietaria per intervenuta usucapione C.F._1 dell'immobile sito in Bari Sardo (NU) censito al catasto terreni al Foglio 17 particella
2988
B. munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione;
pagina 1 di 4 C. Vinte spese e gli onorari di lite, oltre accessori come per legge in caso di resistenza.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di Parte_2 essere proprietaria, per intervenuta usucapione del terreno, sito in Bari Sardo, distinto al
Catasto Terreni del medesimo Comune censuario al Foglio 17, particella 2988.
L'attrice ha dedotto di aver utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, sin dal 1990 - dapprima con la famiglia e dal 2000 unitamente al figlio - il terreno oggetto di causa recintato da un muretto su tutto il perimetro, eccetto per la parte che sbocca sulla via XXVIII Aprile, e sullo stradello cementato.
Ha specificato di aver utilizzato il terreno come accesso pedonale e veicolare alla propria abitazione, provvedendo a delimitare il confine tramite due picchetti.
Nelle prime memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., l'attrice ha precisato di aver stipulato con i convenuti - in data 13 marzo 2023, dopo l'introduzione del giudizio - un atto con il quale questi ultimi hanno rinunciato alla servitù costituita sul terreno oggetto di causa (atto pubblico del 15 gennaio 1990).
Ha quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'immobile indicato.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali, interrogatorio formale e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla pagina 2 di 4 legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass.
Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass.
Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez.
2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile in capo all' attrice per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando l'immobile oggetto di domanda riconoscendolo nelle fotografie e ortofotografie esibitigli in udienza e, di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione e la consistenza anche indicando l'esatto identificativo catastale (dichiarazioni dei testi e rese all'udienza del 20 settembre 2024). Testimone_1 Testimone_2
e hanno rispettivamente specificato che dal 1999 e Testimone_1 CP_6 dal 2000, l'attrice ha utilizzato il terreno davanti alla sua abitazione come parcheggio.
Entrambi i testi hanno riferito che il terreno è costituito da una strada sterrata posta ad uso esclusivo dell'abitazione dell'attrice: il teste ha precisato di averla realizzata nel Parte_1
1992, nello stesso periodo in cui è stata costruita l'abitazione; il teste ha Testimone_2 riferito che è stata realizzata oltre 25 anni fa.
I testi hanno confermato che l'attrice provvede alla pulizia periodica del terreno nello specifico ad estirpare le erbacce (teste ); il teste ha Testimone_1 Testimone_2 riferito di aver visto una ruspa e degli operai per togliere i sassi.
Il teste ha riferito di essere stato incaricato dall'attrice - circa 15 anni fa - Testimone_2 di posizionare una sbarra metallica per impedire l'accesso alla proprietà e che dopo la pagina 3 di 4 rottura è presente solo il paletto;
il teste ha dichiarato che attualmente Testimone_1 nel terreno è posizionato soltanto un paletto metallico.
I testi hanno confermato, altresì, che l'attrice si è sempre comportata come proprietaria dell'immobile e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte della medesima.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice in quanto vicini di casa (teste , nonché in Testimone_2 ragione del rapporto di parentela (il teste è il padre dell'attrice) e di Testimone_1 amicizia (il figlio del teste è amico dell'attrice). Testimone_2
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione. Parte_1
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara
(c.f. ), proprietaria del terreno sito in Bari Parte_1 C.F._1
Sardo, distinto al Catasto Terreni del Comune di Bari Sardo al Foglio 17, particella
2988;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 506 ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lanusei, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Renato Pilia, che la rappresenta e difende, come da delega allegata all'atto di citazione, attrice contro
(c.f. ) , (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
, (c.f. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
(c.f. ), (c.f. , C.F._5 CP_5 C.F._6
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (atto citazione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
A. Accertare i fatti come descritti in premessa e per l'effetto dichiarare , Parte_1 nata a [...] il [...] e residente in [...] alla via XXVIII
Aprile 19 (C.F. proprietaria per intervenuta usucapione C.F._1 dell'immobile sito in Bari Sardo (NU) censito al catasto terreni al Foglio 17 particella
2988
B. munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione;
pagina 1 di 4 C. Vinte spese e gli onorari di lite, oltre accessori come per legge in caso di resistenza.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di Parte_2 essere proprietaria, per intervenuta usucapione del terreno, sito in Bari Sardo, distinto al
Catasto Terreni del medesimo Comune censuario al Foglio 17, particella 2988.
L'attrice ha dedotto di aver utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, sin dal 1990 - dapprima con la famiglia e dal 2000 unitamente al figlio - il terreno oggetto di causa recintato da un muretto su tutto il perimetro, eccetto per la parte che sbocca sulla via XXVIII Aprile, e sullo stradello cementato.
Ha specificato di aver utilizzato il terreno come accesso pedonale e veicolare alla propria abitazione, provvedendo a delimitare il confine tramite due picchetti.
Nelle prime memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., l'attrice ha precisato di aver stipulato con i convenuti - in data 13 marzo 2023, dopo l'introduzione del giudizio - un atto con il quale questi ultimi hanno rinunciato alla servitù costituita sul terreno oggetto di causa (atto pubblico del 15 gennaio 1990).
Ha quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'immobile indicato.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali, interrogatorio formale e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla pagina 2 di 4 legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass.
Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass.
Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez.
2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile in capo all' attrice per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando l'immobile oggetto di domanda riconoscendolo nelle fotografie e ortofotografie esibitigli in udienza e, di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione e la consistenza anche indicando l'esatto identificativo catastale (dichiarazioni dei testi e rese all'udienza del 20 settembre 2024). Testimone_1 Testimone_2
e hanno rispettivamente specificato che dal 1999 e Testimone_1 CP_6 dal 2000, l'attrice ha utilizzato il terreno davanti alla sua abitazione come parcheggio.
Entrambi i testi hanno riferito che il terreno è costituito da una strada sterrata posta ad uso esclusivo dell'abitazione dell'attrice: il teste ha precisato di averla realizzata nel Parte_1
1992, nello stesso periodo in cui è stata costruita l'abitazione; il teste ha Testimone_2 riferito che è stata realizzata oltre 25 anni fa.
I testi hanno confermato che l'attrice provvede alla pulizia periodica del terreno nello specifico ad estirpare le erbacce (teste ); il teste ha Testimone_1 Testimone_2 riferito di aver visto una ruspa e degli operai per togliere i sassi.
Il teste ha riferito di essere stato incaricato dall'attrice - circa 15 anni fa - Testimone_2 di posizionare una sbarra metallica per impedire l'accesso alla proprietà e che dopo la pagina 3 di 4 rottura è presente solo il paletto;
il teste ha dichiarato che attualmente Testimone_1 nel terreno è posizionato soltanto un paletto metallico.
I testi hanno confermato, altresì, che l'attrice si è sempre comportata come proprietaria dell'immobile e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte della medesima.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice in quanto vicini di casa (teste , nonché in Testimone_2 ragione del rapporto di parentela (il teste è il padre dell'attrice) e di Testimone_1 amicizia (il figlio del teste è amico dell'attrice). Testimone_2
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione. Parte_1
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara
(c.f. ), proprietaria del terreno sito in Bari Parte_1 C.F._1
Sardo, distinto al Catasto Terreni del Comune di Bari Sardo al Foglio 17, particella
2988;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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